Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 26/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00218/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00025/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 25 del 2025, proposto da
CA RA, rappresentato e difeso dagli avvocati ON AR GA e LO ZI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;
Ufficio Scolastico Provinciale - Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della Sentenza del Tribunale di Pesaro n. 147/2024, pubblicata il 06/07/202, RG n. 1121/2023, passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza del Tribunale di Pesaro indicata in epigrafe, il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, riconosciuto il diritto del ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2018/2019-2019/2020-2020/2021-2021/2022, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione delle relative somme in favore dell’istante, nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in sentenza, da distrarsi, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., ai difensori dichiaratisi antistatari.
Sulla citata sentenza si è formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale rilasciata in data 14 gennaio 2025, prodotta in giudizio.
Parte ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito dall’Amministrazione e agisce, con la presente iniziativa giudiziaria, per il pagamento delle somme relative alla sola sorte capitale, non essendo essa legittimata a richiedere quelle corrispondenti alle spese di lite liquidate in sentenza.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con memoria formale.
All’udienza camerale del 20 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza in forma esecutiva e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
2.1. Nel merito, il gravame è fondato, non essendo stato eseguito – per la parte di interesse – il titolo indicato in epigrafe, e deve pertanto essere accolto.
Difatti, in presenza dei presupposti di legge e, in particolare, in considerazione del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, le argomentazioni della PA non oppongono effettive ragioni di diritto alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
2.2. Per l’effetto, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza (nei limiti della pretesa azionata ovvero per la sola parte contenente la condanna del Ministero al pagamento della sorte capitale in favore del ricorrente) entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
2.3. Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della “Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali” presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all'esecuzione dell'incarico, adottando ogni atto (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, ecc.) necessario all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi Amministrazione appartenenti.
2.4. Infine, quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente va condannata al relativo pagamento, negli importi liquidati in dispositivo. Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori ON AR GA e LO ZI, dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) accoglie il ricorso e per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe e condanna l’Amministrazione resistente a darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che, anche tenuto conto della natura seriale di questo giudizio rispetto ad altri incardinati presso questo Tribunale dai medesimi legali, si reputa congruo liquidare nell’importo di € 600,00 (seicento/00) per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi a favore dei difensori ON AR GA e LO ZI, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona De Mattia | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO