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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/04/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 959/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Ludovica Franzin Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 959/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BENEDETTI MAURIZIO e dell'avv. , C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BENEDETTI MAURIZIO e dell'avv. ,
APPELLANTI contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. BORDA EMANUELA (C.F. ), CP_3 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. BORDA EMANUELA
APPELLATI
IN PUNTO A: APPELLO avverso sentenza n. 702/2022 resa dal Tribunale di Bologna ex art. 281sexies cpc, all'esito del procedimento n. RG 15490/2020, pubblicata il 21.03.2022, non notificata
Assegnata a decisione in data 29.10.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le parti del presente giudizio sono proprietarie rispettivamente di due fondi adiacenti originariamente di proprietà di DMV Costruzioni Srl.
I Sig.ri e sono comproprietari di porzione di fabbricato Parte_1 Controparte_1
sito in San Pietro in Casale (BO), Via Galliera Sud n. 70/B, costituita da due appartamenti, rispettivamente al piano terra e al piano primo, nonchè da autorimesse private, con annessa area cortiliva pertinenziale in proprietà esclusiva censita al N.C.E.U. al Foglio 67, mappale 859 sub 11-13-14-15-16-17-18.
I Sig.ri e sono comproprietari del fondo limitrofo su cui si Controparte_2 CP_3
estende la restante porzione di fabbricato, composta da piano terra e piano primo nonchè da autorimesse private, con annessa area cortiliva pertinenziale in proprietà esclusiva, censita al foglio 67, mapp.le 859 sub 5-6-7 e identificato dal Civico 70/A in Via Galliera Sud.
Al momento dell'acquisto delle rispettive proprietà, a carico del mappale 859 sub 11 veniva costituita servitù di passaggio in favore dei subb. 5-6, come da rogito del Notaio Dott. Per_1
Rep. 12.785/raccolta 4561 del 14 Dicembre 2000 (doc. 1 fascicolo I grado parte appellante) e come da rogito Notaio dott. Rep. 35100/ Fascicolo n. 10328 del 23.11.2000, Persona_2
registrato il 12.12.2000 (doc. 1 fascicolo I grado parte appellata).
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sig.ri e Parte_1 Controparte_1 evocavano dinanzi al Tribunale di Bologna i Sig.ri e al fine di Controparte_2 CP_3
vedere dichiarata estinta la servitù di passaggio - specificatamente - pedonale e quindi la cessazione di ogni turbativa e molestia da parte dei convenuti. In particolare, gli attori chiedevano di ordinare a e di rimuovere la cassetta della posta Controparte_2 CP_3
sul muro di proprietà della famiglia che si affaccia su via Galliera Sud 70/B e di Pt_1
rettificare l'indirizzo di competenza, vietando il passaggio pedonale a qualsiasi persona accedente da Via Galliera Sud n. 70/B alla proprietà CP_4
Assumevano infatti gli attori che il Comune di San Pietro in Casale aveva autorizzato la costruzione di due passaggi pedonali, in seguito effettivamente realizzati, con relativo cancelletto in Via Borsellino (strada perpendicolare a Via Galliera Sud), a fronte di due istanze rispettivamente presentate da , proprietario dell'unità abitativa in via Controparte_2
Galliera Sud 70/A, e da proprietario dell'unità abitativa in Via Galliera Parte_1
Sud 70/B, e che l'accesso in via esclusiva alla proprietà faceva venir meno CP_4 pagina 2 di 10 l'interclusione alla pubblica via del fondo di loro proprietà, con conseguente cessazione della servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio a carico della particella sub 11 (art. 1055 c.c.).
Si costituivano in giudizio i Sig.ri e i quali chiedevano il Controparte_2 CP_3 rigetto delle domande attoree, sostenendo la natura volontaria della servitù e quindi l'inapplicabilità dell'art. 1055 c.c., nonchè la condanna dei Sig.ri e Parte_1 CP_1
al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c. I convenuti
[...] chiedevano altresì dichiararsi la comproprietà del muro perimetrale posto a delimitazione dell'intero complesso residenziale composto dalle due villette bifamiliari.
Ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della sola acquisizione documentale, il giudice rinviava per la discussione ex art. 281 sexies cpc.
Con sentenza n. 702/2022, il Tribunale di Bologna rigettava le domande di parte attrice nonché la domanda di accertamento spiegata da parte convenuta circa la comproprietà del muro perimetrale e compensava tra le parti le spese di lite.
Richiamato il principio secondo cui se la servitù coattiva può certamente avere costituzione negoziale, tuttavia “non è sufficiente la mera esistenza della esigenza tutelata dalla legge, ma
è necessario che dal negozio risulti l'intenzione delle parti di sopperire a tale esigenza in adempimento del correlativo obbligo legale, derivandone in mancanza la costituzione di una servitù volontaria, ancorché il relativo contenuto corrisponda a quello oggetto di una servitù coattiva" (Cass., 19 maggio 1990, n. 4533; successiva conforme Cass., 22 febbraio 2010, n.
4241), affermava il giudice di prima istanza che “nel caso di specie la suddetta intenzione non risulta in alcun modo dall'atto negoziale allegato dalla difesa di parte attrice … non essendo previsto nell'atto di costituzione alcun espresso riferimento alla situazione di interclusione di detto fondo, da cui sarebbe derivato l'obbligo della servitù coattiva di passaggio”.
Aggiungeva, quanto alla domanda di accertamento spiegata da parte convenuta, che non emergeva da alcuno degli atti di compravendita in atti l'asserita comproprietà tra le parti acquirenti del muro perimetrale che pacificamente insisteva sulla sola proprietà esclusiva degli attori, pur delimitando l'intero complesso residenziale.
