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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 27/11/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
- dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
- dott.ssa Stefania Izzi Giudice
- dott. Fabrizio Pasquale Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1243/2019 del Ruolo Generale Affari Civili,
avente ad oggetto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO;
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. STIVALETTA SANDRO, presso il cui studio, con sede in
Vasto (CH), alla Via G. d'Annunzio n. 18, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. ABBRUZZESE FABIO, presso il cui studio, con sede in
Pescara, al Viale Luisa D'Annunzio, n. 40, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
(c.f. , in qualità di curatore CP_2 C.F._3
1 speciale dei minori (c.f. e Persona_1 C.F._4 [...]
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Persona_2 C.F._5
RI ES, presso il cui studio, con sede in Vasto, alla Via Vittorio
Veneto, n. 100, è elettivamente domiciliato;
INTERVENUTO
E
Il Pubblico Ministero presso questo Tribunale
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 02/07/2025, le parti private hanno precisato le conclusioni, chiedendo la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio sulla base delle condizioni di seguito trascritte.
Per la ricorrente:
“affidare in via esclusiva i figli minori e alla madre, Per_1 Per_2
sig.ra ; sospendere la responsabilità genitoriale in capo Parte_1
al resistente, sig. , autorizzando eventuali incontri Controparte_3
protetti secondo le determinazioni che l'Ill.mo Giudicante riterrà più
opportune a tutela dei minori;
regolamentare il diritto di visita paterno in
senso restrittivo, riducendo giorni, orari e pernotti rispetto agli accordi di
cui al Verbale di Conciliazione del 19/07/2018 (doc. 3), tenuto conto delle
esigenze scolastiche e delle criticità relazionali emerse;
determinare il
contributo al mantenimento dei figli minori in capo al resistente, sig.
[...]
, nella misura di € 500,00 mensili complessivi (€ Controparte_3
250,00 per ciascun minore), con rivalutazione automatica annuale secondo
2 indici ISTAT, e con obbligo di concorrere al 50% delle spese straordinarie,
ivi comprese quelle mediche, scolastiche, educative, sportive e per attività
extrascolastiche documentate;
condannare il resistente al pagamento delle
spese e competenze del presente giudizio, come per legge”.
Per il resistente:
“Precisa le conclusioni riportandosi a quelle di cui alla comparsa di
costituzione e risposta, per quanto riguarda la cessazione degli effetti civili
del matrimonio;
per quanto riguarda collocamento e mantenimento dei
minori, alla luce della perizia in atti, si ribadiscono le conclusioni di cui alla
memoria del 17 febbraio 2025, resa a seguito dell'elaborato peritale. Il
[...]
dunque, intende intraprendere dei percorsi volti al recupero del CP_3
rapporto genitoriale con i figli con riverbero su ogni statuizione inerente il
diritto di visita. Dal punto di vista economico, il benché sia molto CP_3
attivo nello sviluppo del brevetto per cui è stata depositata
documentazione, a tutt'oggi comunque non gode di un reddito, nè
percepisce sussidi statali, dunque la collaborazione al mantenimento dovrà
essere necessariamente ridotta al minimo fino a quando egli non godrà di
entrate che gli consentano una contribuzione maggiore. Su ogni altra
questione ci si rimette al prudente apprezzamento del Giudice”.
Per il curatore speciale dei minori:
“sospendere la responsabilità genitoriale del sig. , Controparte_3
nato a [...] il [...]; disporre l'affidamento esclusivo dei minori
[...]
e in favore della madre Sig.ra Persona_1 Persona_2 [...]
, con collocamento degli stessi presso la medesima;
previa Parte_1
dichiarazione di disponibilità da parte del padre ad intraprendere un
3 percorso di recupero e sostegno alla genitorialità, prevedere incontri tra il
padre e i figli in modalità protetta alla presenza del personale del servizio
sociale territoriale;
adottare ogni provvedimento opportuno ed idoneo,
ritenuto utile all'attuazione del diritto alla crescita serena e al benessere
dei minori”.
In data 08/07/2025, il P.M. ha concluso in senso favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente precisato che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiesta da entrambi i coniugi, è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, sono stati prodotti in giudizio, a conferma dei presupposti dell'istanza, i certificati anagrafici delle parti ed il certificato attestante il matrimonio, nonché la copia del decreto di omologa della separazione consensuale.
Ricorrono i requisiti richiesti dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1°
dicembre 1970, n. 890, come modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74 e dalla legge 6 maggio 2015, n. 55 (entrata in vigore il 26.05.2015 ed applicabile ai procedimenti in corso a tale data, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data).
I coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale, nel giudizio di separazione, in data 19/07/2018. Da tale data, fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo superiore a sei mesi
(trattandosi di separazione consensuale), durante i quali, per pacifica
4 ammissione delle parti, la separazione si è protratta ininterrottamente e la convivenza non è mai ripresa.
La persistenza di uno stato di separazione da oltre sei mesi, la conduzione di vite del tutto autonome, l'assenza di qualsivoglia rapporto, la proposizione e la continuazione del giudizio di divorzio, il fallimento del tentativo di conciliazione esperito dinanzi al Presidente del Tribunale,
costituiscono certamente, a parere del collegio giudicante, evidenti manifestazioni della indisponibilità dei coniugi ad una riconciliazione e della completa impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato.
Preso atto di quanto sopra ed accertata la sussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, deve essere, nella specie, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio a suo tempo contratto dai coniugi - Parte_1
Controparte_1
2. In ordine alle modalità di affidamento dei figli minorenni, Per_1
e , occorre evidenziare che, nel quadro della nuova disciplina Per_2
relativa ai provvedimenti riguardo ai figli, improntata alla tutela del diritto del minore alla cd. «bigenitorialità», cioè al diritto di continuare ad avere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori,
l'affidamento condiviso (comportante l'esercizio della responsabilità
genitoriale da parte di entrambi i genitori ed una condivisione, appunto,
delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone come regola generale rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
5 Alla regola prioritaria dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori
(che non può ragionevolmente ritenersi precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi) può, pertanto, derogarsi solo ove la sua applicazione risulti contraria all'interesse del minore, interesse che costituisce esclusivo criterio di valutazione in rapporto alle diverse e alle specifiche connotazioni dei singoli casi dedotti in sede giudiziaria, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità
educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr., Cass.,
18.06.2008, n. 16593).
Nel caso in esame, ad avviso di questo Collegio, sono emersi plurimi elementi di valutazione che inducono a giudicare l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori contrario all'interesse dei figli minori.
a) Innanzitutto, la mancanza di comunicazione tra i contendenti
(imposta dal resistente, che, a dire della ricorrente, non avrebbe accettato la fine dell'unione coniugale) e, in particolare, il comportamento irragionevolmente ostruzionistico del impedirebbero – come, di CP_3
fatto, è già accaduto in passato – una adeguata gestione dei minori in un regime di affidamento condiviso: emblematica, al riguardo, è la difficoltà
incontrata dalla ricorrente, in occasione delle vacanze (nel luglio 2019)
da trascorrere con i minori fuori sede, di comunicare al il CP_3
cambio di visita settimanale, avendo dovuto provvedervi, dapprima, a mezzo raccomandata con a/r, successivamente con telegramma (doc. 6)
