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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 16259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16259 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 25148/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti Magistrati:
- MA NZ Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- TE RI Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 25148 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto SEPARAZIONE GIUDIZIALE e vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa, in virtù di procura alle liti in atti, dagli avvocati Francesco Storace e
AN LU Baroukh, presso il cui studio professionale, in Roma alla via
Crescenzio n. 50, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in Controparte_1
virtù di procura alle liti in atti, dall'avvocato Patrizia Beltrami, presso il cui studio professionale, in Roma al Viale dei Parioli n. 101/E, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
1 in qualità di curatrice speciale dei minori e Controparte_2 Persona_1
entrambi nati il 14 gennaio 2012, elettivamente domiciliata Persona_2
presso l'indirizzo p.e.c. di cui agli atti
INTERVENTORE
Pubblico ministero, sede
INTERVENTORE PER LEGGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 giugno 2025 le parti hanno così concluso: “il curatore speciale conclude riportandosi alle proprie richieste e
deduzioni in atti, sottolineando che i minori hanno risentito e risentono dell'elevata
conflittualità tra i genitori e che i rapporti tra loro e il padre sono problematici;
ritiene che un cambiamento del regime di affidamento attualmente esistente non
sarebbe vantaggioso per i minori;
sottolinea altresì che il mancato pagamento
delle rate di mutuo da parte dell' sta esponendo il nucleo familiare a CP_1
significative ripercussioni. Parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni
contenute nelle note di trattazione scritta del 25 settembre 2023 in vista
dell'udienza in trattazione scritta del 27 settembre. Parte resistente si riporta alle
proprie conclusioni contenute nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 27
settembre 2023.”.
Le conclusioni contenute nelle note di trattazione scritta del 25 settembre 2023
di parte ricorrente sono le seguenti: “
1. Pronunciare la separazione giudiziale dei
coniugi, con addebito di responsabilità in capo al sig. con ogni Controparte_1
consequenziale provvedimento.
2. Disporre che i figli minori ed (nati Per_2 Per_1
entrambi in data 14.01.2012) siano affidati in via esclusiva alla madre. Con
riferimento agli incontri con il padre stabilire che: − I minori trascorreranno con il
2 padre ogni quindici giorni il weekend dal venerdì all'uscita da scuola sino alla
domenica alle 19.30; ciascun genitore trascorrerà con i figli 15 giorni nel periodo
estivo, anche non continuativi, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
− Le festività natalizie e pasquali saranno divise come tempo di permanenza dei
figli a cadenza alternata tra i genitori (dal 23/12 al 30/12 o dal 30/12 al 06/01, e
dall'inizio delle vacanze pasquali alla sera della Pasqua o dalla sera della Pasqua
alla sera del giorno precedente il ritorno a scuola;
− Ciascun genitore avrà l'obbligo
di comunicare all'altro il luogo ove condurrà i figli minori per un periodo che va
oltre le 48 ore e favorire un loro quotidiano contatto telefonico con l'altro genitore,
preferibilmente tra le ore 20.00 e le ore 21.30 di ogni giorno.
3. Determinare in
almeno € 1.200,00 mensili il contributo da porre a carico dell a favore CP_1
della sig.ra per il mantenimento dei figli minori (€ 600,00 per ciascun figlio) Pt_1
con le precisazioni di cui al noto Protocollo d'intesa sottoscritto il 17.12.2014 con
riferimento sia alla contribuzione ordinaria che a quella straordinaria da porre a
carico per il 50% ciascuno tra le parti.
4. Assegnare alla ricorrente la casa familiare
sita in Roma, via Moncenisio n. 27 con quanto in essa contenuto.
5. Disporre che
ciascuno dei coniugi provveda autonomamente al proprio mantenimento. Con
vittoria di spese ed onorari del giudizio.”.
