Sentenza 14 febbraio 2001
Massime • 1
Il termine per la proposizione dell'impugnazione straordinaria di cui all'art. 404, capoverso, cod. proc. civ. decorre dal giorno in cui la parte interessata realmente e concretamente viene a conoscenza del dolo o della collusione. Ne consegue che, quando il dolo o la collusione sono desumibili da un atto notificato al procuratore costituito dell'interessato in un diverso processo, detto termine decorre non già dalla data della notificazione dell'atto al procuratore, bensì dal momento in cui la parte acquisti effettiva conoscenza del contenuto del predetto atto processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2001, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. RA TRIFONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UC IT, UC MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE CARSO 63, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MAGNO, difesi dall'avvocato RA GRANATO, con studio in 88100 CATANZARO VIA D.CO MOTTOLA DI AMATO, N. 12, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CARICAL CASSA RISP CALABRIA LUCANIA SPA, OT EA, UC TE, OT RA, OT ZI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 591/97 della Corte d'Appello di CATANZARO, emessa il 17/7/1997, depositata il 03/11/97; rg.190/1995, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/00 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del Processo
Con atto di citazione per opposizione di terzo, ex art. 404, 2 c. c.p.c., notificato il 27 - 29.3.1995, la CA - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, s.p.a., conveniva davanti alla Corte di appello di Catanzaro, TO DR, FR ER, FR EM e FR OL, chiedendo la revoca della sentenza n. 189/1992 dep. il 2.6.1992, che definendo il procedimento n. 282/1988, proposto da OL FR ed EM,
contro
TO DR, PA e ES e FR ER, trasferiva dai coniugi TO DR e FR ER alle sorelle FR OL ed EM, la proprietà di quote di terreno acquistate da detti coniugi, con atto per notar Gennaro Anania del 17.7.1978, nonché ogni costruzione esistente sul terreno. Osservava il terzo opponente che con decreto del 2.9.1986 del Presidente del tribunale di Lamezia Terme veniva ingiunto ai coniugi TO - FR il pagamento in solido in favore della CA della somma di L. 29.001.308 ed al solo TO della somma di L. 15.203.080, oltre accessori;
che gli ingiunti avevano proposto opposizione, rigettata con sentenza del tribunale del 13.12.1988; che la CA aveva proceduto, con atto trascritto il 27.5.1987, al pignoramento della quota del suddetto terreno;
che veniva instaurata la procedura esecutiva, tuttora pendente, nella quale intervenivano altri creditori;
che l'8.3.1995 FR EM ed OL presentavano opposizione alla suddetta procedura esecutiva, chiedendo la dichiarazione di nullità ed inefficacia degli atti esecutivi, assumendo di essere uniche proprietarie del bene pignorato, in forza della sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 189/1992, allegata dalle opponenti. La CA sosteneva che detta sentenza, di cui aveva avuto conoscenza solo in data 8.3.1995, doveva ritenersi frutto di collusione tra le parti, essendo diretta a sottrarre all'espropriazione il bene di proprietà dei coniugi TO FR. Si costituivano solo FR EM ed OL, che resistevano alla domanda.
Con sentenza depositata il 3.11.1997, la Corte di appello accoglieva l'opposizione e revocava la propria sentenza n. 189/1992. Riteneva la corte di merito che l'opposizione era tempestiva, in quanto l'opponente aveva dichiarato di avere avuto conoscenza della sentenza opposta solo in data 8.3.1995 e che nulla induceva a ritenere diversamente, in quanto l'assunto delle convenute opposte, secondo cui la CA aveva appreso del contenuto della sentenza già in data 18.7.1992, per effetto della prima opposizione proposta davanti al G.E. del Tribunale di Lamezia terme, era sguarnito di prove, poiché, pur facendo riferimento ad un'allegata copia del verbale di udienza del 18.7.1992, il fascicolo di dette opposte non era stato depositato.
