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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 17/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 954/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 954/2024
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
VERBALE DI UDIENZA DEL 17 febbraio 2025, alle ore 10.00
innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Maria de Ruggiero
mediante collegamento da remoto in videoconferenza teams
(ai sensi degli artt. 127, 127-bis c.p.c., 196-duodecies disp.att. c.p.c. e 35 d.lgs.
149/2022)
pagina 1 di 11 Si dà preliminarmente atto che l'udienza odierna viene celebrata da remoto in videoconferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal
[...]
in conformità ai provvedimenti DGSIA in merito alle piattaforme Controparte_2
utilizzabili per lo svolgimento dell'udienza da remoto (decreti 10 e 20.3.2020 e
21.5.2020).
Ciò premesso, si procede all'identificazione dei comparenti collegati da remoto:
Per , l'avv.to PARIGI GLORIA Parte_1
Per , l'avv.to DACCI GIAMPAOLO Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei presenti in collegamento da remoto, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il
giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita quindi le parti a precisare le conclusioni
L'avv. Parigi precisa e conclude come da note depositate l'8 febbraio 2025
L'avv. Dacci precisa e conclude come da note depositate l'11 dicembre 2024
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio per decidere e riserva di pagina 2 di 11 dare lettura della sentenza ad ore 10.30 con le medesime modalità di collegamento da remoto, stessa stanza virtuale e link già in possesso delle parti
A questo punto, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Infine il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice Onorario Dott. ssa Maria de Ruggiero
Ad ore 10.30 viene riaperta la stanza virtuale.
Si procede con le stesse modalità sopra evidenziate e sono presenti ed indentificati
Nessuno compare
Il Giudice dà lettura della sentenza che allega al presente verbale d'udienza
Il Giudice Onorario
dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 3 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa Maria de Ruggiero ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 954/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PARIGI GLORIA, elettivamente domiciliato in VIA MELCHIORRE MISSIRINI 6 a presso il difensore avv. PARIGI GLORIA CP_1
Ricorrente
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
DACCI GIAMPAOLO e dell'avv. LIVERINI ALESSANDRA, elettivamente
Cont domiciliato in - P.ZZA Controparte_4
MORGAGNI N. 9 a presso il difensore avv. DACCI GIAMPAOLO CP_1
Resistente
CONCLUSIONI pagina 4 di 11 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierno: parte ricorrente chiede l'annullamento e la revoca dell'ordinanza ingiunzione della Provincia di Forlì Cesena n.
67/A/2024 Prot. n. 0007748 del 14.03.2024, emessa a carico in data 14.03.2024 e,
contrariamente, la resistente ne chiede la conferma.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo, non più richiesta dalla formulazione del codice di rito
Brevemente. La causa verte sull'opposizione all'ordinanza ingiunzione della Provincia
di Forlì Cesena n. 67/A/2024 Prot. n. 0007748 del 14.03.2024, emessa a carico della predetta dalla Provincia di Forlì Cesena, Corpo Unico di Polizia Provinciale in data
14.03.2024, relativa al verbale di infrazione amministrativa Prot. n. 42071/19 del
14.01.2019, pretesa come illegittima, inefficace e nulla.
Infatti, con ricorso depositato nei termini di legge, parte ricorrente contesta e lamenta come da un controllo esperito, in data 04.10.2018, dalla Guardia di Finanza Stazione
Navale di Rimini abbia sottoposto a verifica sotto il profilo ambientale la società
[...]
