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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 3354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3354 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2302/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Salvatore Barberi
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2302/20 R.G.
promossa da
Cod. Fisc. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dagli avvocati
Marisa Olga Meroni e Paolo Marra con studio in Milano, corso Italia n. 13;
attrice contro
pagina 1 di 10 (C.F. Controparte_1
), in persona del Dirigente scolastico pro-tempore, rappresentato e difeso ex P.IVA_2
lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania nei cui uffici siti in Catania, Via
Vecchia Ognina n 149, è domiciliato;
convenuti con la chiamata in causa di
C.F./P.IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_3
Commissario Straordinario legale rappresentante p.t. Dott. con sede Controparte_3
in Via Malta n. 106, elettivamente domiciliato in Catania, alla Via V. Giuffrida CP_2
n. 2/B, presso lo studio dell'Avv. Sandro Giacobbe, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice chiedeva quanto segue:
Contr
“accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa, è creditrice nei
confronti dell dei seguenti importi: Controparte_5
a. € 88.207,48 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale
doc. 03;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e
maturandi sull'importo di cui alla precedente let-tera a., con decorrenza dalla data di
scadenza di ciascuna fattura al saldo;
pagina 2 di 10 c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02
in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla
precedente lettera b., scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica
del presente atto al saldo;
d. € 480,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per
ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
e conseguentemente condannare l' , in persona Controparte_5
Contr del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di;
Contr In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti
l' delle diverse somme – a titolo di: Controparte_5
a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per
sorte capitale;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_5
Contr relativo pagamento in favore di;
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare l' Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di
[...]
pagina 3 di 10 Contr
di tutte le somme che risulteranno dovute dall' Controparte_5
a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”.
[...]
L'attrice precisava di aver acquistato da numerosi fornitori del convenuto i crediti dai medesimi vantati nei confronti di quest'ultimo.
Il convenuto si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande di controparte, nonché la chiamata in causa del di sul Controparte_2 CP_2
presupposto che lo stesso sia l'unico debitore delle somme eventualmente dovute all'attrice.
Si costituiva in giudizio il detto terzo chiamato in causa chiedendo il rigetto delle domande di controparte.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dall'istituto scolastico convenuto sul presupposto che l'intervenuta attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche autonome, ai sensi dell'art. 21 co. 1 L. n°
59/1997, non ha fatto venir meno la loro compenetrazione nell'organizzazione amministrativa dello Stato per cui gli istituti scolastici, nonostante siano stati dotati di autonomia amministrativa e di personalità giuridica a seguito dell'entrata in vigore del
D.P.R. n. 275/1999, sono comunque configurabili come organi statali e agiscono secondo un rapporto di immedesimazione organica con il , e Controparte_6
quest'ultimo, di conseguenza, sarebbe l'unico soggetto giuridico legittimato ex lege a resistere in giudizio.
pagina 4 di 10 In realtà, come anche già evidenziato dalla Corte d'Appello di Catania nella sentenza n. 169/25, la disposta attribuzione normativa, alle istituzioni scolastiche, della personalità giuridica (ex legge n. 59/97) e della conseguente autonomia amministrativa
(didattica, organizzativa e finanziaria ex D.P.R. n. 275/1999) ha comportato la coesistenza, in capo alle stesse istituzioni (quali rappresentate dai rispettivi dirigenti scolastici), della doppia, concorrente natura sia di organi (e uffici) decentrati dell'amministrazione statale (essenzialmente in funzione dello Controparte_6
svolgimento, secondo lo schema organizzativo della c.d. amministrazione indiretta, della complessiva attività, provvedimentale e contrattuale, di gestione del personale scolastico, con effetti giuridici riferibili al relativo ), sia di enti pubblici CP_6
autonomi (preposti al concreto svolgimento della programmazione e delle attività
didattiche).
