Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2001, n. 2156
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Sentenza 14 febbraio 2001

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Il termine per la proposizione dell'impugnazione straordinaria di cui all'art. 404, capoverso, cod. proc. civ. decorre dal giorno in cui la parte interessata realmente e concretamente viene a conoscenza del dolo o della collusione. Ne consegue che, quando il dolo o la collusione sono desumibili da un atto notificato al procuratore costituito dell'interessato in un diverso processo, detto termine decorre non già dalla data della notificazione dell'atto al procuratore, bensì dal momento in cui la parte acquisti effettiva conoscenza del contenuto del predetto atto processuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2001, n. 2156
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2156
    Data del deposito : 14 febbraio 2001

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