Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/05/2025, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 13919/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13919/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a PAKISTAN il 15/07/1987 rappresentato e difeso dall'avv. MAISTO PIERLUIGI, avv. Parte_1
Maisto Gaetano e avv. Catuogno Stefania come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
CURCIO FABIO
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 09/11/2023 l'epigrafato ricorrente ha dedotto :
- Di aver lavorato con continuità e senza alcuna interruzione dal 2.5.2022 al 15.9.2023, regolarmente inquadrato alle dipendenze della “ ” , così come indicato in epigrafe;
CP_1
- di aver svolto le mansioni di addetto alla cucitura di semilavorati, con macchina cucitrice industriale, oltre che a particolari lavorazioni di rifinitura. Nello specifico operava cucendo parti già tagliate, realizzando la borsa completa o altro accessorio;
- sebbene nel contratto di lavoro del sig. siano correttamente riconosciute le mansioni di Pt_1 fasonista, di essere stato comunque inquadrato nel 1° livello dl CCNL Pelli e Cuoio – Industria
1
- Di avere percepito, per l'intero rapporto di lavoro, esclusivamente quando indicato in busta paga, null'altro;
- Di avere goduto di ferie nel mese di agosto 2022, per due settimane, retribuite, null'altro;
- Nel giugno 2023 e fino alla fine del rapporto di lavoro di non avere più ricevuto quanto dovuto a titolo di retribuzione mensile. Pertanto nulla è stato corrisposto dall' in suo favore per i Pt_2 mesi di giugno, luglio, agosto e sino al 15 settembre 2023, data di cessazione del rapporto per scadenza del termine di proroga del contratto (v. modello C2 storico lavoratore allegato);
- Di non avere percepito per spettanze di fine rapporto, rateo ferie e 13^ mensilità;
- per tutto il periodo lavorato, non si era provveduto integralmente al versamento dei contributi CP_ previdenziali all e a quelli assicurativi all CP_3
- Il rapporto di lavoro cessava per scadenza del termine di proroga del contratto il giorno 15.9.2023, come da Modello C2 storico che si allega.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di: “Condannare La Società , C.F. e Controparte_1
P.IVA ; PEC: con sede legale in Casandrino (NA), alla Via Paolo P.IVA_1 Email_1
Borsellino, c.a.p. 80025, in persona del suo Amministratore Unico, il sig. , C.F. Controparte_4
residente in [...] al pagamento, in favore C.F._1 del ricorrente, delle differenze di retribuzione, in € 15.157,01 di cui €2.296,55 per T.F.R, come da conteggi analitici parte integrante del presente ricorso, con note esplicative, ex CCNL di categoria, con rivalutazione monetaria ed interessi legale dalla maturazione di ciascun credito e fino al soddisfo effettivo, salvo
l'eventuale liquidazione e l'effettivo pagamento di quanto richiesto con la procedura monitoria per T.F.R., somma pacifica in quanto riportata dalla C.U. 2023 di provenienza datoriale, allegata, l'ultima nella disponibilità del ricorrente, pari ad € 711,18, evidentemente inferiore a quanto effettivamente dovuto, in ragione del corretto livello d' inquadramento ed orario lavorativo effettivo, come ampiamente dedotto in narrativa.”
Il resistente si è costituito tardivamente in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Nel merito la domanda è in parte fondata e va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il lavoratore subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le
2 disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato con mansioni di fasonista nonostante fosse stato inquadrato con il Livello 1 del CCNL di categoria.
Orbene parte convenuta ha negato che tra le parti in causa fosse stato instaurato un rapporto di lavoro con le mansioni diverse da quelle di inquadramento.
La declaratoria del CCNL in questione, tuttavia, prevede come livello più basso d'inquadramento per un operaio addetto alla produzione di prodotti finiti da semilavorati, quale il sig. era, il 2° livello. Il Pt_1 primo livello è dedicato esclusivamente agli inservienti addetti alle pulizie e al personale apprendista senza formazione. Il sig. invece era assolutamente esperto e capace di assemblare i semilavorati in Pt_1 autonomia con l'uso delle macchine industriali, con una postazione a sua disposizione dove lavorava da solo, come da foto che si allegano. Del resto le mansioni svolte e dedotte nel contratto di assunzione sono assolutamente eloquenti, ed incompatibili col primo livello (v. CCNL allegato).