Avverso la decisione proponevano gravame, fondato su un unico motivo, i sig.ri Pt_2
i quali, in riforma della sentenza n. 702/2022 del Tribunale di Bologna, chiedevano
[...]
“accertare e dichiarare la insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa avversaria con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”. pagina 3 di 10 In particolare, affermano gli appellanti che la situazione di fatto esistente fin dal momento in cui i Sig.ri avevano acquistato la loro proprietà evidenziava l'interclusione del CP_4
fondo da loro compravenduto, trattandosi di un lotto che, successivamente al frazionamento operato dalla impresa costruttrice e indipendentemente dall'acquisto da parte degli appellanti stessi dell'altro lotto, non aveva accesso alla pubblica via, se non attraverso il fondo adiacente.
La predisposizione della servitù non era, pertanto, stata il frutto di una negoziazione, ma di una necessità, di talchè doveva parlarsi di servitù coattiva, con conseguente applicazione dell'art. 1055 cc in caso di cessazione dell'interclusione, e non di servitù volontaria.
Si costituivano in giudizio i Sig.ri e i quali insistevano per il Controparte_2 CP_3
rigetto del gravame, ribadendo la natura negoziale della servitù e sostenendo che “non emerge in alcuna parte dell'atto negoziale che l'intenzione delle parti fosse proprio quella di superare
l'interclusione del fondo attoreo … “ (pag. 2 costituzione in appello). Spiegavano altresì appello incidentale al fine di sentire “accogliere la eccezione riconvenzionale avente ad oggetto
l'accertamento della comproprietà del muro perimetrale e del cancello di chiusura posto a delimitazione dell'intero complesso residenziale composto dalle due villette bifamiliari, di cui una di proprietà dei
Sigg.ri e;
all'uopo, insistevano per l'ammissione delle richieste Parte_3 CP_4 istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.. Il tutto con condanna alle spese della parte appellante.
All'udienza cartolare del 29.10.2024, precisate le conclusioni e previa sostituzione del
Relatore, la causa veniva spedita a sentenza, con l'assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 cpc a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti censurano la sentenza impugnata là dove ha qualificato la servitù di passaggio carraio e pedonale come “volontaria”, così determinando il rigetto della domanda attrice per inapplicabilità del disposto di cui all'art. 1055 cc. In particolare, ritengono viziato il ragionamento del primo giudice là dove ha affermato, pur ammettendo che la servitù coattiva poteva essere costituita anche per il tramite dello strumento contrattuale, che “la natura coattiva della costituita servitù deve comunque risultare in modo chiaro ed inequivoco dalla lettura e dalla interpretazione dell'atto negoziale medesimo”, con la conseguenza che, “posto che nei contratti prodotti non vi sarebbe alcun riferimento espresso alla natura coattiva della servitù, allora questa andrebbe considerata come volontaria nonostante sussistano i presupposti legali della servitù coattiva”. pagina 4 di 10 La censura non può trovare integrale accoglimento.
Gli appellati, convenuti in primo grado, sono divenuti proprietari di un fondo, intercluso a seguito della divisione/frazionamento operato dall'originaria società costruttrice, con atto a rogito Notaio dott. Rep. 35100/ Fascicolo n. 10328 del 23.11.2000, registrato il Persona_2
12.12.2000 (doc. 1 fascicolo I grado parte appellata).
Si legge nell'atto (art 5): “... Inoltre viene qui costituita a favore della proprietà compravenduta col presente atto ed a carico dell'area Part. n. 859 sub 11 (di residua proprietà della parte venditrice) servitù di passaggio pedonale e carraio.” Tale richiamo è presente anche nella nota di trascrizione del 7.12.2000 n. 272 dell'atto pubblico di compravendita
(Quadro D).
Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (ex multis Cass. sez. VI, 07.10.2019, n.
24966; Cass. Sez. II, 10.02.2014 n. 2922, tutte richiamate da Cass. Sez. II, 6.10.2021 n. 27084; si veda anche Cass. Sez. II, 28.02.2013 n. 5053), al quale questa Corte intende dare continuità, e che supera quello citato dal giudice di prima istanza, “per il disposto dell'art. 1054 c.c. – il quale riconosce al proprietario del fondo rimasto intercluso in conseguenza di alienazione a titolo oneroso o di divisione, il diritto di ottenere coattivamente dall'altro contraente il passaggio senza corrispondere alcuna indennità – deve presumersi che la servitù di passaggio costituita con atto, anche successivo, preordinato a superare l'interclusione, abbia natura coattiva, con conseguente applicabilità della causa estintiva di cui all'art. 1055 c.c., salvo che dal negozio costitutivo non emerga, in concreto ed inequivocabilmente, l'intento delle parti di applicare il regime delle servitù volontarie”.
“Corollario di tale principio è che anche la causa estintiva della servitù di passaggio, prevista dall'art. 1055 c.c., per il caso di cessazione dell'interclusione del fondo dominante, opera con riguardo a ogni servitù che si ricolleghi ai presupposti del passaggio coattivo, secondo il disposto dell'art. 1051 c.c., anche se sia stata convenzionalmente costituita e, quindi, senza possibilità di distinguere fra costituzione pattuita dopo il pregresso verificarsi di una situazione di interclusione, e costituzione pattuita contestualmente con altro negozio determinativo della situazione stessa, come l'alienazione o la divisione del fondo ex art. 1054
c.c., salvo non emerga in concreto l'intento inequivoco dei contraenti di assoggettarsi al pagina 5 di 10 regime delle servitù (Cassazione civile sez. II, 04.05.2016, n. 8913)” (Cass. Sez. II, 6.10.2021 n.
