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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2772/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2772/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEDILARCO Parte_1 C.F._1
SALVATORE
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEDE' Controparte_1 P.IVA_1
SIMONA
OPPOSTA
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
Nel merito:
- in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n.
718/2020 opposto e comunque non dovuta la somma ingiunta per i fatti e le ragioni di diritto meglio esposte in atti e, per l'effetto, revocare il predetto decreto;
pagina 1 di 13 - in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il credito vantato dal sig. nei riguardi di Pt_1
per le ragioni meglio esposte in narrativa, pari al complessivo importo Parte_2 di € 47.100,70 di cui € 6.398,53 quale sovrapprezzo corrisposto dall'Opponente all'Opposta in relazione a lavori da quest'ultima effettivamente eseguiti, € 13.043,80 quale costo per
l'eliminazione dei riscontrati vizi sulle opere compiute da IC, ed € 27.658,37 a titolo di danno derivato all'Opponente per la caducazione della a causa della mancanza del Durc Pt_3
in capo all'impresa edile opposta, o di quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata o ritenuta congrua in corso di causa.
In via istruttoria, si chiede venga ammessa la prova testimoniale della sig.ra Testimone_1
residente a [...], sui seguenti capitoli di:
1) vero è che il contratto d'appalto del 30/09/18 che si mostra è stato firmato in sua presenza dal sig. Persona_1
2) vero è che in relazione alla comunicazione del 12/09/18 del Comune di Lodi che si mostra gli addetti allo Sportello Unico dell'Edilizia del medesimo Comune precisavano l'avvenuta decadenza della per mancata integrazione della documentazione richiesta.”. Pt_3
Conclusioni per CP_1 Parte_2
“Voglia all'Ecc.mo Tribunale adito: in via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta;
in via principale e nel merito:
- rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, ivi inclusa la domanda risarcitoria;
- confermare per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 718 del 15.09.2020, emesso dal Tribunale di
Lodi, Dott.ssa Flaviana Boniolo;
in subordine:
- condannare il Sig. al pagamento a favore di della Parte_1 Parte_4 Pt_2
somma di Euro 23.188,00 per i titoli meglio indicati in sede monitoria, ovvero della diversa domma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, il tutto oltre interessi di mora fino al saldo;
pagina 2 di 13 in via riconvenzionale:
- condannare il Sig. al pagamento a favore di della Parte_1 Parte_4 Pt_2
somma di Euro 5.800,00, a titolo di danno emergente subito in conseguenza della sospensione dei lavori, oltre alla somma pari a 11.700,00 Euro a titolo di mancato guadagno, il tutto oltre interessi di mora fino al saldo in via istruttoria: […]
Con integrale vittoria di spese e di onorari di giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto della presente causa è l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 718/2020 del 4.9.2020 (pubblicato il 15.9.2020), con il quale il Tribunale di Lodi ha ingiunto al predetto il pagamento di € 23.188,00, oltre interessi e spese, a favore di Parte_2
somma dovuta a titolo di corrispettivo residuo per i lavori edili svolti da IC
[...] nell'immobile sito in Lodi, viale Pavia n. 72, in forza del contratto di appalto del 30.5.2018.
A fondamento dell'opposizione, parte opponente ha dedotto:
- di essersi rivolto al geom. per progettare i lavori di ristrutturazione di CP_2
alcuni immobili di proprietà della moglie, allo scopo di usufruire del c.d. Testimone_1
bonus ristrutturazioni introdotto dalla Legge di bilancio per il 2018, che accordava una detrazione fiscale Irpef del 50% dei costi sostenuti, entro il limite di spesa di € 96.000,00, per i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edifici residenziali o su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale;
- di aver conferito al geom. l'incarico di direttore lavori e, su consiglio di CP_2
questi, di aver stipulato con la società IC un contratto di appalto per la ristrutturazione, sottoscritto da in ragione delle difficoltà economiche Parte_1
della moglie (cfr. contratto del 30.5.2018 – doc. 3 opponente);
- di aver concordato che:
a) i pagamenti venissero eseguiti su stato avanzamento lavori;
pagina 3 di 13 b) l'appaltatore nell'esecuzione degli stessi dovesse uniformarsi agli ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni comunicate per iscritto dall'appaltante o dal direttore dei lavori (cfr. art. 10 contratto d'appalto);
c) l'appaltatore non potesse per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti, salvo ordine ricevuto per iscritto dal Committente
(cfr. art. 11 contratto d'appalto);
- di aver rinvenuto discordanze tra i lavori indicati nei SAL, non accettati dal committente,
e quelli effettivamente realizzati dall'impresa edile, che ha imputato opere extra capitolato;
- di aver riscontrato gravi irregolarità urbanistiche, attesa la tardiva presentazione della
CILA da parte del Direttore lavori e l'omessa attestazione DURC dell'impresa appaltatrice (cfr. comunicazione Comune di Lodi;
doc. 5 opponente), nonché vizi nella realizzazione delle opere, come riscontrati dalla consulenza dell'arch. (cfr. Persona_2
doc. 6 parte opponente);
- di stimare i costi per l'eliminazione dei difetti in € 13.043,80 e di calcolare una differenza di € 15.569,40 tra i costi delle opere indicati nel capitolato (€ 64.487,50) e i lavori effettivamente eseguiti da (€ 48.918,10); Pt_2
- conseguentemente, di vantare un credito di € 6.398,53, pari alla differenza tra quanto già corrisposto all'appaltatrice (pari a € 55.316,63; cfr. doc. 8 parte opponente) e il reale valore dei lavori eseguiti come indicato dal proprio perito ( pari a € 48.918,10);
- di non aver potuto detrarre la metà dei costi sostenuti (ossia € 27.658,37) in ragione dell'inefficacia della determinata dalla mancanza del DURC. Pt_3
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, previa domanda di rigetto della provvisoria esecuzione, in diritto parte opponente ha dedotto:
- di non dover riconoscere il pagamento della somma ingiunta attesa l'assenza di prova del credito, fondato unicamente sulle fatture, atti unilaterali non idonei a provare la somma reclamata dall'opposta, e sui SAL non sottoscritti dal committente;
- di vantare un credito nei confronti di IC, quantificato in € 47.100,70, di cui:
(i) € 6.398,53 quale differenza tra valore dei lavori pattuiti rispetto alle opere effettivamente realizzate;
pagina 4 di 13 (ii) € 13.043,80 quali costi necessari all'eliminazione dei vizi edilizi causati dall'imperizia nell'esecuzione delle opere;
(iii) € 27.658,37 quale somma che sarebbe stata detraibile a fronte di una puntuale presentazione della documentazione richiesta.