In tal senso i testi escussi sul punto i testi hanno riferito che:
IR ME “ADR: sono stato collega in fabbrica del ricorrente lui è arrivato prima. Era il 2022 in aprile e fino a giugno 2023 ho lavorato io . In fabbrica io facevo il banconista lui faceva il macchinista con responsabilità del gruppo facevamo borse. Il ricorrente ha lavorato fino al 2023 settembre . Le direttive le dava e era il padrone era in fabbrica . Lavoravamo dalle 8 alle 17 un ora di CP_5 Controparte_4 spacco dal lunedì al venerdì il sabato dalle 8 alle 12. Il ricorrente non so quanto era pagato io circa 1.100,00 euro al mese. Ad agosto ho sempre lavorato solo a Natale sono andato in ferie per una settimana e sono stato pagato. Il ricorrente non è andato in ferie anche a lui a Natale per una settimana è stato in ferie . La tredicesima la abbiamo avuta. Sono sempre stato pagato con bonifico anche il ricorrente entrambe avevamo un contratto. Il ricorrente non so se ha avuto Tfr io non ho avuto Tfr”
“ADR: sono stato amico del ricorrente io sono arrivato prima in Italia. Era il 2022 quando Persona_1 ha cominciato a lavorare non ricordo il mese. In fabbrica faceva le cuciture Le direttive le dava mi CP_4 disse il ricorrente. Lo accompagnavo con la mia macchina solo se pioveva alle 8 ma se non pioveva andava con il suo motorino. Se pioveva lo riprendevo alle17. Nulla so sulla paga andava in ferie ma non ricordo quando. Il rapporto è finito a giugno 2023. La tredicesima non so se la ebbe. Io so che lavorava il sabato Tes_ mezza giornata. Quando accompagnavo al lavoro spesso vedevo il ricorrente , mi disse che il Tes_1 ricorrente era come capo dentro la fabbrica.”
Non vi sono invero elementi documentali che smentiscono le suddette dichiarazioni testimoniali. Emerge pertanto lo svolgimento di mansioni riferibili al livello 1 non essendo in alcun modo accertato lo svolgimento di lavori assimilabili alle opere di pulizia e simili.
La parte convenuta, anche alla luce della decadenza dalle prove testimoniali, non ha offerto alcuna prova di pagamento di alcuna delle spettanze richieste.
Alla stregua delle suesposte considerazioni e della circostanza che la convenuta non ha provato di aver versato al lavoratore quanto dovuto a titolo di t.f.r. , nonché differenze ratei 13^ e 14^.
Pertanto, le spettanze dovute alla parte istante per differenze retributive, in base ai minimi contrattuali del CCNL invocato sono determinabili in conformità alle indicazioni contenute in busta paga , e determinano un credito a favore di di euro 15.157,01 di cui €2.296,55 per Parte_1
3 T.F.R; alla suddetta cifra vanno detratti euro 711, 18 come pagamento del tfr effettuato sulla base dell'inquadramento inferiore..
La complessiva somma dovuta di euro 14.445,83 è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
In ordine agli accessori sui crediti riconosciuti, ,gli interessi legali vanno calcolati sulle singole componenti del credito rivalutate, secondo l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria, con scadenza annuale a far data dal giorno della maturazione fino al soddisfo.
Le spese di lite e seguono la soccombenza liquidandosi come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- condanna in persona del legale rappresentante p.t. a pagare in favore Controparte_1 della ricorrente la complessiva somma lorda di 14.445,83, sulle singole componenti del credito annualmente rivalutate dalla data di maturazione al saldo;
- condanna parte convenuta alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.700,00 oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione .
Si comunichi.
Aversa, 21/05/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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