27084).
Precisa altresì la Suprema Corte (Cass. Sez. II, 6.10.2021 n. 27084) che “L'art. 1055 c.c., trova quindi applicazione sia nel caso che la servitù coattiva sia stata costituita per contratto o per testamento, purché vengano meno i presupposti di fatto che avevano reso ex lege necessaria la costituzione della servitù, come l'apertura di una strada che dia accesso alla via pubblica oppure quando il fondo dominante, già intercluso, venga aggregato in un unico lotto”.
E conclude, “L'onere della prova incombe su chi chiede lo stato di cessazione della servitù e ha ad oggetto l'assenza di interclusione del fondo in favore dei quali era stata costituita la servitù.” (Cass. Sez. II, 6.10.2021 n. 27084).
In sostanza, dunque, quando un fondo resta intercluso in conseguenza di alienazione a titolo oneroso o di divisione, la servitù si presume coattiva, a meno che non emerga inequivocabilmente la natura volontaria della stessa.
Nel caso de quo, l'atto di alienazione si limita a costituire una servitù senza qualificarne la natura, sì da non potersi ritenere superata la presunzione in questione.
Nei due atti di acquisto da parte rispettivamente dei sigg.ri e dei sigg.ri Parte_3 risulta prevista dalle parti contraenti la mera sussistenza di un diritto di CP_4
servitù di passaggio a carico del fondo di cui al Subalterno 11 e a favore del fondo di cui ai
Subalterni 5 e 6.
Con particolare riferimento alla compravendita DMV Costruzioni S.r.l./Detond-Rispoli a rogito Notaio dott. Rep. 35100, Fascicolo n. 10328, del 23.11.2000, registrato il Persona_2
12.12.2000 (doc. 1 fascicolo I grado parte appellata), la parte acquirente dichiara di aver ben noto lo stato di fatto e di diritto dell'immobile al momento del trasferimento (art. 5) e che lo stesso è costituito da “porzione del fabbricato bifamiliare sito in Comune di San Pietro in Casale, via
Galliera Sud n. 70/A“.
L'accesso alla via pubblica di entrambe le porzioni di fabbricato, così divise dalla società costruttrice DMV, e dalla stessa alienate in due momenti successivi, era dunque unico (civico
70/A), il che, unitamente al fatto che in alcuna parte dell'atto negoziale emerge l'intenzione inequivocabile delle parti di applicare il regime delle servitù volontarie, rende pacifico il riconoscimento, in favore del proprietario del fondo rimasto intercluso (i , del CP_4
pagina 6 di 10 diritto di servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio, da parte del proprietario del fondo di cui al mappale 859 sub 11 (in origine DMV Costruzioni S.r.l., successivamente Pt_2
.
[...]
La natura coattiva della servitù di passo carraio e pedonale, ancorchè convenzionalmente costituita, rende applicabile l'art. 1055 cc.
La causa estintiva della servitù di passaggio opera, infatti, con riferimento a qualsiasi servitù che si ricollega al passaggio coattivo e ciò anche se convenzionalmente costituita e quindi senza possibilità di distinguere tra costituzione pattuita dopo il verificarsi della condizione di interclusione o contestualmente al negozio determinativo della stessa come l'alienazione o, come nel caso di specie, la divisione del fondo (Cass. 8913/2016).
Nel caso de quo, tuttavia, non può dirsi che il passaggio abbia cessato di essere necessario, condizione indispensabile per far sorgere il diritto alla cessazione della servitù ex art. 1055 cc.
In primo luogo, l'accesso principale all'abitazione dei sig.ri è da via Galliera CP_4
Sud n. 70/A, mentre quello successivamente autorizzato da via Borsellino 1 è solo pedonale e non anche carraio.
Tale nuovo accesso si rivela insufficiente ai bisogni del proprietario del fondo dominante e certamente non equivalente all'accesso da via Galliera Sud n. 70/A.
Trattasi di un accesso secondario, che insiste sulla porta del vano cucina, mentre l'accesso principale sulla via Galliera Sud, 70/A rappresenta, da sempre, l'indirizzo di residenza dei sig.ri CP_4
Il nuovo accesso non serve dunque a rendere possibile il conveniente uso del fondo dominante, ma si limita a rappresentare una mera comodità per il fondo stesso. Peraltro, non arreca alcun beneficio rispetto alla limitazione del diritto di proprietà del fondo servente, già gravato dalla servitù di passo carraio che impone comunque un passaggio pedonale almeno correlato anche all'uso della autovettura.
Il principio generale è che la servitù gravante sul fondo servente sia imposta al fine di apportare utilità al fondo dominante.
La servitù deve soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente, ma l'accesso pedonale reso disponibile da via Borsellino 1, si rivela insufficiente ai pagina 7 di 10 bisogni del fondo dominante, considerato nella sua unitarietà e non per parti separate, non arrecando allo stesso una concreta utilità con minor aggravio per il fondo servente.
Lo stesso elemento della contiguità tra due fondi cosiddetta vicinitas, non essendo stabilito e previsto da alcuna norma quale requisito essenziale della servitù prediale, è ritenuto un elemento di fatto, derivante dall'intima essenza della servitù, ossia dal criterio dell'uso e dell'utilità, avente valore nel senso di un rapporto tra i due fondi che si trovino in tale reciproca situazione da rendere possibile la sussistenza di una relazione di servizio tra i medesimi.
