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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/07/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2605/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2605/2020 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLISTRA Parte_1 C.F._1
MARIA FRANCESCA, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Piazza Europa n.14 presso il difensore avv. COLISTRA MARIA FRANCESCA
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. SCELSA CP_1 P.IVA_1
SIMONE elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SCELSA SIMONE
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., nella qualità di Controparte_2 P.IVA_2 mandataria con rappresentanza di con il patrocinio dell'avv. NOTO Controparte_3
FRANCESCO, elettivamente domiciliata in PIAZZA ZUMBINI N 46 COSENZA presso il difensore avv. NOTO FRANCESCO
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_3
FEDELE GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in VIA P. ANDILORO 6/N REGGIO
CALABRIA presso il difensore avv. FEDELE GIUSEPPE
CONVENUTI
OGGETTO: contratti bancari – ripetizione di indebito
conclusioni: come in atti pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e al fine di sentirle CP_1 Controparte_4 Controparte_5 condannare, in solido, al pagamento della somma di Euro 77.807,63, oltre interessi, a titolo di ripetizione di indebito per le somme illegittimamente versate in forza dei contratti di finanziamento invero mai sottoscritti dalla stessa e di cui chiedeva accertarsi la nullità, con conseguente accertamento della illegittima segnalazione in centrale rischi e condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da valutarsi in via equitativa.
L'attrice, in particolare, deduceva di aver intrattenuto rapporti commerciali, a far data dal
2014, con per l'acquisto, mediante ricorso ad operazioni di credito al consumo CP_1 operate in prevalenza tramite di quadri ed oggetti d'arte; nell'anno 2017, CP_4
l'attrice dopo essersi avveduta di anomale movimentazioni sul proprio conto corrente ed aver richiesto alla la documentazione inerente alle pratiche di finanziamento, CP_4 veniva a conoscenza dell'esistenza di contratti contenenti firme apocrife, in relazione ai quali in data 28.06.2018 presentava formale querela presso la Procura della Repubblica del
Tribunale di Cosenza. Nell'atto introduttivo parte attrice precisava, inoltre, di aver acquistato da le sole opere “Busto di donna” di 56x22x21,5 - scultura in CP_1 Persona_1 bronzo, nonché 74x31 – scultura, per un totale comprensivo di IVA pari ad € Persona_2
60.000,00, giusta fattura n. 415 del 07.07.2015 in atti.
L'attrice, pertanto, chiedeva dichiararsi la nullità dei contratti di finanziamento stipulati con la nn. 14051228, 14530802, 14790603, 15037788, 15278279, 1546089, CP_4
15602410, 15862521, 16148293, 16754249, 13534169, nonché del contratto di finanziamento n. 690000393577, con la conseguente restituzione, ex art. 2033 Parte_2
c.c., dell'importo complessivamente corrisposto a fronte dei predetti contratti pari a complessivi € 77.807,63, oltre interessi.
Si costituiva in giudizio in persona del l.r.p.t., nella qualità di mandataria Controparte_2 con rappresentanza di la quale eccepiva l'inammissibilità dell'avverso Controparte_5 disconoscimento chiedendo il rigetto della domanda attrice e, in via gradata, chiedeva accertarsi la esclusiva responsabilità della convenuta con condanna della stessa CP_1 all'eventuale ristoro dei danni, da intendersi comunque circoscritti ai soli obblighi nascenti dal contratto intercorso con (già ed oggi Parte_2 Controparte_6 Controparte_5
.
[...] pagina 2 di 6 Si costituiva, inoltre, la quale preliminarmente eccepiva la propria carenza di CP_1 legittimazione passiva e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda attrice, chiedendo altresì il rigetto della domanda di risarcimento;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda di annullamento dei contratti di finanziamento, chiedeva in via riconvenzionale la condanna di parte attrice al pagamento di euro 196.000,00 in virtù dei contratti di compravendita stipulati in data 19 marzo 2014, 22 aprile 2014 e 19 gennaio 2015; in via alternativa, chiedeva la condanna dell'attrice a tenere indenne e manlevare CP_1 nell'ipotesi di condanna di quest'ultima, oltre al pagamento dell'importo residuo relativo ai predetti contratti di compravendita.
