TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 8498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8498 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini ha pronunciato ha pronunciato in data 19.11.2025, all'esito della scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8844/2025 Ruolo Generale LAVORO E PREVIDENZA
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Simona Potenza ricorrente e
, in persona del Presidente Controparte_1 legale rappresentante pro tempore resistente contumace oggetto: ricorso per pagamento ratei assegno d'invalidità civile. conclusioni: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 07.04.2025 l'epigrafata ricorrente ha esposto di avere richiesto con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. l'accertamento del requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile;
che tale giudizio recante R.G. 21870/2023, incardinato innanzi al
Tribunale di Napoli, si è concluso con decreto di omologa positivo e con il riconoscimento della prestazione assistenziale con decorrenza dalla visita di revisione;
che, in data 03/12/2024 ha notificato il predetto decreto sia alla sede provinciale che a quella legale nonché nella medesima data si inviava a mezzo PEC modello amministrativo AP70 al fine di ottenere la liquidazione della prestazione in favore della ricorrente;
che a tutt'oggi l non ha ancora provveduto al CP_1 pagamento dei ratei relativi alla suddetta prestazione nonostante il decorso del termine di 120 giorni ex lege previsto. Ella ha quindi chiesto di “1) condannare a corrispondere le provvidenze CP_1 economiche relative ai ratei di assegno d'invalidità civile dalla visita di revisione del 15/09/2023 ed a tutt'oggi,
1 oltre ai ratei a maturarsi in corso di causa ed interessi legali e rivalutazione monetaria ovvero da quella maggiore o minore stabilita dal Giudice anche eventualmente a mezzo C.T.U; 2) condannare parte resistente alla rifusione delle spese e competenze della presente procedura, compreso il rimborso spese generali, IVA e
CPA con attribuzione al procuratore costituito che se ne dichiara anticipatario”.
L' benché ritualmente citato (cfr. notifica effettuata il 29.04.2025 rispetto all'udienza del CP_1
18.11.2025) non si è costituito di talché ne va dichiarata la contumacia.
Il Giudicante ha deciso la causa in data odierna, alla scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c, con separata sentenza.
Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta, ha dedotto e documentato di avere ricevuto dall la liquidazione della prestazione per cui è causa, per cui ha chiesto dichiararsi cessata la CP_1 materia del contendere con applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
La statuizione può essere disposta in conformità.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito
(Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per
2 quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n.
23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Quanto al governo delle spese, la ricorrente ha documentato di avere conseguito il decreto di omologa del requisito sanitario emesso in data 15/11/2024, al termine del procedimento ex art. 445 bis c.pc.., è stata deliberata la “conferma del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile
(74%) dalla visita di revisione: 15/09/2023, con rivedibilità ad aprile 2026” e di avere trasmesso all sia il decreto di omologa che il modello predisposto dall'istituto il cd AP70 richiesto CP_1 dall'istituto per la verifica del requisito socio-reddituale necessario alla liquidazione della prestazione. alla data del deposito del ricorso, risultano decorsi dall'invio di entrambi (cfr. inoltro del 03.12.2024)
i 120 giorni concessi dalla norma all per il pagamento della prestazione e l'adempimento risulta CP_1 avvenuto dopo la notifica del ricorso (cfr. modello TE08 del 14.05.2025 e accredito della prestazione con decorrenza giugno 2025.
Il tardivo pagamento della prestazione nel termine anzidetto, non sorretto da valida giustificazione comporta la condanna dell al pagamento delle spese di lite. CP_1
.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in € CP_1
3.101,55 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 19.11.2025 il giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini ha pronunciato ha pronunciato in data 19.11.2025, all'esito della scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8844/2025 Ruolo Generale LAVORO E PREVIDENZA
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Simona Potenza ricorrente e
, in persona del Presidente Controparte_1 legale rappresentante pro tempore resistente contumace oggetto: ricorso per pagamento ratei assegno d'invalidità civile. conclusioni: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 07.04.2025 l'epigrafata ricorrente ha esposto di avere richiesto con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. l'accertamento del requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile;
che tale giudizio recante R.G. 21870/2023, incardinato innanzi al
Tribunale di Napoli, si è concluso con decreto di omologa positivo e con il riconoscimento della prestazione assistenziale con decorrenza dalla visita di revisione;
che, in data 03/12/2024 ha notificato il predetto decreto sia alla sede provinciale che a quella legale nonché nella medesima data si inviava a mezzo PEC modello amministrativo AP70 al fine di ottenere la liquidazione della prestazione in favore della ricorrente;
che a tutt'oggi l non ha ancora provveduto al CP_1 pagamento dei ratei relativi alla suddetta prestazione nonostante il decorso del termine di 120 giorni ex lege previsto. Ella ha quindi chiesto di “1) condannare a corrispondere le provvidenze CP_1 economiche relative ai ratei di assegno d'invalidità civile dalla visita di revisione del 15/09/2023 ed a tutt'oggi,
1 oltre ai ratei a maturarsi in corso di causa ed interessi legali e rivalutazione monetaria ovvero da quella maggiore o minore stabilita dal Giudice anche eventualmente a mezzo C.T.U; 2) condannare parte resistente alla rifusione delle spese e competenze della presente procedura, compreso il rimborso spese generali, IVA e
CPA con attribuzione al procuratore costituito che se ne dichiara anticipatario”.
L' benché ritualmente citato (cfr. notifica effettuata il 29.04.2025 rispetto all'udienza del CP_1
18.11.2025) non si è costituito di talché ne va dichiarata la contumacia.
Il Giudicante ha deciso la causa in data odierna, alla scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c, con separata sentenza.
Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta, ha dedotto e documentato di avere ricevuto dall la liquidazione della prestazione per cui è causa, per cui ha chiesto dichiararsi cessata la CP_1 materia del contendere con applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
La statuizione può essere disposta in conformità.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito
(Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per
2 quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n.
23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Quanto al governo delle spese, la ricorrente ha documentato di avere conseguito il decreto di omologa del requisito sanitario emesso in data 15/11/2024, al termine del procedimento ex art. 445 bis c.pc.., è stata deliberata la “conferma del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile
(74%) dalla visita di revisione: 15/09/2023, con rivedibilità ad aprile 2026” e di avere trasmesso all sia il decreto di omologa che il modello predisposto dall'istituto il cd AP70 richiesto CP_1 dall'istituto per la verifica del requisito socio-reddituale necessario alla liquidazione della prestazione. alla data del deposito del ricorso, risultano decorsi dall'invio di entrambi (cfr. inoltro del 03.12.2024)
i 120 giorni concessi dalla norma all per il pagamento della prestazione e l'adempimento risulta CP_1 avvenuto dopo la notifica del ricorso (cfr. modello TE08 del 14.05.2025 e accredito della prestazione con decorrenza giugno 2025.
Il tardivo pagamento della prestazione nel termine anzidetto, non sorretto da valida giustificazione comporta la condanna dell al pagamento delle spese di lite. CP_1
.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in € CP_1
3.101,55 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 19.11.2025 il giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
3