Nel caso de quo, preesiste una servitù di passaggio e limitarla al solo passaggio carraio non arreca minor danno al fondo servente;
il nuovo accesso pedonale rappresenta, poi, una mera comodità per il fondo dominante e non va collegato quindi, in termini di necessità, ad esigenze del fondo stesso, con riguardo a concrete possibilità di un più intenso sfruttamento ed una migliore utilizzazione.
Ne consegue che a nulla rileva che gli odierni appellati convenuti in primo CP_4
grado, abbiano realizzato anche un altro accesso pedonale dalla via Borsellino, poiché tale passaggio pedonale non ha fatto venire meno il presupposto della interclusione che aveva determinato la costituzione della servitù coattiva di passaggio al momento della compravendita della loro porzione di fabbricato.
*
Quanto alla domanda di accertamento della comproprietà del muro perimetrale e del cancello di chiusura posto a delimitazione dell'intero complesso residenziale composto dalle due villette bifamiliari, di proprietà, rispettivamente, dei Sigg.ri e dei Sigg.ri Parte_3
(appello incidentale), va pacificamente affermato che il muro perimetrale CP_4
costituisce delimitazione dell'intero complesso residenziale.
Il punto, peraltro, già affermato in sentenza dal giudice di primo grado (pg. 5), non ha formato oggetto di specifica impugnazione.
I muri maestri e perimetrali, come le facciate di prospetto, di un edificio condominiale, sono oggetto di proprietà comune, ai sensi dell'art. 1117, n.1 cc, sempre che non risulti il contrario dal titolo. La presunzione di appartenenza al condominio delle parti comuni opera nel caso in cui la parte dell'edificio non sia stata espressamente assegnata in proprietà esclusiva ad uno dei condòmini mediante un titolo (Cass. Sez. VI ord. 25.5.22 n. 16953). pagina 8 di 10 Dai titoli prodotti in atti non emerge che i muri perimetrali dell'edificio oggetto di causa sono di proprietà esclusiva. Non si legge alcuna specifica in proposito, essenziale per superare la presunzione di comproprietà.
Piuttosto, l'atto di vendita a ministero del notaio Dott. in data 23 novembre Persona_2
2000 cita espressamente (art. 5): “ … le parti si danno reciprocamente atto che debbono essere completate alcune opere di finitura esterna fra cui la recinzione da applicare sopra al muro esterno già esistente, i campanelli e l'illuminazione del giardino e quanto risulti dal verbale di consegna, presa visione;
tali opere saranno completate entro il 31 dicembre 2000” (doc. 1 fascicolo I grado appellati, pg. 4-5). Tale richiamo è presente anche nella nota di trascrizione del 7.12.2000 n. 272 dell'atto pubblico di compravendita (Quadro D).
Al momento dell'acquisto da parte degli odierni appellati, dunque, esisteva già il muro perimetrale, base su cui, successivamente, è stata installata apposita recinzione.
Dalle foto in atti, del resto, è ben visibile il muro e la recinzione sopra collocata.
Non è pertanto condivisibile l'affermazione del giudice di prime cure “non emerge da alcuno degli atti di compravendita offerti in produzione l'asserita comproprietà del muro perimetrale”, sia perchè, nella realtà, il titolo richiamato fa riferimento ad un “muro esterno già esistente”, il che lo annovera tra le parti comuni oggetto del trasferimento, e sia pure perchè ciò che è necessario, ai fini della appartenenza in esclusiva è proprio il richiamo specifico di essa, poiché in assenza prevale la presunzione di comproprietà.
Va pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, affermato che il muro perimetrale è parte comune ai sensi dell'art. 1117 cc e con esso anche il cancello di accesso pedonale e carraio, in quanto a chiusura del muro perimetrale, con funzione, peraltro, accessoria rispetto al complesso delle porzioni di proprietà esclusiva.
*
L'appello va dunque respinto quanto all'applicazione dell'art. 1055 cc., nonostante il riconoscimento della natura coattiva della servitù di passo carraio e pedonale. Va invece accolto l'appello incidentale proposto dai sig.ri sulla comunione del muro CP_4
perimetrale.
La parziale riforma della sentenza impugnata comporta una nuova regolamentazione delle spese di primo grado con conseguente assorbimento del relativo motivo di gravame proposto dagli appellati-appellanti incidentali. pagina 9 di 10 La soccombenza dei sig.ri determina l'imputazione ad essi delle spese di Controparte_5
primo grado, come anche quelle del grado di appello, come da dispositivo, giusta applicazione delle tariffe forensi applicabili al momento della definizione di ciascun grado di giudizio, nei valori medi dello scaglione di riferimento. Si opera una riduzione del compenso quanto alla fase istruttoria di primo grado, in quanto essenzialmente documentale;
nulla per la fase istruttoria del presente grado di appello, perché non espletata.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere della sola parte appellante, in quanto soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ.
SS.UU. 20.09.2019 n. 23535; Cass. Civ. SS.UU. 20.04.2020 n. 4315).
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, rigetta l'appello principale;
accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la comproprietà del muro perimetrale e del cancello di chiusura posto a delimitazione dell'intero complesso residenziale composto dalle due villette bifamiliari di proprietà delle parti in giudizio.
Condanna la parte appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese di lite di primo grado che liquida in € 4.200,00 oltre spese generali ed oneri come per legge e di secondo grado che liquida in € 3.900,00 oltre spese generali ed oneri come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere degli appellanti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile, il 11.03.2025.
