Art. 6. Iscrizione all'albo di professori universitari e liberi docenti
All'albo professionale dei geologi possono essere iscritti, anche indipendentemente dal requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5, i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati del gruppo geomineralogico, limitatamente alle discipline Con applicazioni professionali di indole geologica.
Possono altresi' essere iscritti i laureati in scienze naturali che abbiano esercitato attivita' di specialisti in campo paleontologico per almeno tre anni.
All'albo professionale dei geologi possono essere iscritti, anche indipendentemente dal requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5, i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati del gruppo geomineralogico, limitatamente alle discipline Con applicazioni professionali di indole geologica.
Possono altresi' essere iscritti i laureati in scienze naturali che abbiano esercitato attivita' di specialisti in campo paleontologico per almeno tre anni.