Pertanto, se, da un lato, l'autonomia amministrativa e finanziaria delle istituzioni scolastiche (come soggetti provvisti di personalità giuridica) è limitata all'assunzione diretta (e con effetto nei confronti dei terzi creditori) dei soli oneri relativi a specifici progetti di istruzione e/o prestazioni volti al sostegno del processo di autonomia e supportati dalle voci di bilancio al riguardo previste in sede di periodica assegnazione delle necessarie risorse economiche, dall'altro lato l'eccezione in esame va comunque disattesa nella parte in cui mira ad attribuire al la titolarità Controparte_6
passiva della “res controversa” (concernente la domanda di pagamento dei corrispettivi pagina 5 di 10 di forniture di elettricità eseguite in favore dell'istituto convenuto), essendo invece essenzialmente configurabile, in capo all'amministrazione centrale, la titolarità passiva delle sole, ben distinte controversie relative ai rapporti organici e di servizio del personale scolastico (rapporti la cui concreta gestione, da parte delle varie istituzioni scolastiche -quali organi e uffici periferici dell'amministrazione statale-, è riferibile al
). Controparte_6
Nel merito, le domande attrici vanno rigettate.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
19956/2020) e della Corte d'Appello di Catania (sentenza n. 169/25), la legge n. 23 del
1996 ha disposto il trasferimento automatico e incondizionato agli enti locali (comuni per le scuole elementari e medie, province per gli istituti di istruzione secondaria superiore) degli oneri relativi alle utenze, compresa la fornitura di acqua, degli edifici scolastici, indipendentemente dal previo trasferimento della proprietà degli immobili e dalla stipulazione di apposite convenzioni tra gli enti interessati. Tale trasferimento di competenze e oneri opera ex lege a partire dal 1997, senza che il mancato perfezionamento delle convenzioni previste dalla legge possa pregiudicare o condizionare l'automatica successione negli obblighi di pagamento delle spese per le utenze. Pertanto, il gestore del servizio pubblico di distribuzione dell'acqua non può
pretendere il pagamento delle relative spese dal soggetto che occupava l'immobile scolastico in precedenza, ma deve rivolgersi ai comuni e alle province competenti per pagina 6 di 10 legge, fermo restando il diritto di questi ultimi di ottenere il rimborso delle somme eventualmente anticipate dallo Stato o dalle istituzioni scolastiche per il periodo transitorio antecedente alla stipula delle convenzioni.
In virtù del superiore principio di diritto (valido anche nel presente, del tutto analogo,
caso di forniture elettriche), deve dunque ritenersi essersi verificata, a norma dell'art. 3,
commi 1 e 2, della citata legge n. 23/1996 (applicabile alle istituzioni scolastiche statali,
nonché a quelle provinciali e comunali autorizzate o riconosciute dallo Stato;
v. l'art. 12,
comma 6, della stessa legge), un'automatica successione (non già cumulativa, bensì
novativa) degli enti territoriali (e, nella specie, del Controparte_2
, già Provincia di Siracusa) nella titolarità passiva delle obbligazioni (verso i
[...]
terzi creditori) di pagamento delle “spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento”, e ciò a prescindere sia dalla stipulazione di apposite convenzioni tra gli enti interessati, sia, soprattutto, da specifiche previsioni di eventuali contratti di somministrazione e dalla formale intestazione o meno (agli istituti scolastici) delle varie utenze destinate agli stessi istituti, i quali non possono, pertanto, essere considerati debitori (o condebitori) diretti -nei confronti dei fornitori- del pagamento dei relativi corrispettivi, invece dovuti (ai terzi) soltanto dai predetti enti territoriali. Si tratta, in definitiva, di un'obbligazione esclusiva, a carico dei comuni e delle province,
giustificata dalla mancanza, nel bilancio dei pur autonomi istituti scolastici, di specifici pagina 7 di 10 fondi al riguardo destinati e vincolati, obbligazione nascente direttamente dalla citata fonte primaria (legge statale n. 23/1996), quale atto normativo idoneo a produrla in conformità all'ordinamento giuridico (art. 1173 c.c.).
Né la sussistenza di tale obbligazione (fondata sulla menzionata legge statale) può essere esclusa da eventuali previsioni di regolamenti provinciali relativi alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche.
E invero, tali regolamenti locali (costituenti fonti secondarie dell'ordinamento, come tali inidonee a derogare validamente alle norme legislative di rango primario;
artt. 1, 3 e 4
disp. prel. c.c.) devono limitarsi a disciplinare le modalità sia di erogazione (dalle
Province alle istituzioni scolastiche operanti nei relativi territori) dei fondi da destinare al concreto pagamento (anche) delle spese per le utenze elettriche, sia di conseguente rendicontazione (da parte degli istituti) delle spese al riguardo sostenute e/o da sostenersi, e, pertanto, lungi dal trasferire (o dal potere trasferire) agli istituti scolastici la titolarità (o la contitolarità) passiva delle relative obbligazioni (verso i terzi creditori) di pagamento dei corrispettivi delle forniture, attiene semplicemente al procedimento,
amministrativo e contabile, di adempimento delle medesime obbligazioni (pur sempre gravanti ex lege, formalmente e sostanzialmente, sull'ente territoriale, a prescindere dall'osservanza o meno dello stesso procedimento) e, tutt'al più, integra una possibile fattispecie di mera delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.), di per sè non produttiva né
pagina 8 di 10 della liberazione dell'ente delegante, né di un valido ed efficace vincolo obbligatorio tra l'istituto delegato e i terzi creditori della (sola) Provincia.