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Ludovica Franzin dott. Giuseppe De Rosa
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Ludovica Franzin Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 959/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BENEDETTI MAURIZIO e dell'avv. , C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BENEDETTI MAURIZIO e dell'avv. ,
APPELLANTI contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. BORDA EMANUELA (C.F. ), CP_3 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. BORDA EMANUELA
APPELLATI
IN PUNTO A: APPELLO avverso sentenza n. 702/2022 resa dal Tribunale di Bologna ex art. 281sexies cpc, all'esito del procedimento n. RG 15490/2020, pubblicata il 21.03.2022, non notificata
Assegnata a decisione in data 29.10.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le parti del presente giudizio sono proprietarie rispettivamente di due fondi adiacenti originariamente di proprietà di DMV Costruzioni Srl.
I Sig.ri e sono comproprietari di porzione di fabbricato Parte_1 Controparte_1
sito in San Pietro in Casale (BO), Via Galliera Sud n. 70/B, costituita da due appartamenti, rispettivamente al piano terra e al piano primo, nonchè da autorimesse private, con annessa area cortiliva pertinenziale in proprietà esclusiva censita al N.C.E.U. al Foglio 67, mappale 859 sub 11-13-14-15-16-17-18.
I Sig.ri e sono comproprietari del fondo limitrofo su cui si Controparte_2 CP_3
estende la restante porzione di fabbricato, composta da piano terra e piano primo nonchè da autorimesse private, con annessa area cortiliva pertinenziale in proprietà esclusiva, censita al foglio 67, mapp.le 859 sub 5-6-7 e identificato dal Civico 70/A in Via Galliera Sud.
Al momento dell'acquisto delle rispettive proprietà, a carico del mappale 859 sub 11 veniva costituita servitù di passaggio in favore dei subb. 5-6, come da rogito del Notaio Dott. Per_1
Rep. 12.785/raccolta 4561 del 14 Dicembre 2000 (doc. 1 fascicolo I grado parte appellante) e come da rogito Notaio dott. Rep. 35100/ Fascicolo n. 10328 del 23.11.2000, Persona_2
registrato il 12.12.2000 (doc. 1 fascicolo I grado parte appellata).
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sig.ri e Parte_1 Controparte_1 evocavano dinanzi al Tribunale di Bologna i Sig.ri e al fine di Controparte_2 CP_3
vedere dichiarata estinta la servitù di passaggio - specificatamente - pedonale e quindi la cessazione di ogni turbativa e molestia da parte dei convenuti. In particolare, gli attori chiedevano di ordinare a e di rimuovere la cassetta della posta Controparte_2 CP_3
sul muro di proprietà della famiglia che si affaccia su via Galliera Sud 70/B e di Pt_1
rettificare l'indirizzo di competenza, vietando il passaggio pedonale a qualsiasi persona accedente da Via Galliera Sud n. 70/B alla proprietà CP_4
Assumevano infatti gli attori che il Comune di San Pietro in Casale aveva autorizzato la costruzione di due passaggi pedonali, in seguito effettivamente realizzati, con relativo cancelletto in Via Borsellino (strada perpendicolare a Via Galliera Sud), a fronte di due istanze rispettivamente presentate da , proprietario dell'unità abitativa in via Controparte_2
Galliera Sud 70/A, e da proprietario dell'unità abitativa in Via Galliera Parte_1
Sud 70/B, e che l'accesso in via esclusiva alla proprietà faceva venir meno CP_4 pagina 2 di 10 l'interclusione alla pubblica via del fondo di loro proprietà, con conseguente cessazione della servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio a carico della particella sub 11 (art. 1055 c.c.).
Si costituivano in giudizio i Sig.ri e i quali chiedevano il Controparte_2 CP_3 rigetto delle domande attoree, sostenendo la natura volontaria della servitù e quindi l'inapplicabilità dell'art. 1055 c.c., nonchè la condanna dei Sig.ri e Parte_1 CP_1
al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c. I convenuti
[...] chiedevano altresì dichiararsi la comproprietà del muro perimetrale posto a delimitazione dell'intero complesso residenziale composto dalle due villette bifamiliari.
Ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della sola acquisizione documentale, il giudice rinviava per la discussione ex art. 281 sexies cpc.
Con sentenza n. 702/2022, il Tribunale di Bologna rigettava le domande di parte attrice nonché la domanda di accertamento spiegata da parte convenuta circa la comproprietà del muro perimetrale e compensava tra le parti le spese di lite.
Richiamato il principio secondo cui se la servitù coattiva può certamente avere costituzione negoziale, tuttavia “non è sufficiente la mera esistenza della esigenza tutelata dalla legge, ma
è necessario che dal negozio risulti l'intenzione delle parti di sopperire a tale esigenza in adempimento del correlativo obbligo legale, derivandone in mancanza la costituzione di una servitù volontaria, ancorché il relativo contenuto corrisponda a quello oggetto di una servitù coattiva" (Cass., 19 maggio 1990, n. 4533; successiva conforme Cass., 22 febbraio 2010, n.
4241), affermava il giudice di prima istanza che “nel caso di specie la suddetta intenzione non risulta in alcun modo dall'atto negoziale allegato dalla difesa di parte attrice … non essendo previsto nell'atto di costituzione alcun espresso riferimento alla situazione di interclusione di detto fondo, da cui sarebbe derivato l'obbligo della servitù coattiva di passaggio”.
Aggiungeva, quanto alla domanda di accertamento spiegata da parte convenuta, che non emergeva da alcuno degli atti di compravendita in atti l'asserita comproprietà tra le parti acquirenti del muro perimetrale che pacificamente insisteva sulla sola proprietà esclusiva degli attori, pur delimitando l'intero complesso residenziale.
Avverso la decisione proponevano gravame, fondato su un unico motivo, i sig.ri Pt_2
i quali, in riforma della sentenza n. 702/2022 del Tribunale di Bologna, chiedevano
[...]
“accertare e dichiarare la insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa avversaria con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”. pagina 3 di 10 In particolare, affermano gli appellanti che la situazione di fatto esistente fin dal momento in cui i Sig.ri avevano acquistato la loro proprietà evidenziava l'interclusione del CP_4
fondo da loro compravenduto, trattandosi di un lotto che, successivamente al frazionamento operato dalla impresa costruttrice e indipendentemente dall'acquisto da parte degli appellanti stessi dell'altro lotto, non aveva accesso alla pubblica via, se non attraverso il fondo adiacente.
La predisposizione della servitù non era, pertanto, stata il frutto di una negoziazione, ma di una necessità, di talchè doveva parlarsi di servitù coattiva, con conseguente applicazione dell'art. 1055 cc in caso di cessazione dell'interclusione, e non di servitù volontaria.
Si costituivano in giudizio i Sig.ri e i quali insistevano per il Controparte_2 CP_3
rigetto del gravame, ribadendo la natura negoziale della servitù e sostenendo che “non emerge in alcuna parte dell'atto negoziale che l'intenzione delle parti fosse proprio quella di superare
l'interclusione del fondo attoreo … “ (pag. 2 costituzione in appello). Spiegavano altresì appello incidentale al fine di sentire “accogliere la eccezione riconvenzionale avente ad oggetto
l'accertamento della comproprietà del muro perimetrale e del cancello di chiusura posto a delimitazione dell'intero complesso residenziale composto dalle due villette bifamiliari, di cui una di proprietà dei
Sigg.ri e;
all'uopo, insistevano per l'ammissione delle richieste Parte_3 CP_4 istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.. Il tutto con condanna alle spese della parte appellante.
All'udienza cartolare del 29.10.2024, precisate le conclusioni e previa sostituzione del
Relatore, la causa veniva spedita a sentenza, con l'assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 cpc a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti censurano la sentenza impugnata là dove ha qualificato la servitù di passaggio carraio e pedonale come “volontaria”, così determinando il rigetto della domanda attrice per inapplicabilità del disposto di cui all'art. 1055 cc. In particolare, ritengono viziato il ragionamento del primo giudice là dove ha affermato, pur ammettendo che la servitù coattiva poteva essere costituita anche per il tramite dello strumento contrattuale, che “la natura coattiva della costituita servitù deve comunque risultare in modo chiaro ed inequivoco dalla lettura e dalla interpretazione dell'atto negoziale medesimo”, con la conseguenza che, “posto che nei contratti prodotti non vi sarebbe alcun riferimento espresso alla natura coattiva della servitù, allora questa andrebbe considerata come volontaria nonostante sussistano i presupposti legali della servitù coattiva”. pagina 4 di 10 La censura non può trovare integrale accoglimento.
Gli appellati, convenuti in primo grado, sono divenuti proprietari di un fondo, intercluso a seguito della divisione/frazionamento operato dall'originaria società costruttrice, con atto a rogito Notaio dott. Rep. 35100/ Fascicolo n. 10328 del 23.11.2000, registrato il Persona_2
12.12.2000 (doc. 1 fascicolo I grado parte appellata).
Si legge nell'atto (art 5): “... Inoltre viene qui costituita a favore della proprietà compravenduta col presente atto ed a carico dell'area Part. n. 859 sub 11 (di residua proprietà della parte venditrice) servitù di passaggio pedonale e carraio.” Tale richiamo è presente anche nella nota di trascrizione del 7.12.2000 n. 272 dell'atto pubblico di compravendita
(Quadro D).
Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (ex multis Cass. sez. VI, 07.10.2019, n.
24966; Cass. Sez. II, 10.02.2014 n. 2922, tutte richiamate da Cass. Sez. II, 6.10.2021 n. 27084; si veda anche Cass. Sez. II, 28.02.2013 n. 5053), al quale questa Corte intende dare continuità, e che supera quello citato dal giudice di prima istanza, “per il disposto dell'art. 1054 c.c. – il quale riconosce al proprietario del fondo rimasto intercluso in conseguenza di alienazione a titolo oneroso o di divisione, il diritto di ottenere coattivamente dall'altro contraente il passaggio senza corrispondere alcuna indennità – deve presumersi che la servitù di passaggio costituita con atto, anche successivo, preordinato a superare l'interclusione, abbia natura coattiva, con conseguente applicabilità della causa estintiva di cui all'art. 1055 c.c., salvo che dal negozio costitutivo non emerga, in concreto ed inequivocabilmente, l'intento delle parti di applicare il regime delle servitù volontarie”.
“Corollario di tale principio è che anche la causa estintiva della servitù di passaggio, prevista dall'art. 1055 c.c., per il caso di cessazione dell'interclusione del fondo dominante, opera con riguardo a ogni servitù che si ricolleghi ai presupposti del passaggio coattivo, secondo il disposto dell'art. 1051 c.c., anche se sia stata convenzionalmente costituita e, quindi, senza possibilità di distinguere fra costituzione pattuita dopo il pregresso verificarsi di una situazione di interclusione, e costituzione pattuita contestualmente con altro negozio determinativo della situazione stessa, come l'alienazione o la divisione del fondo ex art. 1054
c.c., salvo non emerga in concreto l'intento inequivoco dei contraenti di assoggettarsi al pagina 5 di 10 regime delle servitù (Cassazione civile sez. II, 04.05.2016, n. 8913)” (Cass. Sez. II, 6.10.2021 n.
27084).
Precisa altresì la Suprema Corte (Cass. Sez. II, 6.10.2021 n. 27084) che “L'art. 1055 c.c., trova quindi applicazione sia nel caso che la servitù coattiva sia stata costituita per contratto o per testamento, purché vengano meno i presupposti di fatto che avevano reso ex lege necessaria la costituzione della servitù, come l'apertura di una strada che dia accesso alla via pubblica oppure quando il fondo dominante, già intercluso, venga aggregato in un unico lotto”.
E conclude, “L'onere della prova incombe su chi chiede lo stato di cessazione della servitù e ha ad oggetto l'assenza di interclusione del fondo in favore dei quali era stata costituita la servitù.” (Cass. Sez. II, 6.10.2021 n. 27084).
In sostanza, dunque, quando un fondo resta intercluso in conseguenza di alienazione a titolo oneroso o di divisione, la servitù si presume coattiva, a meno che non emerga inequivocabilmente la natura volontaria della stessa.
Nel caso de quo, l'atto di alienazione si limita a costituire una servitù senza qualificarne la natura, sì da non potersi ritenere superata la presunzione in questione.
Nei due atti di acquisto da parte rispettivamente dei sigg.ri e dei sigg.ri Parte_3 risulta prevista dalle parti contraenti la mera sussistenza di un diritto di CP_4
servitù di passaggio a carico del fondo di cui al Subalterno 11 e a favore del fondo di cui ai
Subalterni 5 e 6.
Con particolare riferimento alla compravendita DMV Costruzioni S.r.l./Detond-Rispoli a rogito Notaio dott. Rep. 35100, Fascicolo n. 10328, del 23.11.2000, registrato il Persona_2
12.12.2000 (doc. 1 fascicolo I grado parte appellata), la parte acquirente dichiara di aver ben noto lo stato di fatto e di diritto dell'immobile al momento del trasferimento (art. 5) e che lo stesso è costituito da “porzione del fabbricato bifamiliare sito in Comune di San Pietro in Casale, via
Galliera Sud n. 70/A“.
L'accesso alla via pubblica di entrambe le porzioni di fabbricato, così divise dalla società costruttrice DMV, e dalla stessa alienate in due momenti successivi, era dunque unico (civico
70/A), il che, unitamente al fatto che in alcuna parte dell'atto negoziale emerge l'intenzione inequivocabile delle parti di applicare il regime delle servitù volontarie, rende pacifico il riconoscimento, in favore del proprietario del fondo rimasto intercluso (i , del CP_4
pagina 6 di 10 diritto di servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio, da parte del proprietario del fondo di cui al mappale 859 sub 11 (in origine DMV Costruzioni S.r.l., successivamente Pt_2
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[...]
La natura coattiva della servitù di passo carraio e pedonale, ancorchè convenzionalmente costituita, rende applicabile l'art. 1055 cc.
La causa estintiva della servitù di passaggio opera, infatti, con riferimento a qualsiasi servitù che si ricollega al passaggio coattivo e ciò anche se convenzionalmente costituita e quindi senza possibilità di distinguere tra costituzione pattuita dopo il verificarsi della condizione di interclusione o contestualmente al negozio determinativo della stessa come l'alienazione o, come nel caso di specie, la divisione del fondo (Cass. 8913/2016).
Nel caso de quo, tuttavia, non può dirsi che il passaggio abbia cessato di essere necessario, condizione indispensabile per far sorgere il diritto alla cessazione della servitù ex art. 1055 cc.
In primo luogo, l'accesso principale all'abitazione dei sig.ri è da via Galliera CP_4
Sud n. 70/A, mentre quello successivamente autorizzato da via Borsellino 1 è solo pedonale e non anche carraio.
Tale nuovo accesso si rivela insufficiente ai bisogni del proprietario del fondo dominante e certamente non equivalente all'accesso da via Galliera Sud n. 70/A.
Trattasi di un accesso secondario, che insiste sulla porta del vano cucina, mentre l'accesso principale sulla via Galliera Sud, 70/A rappresenta, da sempre, l'indirizzo di residenza dei sig.ri CP_4
Il nuovo accesso non serve dunque a rendere possibile il conveniente uso del fondo dominante, ma si limita a rappresentare una mera comodità per il fondo stesso. Peraltro, non arreca alcun beneficio rispetto alla limitazione del diritto di proprietà del fondo servente, già gravato dalla servitù di passo carraio che impone comunque un passaggio pedonale almeno correlato anche all'uso della autovettura.
Il principio generale è che la servitù gravante sul fondo servente sia imposta al fine di apportare utilità al fondo dominante.
La servitù deve soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente, ma l'accesso pedonale reso disponibile da via Borsellino 1, si rivela insufficiente ai pagina 7 di 10 bisogni del fondo dominante, considerato nella sua unitarietà e non per parti separate, non arrecando allo stesso una concreta utilità con minor aggravio per il fondo servente.
Lo stesso elemento della contiguità tra due fondi cosiddetta vicinitas, non essendo stabilito e previsto da alcuna norma quale requisito essenziale della servitù prediale, è ritenuto un elemento di fatto, derivante dall'intima essenza della servitù, ossia dal criterio dell'uso e dell'utilità, avente valore nel senso di un rapporto tra i due fondi che si trovino in tale reciproca situazione da rendere possibile la sussistenza di una relazione di servizio tra i medesimi.