Queste invece le conclusioni della resistente, contenute nella memoria ex art. 183.6, n.1, c.p.c., a sua volta richiamata nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 27 settembre 2023: “Nel merito … 2) Pronunciare la separazione
giudiziale dei coniugi, con addebito di responsabilità in capo alla sig.ra Parte_1
per violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio, con ogni
[...]
consequenziale provvedimento;
3) Disporre l'affido condiviso dei figli minori Per_2
3 e ad entrambi i genitori;
4) In via subordinata disporre l'affidamento alternato Per_1
tra i due genitori, dei due figli minori, con collocazione degli stessi presso la casa
familiare, ed alternanza, presso la casa, dei due genitori;
5) In via subordinata
disporre il collocamento dei figli presso il padre con conseguente assegnazione
della casa coniugale;
6) In via subordinata gradata disporre il collocamento dei
figli presso la madre con conseguente assegnazione della casa coniugale;
7) In
caso di collocazione dei figli presso la madre, disporre che il padre possa vederli
e tenerli con sé, due pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore
20.00, nonché a weekend alternati, dal Venerdì all'uscita di scuola, sino a Lunedì
mattina, quando il padre li riaccompagnerà a scuola. Per le vacanze natalizie i figli
trascorreranno con il padre alternativamente il periodo dal 23 al 30 Dicembre o
dal 30 Dicembre al 6 Gennaio secondo le indicazioni del CTU, quanto agli orari,
nonché dall'inizio delle vacanze pasquali alla sera della Pasqua, o dalla sera della
Pasqua alla sera del giorno precedente il ritorno a scuola, secondo le indicazioni
del CTU quanto agli orari. Per il periodo estivo trascorreranno con il padre un
periodo di un mese anche non consecutivo, che dovrà essere comunicato all'altro
genitore entro il 31.05 di ogni anno;
8) Nell'ipotesi in cui venga disposto l'affido
alternato disporre che ciascuno dei coniugi, per il periodo di permanenza dei figli
presso di se, provvederà al mantenimento diretto;
9) In via subordinata, qualora
venga disposto il collocamento presso la madre, disporre che il sig. CP_1
corrisponderà, quale contributo per il mantenimento dei figli, l'importo mensile di
€ 250,00, oltre il 50 % delle spese straordinarie, previamente concordate e
documentate, così come da Protocollo di TE del Tribunale di Roma;
10)
Nell'ipotesi di non accoglimento delle domande di cui ai punti 4/5/8/9 delle
4 conclusioni, qui rassegnate, confermare integralmente il provvedimento reso dalla
Corte D'Appello di Roma in data 22.07.2020, e l'ordinanza del Giudice istruttore
del 26 / 27 maggio 2020; 11) Disporre che ciascuno dei coniugi provvederà
autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente
autosufficienti; 12) Alla luce delle mutate condizioni economiche, in corso di causa
del Sig. e delle diversità reddituali dei due coniugi accertate anche CP_1
dalla Corte D'Appello di Roma, porre a carico della Sig.ra il pagamento Pt_1
integrale della quota di mutuo, gravante sulla casa coniugale, della quale la stessa
dispone integralmente;
13) Con riserva di richiedere in separato giudizio il
risarcimento dei danni subiti dal Sig. qualora venga emessa la CP_1
sentenza di separazione, con addebito alla ricorrente;
14) Ordinare alla sig.ra
la restituzione dell'importo globale di € 31.000,00 quota parte di pertinenza Pt_1
del sig. quale somma ricevuta o ricevenda dalla ricorrente a titolo di CP_1
detrazione per i lavori di ristrutturazione effettuati pari ad un importo annuo di €
3.100,00 per dieci anni;
15) Con vittoria di spese competenze e onorari, oltre
accessori come per legge.”.
Le conclusioni della curatrice speciale sono state riportate in premessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va anzitutto rilevato che:
- e si sono sposati il 28 maggio 2006 a Parte_1 Controparte_1
Roma, con rito concordatario;
- dalla loro unione sono nati il 14 gennaio 2012 due figli, e Per_2 [...]
, entrambi tuttora minorenni. Persona_1
5 Nel presente giudizio si controverte non soltanto sulla pronuncia di separazione ma anche sui provvedimenti accessori rispetto alla predetta, ossia sulle seguenti questioni: addebito della separazione, richiesto da entrambi i coniugi;
esercizio della responsabilità genitoriale nei riguardi dei figli minori;
stabile dimora dei minori;
assegnazione della casa coniugale;
periodi di incontro dei minori con il genitore non stabilmente convivente;
assegno di mantenimento da corrispondere in favore del genitore stabilmente convivente;
domande di carattere patrimoniale proposte dal resistente.
La domanda di separazione.
