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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/07/2025, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2948/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
EN BO Presidente
OS MI Consigliere rel.
Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2948/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
CHIOSSETTO 10 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. CAGNES SERGIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
C.F. ), CP_2 C.F._3 entrambi elettivamente domiciliati in VIA FONTANA, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
RO ND NI MARIO, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
pagina 1 di 6 Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata, respinta ogni contraria istanza, sia di merito sia istruttoria, così giudicare: nel merito, in accoglimento dell'opposizione proposta da con atto di citazione Parte_1 notificato in data 22 gennaio 2020, revocare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace e/o invalido il decreto ingiuntivo opposto N. 23565/2019 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti della appellante.
- Sempre nel merito, disporre a carico di e la restituzione in favore Controparte_1 CP_3 dell'appellante delle somme dai medesimi eventualmente espropriate in forza dell'esecuzione della sentenza qui appellata, condannando gli appellati alla rifusione delle spese di lite inerenti al doppio grado di giudizio.
- Emettere ogni ulteriore occorrenda pronuncia, statuizione e/o declaratoria del caso.
Per e Controparte_1 CP_3
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare: in via principale, nel merito rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza oggetto del presente gravame.
Con vittoria di spese ed onorari di lite
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Antefatti
Il Tribunale di Busto Arsizio con la sentenza n. 186/09 definiva un giudizio relativo al rispetto delle distanze legali tra edifici confinanti e respingeva le domande formulate, per quanto qui interessa, da e nei confronti dei convenuti ed , Controparte_1 CP_3 CP_4 Parte_1 condannando gli attori al pagamento delle spese di lite (doc. 3 fascicolo appellati).
La Corte d'Appello di Milano con la sentenza n. 4007/13 respingeva l'appello proposto contro la CP_ sentenza del Tribunale da e e li condannava al pagamento delle spese di lite (doc. 2 CP_1 fascicolo appellati).
pagina 2 di 6 CP_ e versavano ad e le spese liquidate da entrambe le sentenze (docc. 5/10 CP_1 CP_4 Pt_1 appellati - circostanza pacifica).
La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 25115/18 accoglieva il primo dei due motivi di ricorso CP_ proposti da e e cassava con rinvio la sentenza della Corte d'Appello (doc. 1 fascicolo CP_1 appellati).
Nessuna delle parti riassumeva il giudizio ex art. 392 c.p.c. (circostanza pacifica).
Il giudizio di primo grado CP_ Il Tribunale di Milano, su ricorso di e , emetteva, a carico di e , decreto CP_1 CP_4 Pt_1 ingiuntivo di pagamento per euro 12.012,38 (decreto n. 23565/19 doc. A appellati) a titolo di restituzione degli importi pagati dai ricorrenti per le spese di lite liquidate con la sentenza del Tribunale
e con la sentenza della Corte d'Appello, cassata dalla S.C.
proponeva opposizione contro il decreto, chiedendone la revoca, per quanto ancora Parte_1 rileva, sulla base del seguente motivo:
-Insussistenza di un titolo idoneo a legittimare la pretesa restitutoria dei ricorrenti
Secondo l'opponente l'accoglimento di uno solo dei due motivi di ricorso per cassazione e la mancata riassunzione in sede di rinvio avrebbero determinato l'insussistenza di un titolo idoneo a pretendere la restituzione posto che “…non è dato di sapere come un'altra sezione rispetto alla Seconda Civile, da cui proveniva la sentenza n. 4007/2013, avrebbe potuto decidere le questioni di merito rimaste irrisolte
e soprattutto regolare le spese processuali fra le parti”. CP_ Nel contraddittorio con e , che si erano costituiti per resistere, il Tribunale, con la CP_1 sentenza n. 7010/23, respingeva l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle Pt_1 spese di lite.
Il Tribunale, in sintesi, osservava che “… il Supremo Collegio ha insegnato che la mancata tempestiva riassunzione del giudizio di rinvio non determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, bensì, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., la sua inefficacia, con conseguente estinzione dell'intero processo e caducazione di tutte le attività espletate (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 15143 del 31.05.2021). Pertanto, la mancata instaurazione del giudizio di rinvio da parte degli odierni opposti non ha prodotto la stabilizzazione delle precedenti sentenze di merito, ma, viceversa, la loro caducazione, a seguito dell'estinzione non solo del giudizio di rinvio, ma dell'intero processo, con conseguente venir meno del
pagina 3 di 6 titolo giudiziale posto a fondamento del pagamento della somma di cui gli odierni opposti chiedono, dunque, la restituzione”.