Consegue dalle sopra esposte considerazioni l'insussistenza, a carico del convenuto,
dell'obbligazione di pagamento dei corrispettivi (e dei relativi accessori, comprensivi della sanzione ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n.
192/12) chiesti dall'attrice.
In definitiva, vanno rigettate le domande (di pagamento di somme) proposte dall'attrice esclusivamente nei confronti dell'Istituto scolastico convenuto.
Il rigetto delle domande attrici esonera dall'esaminare la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato in giudizio.
In virtù del principio della soccombenza, l'attrice va condannata al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta e del chiamato in causa nella misura indicata in dispositivo;
in particolare, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le spese processuali del chiamato che non sia rimasto soccombente, infatti, non possono gravare sul chiamante, quando anche quest'ultimo non sia rimasto soccombente nè nei confronti del chiamato, nè nei confronti della controparte (Cass. 26 aprile 1994, n. 3956; Cass. 1 agosto 2003, n. 11743), ma debbono essere rifuse dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata (e, quindi, l'attrice, la cui domanda sia stata rigettata, come nella specie: Cass. 20 agosto 2003, n. 12235), ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa pagina 9 di 10 rivelatasi fondata (Cass. 9 aprile 2001, n. 5262; Cass. 17 maggio 2001, n. 6757), senza che rilevi, in senso contrario, la mancanza di una istanza di condanna in tal senso (Cass.
15 dicembre 2003, n. 19181; Cass. 24 febbraio 2004, n. 3642).
P.Q.M.
Il Giudice della V Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
2302/20 R.G.:
1) rigetta le domande attrici;
2) condanna l'attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese processuali liquidate in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario;
condanna l'attrice al pagamento in favore del chiamato in causa delle spese processuali liquidate in € 7.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario, Iva e cpa.
Così deciso l'1 luglio 2025.
IL GIUDICE
Salvatore Barberi
Atto depositato telematicamente pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Salvatore Barberi
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2302/20 R.G.
promossa da
Cod. Fisc. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dagli avvocati
Marisa Olga Meroni e Paolo Marra con studio in Milano, corso Italia n. 13;
attrice contro
pagina 1 di 10 (C.F. Controparte_1
), in persona del Dirigente scolastico pro-tempore, rappresentato e difeso ex P.IVA_2
lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania nei cui uffici siti in Catania, Via
Vecchia Ognina n 149, è domiciliato;
convenuti con la chiamata in causa di
C.F./P.IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_3
Commissario Straordinario legale rappresentante p.t. Dott. con sede Controparte_3
in Via Malta n. 106, elettivamente domiciliato in Catania, alla Via V. Giuffrida CP_2
n. 2/B, presso lo studio dell'Avv. Sandro Giacobbe, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice chiedeva quanto segue:
Contr
“accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa, è creditrice nei
confronti dell dei seguenti importi: Controparte_5
a. € 88.207,48 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale
doc. 03;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e
maturandi sull'importo di cui alla precedente let-tera a., con decorrenza dalla data di
scadenza di ciascuna fattura al saldo;
pagina 2 di 10 c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02
in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla
precedente lettera b., scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica
del presente atto al saldo;
d. € 480,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per
ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
e conseguentemente condannare l' , in persona Controparte_5
Contr del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di;
Contr In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti
l' delle diverse somme – a titolo di: Controparte_5
a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per
sorte capitale;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_5
Contr relativo pagamento in favore di;
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare l' Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di
[...]
pagina 3 di 10 Contr
di tutte le somme che risulteranno dovute dall' Controparte_5
a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”.
[...]
L'attrice precisava di aver acquistato da numerosi fornitori del convenuto i crediti dai medesimi vantati nei confronti di quest'ultimo.
Il convenuto si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande di controparte, nonché la chiamata in causa del di sul Controparte_2 CP_2
presupposto che lo stesso sia l'unico debitore delle somme eventualmente dovute all'attrice.