esercente l'attività di commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione. CP_5
La ricorrente riferisce in atti di come, nell'ambito dell'ispezione sia stata esaminata la documentazione ambientale relativa alla movimentazione dei rifiuti gestiti, le autorizzazioni inerenti al trasporto degli stessi e i titoli abilitativi concernenti l'attività di recupero degli inerti, oltre le scritture ambientali costituite dai registri di carico e scarico, formulari di identificazione e dichiarazioni annuali dei rifiuti gestiti. Delinea
pagina 5 di 11 parte ricorrente che dai documenti è emerso che la ditta di Parte_1 Parte_1
utilizzava i mezzi della società per la movimentazione dei propri rifiuti e CP_5
che due dei tre formulari ispezionati risultavano sottoscritti dal sig. nella Parte_2
casella “firma del produttore/detentore”. Sulla scorta di quanto sopra, il ricorrente allega e documenta (doc.4) che è stato redatto verbale del 14 gennaio 2019 e che la Provincia
di Forlì-Cesena ha sanzionato le irregolarità indicando le seguenti errate compilazioni:
nella casella “destinatario”, la società non risultava autorizzata alla CP_5
gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, né gestiva alcun impianto legittimato allo smaltimento o recupero di rifiuti;
nella casella “trasportatore”, nel riquadro 3 non venivano riportati i dati relativi all'iscrizione all'albo dei gestori ambientali che attestano la regolarità del mezzo di trasporto;
nella casella “quantità”, nel riquadro 6 alla voce “quantità” non veniva riportata alcuna indicazione relativa al quantitativo di rifiuto trasportato, né tanto meno veniva riportato nella casella 11 riservata al destinatario nel formulario recante DUA324789/17; nella casella “destinazione del rifiuto”, non veniva riportate la destinazione del rifiuto e le caratteristiche chimico-fisiche.
La ricorrente ha delineato un profilo illegittimo della sanzione contestandone la carenza dell'elemento soggettivo e la buona fede, in ogni caso l'insussistenza dell'illecito amministrativo per carenza di prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Si è costituita la la quale ha contestato l'infondatezza Controparte_6
dell'opposizione e chiesto la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
All'udienza dell'11 novembre 2024 chiamata anche per decidere sull'istanza di pagina 6 di 11 sospensione dell'ordinanza ingiunzione, il Giudice ha così statuito: “rilevato che le
osservazioni riportate da parte ricorrente non attestano per il periculum in mora testé
argomentato ritenuto che nell'ambito dell'emissione del provvedimento cautelare - qual
è la sospensiva di un'ordinanza ingiunzione – debbano contestualmente verificarsi la
verosimiglianza del fumus e la sussistenza del periculum in mora ritenuto che la causa
sia di natura documentale e che sia matura per essere decisa
PQM
RIGETTA l'istanza
di sospensiva Fissa per la discussione l'udienza del 17 febbraio 2025 ad ore 10.00 in
modalità da remoto con link già in possesso delle parti e concede alle parti termine per
note conclusive fino a dieci giorni prima”.
Le parti hanno depositato memorie conclusive e la causa è stata oggi discussa.
La decisione.
L'opposizione non è fondata e non può trovare accoglimento.
E' pacifico che il documento oggetto di causa è il formulario erroneamente compilato.
La normativa di indirizzo è quella di cui al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, vigente all'epoca dei fatti, settembre 2017.
L'art. 193 così disponeva relativamente al trasporto di rifiuti:
“
1. Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un
formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
pagina 7 di 11 d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinati il modello del
formulario di identificazione del rifiuto e le modalità di numerazione, vidimazione,
tenuta e trasmissione al
Registro elettronico nazionale, con possibilità di scaricare dal medesimo Registro
elettronico il formato cartaceo. Possono essere adottati modelli di formulario per
particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1,
continuano ad applicarsi il decreto del Ministero dell'ambiente 1° aprile 1998 n. 145,
nonché' le Disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell'Agenzia
delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli
uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. La vidimazione dei
formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione
tributaria.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario
in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal
produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore;
una copia deve
rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in
arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal
trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. La
pagina 8 di 11 trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta
elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del
documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al
produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.”
Attualmente il formulario si articola in più sezioni, contenenti svariate caselle.
Le modalità di compilazione seguono le indicazioni precise del formulario e devono essere compilate dal produttore o detentore dei rifiuti e dal vettore e recano le indicazioni identificative del produttore o detentore dei rifiuti, i dati relativi ai rifiuti, le indicazioni concernenti il vettore, nonché il nome del conducente del mezzo di trasporto,
i dati identificativi del mezzo, la data e l'ora di partenza. Vanno apposte le firme del produttore o del detentore e quella del vettore "per l'assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel formulario". Infine, il destinatario deve indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta, nonché
la data e l'ora del ricevimento.