- di ritenere, quanto all'ultima voce di danno, solidalmente responsabile il direttore dei lavori, geom. di cui ha chiesto la chiamata in causa. CP_2
1.1 Nel giudizio così radicato si è costituita (d'ora in avanti anche solo Parte_2
IC), la quale ha domandato il rigetto dell'opposizione a tal fine deducendo che:
- l'immobile oggetto degli interventi edilizi è di proprietà della moglie di , Parte_1
pervenutole dal padre per effetto di successione mortis causa (cfr. visura Testimone_1
catastale e dichiarazione di successione;
doc. 2 e 3 parte opposta);
- l'immobile si compone di 4 unità, tre delle quali sono state interessate dai lavori di ristrutturazione, ossia le unità identificate con i subalterni 701, 703, 704 del mappale 156, foglio 54;
- nessuna opera manutentiva ha riguardato, invece, l'unità sita al piano terra contraddistinta dal subalterno 702, nella quale ha vissuto insieme alla moglie sino a Parte_1
marzo 2020 (cfr. relata di notifica decreto ingiuntivo;
doc. 4 parte opposta);
- con contratto di appalto stipulato il 30.5.2018 l'appaltatrice si è obbligata ad eseguire i lavori di manutenzione interna sia nell'appartamento posto al piano terra, sia in una delle unità poste al primo piano (cfr. preventivo lavori;
doc. 5 parte opposta);
- su espressa richiesta dei committenti, IC nel luglio 2018 ha redatto un ulteriore preventivo per i lavori da eseguire nella seconda unità posta al primo piano;
- l'analitica descrizione delle opere da realizzarsi nelle due unità di cui al primo preventivo emerge dal SAL datato 31.3.2019 (cfr. doc. 6 parte opposta), mentre la descrizione dei lavori commissionati per la terza unità a luglio 2018 emerge da SAL datato 8.3.2019 (cfr. doc. 7 parte opposta);
- la documentazione prodotta attesta la natura di lavori di manutenzione ordinaria della maggior parte delle opere eseguite che, in quanto tali, (i) non richiedevano la presentazione di alcuna pratica edilizia, come disposto l'art. 6, comma 1, lett. a) del Testo
Unico Edilizia, e (ii) non ammettevano alcuna detrazione fiscale, accordata soltanto ai pagina 5 di 13 lavori di straordinaria manutenzione (cfr. comunicazioni Agenzia Entrate;
doc. 8 parte opposta);
- la per gli interventi di straordinaria manutenzione risulta tempestivamente Pt_3
presentata prima dell'inizio dei lavori straordinari nell'agosto 2018 dal geom. CP_2 per conto della proprietaria dell'immobile,
[...] Testimone_1
- la non è mai stata sospesa da alcun provvedimento del Comune di Lodi;
Pt_3
- le difficoltà economiche del sig. hanno condotto al fermo del cantiere da Pt_1
settembre a novembre 2018, cagionando pregiudizi all'impresa appaltatrice.
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, in diritto parte opposta ha dedotto:
1) quanto all'esecuzione delle opere e al rispetto della pertinente normativa:
- la piena validità dei SAL, regolarmente consegnati al committente e tardivamente contestati solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
- il puntuale rispetto di tutte le prescrizioni riguardanti la CILA e il c.d. bonus ristrutturazioni, pratiche edilizie rispetto alle quali era in ogni caso Parte_1
estraneo, trattandosi di documentazione presentata in nome e per conto di Testimone_1
- l'irrilevanza dell'omessa presentazione del DURC, attesi i limiti fiscali di fruizione del bonus che, se richiesto da soggetto non proprietario dell'immobile, era ammesso soltanto per gli interventi di straordinaria manutenzione eseguiti sulle unità immobiliari abitate in regime di convivenze, ossia, nella fattispecie, nel solo appartamento censito al sub. 702, non oggetto di ristrutturazione;
- in subordine, le possibilità di comprendere nel bonus le sole opere murarie di manutenzione straordinaria, pari a € 1.967,50, detraibili al 50%;
- l'intervenuta decadenza di per aver denunciato i vizi di costruzione oltre Parte_1
il termine di 60 giorni decorrenti dalla scoperta;
2) quanto al credito di controparte:
- l'erroneità delle valutazioni poste dalla controparte a fondamento dell'asserito credito, non supportato da alcun riscontro probatorio;
- la carenza di prova in ordine all'asserita differenza di valore tra i lavori pattuiti e quelli realizzati, da ritenersi smentita in base alla relazione del geom. versata in atti (cfr. Per_3
doc. 10 parte opposta);
pagina 6 di 13 3) in via riconvenzionale:
- il rimborso dei danni subiti per effetto della sospensione lavori determinata dalle difficili condizioni economiche del committente, che non hanno esonerato l'impresa dal corrispondere i contributi previdenziali ai propri dipendenti, in misura pari a € 5.800,00;
- l'ulteriore condanna dell'opponente a titolo di lucro cessante in relazione al mancato guadagno subito nel periodo di sospensione dei lavori, quantificato in € 150 per ogni giorno di sospensione e, così, per complessivi € 11.700,00.
1.2 A seguito di autorizzazione alla chiamata del terzo, si sono costituiti il geom. CP_2
e la sua compagnia assicuratrice, CP_3
1.3 Nelle more del giudizio è intervenuto un accordo conciliativo tra l'opponente e il terzo chiamato, geom. nonché tra quest'ultimo e la propria compagnia assicurativa e, CP_2
pertanto, con ordinanza del 18.10.2024, è stata dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente alle domande formulate da nei confronti del geom. nonché a Parte_1 CP_2
quelle formulate dal geom. nei confronti di a spese di CP_2 Controparte_4
lite compensate.