Nel caso de quo, preesiste una servitù di passaggio e limitarla al solo passaggio carraio non arreca minor danno al fondo servente;
il nuovo accesso pedonale rappresenta, poi, una mera comodità per il fondo dominante e non va collegato quindi, in termini di necessità, ad esigenze del fondo stesso, con riguardo a concrete possibilità di un più intenso sfruttamento ed una migliore utilizzazione.
Ne consegue che a nulla rileva che gli odierni appellati convenuti in primo CP_4
grado, abbiano realizzato anche un altro accesso pedonale dalla via Borsellino, poiché tale passaggio pedonale non ha fatto venire meno il presupposto della interclusione che aveva determinato la costituzione della servitù coattiva di passaggio al momento della compravendita della loro porzione di fabbricato.
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Quanto alla domanda di accertamento della comproprietà del muro perimetrale e del cancello di chiusura posto a delimitazione dell'intero complesso residenziale composto dalle due villette bifamiliari, di proprietà, rispettivamente, dei Sigg.ri e dei Sigg.ri Parte_3
(appello incidentale), va pacificamente affermato che il muro perimetrale CP_4
costituisce delimitazione dell'intero complesso residenziale.
Il punto, peraltro, già affermato in sentenza dal giudice di primo grado (pg. 5), non ha formato oggetto di specifica impugnazione.
I muri maestri e perimetrali, come le facciate di prospetto, di un edificio condominiale, sono oggetto di proprietà comune, ai sensi dell'art. 1117, n.1 cc, sempre che non risulti il contrario dal titolo. La presunzione di appartenenza al condominio delle parti comuni opera nel caso in cui la parte dell'edificio non sia stata espressamente assegnata in proprietà esclusiva ad uno dei condòmini mediante un titolo (Cass. Sez. VI ord. 25.5.22 n. 16953). pagina 8 di 10 Dai titoli prodotti in atti non emerge che i muri perimetrali dell'edificio oggetto di causa sono di proprietà esclusiva. Non si legge alcuna specifica in proposito, essenziale per superare la presunzione di comproprietà.
Piuttosto, l'atto di vendita a ministero del notaio Dott. in data 23 novembre Persona_2
2000 cita espressamente (art. 5): “ … le parti si danno reciprocamente atto che debbono essere completate alcune opere di finitura esterna fra cui la recinzione da applicare sopra al muro esterno già esistente, i campanelli e l'illuminazione del giardino e quanto risulti dal verbale di consegna, presa visione;
tali opere saranno completate entro il 31 dicembre 2000” (doc. 1 fascicolo I grado appellati, pg. 4-5). Tale richiamo è presente anche nella nota di trascrizione del 7.12.2000 n. 272 dell'atto pubblico di compravendita (Quadro D).
Al momento dell'acquisto da parte degli odierni appellati, dunque, esisteva già il muro perimetrale, base su cui, successivamente, è stata installata apposita recinzione.
Dalle foto in atti, del resto, è ben visibile il muro e la recinzione sopra collocata.
Non è pertanto condivisibile l'affermazione del giudice di prime cure “non emerge da alcuno degli atti di compravendita offerti in produzione l'asserita comproprietà del muro perimetrale”, sia perchè, nella realtà, il titolo richiamato fa riferimento ad un “muro esterno già esistente”, il che lo annovera tra le parti comuni oggetto del trasferimento, e sia pure perchè ciò che è necessario, ai fini della appartenenza in esclusiva è proprio il richiamo specifico di essa, poiché in assenza prevale la presunzione di comproprietà.
Va pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, affermato che il muro perimetrale è parte comune ai sensi dell'art. 1117 cc e con esso anche il cancello di accesso pedonale e carraio, in quanto a chiusura del muro perimetrale, con funzione, peraltro, accessoria rispetto al complesso delle porzioni di proprietà esclusiva.
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L'appello va dunque respinto quanto all'applicazione dell'art. 1055 cc., nonostante il riconoscimento della natura coattiva della servitù di passo carraio e pedonale. Va invece accolto l'appello incidentale proposto dai sig.ri sulla comunione del muro CP_4
perimetrale.
La parziale riforma della sentenza impugnata comporta una nuova regolamentazione delle spese di primo grado con conseguente assorbimento del relativo motivo di gravame proposto dagli appellati-appellanti incidentali. pagina 9 di 10 La soccombenza dei sig.ri determina l'imputazione ad essi delle spese di Controparte_5
primo grado, come anche quelle del grado di appello, come da dispositivo, giusta applicazione delle tariffe forensi applicabili al momento della definizione di ciascun grado di giudizio, nei valori medi dello scaglione di riferimento. Si opera una riduzione del compenso quanto alla fase istruttoria di primo grado, in quanto essenzialmente documentale;
nulla per la fase istruttoria del presente grado di appello, perché non espletata.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere della sola parte appellante, in quanto soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ.
SS.UU. 20.09.2019 n. 23535; Cass. Civ. SS.UU. 20.04.2020 n. 4315).
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, rigetta l'appello principale;
accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la comproprietà del muro perimetrale e del cancello di chiusura posto a delimitazione dell'intero complesso residenziale composto dalle due villette bifamiliari di proprietà delle parti in giudizio.
Condanna la parte appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese di lite di primo grado che liquida in € 4.200,00 oltre spese generali ed oneri come per legge e di secondo grado che liquida in € 3.900,00 oltre spese generali ed oneri come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere degli appellanti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile, il 11.03.2025.
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Ludovica Franzin dott. Giuseppe De Rosa
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