L'art. 258 del D. Lgs. n. 152/2006 nella formulazione vigente al momento dell'ordinanza stabilisce:
“4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o
senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati
incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.600,00
a €. 10.000,00.
pagina 9 di 11
5. Ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in
forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici
di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre
scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
€. 260,00 a €. 1.550,00”.
Le predette disposizioni delineano due distinti illeciti amministrativi: il primo è quello di effettuazione di trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario;
il secondo è quello di indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti.
Orbene, sono le due sopra esposte disposizioni che delineano i soggetti responsabili e pure in questo senso non è fondata l'eccezione di revoca della sanzione nei confronti dell'utilizzatore dei mezzi che con la sottoscrizione del modello contestato si è reso responsabile della condotta.
Verificata la responsabilità soggettiva, veniamo all'oggettiva condotta che ha causato l'evento.
Il modello contestato e che è allegato agli atti risulta erroneamente compilato e sottoscritto. Qui si consuma la condotta di cui al comma 5 dell'art. 258 D.Lgs 152/2006.
Ogni diversa ed ulteriore eccezione diviene quindi priva di fondamento ed appare l'evidenza della normativa violata che conserva carattere amministrativo e per la quale si applica la sanzione di legge che già l'ente impositore ha computato nel minimo edittale.
Concludendo, la condotta è dimostrata per tabulas e la sanzione è congrua.
pagina 10 di 11 Relativamente alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vengono calcolate e liquidate sulla scorta dell'importo della sanzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 954/24, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione
E per l'effetto
CONFERMA l'ordinanza ingiunzione della di Forlì Cesena n. 67/A/2024 CP_1
Prot. n. 0007748 del 14.03.2024, emessa in data 14.03.2024
Condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 900,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito
Forlì, 17 febbraio 2025
Il Giudice Onorario Dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 954/2024
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
VERBALE DI UDIENZA DEL 17 febbraio 2025, alle ore 10.00
innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Maria de Ruggiero
mediante collegamento da remoto in videoconferenza teams
(ai sensi degli artt. 127, 127-bis c.p.c., 196-duodecies disp.att. c.p.c. e 35 d.lgs.
149/2022)
pagina 1 di 11 Si dà preliminarmente atto che l'udienza odierna viene celebrata da remoto in videoconferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal
[...]
in conformità ai provvedimenti DGSIA in merito alle piattaforme Controparte_2
utilizzabili per lo svolgimento dell'udienza da remoto (decreti 10 e 20.3.2020 e
21.5.2020).
Ciò premesso, si procede all'identificazione dei comparenti collegati da remoto:
Per , l'avv.to PARIGI GLORIA Parte_1
Per , l'avv.to DACCI GIAMPAOLO Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei presenti in collegamento da remoto, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il
giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita quindi le parti a precisare le conclusioni
L'avv. Parigi precisa e conclude come da note depositate l'8 febbraio 2025
L'avv. Dacci precisa e conclude come da note depositate l'11 dicembre 2024
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio per decidere e riserva di pagina 2 di 11 dare lettura della sentenza ad ore 10.30 con le medesime modalità di collegamento da remoto, stessa stanza virtuale e link già in possesso delle parti
A questo punto, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Infine il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice Onorario Dott. ssa Maria de Ruggiero
Ad ore 10.30 viene riaperta la stanza virtuale.
Si procede con le stesse modalità sopra evidenziate e sono presenti ed indentificati
Nessuno compare
Il Giudice dà lettura della sentenza che allega al presente verbale d'udienza
Il Giudice Onorario
dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 3 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa Maria de Ruggiero ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 954/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PARIGI GLORIA, elettivamente domiciliato in VIA MELCHIORRE MISSIRINI 6 a presso il difensore avv. PARIGI GLORIA CP_1
Ricorrente
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
DACCI GIAMPAOLO e dell'avv. LIVERINI ALESSANDRA, elettivamente
Cont domiciliato in - P.ZZA Controparte_4
MORGAGNI N. 9 a presso il difensore avv. DACCI GIAMPAOLO CP_1
Resistente
CONCLUSIONI pagina 4 di 11 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierno: parte ricorrente chiede l'annullamento e la revoca dell'ordinanza ingiunzione della Provincia di Forlì Cesena n.