2. L'opposizione è infondata.
2.1 Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice è chiamato a valutare non solo la sussistenza delle condizioni e delle prove documentali necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma anche la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. civ. 24 maggio 2004, n. 9927).
Tale giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, prima fra tutte quella sul riparto dell'onere probatorio sancita dall'art. 2697 c.c., che prevede che chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Per quanto qui specificamente interessa, qualora il creditore agisca per l'adempimento deve provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, essendo sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento di controparte;
in questo caso infatti pagina 7 di 13 spetta al debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia di aver adempiuto esattamente ovvero di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile
(Cass. civ. S.U. 30.10.2001, n. 13533; nello stesso senso, tra le tante: Cass. civ. 26.01.2015, n.
1327; Cass. civ. 27.11.2014, n. 25214; Cass. civ.
5.09.2014 n. 18812; Cass. civ. 28.07.2014 n.
17091; Cass. civ. 10.02.2014 n. 2886; Cass. civ. S.U. 23.09.2013, n. 21678).
Tale regola non è derogata dalle norme dettate in materia di inadempimento del contratto di appalto. Le disposizioni speciali dettate dal legislatore in materia di appalto, infatti, attengono essenzialmente alla peculiare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, in forza del quale l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1667 co. 3 c.c., ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (cfr. Cass. 15902/2018; Cass. n. 936/2010).
2.2 Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, è pacifico, oltre che documentalmente provato, che le parti hanno sottoscritto in data 30.5.2018 un contratto di appalto (doc. 3 parte opponente) avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione di cui al preventivo n. 7/2017 del
15.5.2018 (doc. 5 parte opposta). All'art. 3 del contratto, relativo all'importo dell'appalto, si legge: “l'importo dell'appalto a misura, secondo quanto descritto nell'allegato computo metrico
è di € 82.386,00 + IVA di Legge”. Parimenti deve ritenersi pacifica l'esecuzione delle opere da parte di IC, per le quali ha corrisposto ad oggi complessivi € 55.316,63 Parte_1
(doc. 8 parte opponente).
A fronte di ciò parte opponente ha eccepito:
- l'erronea quantificazione dei costi per le lavorazioni eseguite;
- la presenza di vizi nell'esecuzione dei lavori;
- la non corretta presentazione della pratica amministrativa con conseguente perdita della detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione.
2.2.1 Quanto all'erronea quantificazione dei costi, l'opponente in particolare ha dedotto che vi sarebbe una differenza tra quanto pagato all'appaltatore (pari a € 55.316,63) e i lavori pagina 8 di 13 effettivamente eseguiti dall'impresa (quantificati dal perito di parte, arch. in € Persona_2
44.471,00; doc. 6 parte opponente).
Tale prima contestazione non merita accoglimento, tenuto conto del fatto che le parti con il contratto di appalto hanno espressamente pattuito il costo dei lavori (cfr. contratto appalto del
30.5.2018; doc. 3 parte opponente).
Peraltro si osserva che il minor valore delle opere eseguite è stato indicato dallo stesso perito di parte in modo del tutto generico. L'arch. infatti, si è limitato a rilevare che “i costi Persona_2
esposti nel SAL sono superiori rispetto ai costi relativi ai lavori eseguiti, che invece ammontano
a: alloggi 1 e 2 € 26.568,00 extra alloggi 1 e 2 € 7.563,00 alloggio 3 primo piano € 10.340,00 per un TOTALE € 44.471,00+IVA 10% 4.447,10= 48.918,10” (pag. 4 perizia;
doc. 6 parte opponente).
Orbene, appare evidente la totale genericità della contestazione, non essendo neppure chiaro se la stessa riguardi tutte le molteplici voci di spesa indicate specificamente nel SAL ovvero solo alcune di esse. In altre parole, da tale contestazione non è dato comprendere né quali siano i lavori a cui IC avrebbe attribuito un costo eccessivo né quale sarebbe in concreto il costo
“corretto” dei singoli lavori.
2.2.2 Per quanto riguarda i vizi, l'opponente ha contestato l'esistenza dei seguenti vizi, per l'eliminazione dei quali ha indicato un costo di € 13.043,80:
- alloggio 1: “insufficiente dimensionamento dei tubi del riscaldamento. Ciò comporta il rifacime nto parziale dell'impianto di riscaldamento”;
- alloggio 2: “crepa nella colonna del lavabo del bagno;
difetti di posa delle piastrelle del rivestimento del bagno, dovuti al disallineamento delle piastrelle stesse;
presenza di muffe a soffitto, negli angoli tra muri e soffitto, in tutti i punti cardinali. Lo scrivente ritiene che la presenza di muffe sia dovuta non solo alla mancanza di coibente termico, in tutti i muri perimetrali (ciò provoca la formazione di condense), ma anche dall'utilizzazione del gesso come finitura delle pareti sia perimetrali che interne. Infatti detto materiale ha la peculiarità nell'avere scarsa traspirabilità e nell'avere anche
pagina 9 di 13 avversità all'umidità, causando quindi la formazione di muffe, in misura elevata. In tale contesto, un materiale idoneo, sarebbe stato un intonaco traspirante, a base di calce, avendo inoltre, questo materiale, costi di realizzazione simili al gesso;
mancata consegna delle certificazioni degli impianti idrico, sanitario, riscaldamento ed elettrico”;
- alloggio 3 “mancata consegna delle certificazioni degli impianti idrico, sanitario, riscaldamento ed certificazioni degli impianti idrico, sanitario, riscaldamento ed elettrico”.
A supporto di tale contestazione l'opponente si è limitato a produrre la perizia a firma dell'arch.
(doc. 6 parte opponente), alla quale tuttavia non è stata allegata alcuna Persona_2
documentazione fotografica dalla quale potersi evincere la reale consistenza dei vizi.
A fronte di tale contestazione, parte opposta ha eccepito la decadenza dell'opponente dalla denuncia dei vizi.
Come noto, l'art. 1667 c.c., dopo aver stabilito al primo comma che “l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore”, al comma secondo precisa che
“Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati”.
