Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/06/2025, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 9374/2015 R.G.
Oggetto: AR (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
VERTENTE
TRA
, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antnio Luceri per mandato a margine dell'atto di citazione;
- ATTORE
E
in qualità di incorporante di Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuliana Petito per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
Controparte_3 contumace;
- CONVENUTI
*****
All'udienza del 9/10/2024, tenutasi nella forma della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, rassegnate nelle rispettive note di trattazione scritta, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
05920150014878092/001, emessa da Controparte_4
per l'importo di € 269.131,43, con riferimento alla quale l'ente
[...] creditore è la Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.
Nello specifico, parte attrice ha chiesto che il Tribunale voglia: 1) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
2) nel merito, accertare in via principale l'annullabilità della cartella di pagamento n.
05920150014878092/001 e condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre Iva e accessori di legge.
Si è costituita la quale ha contestato le avverse deduzioni Controparte_1
e pretese, chiedendo, nel merito, che il Tribunale voglia: 1) rigettare la richiesta di sospensione della cartella impugnata richiesta dall'attore; 2) eccepire la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c. per la mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163. n. 7 c.p.c.; 3) eccepire la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c., in quanto l'atto pur essendo stato notificato ad , controparte ha citato solo ed CP_1 unicamente la;
4) eccepire l'irritualità della domanda Controparte_3 in quanto doveva essere introdotta con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella;
5) rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
6) condannare l'attore alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
All'udienza del 20/01/2016 ha insistito nella propria Controparte_1 eccezione di nullità dell'atto di citazione per la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, co. 3 n. 7 c.p.c., benché sanata dalla sua costituzione in giudizio;
veniva, quindi, fissata nuova udienza con invito al convenuto a formulare nei 20 giorni precedenti, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio ed eventuali domande riconvenzionali.
All'udienza del 15/06/2016 parte attrice ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, mentre parte convenuta ha chiesto la
2 concessione dei termini ex art. 183 co. VI c.p.c.; sono stati concessi detti termini e la causa è stata rinviata all'udienza dell'8/03/2017.
Non avendo le parti depositato le memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta nei termini di legge.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione sollevata da in Controparte_1 ordine alla irritualità della domanda che, anziché essere introdotta con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato, è stata introdotta con atto di citazione oltre il predetto termine di venti giorni.
Per ciò che riguarda la forma dell'atto introduttivo, si osserva che parte attrice non ha espressamente indicato nel corpo dell'atto la tipologia di opposizione, se proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. o dell'art. 617 c.p.c. Tuttavia, esaminando il contenuto della stessa e i motivi proposti, la medesima può essere qualificata come una opposizione agli atti esecutivi, essendo stati sollevati esclusivamente vizi di forma dell'atto impugnato e non anche contestazioni sul diritto di procedere all'esecuzione forzata: l'opposizione all'esecuzione ha, infatti, ad oggetto una contestazione relativa al diritto di promuovere l'intera esecuzione forzata per inesistenza, invalidità od inefficacia del titolo esecutivo, mentre l'opposizione agli atti esecutivi è costituita da doglianze sulla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto e, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., si propone, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Inoltre, per costante giurisprudenza, l'esecuzione non può intendersi iniziata con la notifica della cartella di pagamento, poiché “in quanto atto che assolve la duplice funzione di notificazione del titolo esecutivo e di intimazione di pagamento, è priva di efficacia esecutiva e, in quanto tale, non è atto con il quale inizia la procedura esecutiva, il cui incipit è rappresentato dal pignoramento” (Cass. Civ. Ordinanza del 404/03/2024 n. 5637).
3 Dunque, alla luce del principio espresso dalla giurisprudenza richiamata, nella fattispecie in esame, l'opposizione alla cartella di pagamento andava proposta con atto di citazione, come in effetti è stata proposta da parte attrice, non avendo avuto inizio l'esecuzione.
Superata l'eccezione di irritualità della domanda, va esaminata l'eccezione relativa alla sua tardività.
Occorre innanzitutto chiarire che, ai fini della decorrenza del termine, va individuta con certezza la data di notifica dell'atto impugnato, che, tuttavia, nel caso in esame, non si evince chiaramente dalla cartella prodotta in copia da parte attrice, né viene indicata nell'atto di citazione;
parte convenuta deduce nella propria comparsa che la notifica sarebbe avvenuta in data
28/09/2015, ma non produce a supporto alcuna documentazione a sostegno della propria eccezione, sicché non si hanno allo stato elementi sufficienti per valutare la fondatezza dell'eccezione che, per tali ragioni, va rigettata, non avendo parte convenuta assolto al relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Quanto, invece, al primo motivo di opposizione, parte attrice ha dedotto l'annullabilità della cartella di pagamento per indeterminatezza della motivazione.
A riguardo si osserva che la cartella può ritenersi adeguatamente motivata allorquando il contribuente sia posto nella condizione di poter individuare il titolo per l'iscrizione a ruolo delle somme indicate, il relativo ammontare,
l'emissione e l'esecutività del ruolo (Cass. Civ., sez. 5, sentenza n. 2439/ del
3/2/2010). Nella fattispecie in esame la cartella impugnata risulta essere stata redatta nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 25, commi 2 e 2 bis del DPR 602/73, contenendo l'indicazione dell'ammontare richiesto, del titolo per l'iscrizione a ruolo - costituito dalla escussione della garanzia concessa dal fondo pubblico ai sensi della legge 662/96, con surroga del
Mediocredito - del ruolo e della data in cui è stato reso esecutivo;
pertanto, a fronte di una motivazione contenente tutti gli elementi richiesti dalla normativa di riferimento, il motivo di opposizione non può essere accolto.
4 Passando, infine, ad esaminare l'ultimo motivo di opposizione, esso consiste nella carenza di motivazione sotto il profilo della mancata indicazione del computo degli interessi.
Anche tale motivo appare infondato, poiché dalla cartella prodotta si evince chiaramente che gli interessi sono stati calcolati “al tasso legale dal 14/06/2014 al 15/09/2014”, potendosi, pertanto, ritenere pienamente assolto l'obbligo di motivazione della cartella, essendo stato indicato, oltre all'importo monetario richiesto, anche la base normativa relativa agli interessi reclamati e la loro decorrenza (Cass. Civ. Sez. unite, sentenza n. 22281 del 14/07/2022)
Alla luce di quanto precede, l'opposizione deve essere rigettata, risultando infondati tutti i motivi di censura.
Tutto quanto innanzi esposto, la valutazione della soccombenza, quanto alle spese di lite – liquidate in dispositivo ex d.m. 55/2014 in ragione del valore e della complessità della causa - deve essere rapportata all'esito finale della controversia. Le stesse possono essere liquidate al minimo tariffario, stante l'assenza di particolari questioni controverse;
vanno, invece, compensate le spese di lite con la parte convenuta rimasta contumace, non avendo quest'ultima espletato alcuna attività processuale (Cass. Civ. sez. VI, ord. n.
12897/2019)
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 9374/2016 R.G., così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento, in favore della convenuta CP_1 delle spese di lite, che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre
[...] accessori come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra parte attrice e la convenuta
Controparte_5
Lecce, 13/06/2025
Il Giudice
Gianluca Fiorella
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