67/A/2024 Prot. n. 0007748 del 14.03.2024, emessa a carico in data 14.03.2024 e,
contrariamente, la resistente ne chiede la conferma.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo, non più richiesta dalla formulazione del codice di rito
Brevemente. La causa verte sull'opposizione all'ordinanza ingiunzione della Provincia
di Forlì Cesena n. 67/A/2024 Prot. n. 0007748 del 14.03.2024, emessa a carico della predetta dalla Provincia di Forlì Cesena, Corpo Unico di Polizia Provinciale in data
14.03.2024, relativa al verbale di infrazione amministrativa Prot. n. 42071/19 del
14.01.2019, pretesa come illegittima, inefficace e nulla.
Infatti, con ricorso depositato nei termini di legge, parte ricorrente contesta e lamenta come da un controllo esperito, in data 04.10.2018, dalla Guardia di Finanza Stazione
Navale di Rimini abbia sottoposto a verifica sotto il profilo ambientale la società
[...]
esercente l'attività di commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione. CP_5
La ricorrente riferisce in atti di come, nell'ambito dell'ispezione sia stata esaminata la documentazione ambientale relativa alla movimentazione dei rifiuti gestiti, le autorizzazioni inerenti al trasporto degli stessi e i titoli abilitativi concernenti l'attività di recupero degli inerti, oltre le scritture ambientali costituite dai registri di carico e scarico, formulari di identificazione e dichiarazioni annuali dei rifiuti gestiti. Delinea
pagina 5 di 11 parte ricorrente che dai documenti è emerso che la ditta di Parte_1 Parte_1
utilizzava i mezzi della società per la movimentazione dei propri rifiuti e CP_5
che due dei tre formulari ispezionati risultavano sottoscritti dal sig. nella Parte_2
casella “firma del produttore/detentore”. Sulla scorta di quanto sopra, il ricorrente allega e documenta (doc.4) che è stato redatto verbale del 14 gennaio 2019 e che la Provincia
di Forlì-Cesena ha sanzionato le irregolarità indicando le seguenti errate compilazioni:
nella casella “destinatario”, la società non risultava autorizzata alla CP_5
gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, né gestiva alcun impianto legittimato allo smaltimento o recupero di rifiuti;
nella casella “trasportatore”, nel riquadro 3 non venivano riportati i dati relativi all'iscrizione all'albo dei gestori ambientali che attestano la regolarità del mezzo di trasporto;
nella casella “quantità”, nel riquadro 6 alla voce “quantità” non veniva riportata alcuna indicazione relativa al quantitativo di rifiuto trasportato, né tanto meno veniva riportato nella casella 11 riservata al destinatario nel formulario recante DUA324789/17; nella casella “destinazione del rifiuto”, non veniva riportate la destinazione del rifiuto e le caratteristiche chimico-fisiche.
La ricorrente ha delineato un profilo illegittimo della sanzione contestandone la carenza dell'elemento soggettivo e la buona fede, in ogni caso l'insussistenza dell'illecito amministrativo per carenza di prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Si è costituita la la quale ha contestato l'infondatezza Controparte_6
dell'opposizione e chiesto la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
All'udienza dell'11 novembre 2024 chiamata anche per decidere sull'istanza di pagina 6 di 11 sospensione dell'ordinanza ingiunzione, il Giudice ha così statuito: “rilevato che le
osservazioni riportate da parte ricorrente non attestano per il periculum in mora testé
argomentato ritenuto che nell'ambito dell'emissione del provvedimento cautelare - qual
è la sospensiva di un'ordinanza ingiunzione – debbano contestualmente verificarsi la
verosimiglianza del fumus e la sussistenza del periculum in mora ritenuto che la causa
sia di natura documentale e che sia matura per essere decisa
PQM
RIGETTA l'istanza
di sospensiva Fissa per la discussione l'udienza del 17 febbraio 2025 ad ore 10.00 in
modalità da remoto con link già in possesso delle parti e concede alle parti termine per
note conclusive fino a dieci giorni prima”.