Si costituiva (già la quale eccepiva che, trattandosi di CP_4 CP_4 CP_4 operazioni di credito al consumo concluse dall'esercente convenzionato fuori dai locali commerciali della società finanziaria, la raccolta delle sottoscrizioni e la verifica della loro autenticità era rimessa all'esercente convenzionato (nella specie, ); in ogni caso, CP_1 eccepiva l'inammissibilità dell'avverso disconoscimento in quanto l'attrice aveva dato esecuzione ai contratti stipulati, riconoscendo quindi tacitamente le predette scritture e nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata.
Esaurita l'istruttoria mediante interrogatorio formale di parte attrice ed acquisizione documentale, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.10.2024 e della concessione dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 10.04.2025, ritenuto di dover disporre l'acquisizione dei fascicoli relativi ai procedimenti penali n. 5938/18 RGNR Procura di Cosenza e n. 8960/2015
RGNR Procura di Ravenna, la causa veniva rimessa sul ruolo.
All'esito della predetta acquisizione, all'udienza del 3.07.2025 le parti precisavano le conclusioni, rinunciando alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e la causa veniva trattenuta in decisione.
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto di aver corrisposto indebitamente la somma di euro 77.807,63 disconoscendo la firma apposta sui contratti di finanziamento, mentre i convenuti hanno contestato la configurabilità di tale disconoscimento, eccependo la parziale esecuzione dei contratti ed il conseguente riconoscimento implicito dei medesimi.
Sul punto, occorre osservare che nell'ambito dell'azione di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a pagina 3 di 6 dimostrare l'avvenuto pagamento, nonché la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass.
II, n. 30713/2018). Alla luce di quanto detto, l'attore può invocare sia l'invalidità, sia l'inesistenza di un titolo giustificativo del pagamento: nella prima ipotesi, ha l'onere di provare che il titolo del pagamento sia invalido;
nella seconda ipotesi ha unicamente onere di allegare l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, mentre sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa (Cass. III, n. 19902/2015).
Nel caso di specie, parte attrice non ha dato alcuna prova della invalidità dei contratti di finanziamento, limitandosi a dedurre genericamente la falsità delle firme apposte sui medesimi, ma senza fornire prove in tal senso.
Peraltro, la fattispecie che ci occupa deve inquadrarsi nel disconoscimento operato in via di accertamento, pacificamente ammissibile, e non come eccezione per resistere all'azione contrattuale avanzata dall'altro contraente. Si veda, sul punto, l'ordinanza n. 20882 del 2021 della Corte di Cassazione, che illustra come il soggetto che sostenga la non autenticità della propria apparente sottoscrizione, non è tenuto ad attendere di essere evocato in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base del documento, per poi operare il disconoscimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 214 ss. c.p.c., ma può assumere l'iniziativa del processo, onde vedere accertata, secondo le ordinarie regole probatorie, la non autenticità di detta sottoscrizione, nonché per sentire accogliere quelle domande che postulino tale accertamento. Non trova applicazione, quindi, la disciplina del disconoscimento della scrittura privata, cosicché l'onere della prova grava sull'attrice e non occorre alcuna istanza di verificazione da parte dei convenuti.
L'attrice, tuttavia, non ha provato di non aver sottoscritto i contratti di finanziamento oggetto del presente giudizio.