Nel merito la corte territoriale riteneva provato che la sentenza opposta era frutto di una manovra fraudolenta volta a sottrarre all'espropriazione l'immobile dei TO - FR e ad arrecare danno alla stessa banca. Riteneva ciò il giudice di merito sia sulla base delle cadenze temporali delle vicende sia sulla base del comportamento processuale dei debitori TO - FR nel procedimento civile conclusosi con la sentenza opposta, non solo rinunciatario, ma addirittura di sostegno delle posizioni avversarie. Avverso questa sentenza FR OL ed EM hanno proposto ricorso per cassazione.
Non si sono costituiti gli intimati.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. e la violazione degli artt. 405, 325, 326 e 184 c.p.c. Assumono le ricorrenti che l'opposizione era intempestiva, avendo la CA avuto contezza "dell'esistenza del procedimento tra le sorelle FR ed i coniugi TO FR ben prima dell'8.3.1995", per effetto di una prima opposizione che esse avevano effettuato in data 18.5.1992 e della successiva costituzione in giudizio della CA del 25.4.1994, nonché dell'ordinanza del G.E. del 2.1.1995, nella quale le sorelle FR vengono definite proprietarie. Lamentano, inoltre, le ricorrenti la violazione dell'art. 184 c.p.c., in quanto la corte di appello non si è pronunciata sulla richiesta di alligazione del fascicolo d'ufficio dell'esecuzione immobiliare.
2. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.
Va, anzitutto osservato che il rimedio dell'opposizione di terzo revocatoria, costituendo un mezzo di impugnazione, per quanto straordinaria, della sentenza presuppone, ai fini della decorrenza del relativo termine, non la conoscenza dell'esistenza di un procedimento civile tra altre parti, ma la conoscenza dell'esistenza di una sentenza, che è l'effetto di dolo o collusione a danno degli aventi causa o dei creditori di una delle parti.
Da ciò consegue che tutte le censure delle ricorrente, che si fondano sulla conoscenza da parte dell'opponente dell'esistenza del procedimento civile tra le sorelle FR ed i coniugi TO - FR sono irrilevanti ai fini della tempestività dell'impugnazione in questione.
3.1. Premesso ciò, va osservato che, come questa Corte ha già rilevato (Cass. 18.11.1992, n. 12340) che il termine per la proposizione dell'impugnazione straordinaria di cui all'art. 404 capoverso c.p.c. decorre dal giorno in cui la parte interessata realmente e concretamente viene a conoscenza del dolo e della collusione. Ne consegue che quando il dolo o la collusione sono desumibili da un atto notificato al procuratore costituito dell'interessato in un diverso processo, detto termine decorre non già dalla data della notificazione dell'atto al procuratore, bensì dal momento in cui la parte acquisti effettiva conoscenza del contenuto del predetto atto processuale.
3.2. Detto orientamento va condiviso.
Infatti non può essere condivisa la tesi, su cui implicitamente si fondano le censure delle ricorrenti, secondo cui la notificazione al procuratore costituito, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., sia produttiva di conoscenza, per la parte, dei contenuti dell'atto notificato, non solo ai fini del processo in cui la notificazione e, avvenuta, ma anche (per quanto interessa nella specie) ai fini della decorrenza del termine per la proposizione di un diverso giudizio. In realtà, o accade che la conoscenza del contenuto dell'atto processuale sia stata effettivamente acquisita dalla parte, ad esempio perché, il procuratore, in concreto, gliene ha dato specifica informazione, e allora si tratta di una fonte di conoscenza utilizzabile come qualunque altra;
oppure, come si pretende nella specie, l'effetto della produzione di conoscenza della parte è fatto passare attraverso due presunzioni legali (in primo luogo che la notificazione o la comunicazione al procuratore, in quanto ritualmente eseguita, sia fonte, per lui, di conoscenza legale, e in secondo luogo che tale conoscenza legale si trasmetta, in virtù del rapporto procuratorio, automaticamente alla parte), e allora è evidente che tali presunzioni non potrebbero valere se non in funzione del processo al cui svolgimento sono preordinate, senza possibilità di integrare uno strumento di conoscenza ad altro fine. A ben vedere, poi, non può sostenersi che le notificazioni e comunicazioni vanno fatte, dopo la costituzione in giudizio, al procuratore costituito (art. 170 c.p.c.) perché egli è il tramite di una automatica conoscenza della parte. In realtà la norma così, dispone perché il procuratore è destinatario, iure proprio, della notizia dell'atto processuale, in quanto per sua funzione idoneo a prendere (salve le eccezioni di legge: v. l'art. 237 c.p.c. in tema di ordinanza ammissiva del giuramento) le necessarie determinazioni per l'esercizio del diritto di difesa. Cio, non significa che il procuratore non sia anche un tramite rispetto alla parte, specialmente nei casi in cui l'atto, a lui notificato o comunicato, implichi una prestazione personale di essa (per es. il rendere un interrogatorio), o comunque quando la correttezza dei rapporti o le opportunità della strategia processuale richiedono di tenerla informata o di riceverne istruzioni, ma tale flusso informativo è cosa essenzialmente diversa dall'automatica trasmissione di conoscenza postulata dalle ricorrenti.