e, infine, comunicando ai carabinieri l'allontanamento dei minori da
6 Vasto.
b) In secondo luogo, dagli esiti dell'istruttoria e, in particolare,
dall'escussione dei testimoni ammessi e dall'esame della relazione redatta dai Servizi Sociali del Comune di Vasto (cui il collegio giudicante ha demandato incarico di avviare un percorso di mediazione familiare e di sostegno alla genitorialità) in ordine agli incontri effettuati, nonché
dalla c.t.u. psicologica, che il collegio giudicante ha ritenuto necessario espletare, è emersa una evidente inidoneità del padre alla condivisione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Innanzitutto, si evidenzia il comportamento delegante del il CP_3
quale, in occasione dei giorni di visita dei figli, ha affidato l'accudimento degli stessi alla madre e alla sorella conviventi, a motivo del suo coinvolgimento totalizzante nelle occupazioni lavorative. Detta
circostanza trova riscontro, sia nell'interrogatorio formale reso dalla ricorrente all'udienza del 23/06/2021 (la quale ha rappresentato che
“(…) i bambini quando tornano a casa, soprattutto la più piccola mi
accorgo che non hanno svolto i compiti ed il più grande spesso li deve
ancora completare. Quindi sono costretta a controllare, ma poiché tornano
verso le ore 20.30 la sera diventa difficile farli riprendere a fare i compiti. In
ogni caso mi risulta che mia cognata lavora a San Salvo e prima delle 17.30
non tona a casa”), sia nella deposizione resa all'udienza del 15/09/2021
dalla teste (la quale ha riferito che “(…) quando Testimone_1
finisco di lavorare ed i figli di mio fratello si trovano a casa di mia madre e
li trovo, li aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici. Se invece i bambini
sono con il padre ovvero non nella casa della nonna, ci pensa il padre ad
7 aiutarli. I miei nipoti non vanno tanto bene a scuola e ciò lo vedo quando gli
faccio fare i compiti”).
c) Inoltre, lo stesso minore, – sentito all'udienza del Per_1
17/02/2023 – ha dichiarato: “quando stavo con mio padre, lui trascorreva
poco tempo con me, spesso se ne andava a lavorare e lasciava me e mia
sorella da soli con nonna, che aveva la demenza senile”. Il minore ha,
altresì, riferito di non vedere, né sentire il padre da tempo, in quanto questi non l'ha più cercato;
ha aggiunto di essere attualmente più sereno,
rimarcando la circostanza che “quando stavo con lui ho perso la mia
autostima, perché mi offendeva dicendomi che ero un grassone, un illuso e
un incompetente” e concludendo che “se dipendesse da me, non vorrei più
vedere mio padre”.
Entrambi i minori, ascoltati dal c.t.u. e dai servizi sociali, hanno espresso un netto rifiuto della figura paterna, vissuta come fonte di disagio e sofferenza, ed hanno manifestato un rapporto sereno e sicuro con la madre e la famiglia materna.
d) Ancora, la relazione sociale svolta se, da un lato, evidenzia la disponibilità della madre agli incontri e la ritenuta necessità da parte della donna che i minori ripristinino i rapporti con l'altro genitore,
dall'altro lato, sottolinea la indifferenza mostrata dal (avendo CP_3
egli disertato, senza fornire alcuna giustificazione, gli incontri calendarizzati), auspicando la previsione di eventuali incontri protetti con il padre “al fine di tutelare i due minori da ulteriori esposizioni a
reazioni non adeguate del padre, che oltre ad imbarazzo andrebbero a
creare ulteriori fratture emotive”.
8 e) Quanto alla perizia redatta dalla dott.ssa , dalla stessa emerge Per_3
che “ risulta essere non idoneo e inaffidabile, non solo CP_3
economicamente, poiché al momento non provvede ai bisogni primari dei
figli, ma soprattutto rispetto alla sua totale assenza e disinteresse
nell'attivarsi nel suo ruolo genitoriale”, con la conseguente difficoltà dello stesso ad approcciare al mondo fisico e psicologico dei minori, “anche per
la mancanza di comunicazione con la madre”.
Orbene, nonostante il desiderio ripetutamente manifestato dal CP_3
di voler trascorrere più tempo con i figli, il suo comportamento non risulta adeguato alle necessità dei minori, dal momento che egli omette di assumere “un impegno reale per concretizzarle (…), il non sembra CP_3
infatti, riconoscere ed accogliere le richieste e le spinte di crescita dei figli,
tendendo a reagire ad esse in maniera non congrua e concentrandosi solo
ed esclusivamente in maniera maniacale sul suo progetto del Marker dog”.