La domanda di separazione personale proposta da alla quale Parte_1
la controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Del resto, le deduzioni delle parti, le dichiarazioni da loro rese alla prima udienza e tutte le circostanze che saranno di seguito analizzate, a cominciare dall'accoglimento della domanda di addebito della ricorrente, non possono che condurre a tale conclusione.
Conseguono gli adempimenti amministrativi di cui al d.P.R. n. 396/2000, nei termini di cui in dispositivo.
La domanda di addebito della separazione
Entrambe le parti hanno proposto domanda di addebito della separazione.
nella comparsa di costituzione e risposta della fase di Controparte_1
merito, ha dedotto che, dopo la nascita dei figli, la avrebbe assunto “un Pt_1
6 comportamento dispotico… in riferimento alle spese ed agli oneri economici
familiari”, un atteggiamento frequentemente aggressivo, delegando “al marito
l'integrale accudimento dei figli e della casa” e abbandonando il marito “quando lo
stesso non era più utile economicamente”, ossia dopo la ristrutturazione della casa effettuata con il danaro dell' Anche nella memoria ex art. 183.6, CP_1
n. 1), c.p.c., ha sottolineato di essere stato escluso “completamente” CP_1
dalla vita “lavorativa sociale e personale” della moglie, denunciandone “il
pervicace attaccamento al denaro”.
ha invece formulato domanda di addebito della separazione Parte_1
con la memoria integrativa ex art. 709.3 c.p.c. tempestivamente depositata il 5
settembre 2019. In tale memoria la ricorrente ha dedotto che “il fallimento
dell'unione coniugale è avvenuto esclusivamente a causa dei comportamenti,
anche violenti, posti in essere dall' nei confronti della sig.ra CP_1 Parte_1
e dei figli;
− va sottolineato che il sig. non si è mai occupato in
[...] CP_1
alcun modo dell'accudimento dei minori che sono sempre stati sostenuti, anche
psicologicamente, esclusivamente dalla madre;
il papà non è stato in grado e non
è in grado di collaborare fattivamente nell'educazione e nel sostegno ai figli minori;
Egli si è limitato a poche sporadiche incombenze quale quella di accompagnare
e riprendere con la macchina i bambini alla scuola.”. Le condotte violente dell erano state dettagliatamente riferite dall' alla prima udienza CP_1 Pt_1
dell'11 luglio 2019, come si scriverà in seguito.
Ciò posto, deve anzitutto affermarsi l'ammissibilità della domanda di addebito proposta dalla ricorrente con la memoria integrativa ex art. 709.3 c.p.c., nel testo
7 di tale norma applicabile ratione temporis. È infatti condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per la disciplina qui applicabile ratione temporis,
<in materia di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito della
separazione può essere introdotta per la prima volta con la memoria integrativa di
cui all'art. 709, comma 3, c.p.c., in ragione della natura bifasica del giudizio, per
cui alla finalità conciliativa propria della fase innanzi al presidente del tribunale
segue, nell'infruttuosità della prima, quella contenziosa dinanzi al giudice
istruttore, introdotta in applicazione di un sistema di norme processuali che mutua,
per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario di cognizione, il tutto
nell'ambito di una più ampia procedura segnata, nel passaggio tra la fase di
conciliazione dei coniugi e quella contenziosa, da una progressiva formazione
della "vocatio in ius">>.
Tanto premesso, appare anzitutto opportuno riportare le dichiarazioni rese da alla prima udienza dell'11 luglio 2019, sulle quali si è poi Parte_1
imperniata la richiesta di addebito della separazione per condotte violente addebitate all' “Mio marito è violento e ho paura a lasciare i figli con CP_1
lui. Lui ha un carattere violento, è sempre nervoso e picchia me, picchia i bambini.
