Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5421/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 5421/2024 V.G. posta in decisione il 13.02.2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv. Alessandra Cavina)
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente in [...]C.F._2
via A. Bozzi n. 11 (avv. Paolo Vecchi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 18.12.2024; preso atto che l'udienza del 11.02.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli in data 30.04.2003, e Persona_1 Per_2
in data 04.02.2005;
[...] ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...], celebrato con rito concordatario in Ravenna C.F._2
in data 06.12.1998, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 1998, n.
320, parte II, serie A;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) i figli e maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, Per_1 Per_2
continueranno a vivere con la madre nella ex casa coniugale sita a Ravenna in via Bassano del
Grappa n. 18, confermando l'assegnazione dell'abitazione alla OR , sino Parte_1
alla vendita dell'immobile. Vendita come previsto in sede di separazione e confermata con il presente atto.
è tuttora studente Universitario presso l'Accademia Multimediale di Venezia, mentre Per_1 Per_2
attualmente sta frequentando la classe V del Liceo Linguistico “D. Alighieri” di Ravenna.
2) Il SI , riconoscerà mensilmente alla OR la somma di Parte_2 Parte_1
Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) quale contributo per il mantenimento per ciascun figlio, per un totale mensile di Euro 700,00 (settecento/00) da pagarsi con bonifico bancario, entro il giorno 5
(cinque) di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annua, prendendo quale mese di riferimento febbraio di ogni anno a partire dal 2025; il pagamento avverrà per quanto attiene alla quota di Per_1 direttamente al figlio sul conto corrente a lui intestato, mentre per la quota di sul conto Per_2
corrente della madre . Parte_1
3) I genitori pagheranno, in ragione del 60% a carico della OR e 40% a Parte_1
carico del SI , le spese straordinarie sostenute per entrambi i figli, così come Parte_2
previste e regolate dal Protocollo del Tribunale di Ravenna del 16/07/2016, che le parti dichiarano di averne compiuta conoscenza.
Il diniego al consenso della spesa straordinaria, nei casi in cui è previsto il preventivo accordo tra le parti, dovrà essere debitamente motivato dal genitore che non intende acconsentire.
Per quanto riguarda le spese alloggiative di (sino ad oggi compresa alla voce contributo al Per_1
mantenimento e d'ora in poi da considerarsi spesa straordinaria) presso la sede Universitaria di
Venezia, il SI , da atto e riconosce di aver già prestato il consenso al rimborso del Parte_2
canone di locazione attualmente pagato, nella percentuale convenuta con il presente accordo.
Resta inteso che devono considerarsi spese straordinarie che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, le spese dentistiche (escluse quelle di pulizia dentale) ed oculistiche comprensive dell'acquisto delle lenti (per un massimo di una all'anno per ciascun figlio) se ed in quanto previste da prescrizione medica/oculistica.
Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro, con cadenza mensile.
4) Le autovetture RENAULT Clio ET897WJ e AT Panda FB892XD, sono tuttora di proprietà
indivisa fra e per la quota di ½ ciascuna;
la prima autovettura Parte_1 Parte_3
resterà nell'esclusiva disponibilità di , mentre la seconda resterà nella esclusiva disponibilità Per_1
della IG.ra . Parte_3
Gli effettivi utilizzatori si assumono ogni e qualsiasi costo inerente alla conduzione e mantenimento dell'automezzo assegnato (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, tagliandi, revisioni, bolli,
r.c.a., contravvenzioni). 5) Le spese del presente procedimento, ivi compresi gli onorari professionali, sono da intendersi compensate.
Ciascuno dei ricorrenti provvederà, quindi, a remunerare il difensore incaricato secondo gli accordi con lo stesso intercorsi.”
Ravenna, 03/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi