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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2201/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data 24.10.2024
da
e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
- ricorrenti –
rappresentate e difese dall'Avv. FRANCESCO DE SANDO, come da mandato in calce al ricorso,
elettivamente domiciliate presso il suo studio in Bologna, Via Farini n. 24
con tro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore,
- contumace –
O G G ETTO : carta do cente.
CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
in via principale:
- accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al beneficio di cui all'art. 1, co. 121, L. Parte_1
107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (e dunque per 3 annualità), della sig.ra al beneficio di cui all'art. 1, co. 121, L. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (e dunque per 5 annualità) e della sig.ra Parte_3 al beneficio di cui all'art. 1, co. 121, L. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
[...]
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (e dunque per 5 annualità) e conseguentemente, attribuire a ciascuna ricorrente la carta del docente secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente alla somma annua di € 500,00 e dunque complessivamente la somma di € 1.500,00 a , la somma di Parte_1
€ 2.500,00 a e la somma di € 2.500,00 a oltre a interessi legali e Parte_2 Parte_3
rivalutazione monetaria, ai 5 sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
in ogni caso:
- con vittoria di compensi e spese da liquidarsi ai sensi del D.M. 147/2022.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le ricorrenti esponevano di avere ricevuto incarichi di supplenza come docente nel corso di taluni aa.ss., ed agivano in giudizio nei confronti del Controparte_1
lamentando la mancata corresponsione a loro favore, proprio in quanto titolari di contratti a tempo determinato, della Carta Elettronica del Docente istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co.
121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.1 Concludevano affinché fosse accertato e dichiarato il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del Controparte_1
alla corresponsione a suo favore dell'importo nominale di valore corrispondente, quale contributo alla formazione professionale, tramite accredito su detta Carta.
2. Il pur ritualmente notificato del ricorso-decreto Controparte_1
rimaneva contumace.
3. La causa non necessitando di attività istruttoria veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § §
4. Il ricorso è fondato.
5. Va premesso che parte ricorrente lamenta il mancato accredito sulla “Carta elettronica” del docente dell'importo di € 500,00 in relazione ai seguenti a.s. ed incarichi a tempo determinato:
quanto alla ricorrente 21/22: supplenza annuale;
22/23: supplenza annuale;
23/24: Pt_1
supplenza fino al termine delle attività didattiche;
quanto alla ricorrente : 19/20: supplenza fino al termine delle attività didattiche;
Parte_2
20/21: supplenza fino al termine delle attività didattiche;
21/22: supplenza fino al termine delle attività didattiche;
22/23: supplenza fino al termine delle attività didattiche;
23/24
supplenza fino al termine delle attività didattiche;
quanto alla ricorrente : 19/20 supplenza fino al termine delle attività didattiche;
20/21: Pt_3
supplenza fino al termine delle attività didattiche;
21/22: supplenza fino al termine delle attività didattiche;
22/23 supplenza annuale;
23/24 supplenza fino al termine delle attività
didattiche.
6. Dalla documentazione in atti risulta l'attuale inserimento di tutte le ricorrenti nel cd. “circuito scolastico”.
7. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022 resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza 29961/23,
condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla
Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche – come nella fattispecie in esame
-.
8. Per le medesime ragioni va disapplicata anche la normativa interna (si veda l'art. 15 del D.L.
69/2023 convertito dalla L. 103/2023) che, comunque per il solo a.s. 2023/24, ha esteso il beneficio in parola anche al personale supplente con incarico annuale, laddove non si riferisce anche ai docenti supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche.
9. In conclusione, considerato l'attuale inserimento delle ricorrenti nel circuito scolastico - da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento -, va accolta la pretesa svolta in ricorso, accertando il diritto all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui al ricorso, con conseguente condanna del a provvedere al relativo accredito a CP_1
loro favore, per € 1.500,00 quanto a per € 2.500,00 quanto a;
per € Pt_1 Parte_2
2.500,00 quanto a , oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione Pt_3
monetaria (anche sul punto si veda Cass., 29961/23).
10. Le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica:
per € 1.500,00 quanto a Parte_1
per € 2.500,00 quanto a;
Parte_2
per € 2.500,00 quanto a , Parte_3
e conseguentemente condanna il a provvedere al relativo accredito, oltre alla maggior CP_1
somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna il convenuto a rifondere alle ricorrenti le spese di lite, liquidate in € 3.000,00, CP_1
oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%, e le spese di contributo unificato per € 118,50.
Venezia, 11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Anna Menegazzo