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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/12/2025, n. 4888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4888 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
In persona del Giudice Onorario Dr. Domenico Torino ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5483 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta a sentenza all'udienza del
26/11/2025
TRA
Il sig. – cf.: – nato a [...] Parte_1 C.F._1
Inferiore il 30.06.1984 e residente in [...], ma di fatto domiciliato in Salerno alla Via Roma n. 288– elettivamente domiciliato in Pagani (Sa) alla via Mazzini n. 27, presso lo studio dell'avv.
EN ZO – c.f.: – che lo rappresenta e C.F._2
difende in virtù di mandato in calce , il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax:0813084743;mail: ;pec:: Email_1 [...]
Email_2
OPPONENTE E con sede legale in Roma, Viale Controparte_1
Luca Gaurico n. 187, C.F. – P.IVA , numero P.IVA_1 P.IVA_2
di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma, tramite il suo P.IVA_3
procuratore speciale con sede Controparte_2
legale in Bologna, 40131, via della Beverara, 19, partita iva , P.IVA_4
codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di
Bologna ,in persona del legale rappresentante pro tempore, in P.IVA_4
forza della procura generale alle liti a rogito Notaio dott. in Persona_1
Roma del 27 novembre2018, rep. 57826, racc. 29307 rappresentata e difesa nella presente procedura, giusta procura allegata, dagli avvocati Stefano
PA (C.F. ) del Foro di Milano e LU C.F._3
Massimei (C.F. ) del Foro di Roma, in qualità di C.F._4
Soci di già Controparte_3 Controparte_4
(C.F , con elezione di domicilio digitale alla P.IVA_5
e presso lo studio Email_3 CP_3
con sede in Bologna, via Della Beverara n. 19
[...]
OPPOSTO
pag. 2/9
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 937/2024, R.G. n.
3776/2024, emesso in data 20.05.2024 dal Tribunale Ordinario di Salerno,
Dott. Corrado d'Ambrosio, e notificato in data 05.06.2024.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, chiedeva Controparte_1
emettersi decreto ingiuntivo nei confronti di per il Parte_1
pagamento della penale contrattuale ex art. 11 condizioni generali di contratto di noleggio a lungo termine, a seguito del furto del veicolo oggetto del rapporto. Il decreto veniva emesso per l'importo richiesto.
Con atto di citazione, proponeva opposizione eccependo, tra Pt_1
l'altro, la non debenza, o comunque la manifesta eccessività, della penale in relazione alle circostanze concrete (furto avvenuto nonostante le cautele, consegna delle chiavi disponibili, denuncia alle autorità, ecc.), nonché vizi nella messa in mora e nel procedimento monitorio. L'opposta si costituiva chiedendo la conferma del decreto, sostenendo la validità della clausola penale e la correttezza del proprio operato, anche in relazione alla messa in mora e alle condizioni contrattuali applicabili. Veniva concessa, con pag. 3/9 ordinanza, la provvisoria esecuzione del monitorio. La causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di inoltrarci nel merito della causa, bisogna soffermarci sulle eccezioni preliminare proposte da parte opponente. Una delle questioni dibattute concerne la necessità della preventiva messa in mora del debitore prima di agire giudizialmente. Secondo alcuni orientamenti giurisprudenziali, l'obbligo di preventiva messa in mora costituisce condizione indefettibile per la legittima risoluzione del contratto da parte del creditore, ai sensi dell'art. 1454 c.c. (“L'obbligo di preventiva messa in mora costituisce condizione indefettibile per la legittima risoluzione del contratto da parte del creditore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., non potendo la risoluzione essere validamente dichiarata in difetto di tale adempimento formale” [Trib. Milano, sez. VI, 22 febbraio 2021, n. 2420].
Tuttavia, con riferimento alle obbligazioni pecuniarie, altra giurisprudenza ritiene che la messa in mora si realizzi automaticamente con lo spirare del termine di pagamento concordato, senza necessità di diffida “In materia di obbligazioni pecuniarie... l'obbligo di diffida (e di lettera di messa in mora) non sussiste. È il superamento del termine di pagamento, fissato nel contratto, a far scattare la messa in mora, in automatico e senza obbligo di diffida.” “In sede di opposizione a decreto ingiuntivo non è rilevante la pag. 4/9 contestazione relativa all'avvenuta o meno costituzione in mora ex art.