Non ho mai fatto denunce formali temendo delle conseguenze. Nel maggio di
questo anno mio marito mi ha dato uno schiaffone sul viso procurandomi una
contusione mandibolare e sono andata al pronto soccorso. Anche ad agosto 2018
mio marito mi ha colpito in più parti procurandomi un trauma nasale e delle
ecchimosi su volto che sono quelle delle foto oggi depositate dal mio avvocato. A
causa della violenza nei miei confronti i figli hanno iniziato a regredire nel
linguaggio e facevano addosso i loro bisogni. Lui ha iniziato ad alzare le mani
8 anche sui figli quando i bambini si sporcavano. Ho convinto mio marito a venire
dalla psicologa della scuola, ma è venuto solo per due volte. Le violenze sono
state soprattutto nei confronti del figlio maschio. La psicologa ci ha suggerito di
fare tutti un percorso, ma non ha voluto. Vorrei che venisse limitata la presenza
del padre con i figli e che gli incontri fossero alla mia presenza e vorrei che lui
andasse via il più presto dalla casa familiare. La violenza di mio marito è
imprevedibile, lui è arrivato a picchiarmi alle 4 del mattino mentre stavo dormendo,
svegliando i figli spaventati e anche i vicini di casa che si sono svegliati;
in
particolare la signora che mi ha detto di avere sentito più Controparte_3
volte le nostre grida (anche in occasioni precedenti) e di avermi vista uscire di
casa con bende sul volto, e mi ha suggerito di chiamare la polizia per proteggere
me e i miei figli ... Nel giugno del 2016, mi stava dando uno schiaffo in faccia e mi
sono trovato le sue dita in bocca ed io ho chiuso la bocca così ferendolo”.
All'esito di tali dichiarazioni, il presidente f.f., con la consequenziale ordinanza emessa l'11 luglio 2019, ha trasmesso gli atti al pubblico ministero in sede. Ne è
scaturito il procedimento penale R.G. n. 38211/2019 nel quale Controparte_1
è stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 572 c.p. e per il reato di cui all'art. 582/585 c.p., contestati come commessi ai danni di e con Parte_1
l'aggravante di avere commesso i fatti in presenza di persone minorenni. Il
dibattimento è tuttora in corso davanti al Tribunale di Roma.
Ferma la presunzione di non colpevolezza operante in sede penale fino all'emissione della sentenza definitiva, si deve rilevare che quanto riferito dalla ricorrente nel presente giudizio ha ricevuto plurimi riscontri:
9 - la documentazione medica prodotta all'udienza dell'11 luglio 2019 e, in particolare, la certificazione del pronto soccorso dell'Ospedale Umberto I di Roma
del 13 maggio 2019 di “contusione mandibolare” e di “tumefazione lieve guancia
sinistra di aspetto edemigeno”; in quell'occasione la aveva dichiarato ai Pt_1
sanitari di avere ricevuto “uno schiaffo sul volto da parte di persona nota”;
- la documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente a quella stessa udienza, ossia fotografie del volto della ricorrente attestanti una vistosa ecchimosi nella zona dell'orbita oculare sinistra. Parte ricorrente ha indicato che tali fotografie “si riferiscono alla data del 13 agosto 2018”;
- le dichiarazioni rese all'udienza del 26 febbraio 2021 da CP_4
, vicina di casa delle odierne parti in causa, la quale ha detto che proprio
[...]
il 13 agosto 2018 aveva sentito i bambini urlare e piangere, udendo altresì “colpi
di botte”; un paio di giorni dopo aveva visto “che aveva una benda Parte_1
sotto l'occhio e l'altro occhio era nero. Portava gli occhiali e aveva la testa bassa”.
ha altresì riferito di avere “già sentito altre discussioni tra Controparte_4
loro e in particolare il sig. che insultava il bambino”; CP_1
- le dichiarazioni rese all'udienza del 12 marzo 2021 da e Controparte_5
da ha detto “di aver visto un giorno nell'estate Controparte_6 CP_5
2018 uscire dal portone del condominio la sig.ra con un paio di grossi Pt_1
occhiali da sole da cui comunque emergeva una tumefazione sotto tutti e due gli
occhi”. dopo aver visto in un giorno dell'estate del 2018 la con un CP_6 Pt_1
atteggiamento insolito, aveva chiesto alla che cosa fosse successo e la CP_3
gli disse che l' “aveva ripreso le botte”; CP_3 Pt_1
10 - le dichiarazioni rese in sede di s.i.t., nel suddetto procedimento penale n.