Si costituiva in giudizio il detto terzo chiamato in causa chiedendo il rigetto delle domande di controparte.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dall'istituto scolastico convenuto sul presupposto che l'intervenuta attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche autonome, ai sensi dell'art. 21 co. 1 L. n°
59/1997, non ha fatto venir meno la loro compenetrazione nell'organizzazione amministrativa dello Stato per cui gli istituti scolastici, nonostante siano stati dotati di autonomia amministrativa e di personalità giuridica a seguito dell'entrata in vigore del
D.P.R. n. 275/1999, sono comunque configurabili come organi statali e agiscono secondo un rapporto di immedesimazione organica con il , e Controparte_6
quest'ultimo, di conseguenza, sarebbe l'unico soggetto giuridico legittimato ex lege a resistere in giudizio.
pagina 4 di 10 In realtà, come anche già evidenziato dalla Corte d'Appello di Catania nella sentenza n. 169/25, la disposta attribuzione normativa, alle istituzioni scolastiche, della personalità giuridica (ex legge n. 59/97) e della conseguente autonomia amministrativa
(didattica, organizzativa e finanziaria ex D.P.R. n. 275/1999) ha comportato la coesistenza, in capo alle stesse istituzioni (quali rappresentate dai rispettivi dirigenti scolastici), della doppia, concorrente natura sia di organi (e uffici) decentrati dell'amministrazione statale (essenzialmente in funzione dello Controparte_6
svolgimento, secondo lo schema organizzativo della c.d. amministrazione indiretta, della complessiva attività, provvedimentale e contrattuale, di gestione del personale scolastico, con effetti giuridici riferibili al relativo ), sia di enti pubblici CP_6
autonomi (preposti al concreto svolgimento della programmazione e delle attività
didattiche).
Pertanto, se, da un lato, l'autonomia amministrativa e finanziaria delle istituzioni scolastiche (come soggetti provvisti di personalità giuridica) è limitata all'assunzione diretta (e con effetto nei confronti dei terzi creditori) dei soli oneri relativi a specifici progetti di istruzione e/o prestazioni volti al sostegno del processo di autonomia e supportati dalle voci di bilancio al riguardo previste in sede di periodica assegnazione delle necessarie risorse economiche, dall'altro lato l'eccezione in esame va comunque disattesa nella parte in cui mira ad attribuire al la titolarità Controparte_6
passiva della “res controversa” (concernente la domanda di pagamento dei corrispettivi pagina 5 di 10 di forniture di elettricità eseguite in favore dell'istituto convenuto), essendo invece essenzialmente configurabile, in capo all'amministrazione centrale, la titolarità passiva delle sole, ben distinte controversie relative ai rapporti organici e di servizio del personale scolastico (rapporti la cui concreta gestione, da parte delle varie istituzioni scolastiche -quali organi e uffici periferici dell'amministrazione statale-, è riferibile al
). Controparte_6
Nel merito, le domande attrici vanno rigettate.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
19956/2020) e della Corte d'Appello di Catania (sentenza n. 169/25), la legge n. 23 del
1996 ha disposto il trasferimento automatico e incondizionato agli enti locali (comuni per le scuole elementari e medie, province per gli istituti di istruzione secondaria superiore) degli oneri relativi alle utenze, compresa la fornitura di acqua, degli edifici scolastici, indipendentemente dal previo trasferimento della proprietà degli immobili e dalla stipulazione di apposite convenzioni tra gli enti interessati. Tale trasferimento di competenze e oneri opera ex lege a partire dal 1997, senza che il mancato perfezionamento delle convenzioni previste dalla legge possa pregiudicare o condizionare l'automatica successione negli obblighi di pagamento delle spese per le utenze. Pertanto, il gestore del servizio pubblico di distribuzione dell'acqua non può
pretendere il pagamento delle relative spese dal soggetto che occupava l'immobile scolastico in precedenza, ma deve rivolgersi ai comuni e alle province competenti per pagina 6 di 10 legge, fermo restando il diritto di questi ultimi di ottenere il rimborso delle somme eventualmente anticipate dallo Stato o dalle istituzioni scolastiche per il periodo transitorio antecedente alla stipula delle convenzioni.