Ed anzi, nel corso del presente giudizio, dopo esser stata disposta l'acquisizione del fascicolo penale n. 5938/18 mod 44 RGNR Procura di Cosenza, è emerso che è stata richiesta l'archiviazione nei confronti di (agente della società , con il quale Parte_3 CP_1
l'attrice riferisce di aver intrattenuto rapporti commerciali) per i reati di truffa e sostituzione di persona di cui agli artt. 640 e 494 c.p., essendo stato accertato nel corso delle indagini preliminari il difetto dell'elemento materiale e psicologico dei reati contestati.
A ciò si aggiunga che, secondo l'indirizzo consolidato e costante della giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass. civ., 06/07/1972, n. 2242; Cass. civ. n. 18768 del 2004; Cass. civ. sez. III, 21/02/2006, ud. 25/01/2006, dep. 21/02/2006, n.3690; Tribunale sez. IV - Bari,
04/07/2023, n. 2691) il disconoscimento di una scrittura privata non può essere esperito nei pagina 4 di 6 confronti di un contratto parzialmente eseguito, poiché l'esecuzione, seppur parziale, di un contratto ne produce il riconoscimento tacito.
Il pagamento di alcune rate del finanziamento, costituisce una tipica ipotesi di esecuzione volontaria parziale del contratto di finanziamento, che avendo avuto un principio di esecuzione produce il riconoscimento tacito del documento contrattuale e delle sottoscrizioni apposte su di esso, escludendo così la necessità di procedere alla sua verificazione e rendendo privo di effetti il disconoscimento operato in sede giudiziale, avendo il debitore, seppur parzialmente, onorato il debito assunto con la società finanziaria.
Tale riconoscimento, anche se tacito, rende inammissibile il disconoscimento della scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., in quanto incompatibile e logicamente inconciliabile con il riconoscimento compiuto.
Infatti, il riconoscimento, espresso o tacito, se effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio (Cass. civ.
n. 22460/2017).
Nel caso di specie, non è contestata la circostanza che l'attrice abbia dato spontanea esecuzione ai contratti per un considerevole arco di tempo a decorrere dal 2014, provvedendo ad estinguere n. 4 finanziamenti (nn. 14051228, 14530802, 14790603,
15278279), oggetto poi del presente giudizio, per il complessivo importo di € 43.000,00, che peraltro l'attrice afferma di aver corrisposto riferendosi, talvolta a “bollettini precompilati” (si vedano l'atto introduttivo e le memorie di replica ex art. 190 cpc) ed altre volte ad “addebito rid dal conto corrente” (si veda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc).
Ancora, non contestata è la circostanza che l'attrice abbia versato l'ulteriore importo di €
32.943,63 di cui: l'importo di € 5.833,17 in relazione al finanziamento n. 16148293; € 6416,52 per il finanziamento n. 15037788; € 3749,6 per il finanziamento n. 15460895; € 3610,88 per il finanziamento n. 15602410; € 6250,00 per il finanziamento n. 15862521; € 7083,30 per il finanziamento n. 16754249, oltre ad aver corrisposto n. 11 rate per l'importo complessivo di €
1.864,00 in relazione all'ulteriore contratto di finanziamento con . Pt_2
Alla luce delle considerazioni svolte, il pagamento delle rate dei finanziamenti ha prodotto il riconoscimento implicito dei contratti, che non ne consente il disconoscimento in giudizio.
La domanda attrice, pertanto, deve essere rigettata.
pagina 5 di 6 Dal rigetto della domanda attrice discendono il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta nonché delle domande spiegate da CP_1 Controparte_2
e nei confronti della convenuta . CP_4 CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta la domanda di;
Parte_1
rigetta la domanda riconvenzionale di nei confronti di . CP_1 Parte_1
Stante la reciproca soccombenza, compensa integralmente le spese di giudizio tra e . Parte_1 CP_1
Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1 CP_4
, che si liquidano in euro 7000,00 per compensi, oltre forfetario 15%, oltre i.v.a., c.p.a.
[...] come per legge.