38211/2019, dai due figli della coppia, utilizzabili quanto meno come argomento di prova. Sia sia hanno infatti detto, in maniera puntuale e Per_1 Persona_2
circostanziata, che il padre molto spesso il padre perdeva le staffe e, soprattutto,
picchiava la madre, svegliandoli per le urla e per le botte anche in orari notturni, e facendole del male. È noto in proposito che condivisibile giurisprudenza,
valorizzando l'ampia formulazione dell'art. 116 c.p.c., afferma che: “il materiale
probatorio acquisito nel procedimento penale per l'accertamento della
commissione di un reato, ritualmente introdotto nel giudizio civile (…) può esser
posto a fondamento del convincimento del giudice del merito per la ricostruzione
dei medesimi fatti ai fini dell'accertamento della responsabilità civile nei confronti
dello stesso soggetto indiziato di reato (…) senza che perciò sia violato il diritto
alla difesa della parte” (Cass. civ. sent. n. 6502 del 10.5.2001; si vedano in proposito anche Cass. civ. sent. n. 17949 del 14.12.2002 e Cass. civ. sent. n.
16592 del 5.8.2005, Cass. sez. lav. sent. n. 2168 del 30.1.2013, Cass. civ. sent.
n. 2947 dell'1.2.2023). In proposito, preme porre in rilievo che l'audizione dei minori in sede investigativa è avvenuta con l'ausilio della psicologa dott.ssa nominata consulente del p.m.. Tes_1
È altresì da sottolineare che anche nel corso delle operazioni peritali svoltesi nel corso presente giudizio, i minori, alla presenza della c.t.u. dott.ssa Persona_3
hanno riferito, sia pure in termini più sfumati e generici, che il padre era
[...]
violento verso la madre (pag. 13); del resto, all'epoca i minori avevano sette anni ed erano molto segnati dalla lacerazione dell'unità familiare sicché è
comprensibile che in quella sede siano stati meno precisi e incisivi nel racconto.
11 Nelle proprie conclusioni la c.t.u. ha poi scritto che, in presenza della madre, i minori hanno espresso “affermazioni che si riconducono ad eventi di vita familiare
o personali nei quali il padre ha assunto comportamenti aggressivi o comunque
spiacevoli” (ivi, pag. 20).
Dinanzi a tali elementi di prova, tra loro convergenti e della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, appare altamente probabile che le lesioni riportate dall il 22 marzo 2016, ossia la “subamputazione falange distale 4° dito CP_1
mano sn”, con annessa frattura (cfr. certificazione dell'Ospedale Umberto I di
Roma), derivino sì da una colluttazione con la così come detto dallo stesso Pt_1
nell'immediatezza dei fatti, alla sorella e alla nipote CP_1 Controparte_7
ma nella quale la stessa si difendeva dalle percosse Persona_4 Pt_1
violente del marito. Depongono in questo senso le dichiarazioni della CP_4
e quelle dei figli della coppia, i quali hanno detto che i litigi nella coppia erano reciproci ma poi “papà alzava le mani” ( e la madre, a volte, Persona_1
cercava di difendersi come poteva, anche cercando di colpire fisicamente il marito.
I minori hanno poi detto che il padre spesso e volentieri picchiava pure loro.
Si tratta di condotte che sono senz'altro idonee a fondare la richiesta di addebito della separazione: “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un
coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal
matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione
personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma
anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro
accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla
12 comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del
coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro
estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. civ.
ord. n. 31351 del 24.10.2022).
Peraltro, per mera completezza, va detto che le circostanze dedotte dal resistente a fondamento della richiesta di addebito da lui proposta sono in parte generiche, e frutto di mere divergenze caratteriali, e in parte l'effetto delle condotte violente subite dalla la quale comprensibilmente aveva raffreddato il Pt_1
proprio rapporto con l' Quanto al disordine dell'abitazione familiare, CP_1
dimostrato dal resistente con le fotografie in atti, si tratta di una circostanza che,
quand'anche abituale, era logicamente imputabile a entrambi i coniugi e non certo alla sola ricorrente, tanto più che era già in pensione mentre CP_1 Pt_1
lavorava ancora.
Per tutto quanto scritto, la separazione va addebitata unicamente a
[...]
CP_1
Sul regime di affidamento, collocamento e frequentazioni.
Appare opportuno ripercorrere le decisioni assunte sul tema nel corso del giudizio.
