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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 21/07/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
In persona dei magistrati:
• dott. Federico Eramo Presidente
• dott.ssa Tania Tavolieri Giudice
• dott.ssa Rossella Pezzella Giudice Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al numero 3548 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 14.5.2025 e vertente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
-opponente-
e
(C.F. CP_1 C.F._2
-opposto contumace-
e
(P.I. ) CP_2 P.IVA_1
-opposta contumace-
e
(C.F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 dei curatori avv. Manuela Avino e dott. Federico Toledo, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti MA Ciro e GU MA
-opposta-
e
1 (C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_3
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti MA Ciro e
GU MA
-terza intervenuta-
e
(C.F. , in personal della procuratrice Controparte_5 P.IVA_4 [...]
(C.F. ), in persona del legale Controparte_6 P.IVA_5 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
SE DI
-terza intervenuta-
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 16.4.2025 le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , con istanza depositata in data 30.5.2024 nel giudizio r.g. n. Parte_1
3548/2020, allegando che “la in concordato Controparte_3 preventivo, ha richiamato in giudizio la CTU della procedura esecutiva nella quale si indicava lo stato di abbandono della zona a seguito di erba non tagliata;
- che il
Sig. ha sempre eseguito la manutenzione della zona, tranne in una Pt_1 parentesi temporale in cui stava ricoverato in ospedale per problemi di salute, e, di conseguenza, ha interesse a che venga accertata la reale realtà dei fatti relativamente alla zona in questione”, proponeva querela di falso in via incidentale contro la predetta c.t.u., chiedendo disporsi “gli accertamenti tecnici opportuni attraverso nomina CTU tecnica e prova testimoniale”.
Con decreto del 14.2.2025, depositato in data 17.2.2025, vista la querela di falso depositata in via incidentale dal procuratore di parte attrice con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni dinanzi al Collegio.
All'esito dell'udienza cartolare del 14 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Così ricostruito l'iter processuale, ritiene il Collegio che la querela di falso proposta in via incidentale da parte attrice sia inammissibile per i seguenti motivi.
2 L'istituto della querela di falso è disciplinato dagli artt. 221 ss. c.p.c., i quali regolano le modalità di proposizione della querela di falso (in via principale o incidentale), il contenuto tassativo della stessa, le forme del relativo procedimento, i poteri del giudice, i provvedimenti relativi alla custodia del documento e gli esiti decisori.
L'art. 221 c.p.c. dispone che “la querela deve contenere, a pena di nullità,
l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza”.
Nel caso di specie la querela di falso, depositata il 30.5.2024, dal procuratore di parte attrice, avv. , non è stata sottoscritta personalmente dalla Parte_2 parte ma dal solo procuratore costituito, privo, tuttavia, di procura speciale.
Invero, nel fascicolo telematico risulta depositata unicamente la procura alle liti rilasciata da all'avv. per l'introduzione del giudizio Parte_1 Parte_2 di opposizione ex art. 619 c.p.c., e tale procura non autorizza la presentazione della querela di falso.
In sostanza, la querela di falso in questione non è stata proposta né dalla parte personalmente né da un procuratore munito di procura speciale, risultando sottoscritta solo dal difensore che aveva una procura generale per il giudizio principale.
A tal riguardo, occorre evidenziare che la S.C. ha chiarito che “La sottoscrizione dell'atto ad opera della parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale costituisce un requisito d'ammissibilità della querela di falso, che non può ritenersi soddisfatto dalla procura rilasciata al difensore per il giudizio nel quale è stato prodotto il documento di cui si vuole far dichiarare la falsità” (Cass.
16674/2013).
La querela di falso proposta da è, pertanto, inammissibile per Parte_1 mancanza della procura speciale.
A tanto si aggiunge il rilievo che l'art. 182 c.p.c., comma 2, c.p.c., nella versione ratione temporis vigente, anteriore alle modifiche apportate dalla Riforma c.d.
Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite (cfr. Cass. s.u. n. 37434/2022 secondo cui “L'art. 182, comma 2,
c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite”;
3 in senso conforme v. Cass. n. 24257/2018, secondo cui “In tema di opposizione a sanzione amministrativa, il ricorso in appello proposto dalla parte personalmente è inesistente e, come tale, non sanabile con il successivo deposito di procura conferita al difensore, poiché la sanatoria prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.c. (come modificato dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009), presupponendo che l'atto di costituzione in giudizio sia stato comunque redatto da un difensore, si applica nelle ipotesi di nullità, ma non di originaria inesistenza della procura”).
Da ciò discende che, nel caso di specie, non si verte in un'ipotesi di procura sanabile ai sensi dell'art. 182 c.p.c., nella versione ratione temporis vigente, stante la mancanza della procura al momento della proposizione della querela di falso.
3. Considerato che le dichiarazioni rese dal signor all'udienza del CP_1
16 aprile 2025 sono idonee ad escludere un'iniziativa unilaterale dell'avvocato
, ritiene il Collegio che sussistano giustificati motivi per disporre Controparte_7 la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Collegio, pronunciando sulla querela di falso incidentale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità della querela di falso proposta da;
Parte_1
2) dispone la compensazione delle spese di lite;
3) condanna la parte querelante al pagamento della pena pecuniaria di euro
20,00;
4) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio principale.
Cassino, 21 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Federico Eramo
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Rossella Pezzella
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