Il giudizio di secondo grado appellava la sentenza davanti a questa Corte sulla base del seguente motivo: Parte_1
“Violazione e falsa applicazione dell'art. 393 cod. proc. civ. in rapporto all'art. 310 cod. proc. civ.: erronea statuizione del Giudice di prime cure laddove ritiene che “la mancata tempestiva riassunzione del giudizio di rinvio non determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, bensì, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., la sua inefficacia, con conseguente estinzione dell'intero processo e caducazione di tutte le attività espletate”.
Secondo l'appellante, in sintesi, il Tribunale non avrebbe considerato la previsione di cui all'art. 310
c.p.c., da ritenersi implicitamente richiamata dall'art. 393 c.p.c., e in base alla quale l'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del giudizio: in applicazione di tale norma, quindi, le sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello, che costituivano titolo per il pagamento delle spese di lite, non avrebbero dovuto essere considerate caducate a seguito della mancata riassunzione del giudizio, come erroneamente ritenuto dal Tribunale.
CP_ Si costituivano anche in appello e , chiedendo il rigetto del gravame, sulla base degli CP_1 argomenti indicati nella sentenza appellata nonché sulla base della previsione dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c. che stabilisce che “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
La causa veniva, quindi, posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, dopo il deposito degli scritti conclusivi.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
L'appellante invoca l'applicazione dell'art. 310 c.p.c., norma generale sugli effetti dell'estinzione del processo.
Preliminarmente si può, tuttavia, osservare (come rileva anche la parte appellata) che proprio l'art. 310
c.p.c. all'ultimo comma stabilisce che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate: non può, quindi, anche in applicazione della norma invocata, essere giustificata la pretesa di trattenere spese ricevute dalla controparte (in esecuzione di sentenze che sono state pagina 4 di 6 riformate), spese che, in ossequio a tale regola, devono essere restituite, come correttamente è stato stabilito con la sentenza appellata.
Risulta, poi, corretta, ai fini della decisione, l'interpretazione e l'applicazione da parte del Tribunale dell'art. 393 c.p.c., norma che regola in modo specifico la fattispecie dell'estinzione del processo per mancata riassunzione.
Secondo l'interpretazione costante della S.C., l'art. 393 c.p.c. prevede, nel caso di mancata riassunzione o di estinzione del giudizio di rinvio, l'estinzione dell'intero processo con caducazione delle sentenze pronunciate, con la sola eccezione di quelle coperte dal giudicato [v. Cass. 12183/23, in motivazione “costituisce principio ampiamente ricevuto, nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui “La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., l'estinzione non solo di quel giudizio ma dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate” (per tutte, Cass. n. 1680/2012)”; v. anche Cass. 26970/23, in motivazione “…le uniche sentenze di merito che possano sopravvivere all'estinzione del giudizio conseguente alla mancata riassunzione dopo una cassazione con rinvio della sentenza d'appello (siano) quelle già coperte da giudicato, in quanto non investite da appello o ricorso per Cassazione, in base ai principi della formazione progressiva del giudicato”].
Nel caso di specie non viene invocato espressamente dalla parte appellante alcun giudicato sulle questioni decise con la sentenza d'appello cassata.
Ove si volesse attribuire rilievo, a tal fine, al richiamo, contenuto nelle difese dell'appellante, all'accoglimento da parte della S.C. del solo primo motivo di ricorso, e si volesse ipotizzare la formazione di un giudicato sulle questioni oggetto del secondo motivo di ricorso (che è stato respinto), si dovrebbe, comunque, osservare che, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la cassazione, anche parziale, della sentenza impugnata travolge il capo sulle spese, che è da essa dipendente, in applicazione del c.d. effetto espansivo interno.
Il principio è costante nella giurisprudenza di legittimità - v. tra le più recenti:
-Cass. 12183/23 cit., in motivazione “…è altrettanto ricevuto il principio per cui la cassazione della sentenza impugnata in sede di legittimità, in forza dell'effetto espansivo “interno” di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., travolge anche il capo sulle spese (si veda, per tutte, Cass., Sez. Un., 10615/2003), quand'anche non oggetto di esplicita impugnazione, trattandosi per definizione di capo di sentenza dipendente da quello cassato”
pagina 5 di 6 - Cass. 3798/22 “Il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto l'annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali”
- Cass. 29056/24 “In virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali…”
L'appello deve, quindi, essere respinto.
Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 18.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OS MI EN BO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
EN BO Presidente
OS MI Consigliere rel.
Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2948/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
CHIOSSETTO 10 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. CAGNES SERGIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
C.F. ), CP_2 C.F._3 entrambi elettivamente domiciliati in VIA FONTANA, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
RO ND NI MARIO, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
pagina 1 di 6 Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata, respinta ogni contraria istanza, sia di merito sia istruttoria, così giudicare: nel merito, in accoglimento dell'opposizione proposta da con atto di citazione Parte_1 notificato in data 22 gennaio 2020, revocare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace e/o invalido il decreto ingiuntivo opposto N. 23565/2019 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti della appellante.
- Sempre nel merito, disporre a carico di e la restituzione in favore Controparte_1 CP_3 dell'appellante delle somme dai medesimi eventualmente espropriate in forza dell'esecuzione della sentenza qui appellata, condannando gli appellati alla rifusione delle spese di lite inerenti al doppio grado di giudizio.
- Emettere ogni ulteriore occorrenda pronuncia, statuizione e/o declaratoria del caso.
Per e Controparte_1 CP_3
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare: in via principale, nel merito rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza oggetto del presente gravame.
Con vittoria di spese ed onorari di lite
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Antefatti
Il Tribunale di Busto Arsizio con la sentenza n. 186/09 definiva un giudizio relativo al rispetto delle distanze legali tra edifici confinanti e respingeva le domande formulate, per quanto qui interessa, da e nei confronti dei convenuti ed , Controparte_1 CP_3 CP_4 Parte_1 condannando gli attori al pagamento delle spese di lite (doc. 3 fascicolo appellati).
La Corte d'Appello di Milano con la sentenza n. 4007/13 respingeva l'appello proposto contro la CP_ sentenza del Tribunale da e e li condannava al pagamento delle spese di lite (doc. 2 CP_1 fascicolo appellati).
pagina 2 di 6 CP_ e versavano ad e le spese liquidate da entrambe le sentenze (docc. 5/10 CP_1 CP_4 Pt_1 appellati - circostanza pacifica).
La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 25115/18 accoglieva il primo dei due motivi di ricorso CP_ proposti da e e cassava con rinvio la sentenza della Corte d'Appello (doc. 1 fascicolo CP_1 appellati).
Nessuna delle parti riassumeva il giudizio ex art. 392 c.p.c. (circostanza pacifica).
Il giudizio di primo grado CP_ Il Tribunale di Milano, su ricorso di e , emetteva, a carico di e , decreto CP_1 CP_4 Pt_1 ingiuntivo di pagamento per euro 12.012,38 (decreto n. 23565/19 doc. A appellati) a titolo di restituzione degli importi pagati dai ricorrenti per le spese di lite liquidate con la sentenza del Tribunale
e con la sentenza della Corte d'Appello, cassata dalla S.C.
proponeva opposizione contro il decreto, chiedendone la revoca, per quanto ancora Parte_1 rileva, sulla base del seguente motivo:
-Insussistenza di un titolo idoneo a legittimare la pretesa restitutoria dei ricorrenti
Secondo l'opponente l'accoglimento di uno solo dei due motivi di ricorso per cassazione e la mancata riassunzione in sede di rinvio avrebbero determinato l'insussistenza di un titolo idoneo a pretendere la restituzione posto che “…non è dato di sapere come un'altra sezione rispetto alla Seconda Civile, da cui proveniva la sentenza n. 4007/2013, avrebbe potuto decidere le questioni di merito rimaste irrisolte
e soprattutto regolare le spese processuali fra le parti”. CP_ Nel contraddittorio con e , che si erano costituiti per resistere, il Tribunale, con la CP_1 sentenza n. 7010/23, respingeva l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle Pt_1 spese di lite.
Il Tribunale, in sintesi, osservava che “… il Supremo Collegio ha insegnato che la mancata tempestiva riassunzione del giudizio di rinvio non determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, bensì, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., la sua inefficacia, con conseguente estinzione dell'intero processo e caducazione di tutte le attività espletate (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 15143 del 31.05.2021). Pertanto, la mancata instaurazione del giudizio di rinvio da parte degli odierni opposti non ha prodotto la stabilizzazione delle precedenti sentenze di merito, ma, viceversa, la loro caducazione, a seguito dell'estinzione non solo del giudizio di rinvio, ma dell'intero processo, con conseguente venir meno del
pagina 3 di 6 titolo giudiziale posto a fondamento del pagamento della somma di cui gli odierni opposti chiedono, dunque, la restituzione”.