Compensa integralmente le spese del giudizio tra , e CP_1 Controparte_4
. Controparte_2
Cosenza, 28 luglio 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2605/2020 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLISTRA Parte_1 C.F._1
MARIA FRANCESCA, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Piazza Europa n.14 presso il difensore avv. COLISTRA MARIA FRANCESCA
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. SCELSA CP_1 P.IVA_1
SIMONE elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SCELSA SIMONE
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., nella qualità di Controparte_2 P.IVA_2 mandataria con rappresentanza di con il patrocinio dell'avv. NOTO Controparte_3
FRANCESCO, elettivamente domiciliata in PIAZZA ZUMBINI N 46 COSENZA presso il difensore avv. NOTO FRANCESCO
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_3
FEDELE GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in VIA P. ANDILORO 6/N REGGIO
CALABRIA presso il difensore avv. FEDELE GIUSEPPE
CONVENUTI
OGGETTO: contratti bancari – ripetizione di indebito
conclusioni: come in atti pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e al fine di sentirle CP_1 Controparte_4 Controparte_5 condannare, in solido, al pagamento della somma di Euro 77.807,63, oltre interessi, a titolo di ripetizione di indebito per le somme illegittimamente versate in forza dei contratti di finanziamento invero mai sottoscritti dalla stessa e di cui chiedeva accertarsi la nullità, con conseguente accertamento della illegittima segnalazione in centrale rischi e condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da valutarsi in via equitativa.
L'attrice, in particolare, deduceva di aver intrattenuto rapporti commerciali, a far data dal
2014, con per l'acquisto, mediante ricorso ad operazioni di credito al consumo CP_1 operate in prevalenza tramite di quadri ed oggetti d'arte; nell'anno 2017, CP_4
l'attrice dopo essersi avveduta di anomale movimentazioni sul proprio conto corrente ed aver richiesto alla la documentazione inerente alle pratiche di finanziamento, CP_4 veniva a conoscenza dell'esistenza di contratti contenenti firme apocrife, in relazione ai quali in data 28.06.2018 presentava formale querela presso la Procura della Repubblica del
Tribunale di Cosenza. Nell'atto introduttivo parte attrice precisava, inoltre, di aver acquistato da le sole opere “Busto di donna” di 56x22x21,5 - scultura in CP_1 Persona_1 bronzo, nonché 74x31 – scultura, per un totale comprensivo di IVA pari ad € Persona_2
60.000,00, giusta fattura n. 415 del 07.07.2015 in atti.
L'attrice, pertanto, chiedeva dichiararsi la nullità dei contratti di finanziamento stipulati con la nn. 14051228, 14530802, 14790603, 15037788, 15278279, 1546089, CP_4
15602410, 15862521, 16148293, 16754249, 13534169, nonché del contratto di finanziamento n. 690000393577, con la conseguente restituzione, ex art. 2033 Parte_2
c.c., dell'importo complessivamente corrisposto a fronte dei predetti contratti pari a complessivi € 77.807,63, oltre interessi.
Si costituiva in giudizio in persona del l.r.p.t., nella qualità di mandataria Controparte_2 con rappresentanza di la quale eccepiva l'inammissibilità dell'avverso Controparte_5 disconoscimento chiedendo il rigetto della domanda attrice e, in via gradata, chiedeva accertarsi la esclusiva responsabilità della convenuta con condanna della stessa CP_1 all'eventuale ristoro dei danni, da intendersi comunque circoscritti ai soli obblighi nascenti dal contratto intercorso con (già ed oggi Parte_2 Controparte_6 Controparte_5
.
[...] pagina 2 di 6 Si costituiva, inoltre, la quale preliminarmente eccepiva la propria carenza di CP_1 legittimazione passiva e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda attrice, chiedendo altresì il rigetto della domanda di risarcimento;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda di annullamento dei contratti di finanziamento, chiedeva in via riconvenzionale la condanna di parte attrice al pagamento di euro 196.000,00 in virtù dei contratti di compravendita stipulati in data 19 marzo 2014, 22 aprile 2014 e 19 gennaio 2015; in via alternativa, chiedeva la condanna dell'attrice a tenere indenne e manlevare CP_1 nell'ipotesi di condanna di quest'ultima, oltre al pagamento dell'importo residuo relativo ai predetti contratti di compravendita.
