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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/08/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 4339 /2025 R.G.TRIB. RAMADAN / CP_1 Controparte_2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di:
Laura Cresta Presidente relatrice
Enzo Bucarelli Giudice
Ottavio Colamartino Giudice riunito nella Camera di consiglio del 01/08/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4339 / 2025 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA, N.59706 del 18.4.2025 di rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per cure mediche proposto da
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA G.T. INVREA, 16/4 16129 GENOVA presso lo studio dell'Avv. CAMPAGNA PAOLO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_2
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE
PREMESSO
1.La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento emesso dal Questore su istanza di rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche ex art 19, secondo comma lett. d bis) TUI.
2.Nell'atto introduttivo la difesa ha premesso in fatto che:
- Il ricorrente, cittadino albanese, si è recato presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Genova ed in data del 24.03.2025 ha formalizzato istanza di rilascio
1 di permesso di soggiorno per “cure mediche” ai sensi dell'art. 19 comma 2 T.U.I. e degli artt. 2, 3 e 8 CEDU;
- non avendo ricevuto la data per l'appuntamento ha depositato ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale Civile di Genova (con atto depositato pct il 24.02.2025, RG 1762/25, XI Sez., G.I. Dr.ssa Paola Bozzo Costa);
- nelle more la Questura di Genova ha convocato il signor Parte_1 presso l'Ufficio Immigrazione in data 24.03.2025;
- con Decreto n. Prot. 0059706 emesso dal Questore della Provincia di Genova in data 17-18/04/2025 e notificato in data 18.04.2025, la sua istanza è stata respinta con la motivazione “...che … non si evince la sussistenza delle condizioni previste dal… art. 19, comma 2, lett. D bis, D. Lgs. 286/1998…” e che “...il richiedente può comunque continuare ad effettuare le visite periodiche prescrittegli, essendo il proprio Paese … ricompreso nell'elenco… i cui cittadini sono esentati dall'obbligo di visto...”;
- il ricorrente, mentre si trovava a Genova come turista in visita all'Acquario in data del 17 Ottobre 2024, veniva colpito da un malore improvviso per il quale era soccorso e trasportato al P.S. dell'Ospedale San Martino, dove era ricoverato
“...per sincope e dolore toracico…” con “...diagnosi di stenosi aortica severa…” e poi sottoposto (in data 28.10.2024) ad intervento chirurgico di “...sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica...” e a tutt'oggi necessita di cure e di riabilitazione, terapie e controlli ed attività alle quali si è sottoposto ed a tutt'oggi si sottopone ed ha necessità di sottoporsi;
- per tale motivo ha deciso di rimanere in Italia per curarsi per tutto il tempo necessario avendo a disposizione la provvista necessaria ad assicurarsi la permanenza ed il mantenimento ed ha pertanto preso in locazione un appartamento a Genova in Piazza G. Alimonda 2. Su tali premesse ha censurato il rigetto del Questore e, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, ha concluso nei seguenti termini:
“Voglia il Tribunale adito, fissata udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 281 undecies comma 2 c.p.c., ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio,
1) preliminarmente sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia del provvedimento cui in questa sede ci si oppone;
2) nel merito annullare il Decreto di diniego del permesso di soggiorno n. Prot.
, emesso dal Questore della Provincia di Genova in data 17.04-18.04.2025 e Nume_1 notificato in data 18.04.2025P;
3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi di cure mediche e/o come meglio;
4) per l'effetto ordinare allo stesso Questore della Provincia di Genova il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche (e/o come meglio) in favore del Sig. Pt_1
[...]
5) condannare i medesimi convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
2 La Giudice, previa richiesta di deposito di ulteriore documentazione medica, con decreto inaudita altera parte del 27.5.2025 ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza del 31.7.2025 per la discussione sull'istanza cautelare, l'audizione del ricorrente e per il merito.