Ebbene, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe sul committente l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (Cass. civ.
25/06/2012 n. 10579). In questi casi, il dies a quo per far valere la garanzia per i vizi coincide, ai sensi dell'art. 1667 co. 2 c.c., con il giorno della scoperta dei vizi, il quale presuppone la consegna dell'opera (Cass. civ. 1748/2018).
La denuncia dei vizi può essere fatta anche con una comunicazione orale e non necessita di una elencazione specifica ed analitica delle difformità riscontrate dal committente, essendo sufficiente per impedire la decadenza del committente dalla garanzia “una pur sintetica indicazione delle difformità suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti
pagina 10 di 13 accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo” (Cass. civ. n. 11520 del
25/05/2011).
Nel caso in esame parte opponente con la prima memoria ha dedotto di aver scoperto nonché denunciato (oralmente) i vizi all'appaltatore a luglio 2019.
Tale allegazione tuttavia è rimasta priva di alcun riscontro probatorio.
Ed infatti l'unica testimone che è stata in grado di riferire in ordine a tale circostanza è stata la cui dichiarazione tuttavia non può essere utilizzata, attesa l'incapacità a Testimone_1
testimoniare ex art. 246 c.p.c. della teste, trattandosi di soggetto avente un interesse nella causa che avrebbe potuto legittimarne la partecipazione, essendo la stessa proprietaria degli immobili oggetto del contratto di appalto, ma soprattutto committente della direzione lavori al geom.
CP_2
Peraltro si osserva che, quand'anche dovesse ritenersi utilizzabile la testimonianza di Tes_1
in ogni caso la stessa non sarebbe sufficiente per ritenere provata la tempestiva denuncia
[...]
dei vizi, essendosi la teste limitata a riferire – in modo generico – quanto appreso dal marito: “so che mio marito aveva contattato l'architetto e avevano fatto un sopralluogo negli Per_2 appartamenti, so che aveva denunciato a dei vizi” (cfr. verbale udienza del 20.1.2023). Per_1
Conseguentemente, non può ritenersi raggiunta la prova dell'avvenuta denuncia dei vizi da parte del committente dei lavori, . Parte_1
2.2.3 Da ultimo parte opponente ha eccepito la non corretta presentazione della pratica amministrativa con conseguente perdita della detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione.
Anche tale contestazione non merita accoglimento.
Dall'esame della documentazione in atti, infatti, si evince che non aveva dato Parte_1
alcun incarico a IC in relazione alla presentazione delle pratiche amministrative (cfr. doc. 5 parte opposta). Tale compito di contro risulta essere stato dato al direttore dei lavori, geom.
non dall'odierno opponente ma dalla di lui moglie, come CP_2 Testimone_1
riconosciuto sia dal terzo chiamato sia dalla stessa (cfr. verbale udienza del Testimone_1
20.1.2023).
La CILA di cui l'opponente lamenta l'avvenuta sospensione dal parte del Comune di Lodi infatti
è stata presentata dal geom. (cfr. doc. 4 terzo chiamato , il quale, dopo aver CP_2 CP_2
ricevuto in data 12.9.2018 la richiesta di integrazione da parte del Comune (doc. 5 parte pagina 11 di 13 opponente;
comunicazione diretta anche a ne ha dato comunicazione a Testimone_1 Tes_1
in data 26.9.2018 (cfr. lettera consegnata a mani;
doc. 5 terzo chiamato .
[...] CP_2
Ebbene, a fronte di tale richiesta di integrazione, nessuna documentazione risulta essere stata trasmessa da (ovvero da ) al geom. né del resto Testimone_1 Parte_1 CP_2
risulta che l'opponente o la moglie abbiano domandato all'impresa appaltatrice il DURC al fine di poterlo poi inviare al Comune di Lodi.
2.4 Tutto quanto fin qui esposto comporta il rigetto dell'opposizione e l'esecutività, ex art. 653
c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto.
Il rigetto delle eccezioni di parte opponente assorbe e rende superfluo l'esame della domanda riconvenzionale dallo stesso formulata.
3. Venendo alla domanda riconvenzionale formulata dal IC, quest'ultima ha chiesto la condanna di parte opposta al risarcimento del danno economico subito a causa della sospensione dei lavori dal 3 settembre 2018 al 19 novembre 2018; sospensione dovuta al ritardo nei pagamenti da parte del committente.
Parte opposta in particolare ha domandato il riconoscimento di € 5.800,00, pari alla somma versata a titolo di contributi previdenziali a favore dei propri dipendenti durante l'interruzione dei lavori, ed € 11.700,00 a titolo di lucro cessante in relazione al mancato guadagno subito dall'impresa durante quel periodo.
Tale domanda non merita accoglimento.
Quanto alla somma di € 5.800,00 basti osservare che non ha provato di aver Pt_2
effettivamente versato i contributi previdenziali dei lavoratori in relazione a quel periodo.
Quanto alla somma di € 11.700,00, manca la prova del danno patrimoniale da lucro cessante, genericamente dedotto da IC.
Come noto, infatti, il danno patrimoniale da lucro cessante, per perdita di affari, va riconosciuto quando il danneggiato riesca a fornire elementi sufficienti dai quali poter presumere che – certamente o secondo una ragionevole probabilità – in assenza della condotta inadempiente vi sarebbe stato il risultato patrimoniale atteso e, invece, non verificatosi (cfr., ex multis, Cass. civ.
28.01.2005 n. 1752).
Nella specie, IC non solo non ha provato, ma non ha neanche specificamente allegato quali affari o clienti abbia in concreto perso a causa dell'impegno assunto con . Parte_1
pagina 12 di 13 Tutto ciò considerato, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale formulata da parte opposta, non avendo quest'ultima assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/14 e
147/2022 ratione temporis applicabili, seguono la soccombenza e sono interamente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto n. 718/2020 del 4.9.2020 (pubblicato il 15.9.2020), che dichiara esecutivo;
- rigetta le domande riconvenzionali formulate da entrambe le parti;
- condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida a favore di Parte_1
IC in complessivi € 4.100,00 per compensi, oltre IVA, cpa e 15% di spese forfettarie.