Si costituiva (già la quale eccepiva che, trattandosi di CP_4 CP_4 CP_4 operazioni di credito al consumo concluse dall'esercente convenzionato fuori dai locali commerciali della società finanziaria, la raccolta delle sottoscrizioni e la verifica della loro autenticità era rimessa all'esercente convenzionato (nella specie, ); in ogni caso, CP_1 eccepiva l'inammissibilità dell'avverso disconoscimento in quanto l'attrice aveva dato esecuzione ai contratti stipulati, riconoscendo quindi tacitamente le predette scritture e nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata.
Esaurita l'istruttoria mediante interrogatorio formale di parte attrice ed acquisizione documentale, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.10.2024 e della concessione dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 10.04.2025, ritenuto di dover disporre l'acquisizione dei fascicoli relativi ai procedimenti penali n. 5938/18 RGNR Procura di Cosenza e n. 8960/2015
RGNR Procura di Ravenna, la causa veniva rimessa sul ruolo.
All'esito della predetta acquisizione, all'udienza del 3.07.2025 le parti precisavano le conclusioni, rinunciando alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e la causa veniva trattenuta in decisione.
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto di aver corrisposto indebitamente la somma di euro 77.807,63 disconoscendo la firma apposta sui contratti di finanziamento, mentre i convenuti hanno contestato la configurabilità di tale disconoscimento, eccependo la parziale esecuzione dei contratti ed il conseguente riconoscimento implicito dei medesimi.
Sul punto, occorre osservare che nell'ambito dell'azione di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a pagina 3 di 6 dimostrare l'avvenuto pagamento, nonché la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass.
II, n. 30713/2018). Alla luce di quanto detto, l'attore può invocare sia l'invalidità, sia l'inesistenza di un titolo giustificativo del pagamento: nella prima ipotesi, ha l'onere di provare che il titolo del pagamento sia invalido;
nella seconda ipotesi ha unicamente onere di allegare l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, mentre sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa (Cass. III, n. 19902/2015).
Nel caso di specie, parte attrice non ha dato alcuna prova della invalidità dei contratti di finanziamento, limitandosi a dedurre genericamente la falsità delle firme apposte sui medesimi, ma senza fornire prove in tal senso.
Peraltro, la fattispecie che ci occupa deve inquadrarsi nel disconoscimento operato in via di accertamento, pacificamente ammissibile, e non come eccezione per resistere all'azione contrattuale avanzata dall'altro contraente. Si veda, sul punto, l'ordinanza n. 20882 del 2021 della Corte di Cassazione, che illustra come il soggetto che sostenga la non autenticità della propria apparente sottoscrizione, non è tenuto ad attendere di essere evocato in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base del documento, per poi operare il disconoscimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 214 ss. c.p.c., ma può assumere l'iniziativa del processo, onde vedere accertata, secondo le ordinarie regole probatorie, la non autenticità di detta sottoscrizione, nonché per sentire accogliere quelle domande che postulino tale accertamento. Non trova applicazione, quindi, la disciplina del disconoscimento della scrittura privata, cosicché l'onere della prova grava sull'attrice e non occorre alcuna istanza di verificazione da parte dei convenuti.
L'attrice, tuttavia, non ha provato di non aver sottoscritto i contratti di finanziamento oggetto del presente giudizio.
Ed anzi, nel corso del presente giudizio, dopo esser stata disposta l'acquisizione del fascicolo penale n. 5938/18 mod 44 RGNR Procura di Cosenza, è emerso che è stata richiesta l'archiviazione nei confronti di (agente della società , con il quale Parte_3 CP_1
l'attrice riferisce di aver intrattenuto rapporti commerciali) per i reati di truffa e sostituzione di persona di cui agli artt. 640 e 494 c.p., essendo stato accertato nel corso delle indagini preliminari il difetto dell'elemento materiale e psicologico dei reati contestati.