3.Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova CP_2 contestando la fondatezza della domanda ed evidenziando quanto segue:
“il permesso di soggiorno per cure mediche, previsto dall'art. 19, co. 2, lett. d) -bis, del D.Lgs. n. 286/1998, ha carattere di eccezionalità e presuppone che venga adeguatamente descritta la patologia da cui è affetto il cittadino straniero e che, inoltre, sia attestata l'indifferibilità di interventi salva-vita ed il rilevante pregiudizio per lo straniero in caso di rientro nel paese d'origine. Il sistema sanitario in Albania è un sistema misto, pubblico e privato, con livelli di assistenza che includono assistenza primaria, servizi ospedalieri e altri servizi specialistici. L'assistenza sanitaria pubblica è gestita dal Ministero della Sanità e dalle amministrazioni comunali per le aree rurali. Per accedere al sistema sanitario pubblico, è necessario registrarsi e ottenere una tessera sanitaria nazionale, che può essere richiesta una volta ottenuta la residenza. Nel 2013 il governo albanese avviò l'ambizioso programma di riforma del sistema sanitario pubblico sul modello di copertura sanitaria universale: garantire i servizi sanitari essenziali e avviare una campagna nazionale di screening gratuito per la prevenzione e la diagnosi precoce di patologie croniche, per i cittadini di età compresa tra i 35-70 anni, sono i pilastri su cui poggia la nuova visione della sanità pubblica. Sono stati fatti progressi nell'offerta dell'assistenza sanitaria di base attraverso il potenziamento del ruolo del medico di famiglia e l'informatizzazione del sistema con il rilascio della tessera sanitaria elettronica. Le visite dal medico di famiglia sono gratuite, mentre gli esami clinici, diagnostica strumentale e i farmaci sono rimborsabili in misura diversa a seconda della categoria di appartenenza. Invero risulta che l'attuale ricorrente, dopo avere subito un insulto infartuale ed avere ricevuto in Italia tutte le cure necessarie ed indispensabili nelle strutture pubbliche ha deciso di stabilirsi in Italia, benchè anche Codesto Ill.mo Tribunale nel provvedimento cautelare RG 1762/2025, avesse già osservato la necessità di dimostrazione che la patologia non risultasse curabile presso le strutture sanitarie del proprio Paese”. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia, agli atti al Tribunale Ill.mo respingere il ricorso. In subordine, dopo l'esperimento di attività istruttoria che involga anche informative tramite il MAE circa la situazione sanitaria albanese nella zona di residenza di parte istante, zona volutamente non citata né nel ricorso, né nella pratica amministrativa, si rimette al prudente apprezzamento di Codesto Ill.mo Tribunale. Spese per legge.”
4. All'udienza del 31.7.2025 è stato sentito il ricorrente, a mezzo dell'interprete, che ha riferito: ”D. quando sei arrivato in Italia? Con che mezzo? Per quale motivo? Con chi eri?
3 R: sono venuto in aereo ieri da Tirana a Genova;
sono venuto con mio genero che vive in Albania e mi ha accompagnato;
D per quale motivo sei venuto ieri? Per l'udienza? R si per l'udienza; D invece le volte precedenti che sei venuto in Italia quando sono state? R sono stato sette mesi a Genova e sono rientrato a maggio 2025 in Albania e sono rientrato ieri;
ero venuto come turista con mia moglie ed ho avuto problemi di cuore;
ho perso i sensi e poi mi hanno raccontato cosa mi era successo;
D che lavoro fai o facevi nel suo Paese? R ero e sono disoccupato;
D ma allora come ti mantenevi considerato che eri venuto come turista? R con i risparmi che avevo messo da parte lavorando come operaio
D come mai sei rientrato a maggio in Albania? R perché non riuscivo ad affrontare le spese;
sono rientrato con mia moglie;
in Albania abitiamo a Durazzo in un appartamento nostro, con noi vive mio figlio, celibe;
in Albania c'è anche mia figlia che è sposata;
D il tuo medico di base albanese come si chiama? Che cura ti ha prescritto? R sì ho un medico di famiglia che mi segue ma non ricordo come si chiami;
c'è anche un ambulatorio medico a Durazzo dove vado per problemi di pressione, quando ne ho;
D ma stai seguendo una terapia medica? R sto seguendo una terapia;
ho preso in Italia i medicinali che mi hanno prescritto ed anche in Albania prendo i medicinali che mi hanno prescritto qui e che ho comprato qui;
non mi fido a prendere i medicinali albanesi;