1219 c.c.…” [Trib. Catania sez. III, 31 agosto 2021, n. 3637].
Nel caso di specie, la società creditrice non ha prodotto prova documentale dell'avvenuta messa in mora o tentativo di soluzione bonaria, circostanza che, secondo parte della giurisprudenza, potrebbe incidere sulla validità della risoluzione contrattuale e sull'ammissibilità della domanda monitoria
(“la mancanza di prova dell'adempimento di tali formalità comporta
l'illegittimità della risoluzione unilaterale e della pretesa creditoria nei confronti dell'opponente”)
Mentre l'opponente lamenta la mancata formale messa in mora e l'assenza di tentativi di soluzione bonaria o mediazione obbligatoria, la giurisprudenza prevalente ritiene che, in materia di obbligazioni pecuniarie, la mora del debitore si verifica automaticamente allo spirare del termine pattuito, senza necessità di diffida o costituzione in mora (art. 1219 c.c.;
Trib. Roma n. 19006/2022; Cass. civ. n. 20520/2013).
“In materia di obbligazioni pecuniarie, l'inadempimento si verifica automaticamente allo spirare del termine previsto contrattualmente, senza necessità di costituzione in mora (art. 1219 c.c.; Trib. Catania, III,
31/08/2021 n. 3637)
Quanto al tentativo di mediazione, in assenza di prova che la controversia rientri tra quelle per cui la mediazione è condizione di procedibilità (art. 5 pag. 5/9 D.lgs. 28/2010), non si ravvisano profili di improcedibilità automatica.
“La giurisprudenza (Cass. civ., sez. II, 07/07/2016, n. 13898) stabilisce che il decreto ingiuntivo non può essere validamente emesso in assenza di preventivo tentativo di mediazione ove obbligatorio o di messa in mora, pena la nullità del procedimento monitorio e del decreto ingiuntivo stesso”).
Per quanto riguarda la competenza per valore si determina sulla base dell'importo azionato in giudizio e richiesto nel decreto ingiuntivo, che nel caso di specie supera la soglia di euro 10.000,00, rendendo competente il
Tribunale.
(“la competenza si determina sulla base del valore azionato in giudizio e richiesto nel decreto ingiuntivo, che nel caso di specie supera detta soglia
(Cass. civ., sez. VI, 09/06/2016, n. 11767), pertanto la competenza permane presso il Tribunale”)
Nel merito la controversia ruota attorno alla corretta applicazione dell'art. 11 delle condizioni generali di locazione di Controparte_1
che prevede la possibilità per il cliente di limitare la propria responsabilità al pagamento di una quota parte del valore commerciale del veicolo in caso di furto, a condizione che siano rispettate puntualmente le formalità indicate, tra cui la denuncia tempestiva e la riconsegna delle chiavi e dei duplicati .Secondo consolidata giurisprudenza, la clausola limitativa della pag. 6/9 responsabilità è valida ed efficace se redatta in modo chiaro e sottoscritta, producendo effetto vincolante tra le parti;
non può essere unilateralmente disattesa dal professionista (“Le clausole limitative della responsabilità, ove chiaramente redatte e accettate dalle parti, producono effetto vincolante e non possono essere unilateralmente disattese dal professionista” [Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2013, n. 1077] Inoltre, la giurisprudenza ritiene legittima la previsione contrattuale che subordina la limitazione della responsabilità alla riconsegna delle chiavi, con l'onere della prova a carico del cliente “In tema di contratti di leasing o di noleggio, la previsione contrattuale che subordina la limitazione di responsabilità del cliente alla riconsegna delle chiavi del veicolo sottratto
è da ritenersi valida e operante... e l'onere di provare di avere adempiuto a tale obbligo incombe sul cliente stesso” [Cass. Civ., Sez. III, 21.01.2014 n.
1147].
Nel caso specifico, se il cliente ha rispettato tutti gli adempimenti formali
(denuncia tempestiva, riconsegna chiavi), la penale deve essere limitata secondo i parametri contrattuali;
viceversa, la mancata consegna delle chiavi (o dei duplicati) legittima l'addebito integrale del valore del veicolo.
