Art. 33.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1967, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1967, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).