Alla luce delle riferite emergenze, l'ausiliario del giudice, auspicando che
“il si sottoponga ad un percorso di cura e riabilitazione presso il CP_3
CSM territoriale per intervenire sul suo disagio psichico e ad un
conseguente percorso psicoterapeutico” al fine di intervenire sulle criticità
delle competenze genitoriali e, quindi, “di comprendere e di co-partecipare
alla sofferenza dei figli” assumendosi “la propria responsabilità” ed attivando “comportamenti riparativi in funzione del cambiamento”,
conclude che “attualmente la proposta maggiormente rispondente
all'interesse dei minori sia il regime dell'affidamento esclusivo a favore
della madre”.
f) Al contrario, secondo quanto accertato dalla relazione psicologica
9 redatta dalla dott.ssa , è risultata pienamente Per_3 Parte_1
idonea all'esercizio della responsabilità genitoriale, dotata di adeguate capacità affettive, relazionali e di cura e orientata all'interesse superiore dei minori.
2.1. L'insieme delle riferite circostanze costituisce presupposto idoneo a giustificare l'affidamento esclusivo dei figli minori, e , Per_1 Per_2
in favore della madre, in deroga alla regola dell'affidamento condiviso,
stante l'inidoneità del padre alla condivisione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nella forma del c.d. affido super-esclusivo o rafforzato.
Nello specifico, mentre nel modulo di affidamento monogenitoriale esclusivo, il genitore affidatario ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sui figli, con il limite normativamente previsto secondo cui “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da
entrambi i genitori”, detta previsione può trovare deroga giudiziale
(“salvo che non sia diversamente stabilito”) in ordine alle scelte più
importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) nell'ipotesi di affidamento c.d. rafforzato, ove appare necessario rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità
genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo genitore, non incidendo sulla titolarità della responsabilità genitoriale (dal momento che ne modifica solo l'esercizio), comporta, in ogni caso, per il genitore non affidatario il diritto/dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei minori, e la possibilità di ricorrere al giudice quando egli ritenga che
10 siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337quater ultimo comma c.c.).
Nel caso in disamina, la circostanza che il padre sia di fatto del tutto assente dalla vita dei figli e abbia mostrato disinteresse per le relative esigenze, sia sotto il profilo materiale che morale, impone un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre (quello che, a titolo meramente descrittivo, può essere definito come cd. affido super-
esclusivo), cui competerà, quindi, anche l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per i figli, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
Cionondimeno, il collegio giudicante reputa opportuno, a tutela del diritto dei minori alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena,
consentire al di vedere i minori – attesa, peraltro, la volontà CP_3
manifestata dallo stesso in tal senso - secondo le modalità ed i tempi specificati in dispositivo, con la precisazione che, al fine di favorire un'interazione parentale positiva ed empatica in occasione degli incontri con i figli - in accoglimento alla richiesta avanzata da entrambe le parti e secondo quanto, peraltro, suggerito nella predetta relazione peritale - gli incontri dovranno avvenire alla presenza dei competenti servizi sociali,
secondo un calendario di visite dagli stessi stabilito.
2.2. Per contro, va rigettata la domanda di sospensione dalla responsabilità genitoriale avanzata dalla ricorrente nei confronti del
[...]
dal momento che, alla luce di quanto innanzi evidenziato, si CP_3
ritengono insussistenti, all'attualità e in prospettiva futura, i presupposti per disporre la sospensione (e, tantomeno, la decadenza) del ricorrente
11 dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, in assenza di specifiche violazioni da parte del dei doveri connessi alla CP_3
responsabilità genitoriale di gravità tale da giustificare l'adozione di un provvedimento ablativo della stessa. Al contrario, è verosimile ipotizzare
– anche alla luce della volontà più volte manifestata dal resistente di realizzare un graduale riavvicinamento ai figli – che la spontanea sottoposizione del ad un percorso di sostegno alla genitorialità e CP_3
di recupero psicoterapeutico possa consentire allo stesso di superare le attuali criticità e garantirgli nel tempo la concreta possibilità di esercitare in modo più consapevole ed equilibrato le prerogative correlate alla propria responsabilità genitoriale.
3. Da quanto innanzi esposto consegue che la casa familiare, ubicata in
Vasto, alla S.S. 16 Nord, n. 25/R e di proprietà esclusiva di Parte_2
, conformemente a quanto stabilito in sede di separazione, dovrà
[...]
rimanere assegnata a , in quanto collocataria dei figli Parte_1
e . La stessa potrà continuare ad abitarvi fintantoché i Per_1 Per_2
figli, quantunque maggiorenni, non avranno raggiunto la propria indipendenza economica e continueranno a convivere con la madre.
4. Con particolare riguardo alle questioni economiche, nulla va statuito in ordine all'assegno divorzile, non richiesto dalla moglie.
5. Deve, invece, statuirsi in merito al contributo dovuto in favore dei figli, e , minori e non autosufficienti dal punto di vista Per_1 Per_2
economico.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, permane l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, fino a quando questi non
12 abbiano raggiunto l'indipendenza economica, ovvero fino a quando il mancato svolgimento di un'attività economica dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso (cfr., ex
plurimis, Cass., n. 17183/20).
In ordine al quantum dell'assegno, va evidenziato che, in sede di separazione, il contributo in favore dei figli, e , fu Per_1 Per_2
stabilito in € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascuno), considerando sia la situazione patrimoniale familiare sia, in particolare, gli introiti reddituali dei quali il godeva. La ricorrente ha, in questa sede, chiesto un CP_3
aumento dell'assegno di mantenimento per i figli (per un ammontare pari ad € 500,00), deducendone l'inadeguatezza a fronte delle aumentate esigenze dei predetti, bisognevoli di maggiori risorse.
A tale riguardo, il pur non contestando l'obbligo di provvedere CP_3
economicamente al sostentamento dei figli, ha chiesto che detta contribuzione sia “ridotta al minimo fino a quando egli non godrà di
entrate che gli consentano una contribuzione maggiore”, adducendo, quale ragione a sostegno della richiesta, un peggioramento della propria situazione economica dovuto all'avversa congiuntura economica.
La domanda formulata dal non merita di essere accolta, non CP_3
essendo stati forniti sufficienti mezzi di prova idonei a dimostrarne la fondatezza. Al contrario, è possibile desumere dalle stesse allegazioni e deduzioni di parte istante che egli disponga di risorse economiche di entità tale da poter far fronte al suddetto onere contributivo. Rileva, in tal senso la circostanza (riferita dal in sede peritale) che il CP_3
resistente è precettore di redditi, esercitando l'attività di pasticciere “in
13 lavori stagionali presso strutture prestigiose” (cfr., pag. 19 della c.t.u.).
Dunque, l'esame delle risultanze processuali non ha portato alla luce rilevanti circostanze di fatto che possano indurre ad una conclusione diversa da quella di un deterioramento delle condizioni economiche della parte istante soltanto dichiarato e non anche adeguatamente comprovato.
Né meritevole di favorevole scrutinio appare essere l'istanza avversa di aumento dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento dei minori,
avanzata da , in quanto non corroborata da alcuna idonea Parte_1
evidenza probatoria del dedotto incremento delle esigenze economiche.
5.1. Sulla scorta delle riferite circostanze, questo Collegio stima congruo fissare il contributo fisso mensile, che il dovrà versare alla ex CP_3
moglie per il mantenimento dei figli, e , con Per_1 Per_2
decorrenza dalla data della presente sentenza, in € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), importo che sostanzialmente corrisponde a quello stabilito in sede di separazione, sebbene depurato dell'eventuale rivalutazione maturata negli anni.
Tale somma dovrà essere rivalutata annualmente – a decorrere dall'anno successivo alla pronuncia della presente sentenza – secondo gli indici
ISTAT di riferimento e dovrà essere versata alla entro il Parte_1
giorno 5 di ciascun mese, in contanti ovvero a mezzo bonifico bancario o vaglia postale o altre modalità che la stessa avrà cura di indicare. In
considerazione del fatto che l'ammontare dell'assegno in questione viene determinato tenendo conto delle complessive risultanze istruttorie, la decorrenza dell'obbligo di mantenimento, come sopra specificato, va
14 fissata nella data di pronunzia della presente decisione, dovendo continuare a trovare applicazione, per il periodo antecedente, i provvedimenti temporanei ed urgenti pronunziati dal Presidente del
Tribunale all'esito del tentativo di conciliazione.