Tribunale di Lodi, 27/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2772/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEDILARCO Parte_1 C.F._1
SALVATORE
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEDE' Controparte_1 P.IVA_1
SIMONA
OPPOSTA
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
Nel merito:
- in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n.
718/2020 opposto e comunque non dovuta la somma ingiunta per i fatti e le ragioni di diritto meglio esposte in atti e, per l'effetto, revocare il predetto decreto;
pagina 1 di 13 - in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il credito vantato dal sig. nei riguardi di Pt_1
per le ragioni meglio esposte in narrativa, pari al complessivo importo Parte_2 di € 47.100,70 di cui € 6.398,53 quale sovrapprezzo corrisposto dall'Opponente all'Opposta in relazione a lavori da quest'ultima effettivamente eseguiti, € 13.043,80 quale costo per
l'eliminazione dei riscontrati vizi sulle opere compiute da IC, ed € 27.658,37 a titolo di danno derivato all'Opponente per la caducazione della a causa della mancanza del Durc Pt_3
in capo all'impresa edile opposta, o di quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata o ritenuta congrua in corso di causa.
In via istruttoria, si chiede venga ammessa la prova testimoniale della sig.ra Testimone_1
residente a [...], sui seguenti capitoli di:
1) vero è che il contratto d'appalto del 30/09/18 che si mostra è stato firmato in sua presenza dal sig. Persona_1
2) vero è che in relazione alla comunicazione del 12/09/18 del Comune di Lodi che si mostra gli addetti allo Sportello Unico dell'Edilizia del medesimo Comune precisavano l'avvenuta decadenza della per mancata integrazione della documentazione richiesta.”. Pt_3
Conclusioni per CP_1 Parte_2
“Voglia all'Ecc.mo Tribunale adito: in via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta;
in via principale e nel merito:
- rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, ivi inclusa la domanda risarcitoria;
- confermare per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 718 del 15.09.2020, emesso dal Tribunale di
Lodi, Dott.ssa Flaviana Boniolo;
in subordine:
- condannare il Sig. al pagamento a favore di della Parte_1 Parte_4 Pt_2
somma di Euro 23.188,00 per i titoli meglio indicati in sede monitoria, ovvero della diversa domma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, il tutto oltre interessi di mora fino al saldo;
pagina 2 di 13 in via riconvenzionale:
- condannare il Sig. al pagamento a favore di della Parte_1 Parte_4 Pt_2
somma di Euro 5.800,00, a titolo di danno emergente subito in conseguenza della sospensione dei lavori, oltre alla somma pari a 11.700,00 Euro a titolo di mancato guadagno, il tutto oltre interessi di mora fino al saldo in via istruttoria: […]
Con integrale vittoria di spese e di onorari di giudizio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto della presente causa è l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 718/2020 del 4.9.2020 (pubblicato il 15.9.2020), con il quale il Tribunale di Lodi ha ingiunto al predetto il pagamento di € 23.188,00, oltre interessi e spese, a favore di Parte_2
somma dovuta a titolo di corrispettivo residuo per i lavori edili svolti da IC
[...] nell'immobile sito in Lodi, viale Pavia n. 72, in forza del contratto di appalto del 30.5.2018.
A fondamento dell'opposizione, parte opponente ha dedotto:
- di essersi rivolto al geom. per progettare i lavori di ristrutturazione di CP_2
alcuni immobili di proprietà della moglie, allo scopo di usufruire del c.d. Testimone_1
bonus ristrutturazioni introdotto dalla Legge di bilancio per il 2018, che accordava una detrazione fiscale Irpef del 50% dei costi sostenuti, entro il limite di spesa di € 96.000,00, per i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edifici residenziali o su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale;
- di aver conferito al geom. l'incarico di direttore lavori e, su consiglio di CP_2
questi, di aver stipulato con la società IC un contratto di appalto per la ristrutturazione, sottoscritto da in ragione delle difficoltà economiche Parte_1
della moglie (cfr. contratto del 30.5.2018 – doc. 3 opponente);
- di aver concordato che:
a) i pagamenti venissero eseguiti su stato avanzamento lavori;
pagina 3 di 13 b) l'appaltatore nell'esecuzione degli stessi dovesse uniformarsi agli ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni comunicate per iscritto dall'appaltante o dal direttore dei lavori (cfr. art. 10 contratto d'appalto);
c) l'appaltatore non potesse per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti, salvo ordine ricevuto per iscritto dal Committente
(cfr. art. 11 contratto d'appalto);
- di aver rinvenuto discordanze tra i lavori indicati nei SAL, non accettati dal committente,
e quelli effettivamente realizzati dall'impresa edile, che ha imputato opere extra capitolato;
- di aver riscontrato gravi irregolarità urbanistiche, attesa la tardiva presentazione della
CILA da parte del Direttore lavori e l'omessa attestazione DURC dell'impresa appaltatrice (cfr. comunicazione Comune di Lodi;
doc. 5 opponente), nonché vizi nella realizzazione delle opere, come riscontrati dalla consulenza dell'arch. (cfr. Persona_2
doc. 6 parte opponente);
- di stimare i costi per l'eliminazione dei difetti in € 13.043,80 e di calcolare una differenza di € 15.569,40 tra i costi delle opere indicati nel capitolato (€ 64.487,50) e i lavori effettivamente eseguiti da (€ 48.918,10); Pt_2
- conseguentemente, di vantare un credito di € 6.398,53, pari alla differenza tra quanto già corrisposto all'appaltatrice (pari a € 55.316,63; cfr. doc. 8 parte opponente) e il reale valore dei lavori eseguiti come indicato dal proprio perito ( pari a € 48.918,10);
- di non aver potuto detrarre la metà dei costi sostenuti (ossia € 27.658,37) in ragione dell'inefficacia della determinata dalla mancanza del DURC. Pt_3
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, previa domanda di rigetto della provvisoria esecuzione, in diritto parte opponente ha dedotto:
- di non dover riconoscere il pagamento della somma ingiunta attesa l'assenza di prova del credito, fondato unicamente sulle fatture, atti unilaterali non idonei a provare la somma reclamata dall'opposta, e sui SAL non sottoscritti dal committente;
- di vantare un credito nei confronti di IC, quantificato in € 47.100,70, di cui:
(i) € 6.398,53 quale differenza tra valore dei lavori pattuiti rispetto alle opere effettivamente realizzate;
pagina 4 di 13 (ii) € 13.043,80 quali costi necessari all'eliminazione dei vizi edilizi causati dall'imperizia nell'esecuzione delle opere;
(iii) € 27.658,37 quale somma che sarebbe stata detraibile a fronte di una puntuale presentazione della documentazione richiesta.