D ma non puoi comprare in Albania gli stessi medicinali che ti hanno prescritto qui? R intanto, come detto, non mi fido a prendere i medicinali albanesi;
poi i medicinali che posso comprare qui a due euro magari lì costano di più. Sono più cari;
D quindi ad oggi stai seguendo solo la terapia farmacologica? come sono ad oggi le tue condizioni di salute? R si, sto prendendo solo dei farmaci e mi sento abbastanza meglio;
ho dei miglioramenti;
D perché hai fatto questa domanda di permesso per cure mediche? R ci sono delle storie nel sistema sanitario albanese che fanno paura, ad esempio nel settore oncologico;
io non voglio vivere in Italia e voglio essere seguito dal sistema sanitario italiano;
D ma allora non puoi semplicemente venire in Italia quando hai bisogno di comprare le medicine o farti le visite? R ho anche un altro problema di salute, alle carotidi, e dovrei fare un intervento che vorrei fare in Italia;
D si ma non mi hai spiegato perché non lo fai comunque… R il permesso di soggiorno mi serve perché così posso rientrare in qualsiasi momento avessi bisogno per cure mediche;
D in questo periodo che avevi la sospensione del rigetto del Questore pagavi le cure mediche in Italia o no? R non ho pagato le spese mediche e per le medicine pagavo poco;
D vuoi aggiungere qualcosa? R il permesso mi serve per potere prenotare le visite mediche che mi possono servire;
A domanda del difensore: quanto tempo le occorrerebbe ancora per le sue cure mediche?
4 R io ogni mese devo fare degli esami per adeguare la terapia ai risultati;
dipende da come andrà la mia situazione di salute. Se non avrò problemi non vengo altrimenti verrò;
D hai in programma già delle visite in Italia in ospedale? R no”
Revocata la sospensiva, all'esito della discussione orale la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
OSSERVA
I. Sulla disciplina sostanziale.
Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, l'art. 19/comma 2-d bis) T.U.I., richiede che venga allegata idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il S.S. che accerti la sussistenza di condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine e tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. Nella fattispecie in esame parte ricorrente è stata invitata al deposito di documentazione medica, proveniente dalle strutture sopraindicate, da cui risultino le attuali condizioni di salute, con la specificazione se trattasi di patologia di particolare gravità, il programma terapeutico in atto, nonché il tempo necessario per l'assolvimento delle cure prescritte con il programma terapeutico, e nulla è stato depositato al pct. II. Rigetto del ricorso
Precisato quanto sopra il Collegio concorda con la difesa di parte convenuta in ordine all'insussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di protezione speciale richiesto;
ed infatti, esauriti gli interventi sanitari indifferibili per la salute del ricorrente, non emerge né dalla documentazione medica prodotta né dalle stesse dichiarazioni del ricorrente alcun elemento indicativo di una patologia di particolare gravità e tale da non risultare adeguatamente curabile in Albania.
Nel caso di specie il signor ha candidamente ammesso di avere un medico di Pt_1 base ed anche un ambulatorio sanitario nella città ove vive, a Durazzo, ma non di non fidarsi del servizio sanitario albanese e di preferire il sistema sanitario italiano. Inoltre, ha precisato, ad oggi, di seguire unicamente una terapia farmacologica e di rinvenire anche nel suo Paese i farmaci già prescritti in Italia. In altri termini ha chiarito di avere richiesto il permesso in esame per la minore spesa richiesta in Italia, ove dotato di tale autorizzazione, dovendosi rilevare che sussista in ogni caso la possibilità di essere seguito in Italia, ove lo ritenga, senza dovere necessariamente fruire del servizio sanitario nazionale, e ciò in forza degli accordi di Schengen.
Per concludere la domanda va integralmente rigettata.
III Spese di giudizio. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente come liquidate in dispositivo in assenza di notula.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Rigetta il ricorso
5 • Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite di parte convenuta che liquida in euro 2.000,00 di onorari oltre al 15% di spese generali ed accessori ove dovuti
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la trasmissione della presente sentenza alla Questura di Genova.