6. Alla predetta somma deve poi aggiungersi il contributo, che CP_3
dovrà assicurare, al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, nella misura del 50%.
7. Quanto al regime delle spese processuali, considerati i contrastanti esiti decisori della causa e posto che sia la domanda della ricorrente di aumento del contributo di mantenimento in favore dei figli, sia la domanda del resistente di esonero dal pagamento dell'assegno a titolo di contribuzione per il mantenimento dei minori, non hanno trovato accoglimento, esse vanno regolate in base al principio della soccombenza reciproca e, pertanto, devono essere integralmente compensate tra le parti.
8. Copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Vasto (CH), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'intervento del curatore speciale dei minori e del CP_1
P.M. in sede, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così
provvede:
15 DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...]; Controparte_1
STABILISCE, per l'effetto, le seguenti condizioni del divorzio:
a) i figli minorenni sono affidati esclusivamente alla madre, nella modalità c.d. rafforzata;
gli stessi vivranno prevalentemente con la madre, salvo il diritto del padre di vederli e tenerli con sé in modalità
protetta, demandando ai Servizi Sociali del Comune di Vasto (CH) il compito di attivare un programma di visite finalizzato all'instaurazione di un rapporto genitoriale sereno e costruttivo con i minori e compatibilmente con le loro esigenze di studio;
b) le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e quelle di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori potranno essere assunte esclusivamente dalla madre, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, fermo restando il diritto/dovere del genitore non affidatario di vigilare sulla istruzione ed educazione dei minori e la possibilità di ricorrere al giudice quando egli ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;
c) la casa familiare, sita in Vasto, alla S.S. 16 Nord n. 25/R, viene assegnata a , affidataria dei minori, la quale potrà Parte_1
continuare ad abitarvi fintantoché i figli, quantunque maggiorenni,
raggiungeranno la propria indipendenza economica, purché conviventi con la madre;
Pa d) corrisponderà in favore di Controparte_1
16 , con decorrenza dalla data della presente sentenza Parte_1
(confermandosi sino alla predetta data i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal Presidente), la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori (€ 100,00 ciascuno); gli importi andranno annualmente rivalutati secondo gli indici ISTAT di riferimento, a partire dal mese di dicembre 2026 e dovranno essere versati entro il giorno 5 di ciascun mese, in contanti ovvero a mezzo bonifico bancario o vaglia postale o altre modalità che la beneficiaria avrà
cura di indicare;
e) contribuirà, altresì, al pagamento, nella Controparte_1
misura del 50%, delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli;
f) le parti sono autorizzate alla facoltà di espatrio, senza necessità del previo consenso altrui per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti ovvero per l'inserimento del nominativo dei minori in ciascuno di essi;
DEMANDA ai Servizi Sociali del Comune di Vasto il compito di attivare un percorso di sostegno psicoterapeutico, presso le competenti strutture sanitarie pubbliche, nei confronti di al fine di Controparte_1
consentirgli un recupero dell'idoneità genitoriale e delle facoltà connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale;
RIGETTA la domanda di sospensione dalla responsabilità genitoriale di nei confronti dei figli minori, e Controparte_1 Per_1
; Per_2
DICHIARA che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio
17 a seguito del matrimonio;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria,
in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vasto (CH)
per l'annotazione, ai sensi dell'art. 69, 1°comma, lett. d), D.P.R. 3-11-2000
n. 396, della presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (n. 7, parte
II, serie-, anno 2009), al momento del suo passaggio in giudicato;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del Tribunale dai suindicati magistrati componenti il Collegio giudicante, il 26/11/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott. Fabrizio Pasquale
18