La disciplina contrattuale (art. 11 condizioni generali di locazione) prevede che, in caso di furto, la responsabilità del cliente sia limitata al pagamento di una quota (10%) del valore commerciale del veicolo (Eurotax Blu) se il pag. 7/9 cliente adempie agli obblighi di denuncia e comunicazione e restituisce tutte le chiavi originali e duplicati entro il termine previsto;
in mancanza di tali adempimenti, il cliente risponde per l'intero valore del veicolo.
La giurisprudenza di legittimità e di merito conferma la validità di simili clausole limitative, purché il cliente abbia effettivamente adempiuto agli obblighi previsti dal contratto (Cass. civ. sez. III, 17/11/2017, n. 27233;
Trib. Roma, sez. XIII, 3/2/2022 n. 2016; Cass. civ., sez. III, 08/06/2021, n.
16036).
Nel caso di specie, la documentazione agli atti dimostra che il sig. Pt_1
ha adempiuto agli obblighi di denuncia e comunicazione;
non è stata tuttavia fornita prova certa e incontrovertibile della restituzione di tutte le
Contr chiavi, circostanza dalla quale la società fa dipendere l'applicabilità integrale della penale.
In mancanza di contestazioni puntuali, ex art. 115 c.p.c., e in assenza di prova della restituzione delle doppie chiavi, si ritiene applicabile la clausola contrattuale che prevede la responsabilità per l'intero valore commerciale del veicolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa pag. 8/9 - Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 937/2024, R.G. n. 3776/2024, emesso dal Tribunale di
Salerno il 20.05.2024;
- Conferma il decreto ingiuntivo opposto e condanna Pt_1
al pagamento in favore di della
[...] Controparte_1
somma di euro 15.355,28, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite, che Parte_1
liquida – ai sensi del D.M. 55/2014, in euro 3.305,00 oltre IVA e
CPA come per legge a favore di parte opposta
Così deciso in Salerno, 01/12/2025
Il gop
Dr. Domenico Torino
.
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
In persona del Giudice Onorario Dr. Domenico Torino ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5483 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta a sentenza all'udienza del
26/11/2025
TRA
Il sig. – cf.: – nato a [...] Parte_1 C.F._1
Inferiore il 30.06.1984 e residente in [...], ma di fatto domiciliato in Salerno alla Via Roma n. 288– elettivamente domiciliato in Pagani (Sa) alla via Mazzini n. 27, presso lo studio dell'avv.
EN ZO – c.f.: – che lo rappresenta e C.F._2
difende in virtù di mandato in calce , il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax:0813084743;mail: ;pec:: Email_1 [...]
Email_2
OPPONENTE E con sede legale in Roma, Viale Controparte_1
Luca Gaurico n. 187, C.F. – P.IVA , numero P.IVA_1 P.IVA_2
di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma, tramite il suo P.IVA_3
procuratore speciale con sede Controparte_2
legale in Bologna, 40131, via della Beverara, 19, partita iva , P.IVA_4
codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di
Bologna ,in persona del legale rappresentante pro tempore, in P.IVA_4
forza della procura generale alle liti a rogito Notaio dott. in Persona_1
Roma del 27 novembre2018, rep. 57826, racc. 29307 rappresentata e difesa nella presente procedura, giusta procura allegata, dagli avvocati Stefano
PA (C.F. ) del Foro di Milano e LU C.F._3
Massimei (C.F. ) del Foro di Roma, in qualità di C.F._4
Soci di già Controparte_3 Controparte_4
(C.F , con elezione di domicilio digitale alla P.IVA_5
e presso lo studio Email_3 CP_3
con sede in Bologna, via Della Beverara n. 19
[...]
OPPOSTO
pag. 2/9
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 937/2024, R.G. n.
3776/2024, emesso in data 20.05.2024 dal Tribunale Ordinario di Salerno,
Dott. Corrado d'Ambrosio, e notificato in data 05.06.2024.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, chiedeva Controparte_1
emettersi decreto ingiuntivo nei confronti di per il Parte_1
pagamento della penale contrattuale ex art. 11 condizioni generali di contratto di noleggio a lungo termine, a seguito del furto del veicolo oggetto del rapporto. Il decreto veniva emesso per l'importo richiesto.