Con l'ordinanza ex art. 708.3 c.p.c. il presidente f.f. aveva affidato i figli in via esclusiva alla madre, stabilendo che il padre avrebbe potuto vederli e frequentarli
“solo in uno spazio neutro e alla presenza di un operatore sociale”. A fondamento di tale decisione erano stati posti proprio i comportamenti violenti tenuti dall verso la anche alla presenza dei bambini. CP_1 Pt_1
13 Con successiva ordinanza del 26 maggio 2020 il giudice istruttore aveva poi affidato i minori in via congiunta a entrambi i genitori, prevedendo frequentazioni tra il padre e i minori presso il domicilio del primo e senza la presenza dei servizi sociali, i quali avrebbero però svolto un “costante monitoraggio sulle relazioni
familiari”. A fondamento di tale decisione vi è stata anzitutto la circostanza che i servizi sociali non avevano “mai intrapreso il programma di incontri indicato dal
Tribunale, con effetti gravemente limitativi del diritto di visita paterno”. Erano stati inoltre valorizzati gli esiti della c.t.u. svolta a mezzo della dott.ssa , Persona_3
nella quale era emersa “la piena capacità genitoriale del resistente e il desiderio
ripetutamente espresso dai minori di riprendere regolari rapporti con il padre, che
ora vedono solo in limitate occasioni…”.
Tuttavia, con successiva ordinanza del 23 aprile 2024, i figli sono stati nuovamente affidati in via esclusiva alla madre, precisandosi poi che le visite paterne ai figli sarebbero dovute avvenire secondo le modalità già stabilite, “in
ogni caso nel rispetto delle esigenze e richieste dei figli stessi”.
Appare in questo caso opportuno riportare per esteso le motivazioni poste a fondamento di tale decisione: <rilevato che parte ricorrente chiede l'affido
esclusivo dei figli minori e , rappresentando al Tribunale un Per_1 Per_2
comportamento paterno teso a contrastare o quanto meno a ritardare in modo
sistematico interventi a tutela dei minori in ambito sanitario, didattico e sportivo,
con pregiudizio per gli stessi, oltre al fatto di orientare sovente le proprie scelte di
intervento a favore dei figli tenendo conto essenzialmente di motivazioni di
carattere economico, essendo prioritaria intenzione del sig. quella di CP_1
14 limitare al minimo le spese per i figli;
ritenuto che
tali allegazioni trovino ampio
supporto sia nella relazione dei Servizi sociali che nella documentazione allegata
e nelle stesse dichiarazioni rese dalle parti;
rilevato, in particolare, che dalla
circolare emessa dalla scuola del minore in data 20/02/2024 emerge la Per_1
pubblicazione di corsi di recupero per gli studenti che avevano riportato
insufficienze in matematica con la precisazione per i genitori di dover “giustificare”
eventuali assenze, e che la partecipazione del minore a tali corsi di recupero sia
stata impedita dal sig. secondo quanto dallo stesso riferito: “ADR: mio CP_1
figlio va a ripetizioni di matematica;
si stanca molto e il corso di recupero Per_1
proposto dalla scuola era solo di poche ore in orari scomodi”; ritenuto che la
possibilità di ripetizioni gratuite offerte dal padre al minore attraverso
l'associazione di volontari “ non possa di per sé avere la stessa valenza dei CP_8
corsi offerti dalla scuola, che sono finalizzati a garantire il superamento della
precedente votazione insufficiente attraverso piani didattici predisposti dalla
scuola e che tengono conto dei programmi svolti e del grado di lacune emerse nei
singoli studenti (oltre che costituire un metodo per rilevare l'effettiva adesione
dello studente ad un percorso finalizzato a superare in modo strutturato le criticità
rilevate dai docenti del plesso scolastico frequentato dallo studente); rilevato
inoltre che è pacifico il ritardo del sig. nel consentire ai figli di CP_1
intraprendere un percorso di sostegno psicologico per ragioni di natura
essenzialmente legate alla scelta di professionisti con tariffario calmierato, e che
è stato ammesso dallo stesso resistente il fatto che vi siano state sospensioni
delle visite a per contrasti con il figlio: “non vedo dal 13 marzo scorso Per_1 Per_1
per un diverbio legato al fatto di dover andare dallo psicologo;
abbiamo parlato
15 ieri, è venuto a prendere i vestiti per lo sport (….)”; rilevato, inoltre, che dalla Per_1