- di ritenere, quanto all'ultima voce di danno, solidalmente responsabile il direttore dei lavori, geom. di cui ha chiesto la chiamata in causa. CP_2
1.1 Nel giudizio così radicato si è costituita (d'ora in avanti anche solo Parte_2
IC), la quale ha domandato il rigetto dell'opposizione a tal fine deducendo che:
- l'immobile oggetto degli interventi edilizi è di proprietà della moglie di , Parte_1
pervenutole dal padre per effetto di successione mortis causa (cfr. visura Testimone_1
catastale e dichiarazione di successione;
doc. 2 e 3 parte opposta);
- l'immobile si compone di 4 unità, tre delle quali sono state interessate dai lavori di ristrutturazione, ossia le unità identificate con i subalterni 701, 703, 704 del mappale 156, foglio 54;
- nessuna opera manutentiva ha riguardato, invece, l'unità sita al piano terra contraddistinta dal subalterno 702, nella quale ha vissuto insieme alla moglie sino a Parte_1
marzo 2020 (cfr. relata di notifica decreto ingiuntivo;
doc. 4 parte opposta);
- con contratto di appalto stipulato il 30.5.2018 l'appaltatrice si è obbligata ad eseguire i lavori di manutenzione interna sia nell'appartamento posto al piano terra, sia in una delle unità poste al primo piano (cfr. preventivo lavori;
doc. 5 parte opposta);
- su espressa richiesta dei committenti, IC nel luglio 2018 ha redatto un ulteriore preventivo per i lavori da eseguire nella seconda unità posta al primo piano;
- l'analitica descrizione delle opere da realizzarsi nelle due unità di cui al primo preventivo emerge dal SAL datato 31.3.2019 (cfr. doc. 6 parte opposta), mentre la descrizione dei lavori commissionati per la terza unità a luglio 2018 emerge da SAL datato 8.3.2019 (cfr. doc. 7 parte opposta);
- la documentazione prodotta attesta la natura di lavori di manutenzione ordinaria della maggior parte delle opere eseguite che, in quanto tali, (i) non richiedevano la presentazione di alcuna pratica edilizia, come disposto l'art. 6, comma 1, lett. a) del Testo
Unico Edilizia, e (ii) non ammettevano alcuna detrazione fiscale, accordata soltanto ai pagina 5 di 13 lavori di straordinaria manutenzione (cfr. comunicazioni Agenzia Entrate;
doc. 8 parte opposta);
- la per gli interventi di straordinaria manutenzione risulta tempestivamente Pt_3
presentata prima dell'inizio dei lavori straordinari nell'agosto 2018 dal geom. CP_2 per conto della proprietaria dell'immobile,
[...] Testimone_1
- la non è mai stata sospesa da alcun provvedimento del Comune di Lodi;
Pt_3
- le difficoltà economiche del sig. hanno condotto al fermo del cantiere da Pt_1
settembre a novembre 2018, cagionando pregiudizi all'impresa appaltatrice.
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, in diritto parte opposta ha dedotto:
1) quanto all'esecuzione delle opere e al rispetto della pertinente normativa:
- la piena validità dei SAL, regolarmente consegnati al committente e tardivamente contestati solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
- il puntuale rispetto di tutte le prescrizioni riguardanti la CILA e il c.d. bonus ristrutturazioni, pratiche edilizie rispetto alle quali era in ogni caso Parte_1
estraneo, trattandosi di documentazione presentata in nome e per conto di Testimone_1
- l'irrilevanza dell'omessa presentazione del DURC, attesi i limiti fiscali di fruizione del bonus che, se richiesto da soggetto non proprietario dell'immobile, era ammesso soltanto per gli interventi di straordinaria manutenzione eseguiti sulle unità immobiliari abitate in regime di convivenze, ossia, nella fattispecie, nel solo appartamento censito al sub. 702, non oggetto di ristrutturazione;
- in subordine, le possibilità di comprendere nel bonus le sole opere murarie di manutenzione straordinaria, pari a € 1.967,50, detraibili al 50%;
- l'intervenuta decadenza di per aver denunciato i vizi di costruzione oltre Parte_1
il termine di 60 giorni decorrenti dalla scoperta;
2) quanto al credito di controparte:
- l'erroneità delle valutazioni poste dalla controparte a fondamento dell'asserito credito, non supportato da alcun riscontro probatorio;
- la carenza di prova in ordine all'asserita differenza di valore tra i lavori pattuiti e quelli realizzati, da ritenersi smentita in base alla relazione del geom. versata in atti (cfr. Per_3
doc. 10 parte opposta);
pagina 6 di 13 3) in via riconvenzionale:
- il rimborso dei danni subiti per effetto della sospensione lavori determinata dalle difficili condizioni economiche del committente, che non hanno esonerato l'impresa dal corrispondere i contributi previdenziali ai propri dipendenti, in misura pari a € 5.800,00;
- l'ulteriore condanna dell'opponente a titolo di lucro cessante in relazione al mancato guadagno subito nel periodo di sospensione dei lavori, quantificato in € 150 per ogni giorno di sospensione e, così, per complessivi € 11.700,00.
1.2 A seguito di autorizzazione alla chiamata del terzo, si sono costituiti il geom. CP_2
e la sua compagnia assicuratrice, CP_3
1.3 Nelle more del giudizio è intervenuto un accordo conciliativo tra l'opponente e il terzo chiamato, geom. nonché tra quest'ultimo e la propria compagnia assicurativa e, CP_2
pertanto, con ordinanza del 18.10.2024, è stata dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente alle domande formulate da nei confronti del geom. nonché a Parte_1 CP_2
quelle formulate dal geom. nei confronti di a spese di CP_2 Controparte_4
lite compensate.