Con atto di citazione, proponeva opposizione eccependo, tra Pt_1
l'altro, la non debenza, o comunque la manifesta eccessività, della penale in relazione alle circostanze concrete (furto avvenuto nonostante le cautele, consegna delle chiavi disponibili, denuncia alle autorità, ecc.), nonché vizi nella messa in mora e nel procedimento monitorio. L'opposta si costituiva chiedendo la conferma del decreto, sostenendo la validità della clausola penale e la correttezza del proprio operato, anche in relazione alla messa in mora e alle condizioni contrattuali applicabili. Veniva concessa, con pag. 3/9 ordinanza, la provvisoria esecuzione del monitorio. La causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di inoltrarci nel merito della causa, bisogna soffermarci sulle eccezioni preliminare proposte da parte opponente. Una delle questioni dibattute concerne la necessità della preventiva messa in mora del debitore prima di agire giudizialmente. Secondo alcuni orientamenti giurisprudenziali, l'obbligo di preventiva messa in mora costituisce condizione indefettibile per la legittima risoluzione del contratto da parte del creditore, ai sensi dell'art. 1454 c.c. (“L'obbligo di preventiva messa in mora costituisce condizione indefettibile per la legittima risoluzione del contratto da parte del creditore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., non potendo la risoluzione essere validamente dichiarata in difetto di tale adempimento formale” [Trib. Milano, sez. VI, 22 febbraio 2021, n. 2420].
Tuttavia, con riferimento alle obbligazioni pecuniarie, altra giurisprudenza ritiene che la messa in mora si realizzi automaticamente con lo spirare del termine di pagamento concordato, senza necessità di diffida “In materia di obbligazioni pecuniarie... l'obbligo di diffida (e di lettera di messa in mora) non sussiste. È il superamento del termine di pagamento, fissato nel contratto, a far scattare la messa in mora, in automatico e senza obbligo di diffida.” “In sede di opposizione a decreto ingiuntivo non è rilevante la pag. 4/9 contestazione relativa all'avvenuta o meno costituzione in mora ex art.
1219 c.c.…” [Trib. Catania sez. III, 31 agosto 2021, n. 3637].
Nel caso di specie, la società creditrice non ha prodotto prova documentale dell'avvenuta messa in mora o tentativo di soluzione bonaria, circostanza che, secondo parte della giurisprudenza, potrebbe incidere sulla validità della risoluzione contrattuale e sull'ammissibilità della domanda monitoria
(“la mancanza di prova dell'adempimento di tali formalità comporta
l'illegittimità della risoluzione unilaterale e della pretesa creditoria nei confronti dell'opponente”)
Mentre l'opponente lamenta la mancata formale messa in mora e l'assenza di tentativi di soluzione bonaria o mediazione obbligatoria, la giurisprudenza prevalente ritiene che, in materia di obbligazioni pecuniarie, la mora del debitore si verifica automaticamente allo spirare del termine pattuito, senza necessità di diffida o costituzione in mora (art. 1219 c.c.;
Trib. Roma n. 19006/2022; Cass. civ. n. 20520/2013).
“In materia di obbligazioni pecuniarie, l'inadempimento si verifica automaticamente allo spirare del termine previsto contrattualmente, senza necessità di costituzione in mora (art. 1219 c.c.; Trib. Catania, III,
31/08/2021 n. 3637)
Quanto al tentativo di mediazione, in assenza di prova che la controversia rientri tra quelle per cui la mediazione è condizione di procedibilità (art. 5 pag. 5/9 D.lgs. 28/2010), non si ravvisano profili di improcedibilità automatica.
“La giurisprudenza (Cass. civ., sez. II, 07/07/2016, n. 13898) stabilisce che il decreto ingiuntivo non può essere validamente emesso in assenza di preventivo tentativo di mediazione ove obbligatorio o di messa in mora, pena la nullità del procedimento monitorio e del decreto ingiuntivo stesso”).