Così deciso in camera di consiglio in data 01/08/2025
La Presidente relatrice
Dott.ssa Laura Cresta
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di:
Laura Cresta Presidente relatrice
Enzo Bucarelli Giudice
Ottavio Colamartino Giudice riunito nella Camera di consiglio del 01/08/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4339 / 2025 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA, N.59706 del 18.4.2025 di rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per cure mediche proposto da
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA G.T. INVREA, 16/4 16129 GENOVA presso lo studio dell'Avv. CAMPAGNA PAOLO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_2
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE
PREMESSO
1.La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento emesso dal Questore su istanza di rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche ex art 19, secondo comma lett. d bis) TUI.
2.Nell'atto introduttivo la difesa ha premesso in fatto che:
- Il ricorrente, cittadino albanese, si è recato presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Genova ed in data del 24.03.2025 ha formalizzato istanza di rilascio
1 di permesso di soggiorno per “cure mediche” ai sensi dell'art. 19 comma 2 T.U.I. e degli artt. 2, 3 e 8 CEDU;
- non avendo ricevuto la data per l'appuntamento ha depositato ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale Civile di Genova (con atto depositato pct il 24.02.2025, RG 1762/25, XI Sez., G.I. Dr.ssa Paola Bozzo Costa);
- nelle more la Questura di Genova ha convocato il signor Parte_1 presso l'Ufficio Immigrazione in data 24.03.2025;
- con Decreto n. Prot. 0059706 emesso dal Questore della Provincia di Genova in data 17-18/04/2025 e notificato in data 18.04.2025, la sua istanza è stata respinta con la motivazione “...che … non si evince la sussistenza delle condizioni previste dal… art. 19, comma 2, lett. D bis, D. Lgs. 286/1998…” e che “...il richiedente può comunque continuare ad effettuare le visite periodiche prescrittegli, essendo il proprio Paese … ricompreso nell'elenco… i cui cittadini sono esentati dall'obbligo di visto...”;
- il ricorrente, mentre si trovava a Genova come turista in visita all'Acquario in data del 17 Ottobre 2024, veniva colpito da un malore improvviso per il quale era soccorso e trasportato al P.S. dell'Ospedale San Martino, dove era ricoverato
“...per sincope e dolore toracico…” con “...diagnosi di stenosi aortica severa…” e poi sottoposto (in data 28.10.2024) ad intervento chirurgico di “...sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica...” e a tutt'oggi necessita di cure e di riabilitazione, terapie e controlli ed attività alle quali si è sottoposto ed a tutt'oggi si sottopone ed ha necessità di sottoporsi;
- per tale motivo ha deciso di rimanere in Italia per curarsi per tutto il tempo necessario avendo a disposizione la provvista necessaria ad assicurarsi la permanenza ed il mantenimento ed ha pertanto preso in locazione un appartamento a Genova in Piazza G. Alimonda 2. Su tali premesse ha censurato il rigetto del Questore e, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, ha concluso nei seguenti termini:
“Voglia il Tribunale adito, fissata udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 281 undecies comma 2 c.p.c., ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio,
1) preliminarmente sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia del provvedimento cui in questa sede ci si oppone;
2) nel merito annullare il Decreto di diniego del permesso di soggiorno n. Prot.
, emesso dal Questore della Provincia di Genova in data 17.04-18.04.2025 e Nume_1 notificato in data 18.04.2025P;
3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi di cure mediche e/o come meglio;
4) per l'effetto ordinare allo stesso Questore della Provincia di Genova il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche (e/o come meglio) in favore del Sig. Pt_1
[...]
5) condannare i medesimi convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
2 La Giudice, previa richiesta di deposito di ulteriore documentazione medica, con decreto inaudita altera parte del 27.5.2025 ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza del 31.7.2025 per la discussione sull'istanza cautelare, l'audizione del ricorrente e per il merito.
