Articolo 11 della Legge 29 novembre 1995, n. 520
Articolo 10Articolo 12
Versione
22 dicembre 1995
Art. 11. (Richieste in ordine allo studio
del fatto religioso) 1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della CELI e delle sue Comunita' il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, con modalita' concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico.
2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico delle Comunita' della CELI territorialmente competenti.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1995