A ciò si aggiunga che, secondo l'indirizzo consolidato e costante della giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass. civ., 06/07/1972, n. 2242; Cass. civ. n. 18768 del 2004; Cass. civ. sez. III, 21/02/2006, ud. 25/01/2006, dep. 21/02/2006, n.3690; Tribunale sez. IV - Bari,
04/07/2023, n. 2691) il disconoscimento di una scrittura privata non può essere esperito nei pagina 4 di 6 confronti di un contratto parzialmente eseguito, poiché l'esecuzione, seppur parziale, di un contratto ne produce il riconoscimento tacito.
Il pagamento di alcune rate del finanziamento, costituisce una tipica ipotesi di esecuzione volontaria parziale del contratto di finanziamento, che avendo avuto un principio di esecuzione produce il riconoscimento tacito del documento contrattuale e delle sottoscrizioni apposte su di esso, escludendo così la necessità di procedere alla sua verificazione e rendendo privo di effetti il disconoscimento operato in sede giudiziale, avendo il debitore, seppur parzialmente, onorato il debito assunto con la società finanziaria.
Tale riconoscimento, anche se tacito, rende inammissibile il disconoscimento della scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., in quanto incompatibile e logicamente inconciliabile con il riconoscimento compiuto.
Infatti, il riconoscimento, espresso o tacito, se effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio (Cass. civ.
n. 22460/2017).
Nel caso di specie, non è contestata la circostanza che l'attrice abbia dato spontanea esecuzione ai contratti per un considerevole arco di tempo a decorrere dal 2014, provvedendo ad estinguere n. 4 finanziamenti (nn. 14051228, 14530802, 14790603,
15278279), oggetto poi del presente giudizio, per il complessivo importo di € 43.000,00, che peraltro l'attrice afferma di aver corrisposto riferendosi, talvolta a “bollettini precompilati” (si vedano l'atto introduttivo e le memorie di replica ex art. 190 cpc) ed altre volte ad “addebito rid dal conto corrente” (si veda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc).
Ancora, non contestata è la circostanza che l'attrice abbia versato l'ulteriore importo di €
32.943,63 di cui: l'importo di € 5.833,17 in relazione al finanziamento n. 16148293; € 6416,52 per il finanziamento n. 15037788; € 3749,6 per il finanziamento n. 15460895; € 3610,88 per il finanziamento n. 15602410; € 6250,00 per il finanziamento n. 15862521; € 7083,30 per il finanziamento n. 16754249, oltre ad aver corrisposto n. 11 rate per l'importo complessivo di €
1.864,00 in relazione all'ulteriore contratto di finanziamento con . Pt_2
Alla luce delle considerazioni svolte, il pagamento delle rate dei finanziamenti ha prodotto il riconoscimento implicito dei contratti, che non ne consente il disconoscimento in giudizio.
La domanda attrice, pertanto, deve essere rigettata.
pagina 5 di 6 Dal rigetto della domanda attrice discendono il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta nonché delle domande spiegate da CP_1 Controparte_2
e nei confronti della convenuta . CP_4 CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta la domanda di;
Parte_1
rigetta la domanda riconvenzionale di nei confronti di . CP_1 Parte_1
Stante la reciproca soccombenza, compensa integralmente le spese di giudizio tra e . Parte_1 CP_1
Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1 CP_4
, che si liquidano in euro 7000,00 per compensi, oltre forfetario 15%, oltre i.v.a., c.p.a.
[...] come per legge.
Compensa integralmente le spese del giudizio tra , e CP_1 Controparte_4
. Controparte_2
Cosenza, 28 luglio 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
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