Il giudizio di secondo grado appellava la sentenza davanti a questa Corte sulla base del seguente motivo: Parte_1
“Violazione e falsa applicazione dell'art. 393 cod. proc. civ. in rapporto all'art. 310 cod. proc. civ.: erronea statuizione del Giudice di prime cure laddove ritiene che “la mancata tempestiva riassunzione del giudizio di rinvio non determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, bensì, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., la sua inefficacia, con conseguente estinzione dell'intero processo e caducazione di tutte le attività espletate”.
Secondo l'appellante, in sintesi, il Tribunale non avrebbe considerato la previsione di cui all'art. 310
c.p.c., da ritenersi implicitamente richiamata dall'art. 393 c.p.c., e in base alla quale l'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del giudizio: in applicazione di tale norma, quindi, le sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello, che costituivano titolo per il pagamento delle spese di lite, non avrebbero dovuto essere considerate caducate a seguito della mancata riassunzione del giudizio, come erroneamente ritenuto dal Tribunale.
CP_ Si costituivano anche in appello e , chiedendo il rigetto del gravame, sulla base degli CP_1 argomenti indicati nella sentenza appellata nonché sulla base della previsione dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c. che stabilisce che “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
La causa veniva, quindi, posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, dopo il deposito degli scritti conclusivi.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
L'appellante invoca l'applicazione dell'art. 310 c.p.c., norma generale sugli effetti dell'estinzione del processo.
Preliminarmente si può, tuttavia, osservare (come rileva anche la parte appellata) che proprio l'art. 310
c.p.c. all'ultimo comma stabilisce che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate: non può, quindi, anche in applicazione della norma invocata, essere giustificata la pretesa di trattenere spese ricevute dalla controparte (in esecuzione di sentenze che sono state pagina 4 di 6 riformate), spese che, in ossequio a tale regola, devono essere restituite, come correttamente è stato stabilito con la sentenza appellata.
Risulta, poi, corretta, ai fini della decisione, l'interpretazione e l'applicazione da parte del Tribunale dell'art. 393 c.p.c., norma che regola in modo specifico la fattispecie dell'estinzione del processo per mancata riassunzione.
Secondo l'interpretazione costante della S.C., l'art. 393 c.p.c. prevede, nel caso di mancata riassunzione o di estinzione del giudizio di rinvio, l'estinzione dell'intero processo con caducazione delle sentenze pronunciate, con la sola eccezione di quelle coperte dal giudicato [v. Cass. 12183/23, in motivazione “costituisce principio ampiamente ricevuto, nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui “La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., l'estinzione non solo di quel giudizio ma dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate” (per tutte, Cass. n. 1680/2012)”; v. anche Cass. 26970/23, in motivazione “…le uniche sentenze di merito che possano sopravvivere all'estinzione del giudizio conseguente alla mancata riassunzione dopo una cassazione con rinvio della sentenza d'appello (siano) quelle già coperte da giudicato, in quanto non investite da appello o ricorso per Cassazione, in base ai principi della formazione progressiva del giudicato”].
Nel caso di specie non viene invocato espressamente dalla parte appellante alcun giudicato sulle questioni decise con la sentenza d'appello cassata.
Ove si volesse attribuire rilievo, a tal fine, al richiamo, contenuto nelle difese dell'appellante, all'accoglimento da parte della S.C. del solo primo motivo di ricorso, e si volesse ipotizzare la formazione di un giudicato sulle questioni oggetto del secondo motivo di ricorso (che è stato respinto), si dovrebbe, comunque, osservare che, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la cassazione, anche parziale, della sentenza impugnata travolge il capo sulle spese, che è da essa dipendente, in applicazione del c.d. effetto espansivo interno.
Il principio è costante nella giurisprudenza di legittimità - v. tra le più recenti:
-Cass. 12183/23 cit., in motivazione “…è altrettanto ricevuto il principio per cui la cassazione della sentenza impugnata in sede di legittimità, in forza dell'effetto espansivo “interno” di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., travolge anche il capo sulle spese (si veda, per tutte, Cass., Sez. Un., 10615/2003), quand'anche non oggetto di esplicita impugnazione, trattandosi per definizione di capo di sentenza dipendente da quello cassato”
pagina 5 di 6 - Cass. 3798/22 “Il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto l'annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali”
- Cass. 29056/24 “In virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali…”
L'appello deve, quindi, essere respinto.
Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 18.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OS MI EN BO
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