3.Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova CP_2 contestando la fondatezza della domanda ed evidenziando quanto segue:
“il permesso di soggiorno per cure mediche, previsto dall'art. 19, co. 2, lett. d) -bis, del D.Lgs. n. 286/1998, ha carattere di eccezionalità e presuppone che venga adeguatamente descritta la patologia da cui è affetto il cittadino straniero e che, inoltre, sia attestata l'indifferibilità di interventi salva-vita ed il rilevante pregiudizio per lo straniero in caso di rientro nel paese d'origine. Il sistema sanitario in Albania è un sistema misto, pubblico e privato, con livelli di assistenza che includono assistenza primaria, servizi ospedalieri e altri servizi specialistici. L'assistenza sanitaria pubblica è gestita dal Ministero della Sanità e dalle amministrazioni comunali per le aree rurali. Per accedere al sistema sanitario pubblico, è necessario registrarsi e ottenere una tessera sanitaria nazionale, che può essere richiesta una volta ottenuta la residenza. Nel 2013 il governo albanese avviò l'ambizioso programma di riforma del sistema sanitario pubblico sul modello di copertura sanitaria universale: garantire i servizi sanitari essenziali e avviare una campagna nazionale di screening gratuito per la prevenzione e la diagnosi precoce di patologie croniche, per i cittadini di età compresa tra i 35-70 anni, sono i pilastri su cui poggia la nuova visione della sanità pubblica. Sono stati fatti progressi nell'offerta dell'assistenza sanitaria di base attraverso il potenziamento del ruolo del medico di famiglia e l'informatizzazione del sistema con il rilascio della tessera sanitaria elettronica. Le visite dal medico di famiglia sono gratuite, mentre gli esami clinici, diagnostica strumentale e i farmaci sono rimborsabili in misura diversa a seconda della categoria di appartenenza. Invero risulta che l'attuale ricorrente, dopo avere subito un insulto infartuale ed avere ricevuto in Italia tutte le cure necessarie ed indispensabili nelle strutture pubbliche ha deciso di stabilirsi in Italia, benchè anche Codesto Ill.mo Tribunale nel provvedimento cautelare RG 1762/2025, avesse già osservato la necessità di dimostrazione che la patologia non risultasse curabile presso le strutture sanitarie del proprio Paese”. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia, agli atti al Tribunale Ill.mo respingere il ricorso. In subordine, dopo l'esperimento di attività istruttoria che involga anche informative tramite il MAE circa la situazione sanitaria albanese nella zona di residenza di parte istante, zona volutamente non citata né nel ricorso, né nella pratica amministrativa, si rimette al prudente apprezzamento di Codesto Ill.mo Tribunale. Spese per legge.”
4. All'udienza del 31.7.2025 è stato sentito il ricorrente, a mezzo dell'interprete, che ha riferito: ”D. quando sei arrivato in Italia? Con che mezzo? Per quale motivo? Con chi eri?
3 R: sono venuto in aereo ieri da Tirana a Genova;
sono venuto con mio genero che vive in Albania e mi ha accompagnato;
D per quale motivo sei venuto ieri? Per l'udienza? R si per l'udienza; D invece le volte precedenti che sei venuto in Italia quando sono state? R sono stato sette mesi a Genova e sono rientrato a maggio 2025 in Albania e sono rientrato ieri;
ero venuto come turista con mia moglie ed ho avuto problemi di cuore;
ho perso i sensi e poi mi hanno raccontato cosa mi era successo;
D che lavoro fai o facevi nel suo Paese? R ero e sono disoccupato;
D ma allora come ti mantenevi considerato che eri venuto come turista? R con i risparmi che avevo messo da parte lavorando come operaio
D come mai sei rientrato a maggio in Albania? R perché non riuscivo ad affrontare le spese;
sono rientrato con mia moglie;
in Albania abitiamo a Durazzo in un appartamento nostro, con noi vive mio figlio, celibe;
in Albania c'è anche mia figlia che è sposata;
D il tuo medico di base albanese come si chiama? Che cura ti ha prescritto? R sì ho un medico di famiglia che mi segue ma non ricordo come si chiami;
c'è anche un ambulatorio medico a Durazzo dove vado per problemi di pressione, quando ne ho;
D ma stai seguendo una terapia medica? R sto seguendo una terapia;
ho preso in Italia i medicinali che mi hanno prescritto ed anche in Albania prendo i medicinali che mi hanno prescritto qui e che ho comprato qui;
non mi fido a prendere i medicinali albanesi;
D ma non puoi comprare in Albania gli stessi medicinali che ti hanno prescritto qui? R intanto, come detto, non mi fido a prendere i medicinali albanesi;