2. L'opposizione è infondata.
2.1 Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice è chiamato a valutare non solo la sussistenza delle condizioni e delle prove documentali necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma anche la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. civ. 24 maggio 2004, n. 9927).
Tale giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, prima fra tutte quella sul riparto dell'onere probatorio sancita dall'art. 2697 c.c., che prevede che chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Per quanto qui specificamente interessa, qualora il creditore agisca per l'adempimento deve provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, essendo sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento di controparte;
in questo caso infatti pagina 7 di 13 spetta al debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia di aver adempiuto esattamente ovvero di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile
(Cass. civ. S.U. 30.10.2001, n. 13533; nello stesso senso, tra le tante: Cass. civ. 26.01.2015, n.
1327; Cass. civ. 27.11.2014, n. 25214; Cass. civ.
5.09.2014 n. 18812; Cass. civ. 28.07.2014 n.
17091; Cass. civ. 10.02.2014 n. 2886; Cass. civ. S.U. 23.09.2013, n. 21678).
Tale regola non è derogata dalle norme dettate in materia di inadempimento del contratto di appalto. Le disposizioni speciali dettate dal legislatore in materia di appalto, infatti, attengono essenzialmente alla peculiare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, in forza del quale l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1667 co. 3 c.c., ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (cfr. Cass. 15902/2018; Cass. n. 936/2010).
2.2 Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, è pacifico, oltre che documentalmente provato, che le parti hanno sottoscritto in data 30.5.2018 un contratto di appalto (doc. 3 parte opponente) avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione di cui al preventivo n. 7/2017 del
15.5.2018 (doc. 5 parte opposta). All'art. 3 del contratto, relativo all'importo dell'appalto, si legge: “l'importo dell'appalto a misura, secondo quanto descritto nell'allegato computo metrico
è di € 82.386,00 + IVA di Legge”. Parimenti deve ritenersi pacifica l'esecuzione delle opere da parte di IC, per le quali ha corrisposto ad oggi complessivi € 55.316,63 Parte_1
(doc. 8 parte opponente).
A fronte di ciò parte opponente ha eccepito:
- l'erronea quantificazione dei costi per le lavorazioni eseguite;
- la presenza di vizi nell'esecuzione dei lavori;
- la non corretta presentazione della pratica amministrativa con conseguente perdita della detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione.
2.2.1 Quanto all'erronea quantificazione dei costi, l'opponente in particolare ha dedotto che vi sarebbe una differenza tra quanto pagato all'appaltatore (pari a € 55.316,63) e i lavori pagina 8 di 13 effettivamente eseguiti dall'impresa (quantificati dal perito di parte, arch. in € Persona_2
44.471,00; doc. 6 parte opponente).
Tale prima contestazione non merita accoglimento, tenuto conto del fatto che le parti con il contratto di appalto hanno espressamente pattuito il costo dei lavori (cfr. contratto appalto del
30.5.2018; doc. 3 parte opponente).
Peraltro si osserva che il minor valore delle opere eseguite è stato indicato dallo stesso perito di parte in modo del tutto generico. L'arch. infatti, si è limitato a rilevare che “i costi Persona_2
esposti nel SAL sono superiori rispetto ai costi relativi ai lavori eseguiti, che invece ammontano
a: alloggi 1 e 2 € 26.568,00 extra alloggi 1 e 2 € 7.563,00 alloggio 3 primo piano € 10.340,00 per un TOTALE € 44.471,00+IVA 10% 4.447,10= 48.918,10” (pag. 4 perizia;
doc. 6 parte opponente).
Orbene, appare evidente la totale genericità della contestazione, non essendo neppure chiaro se la stessa riguardi tutte le molteplici voci di spesa indicate specificamente nel SAL ovvero solo alcune di esse. In altre parole, da tale contestazione non è dato comprendere né quali siano i lavori a cui IC avrebbe attribuito un costo eccessivo né quale sarebbe in concreto il costo
“corretto” dei singoli lavori.
2.2.2 Per quanto riguarda i vizi, l'opponente ha contestato l'esistenza dei seguenti vizi, per l'eliminazione dei quali ha indicato un costo di € 13.043,80:
- alloggio 1: “insufficiente dimensionamento dei tubi del riscaldamento. Ciò comporta il rifacime nto parziale dell'impianto di riscaldamento”;
- alloggio 2: “crepa nella colonna del lavabo del bagno;
difetti di posa delle piastrelle del rivestimento del bagno, dovuti al disallineamento delle piastrelle stesse;
presenza di muffe a soffitto, negli angoli tra muri e soffitto, in tutti i punti cardinali. Lo scrivente ritiene che la presenza di muffe sia dovuta non solo alla mancanza di coibente termico, in tutti i muri perimetrali (ciò provoca la formazione di condense), ma anche dall'utilizzazione del gesso come finitura delle pareti sia perimetrali che interne. Infatti detto materiale ha la peculiarità nell'avere scarsa traspirabilità e nell'avere anche
pagina 9 di 13 avversità all'umidità, causando quindi la formazione di muffe, in misura elevata. In tale contesto, un materiale idoneo, sarebbe stato un intonaco traspirante, a base di calce, avendo inoltre, questo materiale, costi di realizzazione simili al gesso;
mancata consegna delle certificazioni degli impianti idrico, sanitario, riscaldamento ed elettrico”;
- alloggio 3 “mancata consegna delle certificazioni degli impianti idrico, sanitario, riscaldamento ed certificazioni degli impianti idrico, sanitario, riscaldamento ed elettrico”.
A supporto di tale contestazione l'opponente si è limitato a produrre la perizia a firma dell'arch.
(doc. 6 parte opponente), alla quale tuttavia non è stata allegata alcuna Persona_2
documentazione fotografica dalla quale potersi evincere la reale consistenza dei vizi.
A fronte di tale contestazione, parte opposta ha eccepito la decadenza dell'opponente dalla denuncia dei vizi.
Come noto, l'art. 1667 c.c., dopo aver stabilito al primo comma che “l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore”, al comma secondo precisa che
“Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati”.
Ebbene, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe sul committente l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (Cass. civ.