Nè argomento può trarsi dalla notificazione della sentenza al procuratore al fine del decorso del termine per l'impugnazione (art. 285 c.p.c.). È vero che titolare del potere di impugnazione è la parte e che tuttavia il termine è fatto decorrere dalla conoscenza del procuratore. Deve però considerarsi che mentre nel corso del grado di giudizio il procuratore, anche se costituito per più parti, riceve una sola copia dell'atto (art. 170, secondo comma, c.p.c.), appunto perché, egli stesso, come sopra è stato precisato, ne è il destinatario in proprio, per la notificazione della sentenza ai fini dell'impugnazione gli sono invece consegnate tante copie quante sono le parti per cui egli è costituito (v. il mancato richiamo del secondo comma dell'art. 170 da parte dell'art. 285). Ciò avviene proprio perché, essendo la parte e non il procuratore il titolare del potere da eventualmente esercitarsi in conseguenza della notificazione, si configura, a carico del secondo, uno specifico dovere di informazione e di messa a disposizione dell'atto nei confronti di ogni singolo rappresentato. Ma appunto questo è cosa diversa ed opposta rispetto all'ipotesi dell'automatica traslazione di conoscenza dal procuratore alla parte.
3.3. Il motivo di ricorso non può, peraltro, essere condiviso neppure muovendo dalle premesse su cui si fonda e cioè, ammettendo che la conoscenza del procuratore "equivalga" a conoscenza della parte.
Così, intesa, la conoscenza della parte non potrebbe che essere "legale" o "presunta", il che è palesemente insufficiente come conoscenza della frode ai fini dell'art. 404, secondo comma, C.P.C - 41 per certo occorrendo, a tale effetto, una conoscenza reale e concretamente conseguita, come conferma l'espressione "scoperto" usata dall'art. 326 c.p.c.. Neppure può sostenersi che, se non si facesse riferimento alla data di notificazione dell'opposizione ex art. 619 al procuratore, la sorte di un termine perentorio resterebbe affidata ad incontrollabili rapporti "extra processum". È meramente casuale che nella specie la acquisizione di conoscenza sia collegabile, secondo la tesi delle ricorrenti, alla notificazione di un atto giudiziario (l'opposizione ex art. 619), essendo, in generale, del tutto varie ed atipiche le possibili forme di acquisizione della conoscenza della collusione e tuttavia non potendo, per questo, parlarsi di "incontrollabilità".
4. Inoltre, ed in ogni caso, pur essendo elemento indispensabile per l'impugnazione straordinaria de qua la conoscenza della sentenza, non è solo dalla data di questa conoscenza che decorre il termine per l'impugnazione, come paiono sostenere le ricorrenti. È invece evidente che tale sentenza sia la causa del pregiudizio, ma non è ancora (e non necessariamente) la fonte di conoscenza dei raggiri mediante i quali essa sarebbe stata ottenuta, ben potendo questo ulteriore livello di conoscenza esigere altre informazioni e migliori approfondimenti. In tal senso si è pronunciata questa Corte con la sentenza n. 4123 del 1990, affermando che al fine della scoperta della collusione non e, rilevante la mera notizia della sentenza (che ne e, scaturita) e dei suoi effetti pregiudizievoli, occorrendo la conoscenza della riconducibilita, causale della sentenza medesima ad artifici della parti.