In virtù del superiore principio di diritto (valido anche nel presente, del tutto analogo,
caso di forniture elettriche), deve dunque ritenersi essersi verificata, a norma dell'art. 3,
commi 1 e 2, della citata legge n. 23/1996 (applicabile alle istituzioni scolastiche statali,
nonché a quelle provinciali e comunali autorizzate o riconosciute dallo Stato;
v. l'art. 12,
comma 6, della stessa legge), un'automatica successione (non già cumulativa, bensì
novativa) degli enti territoriali (e, nella specie, del Controparte_2
, già Provincia di Siracusa) nella titolarità passiva delle obbligazioni (verso i
[...]
terzi creditori) di pagamento delle “spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento”, e ciò a prescindere sia dalla stipulazione di apposite convenzioni tra gli enti interessati, sia, soprattutto, da specifiche previsioni di eventuali contratti di somministrazione e dalla formale intestazione o meno (agli istituti scolastici) delle varie utenze destinate agli stessi istituti, i quali non possono, pertanto, essere considerati debitori (o condebitori) diretti -nei confronti dei fornitori- del pagamento dei relativi corrispettivi, invece dovuti (ai terzi) soltanto dai predetti enti territoriali. Si tratta, in definitiva, di un'obbligazione esclusiva, a carico dei comuni e delle province,
giustificata dalla mancanza, nel bilancio dei pur autonomi istituti scolastici, di specifici pagina 7 di 10 fondi al riguardo destinati e vincolati, obbligazione nascente direttamente dalla citata fonte primaria (legge statale n. 23/1996), quale atto normativo idoneo a produrla in conformità all'ordinamento giuridico (art. 1173 c.c.).
Né la sussistenza di tale obbligazione (fondata sulla menzionata legge statale) può essere esclusa da eventuali previsioni di regolamenti provinciali relativi alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche.
E invero, tali regolamenti locali (costituenti fonti secondarie dell'ordinamento, come tali inidonee a derogare validamente alle norme legislative di rango primario;
artt. 1, 3 e 4
disp. prel. c.c.) devono limitarsi a disciplinare le modalità sia di erogazione (dalle
Province alle istituzioni scolastiche operanti nei relativi territori) dei fondi da destinare al concreto pagamento (anche) delle spese per le utenze elettriche, sia di conseguente rendicontazione (da parte degli istituti) delle spese al riguardo sostenute e/o da sostenersi, e, pertanto, lungi dal trasferire (o dal potere trasferire) agli istituti scolastici la titolarità (o la contitolarità) passiva delle relative obbligazioni (verso i terzi creditori) di pagamento dei corrispettivi delle forniture, attiene semplicemente al procedimento,
amministrativo e contabile, di adempimento delle medesime obbligazioni (pur sempre gravanti ex lege, formalmente e sostanzialmente, sull'ente territoriale, a prescindere dall'osservanza o meno dello stesso procedimento) e, tutt'al più, integra una possibile fattispecie di mera delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.), di per sè non produttiva né
pagina 8 di 10 della liberazione dell'ente delegante, né di un valido ed efficace vincolo obbligatorio tra l'istituto delegato e i terzi creditori della (sola) Provincia.
Consegue dalle sopra esposte considerazioni l'insussistenza, a carico del convenuto,
dell'obbligazione di pagamento dei corrispettivi (e dei relativi accessori, comprensivi della sanzione ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n.
192/12) chiesti dall'attrice.
In definitiva, vanno rigettate le domande (di pagamento di somme) proposte dall'attrice esclusivamente nei confronti dell'Istituto scolastico convenuto.
Il rigetto delle domande attrici esonera dall'esaminare la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato in giudizio.
In virtù del principio della soccombenza, l'attrice va condannata al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta e del chiamato in causa nella misura indicata in dispositivo;
in particolare, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le spese processuali del chiamato che non sia rimasto soccombente, infatti, non possono gravare sul chiamante, quando anche quest'ultimo non sia rimasto soccombente nè nei confronti del chiamato, nè nei confronti della controparte (Cass. 26 aprile 1994, n. 3956; Cass. 1 agosto 2003, n. 11743), ma debbono essere rifuse dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata (e, quindi, l'attrice, la cui domanda sia stata rigettata, come nella specie: Cass. 20 agosto 2003, n. 12235), ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa pagina 9 di 10 rivelatasi fondata (Cass. 9 aprile 2001, n. 5262; Cass. 17 maggio 2001, n. 6757), senza che rilevi, in senso contrario, la mancanza di una istanza di condanna in tal senso (Cass.
15 dicembre 2003, n. 19181; Cass. 24 febbraio 2004, n. 3642).
P.Q.M.
Il Giudice della V Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
2302/20 R.G.:
1) rigetta le domande attrici;
2) condanna l'attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese processuali liquidate in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario;
condanna l'attrice al pagamento in favore del chiamato in causa delle spese processuali liquidate in € 7.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario, Iva e cpa.
Così deciso l'1 luglio 2025.
IL GIUDICE
Salvatore Barberi
Atto depositato telematicamente pagina 10 di 10