TRIB
Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/08/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 361/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
15.04.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessandro Rotili ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...]
Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Domanda di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro
Conclusioni Per la parte ricorrente : “Voglia l'Autorità Giudicante, in primis Parte_1 accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del datore di lavoro in CP_2 persona del Responsabile del servizio, per la viola zione della propria posizione datoriale per la colpa, negligenza, imprudenza ed imperizia e la violazione degli obblighi propri del datore di lavoro, ( artt. 1218 c.c. 1228 c.c. e 2087 c.c.) e delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ed obblighi di prevenzione;
voglia per l'effetto condannare la medesima al risarcimento del danno biologico in favore CP_2 del sig. per la somma di € 16.745,62 stante l'infortunio arrecato Parte_1 al ricorrente, o nella somma maggiore o minore che riterrà opportuna, oltre al pagamento di spese e competenze del presente giudizio di cui si allega nota spese”.
Per le parti resistenti e Controparte_3 Controparte_4
: “Voglia l'intestato Tribunale rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato e
[...] proposto nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva. Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.04.2022, il ricorrente chiedeva di condannare il datore di lavoro, Comando Sede Comprensorio di al risarcimento CP_2 del danno (quantificato in 16.745,62 euro), a seguito di infortunio sul lavoro avvenuto in data 17.08.2021.
2. In particolare, il riferiva: a) di essere dipendente della base militare Parte_1
dall'11.11.1991 (con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal CP_2
01.02.1992) in qualità di material handler, inquadramento in livello UC-8, con mansioni ispettive cicliche e tecniche, di ricevimento e spedizione in process, rifornimenti e macchinari generali;
b) di avere patito un infortunio sul lavoro in data 17.08.2021, quando, nello svolgimento delle proprie mansioni di lavoro, mentre si accingeva a controllare i veicoli – carri armati, cadeva rovinosamente a terra da una scala fornita dal datore di lavoro non adeguata all'espletamento della
Pag. 2 di 5 mansione, in quanto più piccola e meno stabile;
la caduta, inoltre, era favorita anche dalla eccessiva vicinanza dei carri armati e dalla difficoltà nell'aprire le porte blindate;
c) di avere riportato, a seguito della caduta, le seguenti lesioni:
“trauma contusivo e distrattivo della spalla sx, lesioni alla spalla sx, contusione e lesione del ginocchio sinistro e della cervicale”, con malattia di durata superiore a
40 giorni;
d) di avere ottenuto il riconoscimento di un'invalidità da parte dell' pari al 5%. CP_5
3. Il ricorrente affermava la piena responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorsogli, in quanto gli aveva affidato colpevolmente uno strumento da lavoro
(scala inidonea), nonostante l'inadeguatezza dello strumento da lavoro fosse stata preventivamente segnalata (e ignorata). Pacifica, secondo il ricorrente, la sussistenza del nesso causale fra l'infortunio e la condotta omissiva del datore di lavoro.
4. In data 28.06.2022 si costituivano in giudizio le parti resistenti, Controparte_4
e che contestavano le
[...] Controparte_2 argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedevano il rigetto della domanda proposta.
5. Preliminarmente veniva eccepito il difetto di legittimazione passiva, in quanto il ricorrente era dipendente del Ministero della Difesa degli Stati Uniti d'America, come risulta da tutta la documentazione depositata. Inoltre, i mezzi utilizzati in occasione dell'infortunio (i carri armati ispezionati e la scala utilizzata) erano di proprietà del Governo degli Stati Uniti d'America.
6. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 15.04.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. La domanda è inammissibile per difetto di legittimazione passiva delle parti convenute.
Pag. 3 di 5 8. Come indicato nella comparsa di risposta, il datore di lavoro del ricorrente non è il italiano e il Comando Sede Comprensorio di Controparte_4 CP_2 ma il Ministero della Difesa degli Stati Uniti d'America.
9. Dalla documentazione depositata, il risulta dipendente Parte_1 dell'amministrazione degli Stati Uniti d'America. Il dato è desumibile dal contratto di lavoro depositato (doc. 1 di parte ricorrente), in cui alla voce
“Employing Department or Agency” (“reparto o agenzia di assunzione”) viene indicato il “department of the army”. Inoltre, nella nota di comunicazione depositata unitamente al contratto si evidenzia chiaramente che l'oggetto della comunicazione è l'“Avviso di Assunzione con le FFAA USA in Italia”.
10. Ulteriori riscontri li rinveniamo nella documentazione depositata dalle parti resistenti: a) nella relazione dell'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione del Reparto Statunitense alla voce “employer” viene indicato il LC Per_1
comandante dell'AFSBN-Africa (Army Field Support Battalion-Africa) –
[...] doc. 1; b) nel memorandum relativo all'incidente ed inviato il 19.08.2021 dal
Comando statunitense della Base di al Comando Italiano, in cui al CP_2 punto 2 si individua come datore di lavoro del ricorrente il LC
[...]
, comandante dell'AFSBn-Africa – doc. 2; c) nella denuncia di Persona_2 infortunio presentata all' a seguito dell'incidente occorso al , alla CP_5 Parte_1 sezione “datore di lavoro”, pur essendo genericamente indicato , è CP_2 tuttavia precisato il codice fiscale attribuito alle unità militari statunitensi operanti nel territorio italiano ( – doc. 3; d) nella nota del 09.08.2022 inviata P.IVA_2 all'Amministrazione resistente dal “Department of The Army-United States Army
Africa, Office of the Staff Judge Advocate”, nella quale si specifica che la proprietà dei mezzi militari e della scala su cui è avvenuto l'infortunio è di proprietà dell'AFSB americano – doc. 4.
11. Nel caso di specie non possono trovare applicazione i meccanismi previsti dagli artt. 102 e 107 c.p.c. e, quindi, deve escludersi la possibilità di chiamata in causa dell'effettivo datore di lavoro del ricorrente.
Pag. 4 di 5 12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile il ricorso per il difetto di legittimazione passiva delle parti convenute.
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle Parte_1 parti ricorrenti, Sede Comprensorio di e CP_2 CP_2 Controparte_4
, che liquida in complessivi 2.109,00 euro per compensi, oltre al rimborso
[...] delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 26.08.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 361/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
15.04.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessandro Rotili ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...]
Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Domanda di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro
Conclusioni Per la parte ricorrente : “Voglia l'Autorità Giudicante, in primis Parte_1 accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del datore di lavoro in CP_2 persona del Responsabile del servizio, per la viola zione della propria posizione datoriale per la colpa, negligenza, imprudenza ed imperizia e la violazione degli obblighi propri del datore di lavoro, ( artt. 1218 c.c. 1228 c.c. e 2087 c.c.) e delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ed obblighi di prevenzione;
voglia per l'effetto condannare la medesima al risarcimento del danno biologico in favore CP_2 del sig. per la somma di € 16.745,62 stante l'infortunio arrecato Parte_1 al ricorrente, o nella somma maggiore o minore che riterrà opportuna, oltre al pagamento di spese e competenze del presente giudizio di cui si allega nota spese”.
Per le parti resistenti e Controparte_3 Controparte_4
: “Voglia l'intestato Tribunale rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato e
[...] proposto nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva. Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.04.2022, il ricorrente chiedeva di condannare il datore di lavoro, Comando Sede Comprensorio di al risarcimento CP_2 del danno (quantificato in 16.745,62 euro), a seguito di infortunio sul lavoro avvenuto in data 17.08.2021.
2. In particolare, il riferiva: a) di essere dipendente della base militare Parte_1
dall'11.11.1991 (con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal CP_2
01.02.1992) in qualità di material handler, inquadramento in livello UC-8, con mansioni ispettive cicliche e tecniche, di ricevimento e spedizione in process, rifornimenti e macchinari generali;
b) di avere patito un infortunio sul lavoro in data 17.08.2021, quando, nello svolgimento delle proprie mansioni di lavoro, mentre si accingeva a controllare i veicoli – carri armati, cadeva rovinosamente a terra da una scala fornita dal datore di lavoro non adeguata all'espletamento della
Pag. 2 di 5 mansione, in quanto più piccola e meno stabile;
la caduta, inoltre, era favorita anche dalla eccessiva vicinanza dei carri armati e dalla difficoltà nell'aprire le porte blindate;
c) di avere riportato, a seguito della caduta, le seguenti lesioni:
“trauma contusivo e distrattivo della spalla sx, lesioni alla spalla sx, contusione e lesione del ginocchio sinistro e della cervicale”, con malattia di durata superiore a
40 giorni;
d) di avere ottenuto il riconoscimento di un'invalidità da parte dell' pari al 5%. CP_5
3. Il ricorrente affermava la piena responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorsogli, in quanto gli aveva affidato colpevolmente uno strumento da lavoro
(scala inidonea), nonostante l'inadeguatezza dello strumento da lavoro fosse stata preventivamente segnalata (e ignorata). Pacifica, secondo il ricorrente, la sussistenza del nesso causale fra l'infortunio e la condotta omissiva del datore di lavoro.
4. In data 28.06.2022 si costituivano in giudizio le parti resistenti, Controparte_4
e che contestavano le
[...] Controparte_2 argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedevano il rigetto della domanda proposta.
5. Preliminarmente veniva eccepito il difetto di legittimazione passiva, in quanto il ricorrente era dipendente del Ministero della Difesa degli Stati Uniti d'America, come risulta da tutta la documentazione depositata. Inoltre, i mezzi utilizzati in occasione dell'infortunio (i carri armati ispezionati e la scala utilizzata) erano di proprietà del Governo degli Stati Uniti d'America.
6. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 15.04.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. La domanda è inammissibile per difetto di legittimazione passiva delle parti convenute.
Pag. 3 di 5 8. Come indicato nella comparsa di risposta, il datore di lavoro del ricorrente non è il italiano e il Comando Sede Comprensorio di Controparte_4 CP_2 ma il Ministero della Difesa degli Stati Uniti d'America.
9. Dalla documentazione depositata, il risulta dipendente Parte_1 dell'amministrazione degli Stati Uniti d'America. Il dato è desumibile dal contratto di lavoro depositato (doc. 1 di parte ricorrente), in cui alla voce
“Employing Department or Agency” (“reparto o agenzia di assunzione”) viene indicato il “department of the army”. Inoltre, nella nota di comunicazione depositata unitamente al contratto si evidenzia chiaramente che l'oggetto della comunicazione è l'“Avviso di Assunzione con le FFAA USA in Italia”.
10. Ulteriori riscontri li rinveniamo nella documentazione depositata dalle parti resistenti: a) nella relazione dell'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione del Reparto Statunitense alla voce “employer” viene indicato il LC Per_1
comandante dell'AFSBN-Africa (Army Field Support Battalion-Africa) –
[...] doc. 1; b) nel memorandum relativo all'incidente ed inviato il 19.08.2021 dal
Comando statunitense della Base di al Comando Italiano, in cui al CP_2 punto 2 si individua come datore di lavoro del ricorrente il LC
[...]
, comandante dell'AFSBn-Africa – doc. 2; c) nella denuncia di Persona_2 infortunio presentata all' a seguito dell'incidente occorso al , alla CP_5 Parte_1 sezione “datore di lavoro”, pur essendo genericamente indicato , è CP_2 tuttavia precisato il codice fiscale attribuito alle unità militari statunitensi operanti nel territorio italiano ( – doc. 3; d) nella nota del 09.08.2022 inviata P.IVA_2 all'Amministrazione resistente dal “Department of The Army-United States Army
Africa, Office of the Staff Judge Advocate”, nella quale si specifica che la proprietà dei mezzi militari e della scala su cui è avvenuto l'infortunio è di proprietà dell'AFSB americano – doc. 4.
11. Nel caso di specie non possono trovare applicazione i meccanismi previsti dagli artt. 102 e 107 c.p.c. e, quindi, deve escludersi la possibilità di chiamata in causa dell'effettivo datore di lavoro del ricorrente.
Pag. 4 di 5 12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile il ricorso per il difetto di legittimazione passiva delle parti convenute.
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle Parte_1 parti ricorrenti, Sede Comprensorio di e CP_2 CP_2 Controparte_4
, che liquida in complessivi 2.109,00 euro per compensi, oltre al rimborso
[...] delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 26.08.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 5 di 5