poi i medicinali che posso comprare qui a due euro magari lì costano di più. Sono più cari;
D quindi ad oggi stai seguendo solo la terapia farmacologica? come sono ad oggi le tue condizioni di salute? R si, sto prendendo solo dei farmaci e mi sento abbastanza meglio;
ho dei miglioramenti;
D perché hai fatto questa domanda di permesso per cure mediche? R ci sono delle storie nel sistema sanitario albanese che fanno paura, ad esempio nel settore oncologico;
io non voglio vivere in Italia e voglio essere seguito dal sistema sanitario italiano;
D ma allora non puoi semplicemente venire in Italia quando hai bisogno di comprare le medicine o farti le visite? R ho anche un altro problema di salute, alle carotidi, e dovrei fare un intervento che vorrei fare in Italia;
D si ma non mi hai spiegato perché non lo fai comunque… R il permesso di soggiorno mi serve perché così posso rientrare in qualsiasi momento avessi bisogno per cure mediche;
D in questo periodo che avevi la sospensione del rigetto del Questore pagavi le cure mediche in Italia o no? R non ho pagato le spese mediche e per le medicine pagavo poco;
D vuoi aggiungere qualcosa? R il permesso mi serve per potere prenotare le visite mediche che mi possono servire;
A domanda del difensore: quanto tempo le occorrerebbe ancora per le sue cure mediche?
4 R io ogni mese devo fare degli esami per adeguare la terapia ai risultati;
dipende da come andrà la mia situazione di salute. Se non avrò problemi non vengo altrimenti verrò;
D hai in programma già delle visite in Italia in ospedale? R no”
Revocata la sospensiva, all'esito della discussione orale la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
OSSERVA
I. Sulla disciplina sostanziale.
Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, l'art. 19/comma 2-d bis) T.U.I., richiede che venga allegata idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il S.S. che accerti la sussistenza di condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine e tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. Nella fattispecie in esame parte ricorrente è stata invitata al deposito di documentazione medica, proveniente dalle strutture sopraindicate, da cui risultino le attuali condizioni di salute, con la specificazione se trattasi di patologia di particolare gravità, il programma terapeutico in atto, nonché il tempo necessario per l'assolvimento delle cure prescritte con il programma terapeutico, e nulla è stato depositato al pct. II. Rigetto del ricorso
Precisato quanto sopra il Collegio concorda con la difesa di parte convenuta in ordine all'insussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di protezione speciale richiesto;
ed infatti, esauriti gli interventi sanitari indifferibili per la salute del ricorrente, non emerge né dalla documentazione medica prodotta né dalle stesse dichiarazioni del ricorrente alcun elemento indicativo di una patologia di particolare gravità e tale da non risultare adeguatamente curabile in Albania.
Nel caso di specie il signor ha candidamente ammesso di avere un medico di Pt_1 base ed anche un ambulatorio sanitario nella città ove vive, a Durazzo, ma non di non fidarsi del servizio sanitario albanese e di preferire il sistema sanitario italiano. Inoltre, ha precisato, ad oggi, di seguire unicamente una terapia farmacologica e di rinvenire anche nel suo Paese i farmaci già prescritti in Italia. In altri termini ha chiarito di avere richiesto il permesso in esame per la minore spesa richiesta in Italia, ove dotato di tale autorizzazione, dovendosi rilevare che sussista in ogni caso la possibilità di essere seguito in Italia, ove lo ritenga, senza dovere necessariamente fruire del servizio sanitario nazionale, e ciò in forza degli accordi di Schengen.
Per concludere la domanda va integralmente rigettata.
III Spese di giudizio. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente come liquidate in dispositivo in assenza di notula.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Rigetta il ricorso
5 • Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite di parte convenuta che liquida in euro 2.000,00 di onorari oltre al 15% di spese generali ed accessori ove dovuti
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la trasmissione della presente sentenza alla Questura di Genova.
Così deciso in camera di consiglio in data 01/08/2025
La Presidente relatrice
Dott.ssa Laura Cresta
6