Per quanto riguarda la competenza per valore si determina sulla base dell'importo azionato in giudizio e richiesto nel decreto ingiuntivo, che nel caso di specie supera la soglia di euro 10.000,00, rendendo competente il
Tribunale.
(“la competenza si determina sulla base del valore azionato in giudizio e richiesto nel decreto ingiuntivo, che nel caso di specie supera detta soglia
(Cass. civ., sez. VI, 09/06/2016, n. 11767), pertanto la competenza permane presso il Tribunale”)
Nel merito la controversia ruota attorno alla corretta applicazione dell'art. 11 delle condizioni generali di locazione di Controparte_1
che prevede la possibilità per il cliente di limitare la propria responsabilità al pagamento di una quota parte del valore commerciale del veicolo in caso di furto, a condizione che siano rispettate puntualmente le formalità indicate, tra cui la denuncia tempestiva e la riconsegna delle chiavi e dei duplicati .Secondo consolidata giurisprudenza, la clausola limitativa della pag. 6/9 responsabilità è valida ed efficace se redatta in modo chiaro e sottoscritta, producendo effetto vincolante tra le parti;
non può essere unilateralmente disattesa dal professionista (“Le clausole limitative della responsabilità, ove chiaramente redatte e accettate dalle parti, producono effetto vincolante e non possono essere unilateralmente disattese dal professionista” [Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2013, n. 1077] Inoltre, la giurisprudenza ritiene legittima la previsione contrattuale che subordina la limitazione della responsabilità alla riconsegna delle chiavi, con l'onere della prova a carico del cliente “In tema di contratti di leasing o di noleggio, la previsione contrattuale che subordina la limitazione di responsabilità del cliente alla riconsegna delle chiavi del veicolo sottratto
è da ritenersi valida e operante... e l'onere di provare di avere adempiuto a tale obbligo incombe sul cliente stesso” [Cass. Civ., Sez. III, 21.01.2014 n.
1147].
Nel caso specifico, se il cliente ha rispettato tutti gli adempimenti formali
(denuncia tempestiva, riconsegna chiavi), la penale deve essere limitata secondo i parametri contrattuali;
viceversa, la mancata consegna delle chiavi (o dei duplicati) legittima l'addebito integrale del valore del veicolo.
La disciplina contrattuale (art. 11 condizioni generali di locazione) prevede che, in caso di furto, la responsabilità del cliente sia limitata al pagamento di una quota (10%) del valore commerciale del veicolo (Eurotax Blu) se il pag. 7/9 cliente adempie agli obblighi di denuncia e comunicazione e restituisce tutte le chiavi originali e duplicati entro il termine previsto;
in mancanza di tali adempimenti, il cliente risponde per l'intero valore del veicolo.
La giurisprudenza di legittimità e di merito conferma la validità di simili clausole limitative, purché il cliente abbia effettivamente adempiuto agli obblighi previsti dal contratto (Cass. civ. sez. III, 17/11/2017, n. 27233;
Trib. Roma, sez. XIII, 3/2/2022 n. 2016; Cass. civ., sez. III, 08/06/2021, n.
16036).
Nel caso di specie, la documentazione agli atti dimostra che il sig. Pt_1
ha adempiuto agli obblighi di denuncia e comunicazione;
non è stata tuttavia fornita prova certa e incontrovertibile della restituzione di tutte le
Contr chiavi, circostanza dalla quale la società fa dipendere l'applicabilità integrale della penale.
In mancanza di contestazioni puntuali, ex art. 115 c.p.c., e in assenza di prova della restituzione delle doppie chiavi, si ritiene applicabile la clausola contrattuale che prevede la responsabilità per l'intero valore commerciale del veicolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa pag. 8/9 - Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 937/2024, R.G. n. 3776/2024, emesso dal Tribunale di
Salerno il 20.05.2024;
- Conferma il decreto ingiuntivo opposto e condanna Pt_1
al pagamento in favore di della
[...] Controparte_1
somma di euro 15.355,28, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite, che Parte_1
liquida – ai sensi del D.M. 55/2014, in euro 3.305,00 oltre IVA e
CPA come per legge a favore di parte opposta
Così deciso in Salerno, 01/12/2025
Il gop
Dr. Domenico Torino
.
pag. 9/9