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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 20489/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20489/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DEORSOLA FABIO e DIONISIO
GIOVANNI che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Parte_2 in MONCALIERI il 21/05/2018.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 22 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 08/01/2012 e il 23/03/2017. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
26/01/2024 e pubblicata in data 01/02/2024.
Con ricorso depositato il 30/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordi fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA congiuntamente i figli minori e ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto Per_1 Per_2 della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che i minori avranno residenza anagrafica e domicilio prevalente presso la madre, nella casa coniugale. Le Parti danno atto che ad oggi, in virtù del congiunto esercizio della responsabilità genitoriale
- Il figlio è iscritto alla 2.a presso l'Istituto R. Follerau di Moncalieri, pratica il calcio Per_1 CP_1
e saltuariamente lo sci.
- La figlia è iscritta alla 2.a presso l'Istituto I. Calvino di Moncalieri, pratica la Per_2 Per_3 ginnastica. Il padre potrà vederli e tenerli con sé liberamente, in accordo con la madre.
In mancanza di diverso accordo, secondo il seguente calendario:
- a week end alternati, indicativamente dal sabato dopo pranzo al lunedi mattina riportandoli a scuola;
durante i giorni settimanali, il padre accompagnerà figli a scuola, mentre sarà la madre a prenderli all'uscita e a tenerli con sé fino al mattino successivo.
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio.
- per metà delle vacanze pasquali.
- Per 15 giorni durante il periodo estivo, in epoca da concordarsi con la madre entro il 31.5 di ogni anno.
- In occasione di 'ponti' o festività scolastiche, in alternanza con la madre.
DISPONE che la casa coniugale di Santena, via Garibaldi n. 46, in comproprietà fra i coniugi al 50%,
è assegnata in uso gratuito alla moglie con i mobili, arredi e suppellettili, in quanto genitore convivente con i figli minori. La Parti continueranno a corrispondere al 50% la rata mensile di mutuo, e nella stessa quota divideranno le spese straordinarie relative all'immobile. Le spese condominiali ordinarie e i costi delle utenze saranno invece a carico dell'assegnataria. Qualora la sig.ra Parte_2 dovesse instaurare una convivenza con una terza persona nella casa coniugale, il sig. cesserà Pt_1 di corrispondere la propria quota di mutuo.
DISPONE che il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 900,00 (€ 450,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo del tribunale di Torino (spese sanitarie, scolastiche, sportive, ecc.).
DÀ ATTO che l'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra . Parte_2
DÀ ATTO che il sig. si impegna a aprire un Fondo pensione in favore di ciascun figlio, su Pt_1 cui verserà un importo mensile a propria discrezione.
DÀ ATTO che le spese legali della procedura sono interamente a carico del sig. . Pt_1
Spese di lite come da accordi fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23/05/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20489/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DEORSOLA FABIO e DIONISIO
GIOVANNI che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Parte_2 in MONCALIERI il 21/05/2018.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 22 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 08/01/2012 e il 23/03/2017. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
26/01/2024 e pubblicata in data 01/02/2024.
Con ricorso depositato il 30/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordi fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA congiuntamente i figli minori e ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto Per_1 Per_2 della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che i minori avranno residenza anagrafica e domicilio prevalente presso la madre, nella casa coniugale. Le Parti danno atto che ad oggi, in virtù del congiunto esercizio della responsabilità genitoriale
- Il figlio è iscritto alla 2.a presso l'Istituto R. Follerau di Moncalieri, pratica il calcio Per_1 CP_1
e saltuariamente lo sci.
- La figlia è iscritta alla 2.a presso l'Istituto I. Calvino di Moncalieri, pratica la Per_2 Per_3 ginnastica. Il padre potrà vederli e tenerli con sé liberamente, in accordo con la madre.
In mancanza di diverso accordo, secondo il seguente calendario:
- a week end alternati, indicativamente dal sabato dopo pranzo al lunedi mattina riportandoli a scuola;
durante i giorni settimanali, il padre accompagnerà figli a scuola, mentre sarà la madre a prenderli all'uscita e a tenerli con sé fino al mattino successivo.
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio.
- per metà delle vacanze pasquali.
- Per 15 giorni durante il periodo estivo, in epoca da concordarsi con la madre entro il 31.5 di ogni anno.
- In occasione di 'ponti' o festività scolastiche, in alternanza con la madre.
DISPONE che la casa coniugale di Santena, via Garibaldi n. 46, in comproprietà fra i coniugi al 50%,
è assegnata in uso gratuito alla moglie con i mobili, arredi e suppellettili, in quanto genitore convivente con i figli minori. La Parti continueranno a corrispondere al 50% la rata mensile di mutuo, e nella stessa quota divideranno le spese straordinarie relative all'immobile. Le spese condominiali ordinarie e i costi delle utenze saranno invece a carico dell'assegnataria. Qualora la sig.ra Parte_2 dovesse instaurare una convivenza con una terza persona nella casa coniugale, il sig. cesserà Pt_1 di corrispondere la propria quota di mutuo.
DISPONE che il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 900,00 (€ 450,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo del tribunale di Torino (spese sanitarie, scolastiche, sportive, ecc.).
DÀ ATTO che l'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra . Parte_2
DÀ ATTO che il sig. si impegna a aprire un Fondo pensione in favore di ciascun figlio, su Pt_1 cui verserà un importo mensile a propria discrezione.
DÀ ATTO che le spese legali della procedura sono interamente a carico del sig. . Pt_1
Spese di lite come da accordi fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23/05/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.