25/06/2012 n. 10579). In questi casi, il dies a quo per far valere la garanzia per i vizi coincide, ai sensi dell'art. 1667 co. 2 c.c., con il giorno della scoperta dei vizi, il quale presuppone la consegna dell'opera (Cass. civ. 1748/2018).
La denuncia dei vizi può essere fatta anche con una comunicazione orale e non necessita di una elencazione specifica ed analitica delle difformità riscontrate dal committente, essendo sufficiente per impedire la decadenza del committente dalla garanzia “una pur sintetica indicazione delle difformità suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti
pagina 10 di 13 accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo” (Cass. civ. n. 11520 del
25/05/2011).
Nel caso in esame parte opponente con la prima memoria ha dedotto di aver scoperto nonché denunciato (oralmente) i vizi all'appaltatore a luglio 2019.
Tale allegazione tuttavia è rimasta priva di alcun riscontro probatorio.
Ed infatti l'unica testimone che è stata in grado di riferire in ordine a tale circostanza è stata la cui dichiarazione tuttavia non può essere utilizzata, attesa l'incapacità a Testimone_1
testimoniare ex art. 246 c.p.c. della teste, trattandosi di soggetto avente un interesse nella causa che avrebbe potuto legittimarne la partecipazione, essendo la stessa proprietaria degli immobili oggetto del contratto di appalto, ma soprattutto committente della direzione lavori al geom.
CP_2
Peraltro si osserva che, quand'anche dovesse ritenersi utilizzabile la testimonianza di Tes_1
in ogni caso la stessa non sarebbe sufficiente per ritenere provata la tempestiva denuncia
[...]
dei vizi, essendosi la teste limitata a riferire – in modo generico – quanto appreso dal marito: “so che mio marito aveva contattato l'architetto e avevano fatto un sopralluogo negli Per_2 appartamenti, so che aveva denunciato a dei vizi” (cfr. verbale udienza del 20.1.2023). Per_1
Conseguentemente, non può ritenersi raggiunta la prova dell'avvenuta denuncia dei vizi da parte del committente dei lavori, . Parte_1
2.2.3 Da ultimo parte opponente ha eccepito la non corretta presentazione della pratica amministrativa con conseguente perdita della detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione.
Anche tale contestazione non merita accoglimento.
Dall'esame della documentazione in atti, infatti, si evince che non aveva dato Parte_1
alcun incarico a IC in relazione alla presentazione delle pratiche amministrative (cfr. doc. 5 parte opposta). Tale compito di contro risulta essere stato dato al direttore dei lavori, geom.
non dall'odierno opponente ma dalla di lui moglie, come CP_2 Testimone_1
riconosciuto sia dal terzo chiamato sia dalla stessa (cfr. verbale udienza del Testimone_1
20.1.2023).
La CILA di cui l'opponente lamenta l'avvenuta sospensione dal parte del Comune di Lodi infatti
è stata presentata dal geom. (cfr. doc. 4 terzo chiamato , il quale, dopo aver CP_2 CP_2
ricevuto in data 12.9.2018 la richiesta di integrazione da parte del Comune (doc. 5 parte pagina 11 di 13 opponente;
comunicazione diretta anche a ne ha dato comunicazione a Testimone_1 Tes_1
in data 26.9.2018 (cfr. lettera consegnata a mani;
doc. 5 terzo chiamato .
[...] CP_2
Ebbene, a fronte di tale richiesta di integrazione, nessuna documentazione risulta essere stata trasmessa da (ovvero da ) al geom. né del resto Testimone_1 Parte_1 CP_2
risulta che l'opponente o la moglie abbiano domandato all'impresa appaltatrice il DURC al fine di poterlo poi inviare al Comune di Lodi.
2.4 Tutto quanto fin qui esposto comporta il rigetto dell'opposizione e l'esecutività, ex art. 653
c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto.
Il rigetto delle eccezioni di parte opponente assorbe e rende superfluo l'esame della domanda riconvenzionale dallo stesso formulata.
3. Venendo alla domanda riconvenzionale formulata dal IC, quest'ultima ha chiesto la condanna di parte opposta al risarcimento del danno economico subito a causa della sospensione dei lavori dal 3 settembre 2018 al 19 novembre 2018; sospensione dovuta al ritardo nei pagamenti da parte del committente.
Parte opposta in particolare ha domandato il riconoscimento di € 5.800,00, pari alla somma versata a titolo di contributi previdenziali a favore dei propri dipendenti durante l'interruzione dei lavori, ed € 11.700,00 a titolo di lucro cessante in relazione al mancato guadagno subito dall'impresa durante quel periodo.
Tale domanda non merita accoglimento.
Quanto alla somma di € 5.800,00 basti osservare che non ha provato di aver Pt_2
effettivamente versato i contributi previdenziali dei lavoratori in relazione a quel periodo.
Quanto alla somma di € 11.700,00, manca la prova del danno patrimoniale da lucro cessante, genericamente dedotto da IC.
Come noto, infatti, il danno patrimoniale da lucro cessante, per perdita di affari, va riconosciuto quando il danneggiato riesca a fornire elementi sufficienti dai quali poter presumere che – certamente o secondo una ragionevole probabilità – in assenza della condotta inadempiente vi sarebbe stato il risultato patrimoniale atteso e, invece, non verificatosi (cfr., ex multis, Cass. civ.
28.01.2005 n. 1752).
Nella specie, IC non solo non ha provato, ma non ha neanche specificamente allegato quali affari o clienti abbia in concreto perso a causa dell'impegno assunto con . Parte_1
pagina 12 di 13 Tutto ciò considerato, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale formulata da parte opposta, non avendo quest'ultima assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/14 e
147/2022 ratione temporis applicabili, seguono la soccombenza e sono interamente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto n. 718/2020 del 4.9.2020 (pubblicato il 15.9.2020), che dichiara esecutivo;
- rigetta le domande riconvenzionali formulate da entrambe le parti;
- condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida a favore di Parte_1
IC in complessivi € 4.100,00 per compensi, oltre IVA, cpa e 15% di spese forfettarie.
Tribunale di Lodi, 27/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 13 di 13