Le parti hanno depositato memorie conclusive e la causa è stata oggi discussa.
La decisione.
L'opposizione non è fondata e non può trovare accoglimento.
E' pacifico che il documento oggetto di causa è il formulario erroneamente compilato.
La normativa di indirizzo è quella di cui al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, vigente all'epoca dei fatti, settembre 2017.
L'art. 193 così disponeva relativamente al trasporto di rifiuti:
“
1. Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un
formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
pagina 7 di 11 d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinati il modello del
formulario di identificazione del rifiuto e le modalità di numerazione, vidimazione,
tenuta e trasmissione al
Registro elettronico nazionale, con possibilità di scaricare dal medesimo Registro
elettronico il formato cartaceo. Possono essere adottati modelli di formulario per
particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1,
continuano ad applicarsi il decreto del Ministero dell'ambiente 1° aprile 1998 n. 145,
nonché' le Disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell'Agenzia
delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli
uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. La vidimazione dei
formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione
tributaria.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario
in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal
produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore;
una copia deve
rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in
arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal
trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. La
pagina 8 di 11 trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta
elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del
documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al
produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.”
Attualmente il formulario si articola in più sezioni, contenenti svariate caselle.
Le modalità di compilazione seguono le indicazioni precise del formulario e devono essere compilate dal produttore o detentore dei rifiuti e dal vettore e recano le indicazioni identificative del produttore o detentore dei rifiuti, i dati relativi ai rifiuti, le indicazioni concernenti il vettore, nonché il nome del conducente del mezzo di trasporto,
i dati identificativi del mezzo, la data e l'ora di partenza. Vanno apposte le firme del produttore o del detentore e quella del vettore "per l'assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel formulario". Infine, il destinatario deve indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta, nonché
la data e l'ora del ricevimento.
L'art. 258 del D. Lgs. n. 152/2006 nella formulazione vigente al momento dell'ordinanza stabilisce:
“4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o
senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati
incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.600,00
a €. 10.000,00.
pagina 9 di 11
5. Ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in
forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici
di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre
scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
€. 260,00 a €. 1.550,00”.
Le predette disposizioni delineano due distinti illeciti amministrativi: il primo è quello di effettuazione di trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario;
il secondo è quello di indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti.
Orbene, sono le due sopra esposte disposizioni che delineano i soggetti responsabili e pure in questo senso non è fondata l'eccezione di revoca della sanzione nei confronti dell'utilizzatore dei mezzi che con la sottoscrizione del modello contestato si è reso responsabile della condotta.
Verificata la responsabilità soggettiva, veniamo all'oggettiva condotta che ha causato l'evento.
Il modello contestato e che è allegato agli atti risulta erroneamente compilato e sottoscritto. Qui si consuma la condotta di cui al comma 5 dell'art. 258 D.Lgs 152/2006.
Ogni diversa ed ulteriore eccezione diviene quindi priva di fondamento ed appare l'evidenza della normativa violata che conserva carattere amministrativo e per la quale si applica la sanzione di legge che già l'ente impositore ha computato nel minimo edittale.
Concludendo, la condotta è dimostrata per tabulas e la sanzione è congrua.
pagina 10 di 11 Relativamente alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vengono calcolate e liquidate sulla scorta dell'importo della sanzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 954/24, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione
E per l'effetto
CONFERMA l'ordinanza ingiunzione della di Forlì Cesena n. 67/A/2024 CP_1
Prot. n. 0007748 del 14.03.2024, emessa in data 14.03.2024
Condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 900,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito
Forlì, 17 febbraio 2025
Il Giudice Onorario Dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 11 di 11