Infatti la conoscenza della sentenza, affetta da collusione, non implica di per sè la percezione di quest'ultima, perché altrimenti si introdurrebbe nel nostro ordinamento l'inaccettabile principio secondo cui il soggetto passivo della frode, per non subirne le conseguenze, sarebbe tenuto a scoprirla non appena venuto a conoscenza del pregiudizio che gliene deriva.
5. Ne consegue che nella fattispecie il motivo di ricorso, che identifica la conoscenza del procedimento civile con la conoscenza della sentenza oggetto dell'opposizione ex art. 404, c. 2, c.p.c., nonché la conoscenza del procuratore della parte in un diverso processo con quella della parte personalmente ed, infine, che fa decorrere il termine per l'opposizione revocatoria dalla data della conoscenza della sentenza, in luogo della data della conoscenza della collusione o del dolo, è infondato e va rigettato.
Rimane assorbita la censura della violazione dell'art. 184 C.P.C., per non avere la corte di appello disposto l'alligazione del fascicolo d'ufficio del procedimento esecutivo, in quanto, indipendentemente dal punto se il giudice di merito fosse tenuto a tanto, le risultanze di detto fascicolo dell'esecuzione erano irrilevanti in questo processo, per i motivi predetti.
6. Con il secondo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano l'insufficiente motivazione circa un punto decisivo della sentenza (art. 360 n. 5 c.p.c.). Ritengono le ricorrenti che l'opponente non abbia fornito la prova della collusione, avendo la corte deciso non sulla base di prove, ma di mere deduzioni e che non risulti provato il pregiudizio della CA.
7. Il motivo è infondato e va rigettato.
Premesso che la doglianza è stata proposta solo sotto il profilo dell'art. 360 n. 5 (vizio motivazionale) e non sotto quello di violazione di legge, va osservato che la sentenza impugnata è giunta a ritenere la sussistenza della collusione, fondandosi su presunzioni.
In particolare ha ritenuto che fosse agevole giungere alla conclusione della collusione tra le parti sulla base delle cadenze temporali della vicenda: infatti il giudizio che aveva dato luogo alla sentenza impugnata era stato proposto in data 3.10.1986, mentre il decreto ingiuntivo della CA era stato notificato ai coniugi TO e FR il 24 settembre 1986; che le sorelle FR avevano deciso solo in quel momento di agire contro i coniugi, a distanza di anni 8 dalla stipula dell'atto di acquisto del terreno, oggetto del giudizio e dell'esproprio.
Riteneva altresì la corte che ulteriore elemento si traeva dal comportamento processuale delle parti TO - FR, sia nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo che in quello di riconoscimento di proprietà. Nel primo giudizio l'opposizione si era concretizzata solo nella notifica dell'atto, seguita dal più completo disinteresse, mentre nel giudizio di riconoscimento erano rimaste contumaci, dalla cui contumacia era conseguito il riconoscimento tacito della scrittura privata ed inoltre il TO DR, spontaneamente comparso, dichiarava che il fabbricato insistente sul terreno era stato realizzato con denaro delle FR. In effetti, quindi, la corte di merito è giunta all'accoglimento dell'impugnazione, sulla base di prova presuntiva e rientra nei compiti del giudice del merito il giudizio circa l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzione e circa l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità se sorretto - come nella fattispecie - da motivazione immune da vizi logici o giuridici, come nella fattispecie, ed, in particolare ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato, al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale (Cass. 13.12.1982, n. 6850). Quanto all'esistenza di un pregiudizio derivante dalla sentenza, oggetto dell'opposizione, la sentenza impugnata l'ha individuato nel danno che subiva la CA dalla sottrazione all'espropriazione dell'immobile di proprietà dei due coniugi debitori. Trattasi di un accertamento e di una valutazione in fatto, come tale rientranti nei compiti del giudice di merito, che, risultando adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità di questa corte. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese, non essendosi costituiti gli intimati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2001