relazione dei SS. emerge un contegno sostanzialmente ostativo e dilatorio del
padre dei minori: “si sottolinea anche il fatto che il padre sistematicamente non
autorizza le iniziative scolastiche di supporto allo studio per le materie nelle quali
i ragazzi sono più carenti, ossia la matematica. è stato infatti inserito già due Per_1
volte in programmi pomeridiani obbligatori che non gli è stato possibile seguire in
quanto l'autorizzazione è stata firmata soltanto dalla madre, poiché il padre
asserisce che sia troppo stancante per rimanere a scuola un pomeriggio la Per_1
settimana per il recupero della materia e che non sarebbe funzionale per lui avere
spiegazioni differenti e derivanti da diverse figure della medesima materia in
quanto da gennaio ha richiesto l'intervento domiciliare di una signora per le
ripetizioni di matematica nel pomeriggio del venerdì, ovvero quello in cui
l'educatrice è in casa sua per l'intervento settimanale con i ragazzi. Anche per
quanto riguarda le iniziative scolastiche sportive il padre si mostra riluttante. Per_2
ha richiesto infatti recentemente all'educatrice di parlare con lui per convincerlo a
lasciarla partecipare ad un breve programma di incontri di hockey sul Prato
organizzato dalla scuola che avrebbe frequentato con alcuni suoi compagni di
classe. Ne è derivato un acceso confronto anche con l'educatrice, poiché il padre
ha espresso un no categorico, asserendo che a non serve provare questo Per_2
sport, del quale sicuramente non sa nulla, che non ci sarebbe futuro per lei in
questa disciplina sportiva e che contribuirebbe a farle venire problemi alla schiena.
In realtà il suo rifiuto sembrava più dettato dalla sua non volontà di accompagnarla
il mercoledì pomeriggio, per quattro settimane nella zona prevista per gli incontri
di hockey (…) Si segnala che ormai da mesi era stato consigliato per i ragazzi un
16 percorso psicoterapeutico e che solo recentemente questo percorso ha potuto
avere inizio. È stato infatti temporeggiato molto per la scelta dei professionisti che
avrebbero dovuto seguirli. La madre voleva affidarsi al centro crea, consigliato dal
curatore dei ragazzi. Mentre il padre voleva trovare qualcosa di più economico,
più vicino a casa, si è sciolto alla fine con scarsa approvazione della madre che
avrebbe preferito fare eseguire i ragazzi altrove. Uno studio non molto lontano da
casa e la tariffa minima all'interno della quale operano due professionisti (…)”;
rilevato che, viceversa, la madre dei minori è indicata dal Servizio come costante
“risorsa” e costante punto di riferimento per i ragazzi;
ritenuto, in relazione a ciò,
che il procrastinarsi di situazioni di stallo per i figli rischi di demotivarli e di far
percepire loro come complicato se non impossibile accedere a normali strumenti
di espressione della loro personalità (sport) o colmare lacune rilevate dai docenti
(corsi di recupero) o, ancora, essere sostenuti in un percorso psicoterapeutico
adeguato alle loro esigenze;
ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra svolte,
che debba accogliersi la domanda della ricorrente diretta all'affido esclusivo
rafforzato di entrambi i figli, e che le visite paterne ai minori debbano avvenire in
ogni caso nel rispetto delle esigenze e richieste dei figli>>.
Questo Collegio ritiene di dovere confermare tale decisione da ultimo assunta.
Risulta infatti evidente che l'atteggiamento oppositivo dell' non CP_1
permette di assumere anche con il suo consenso le migliori decisioni nell'interesse dei minori.
In proposito, non sono persuasive le deduzioni difensive di parte resistente.
17 Parte resistente ha inteso sottolineare come gli esiti dell'istruttoria e la decisione assunta dal giudice istruttore confliggano con le risultanze della c.t.u.
svolta nel corso del giudizio e dalle quali era emerso il desiderio dei bambini di frequentare il padre e il loro buon rapporto con lui. A tali deduzioni si deve replicare che: 1) qui non è in discussione la frequentazione dei minori con il padre – sulla quale si scriverà in seguito – bensì la capacità del padre di assumere le migliori decisioni nell'interesse dei figli. Capacità che è in più occasioni mancata, per ragioni a volte frutto di vuoto puntiglio, a volte di inadeguata sintonizzazione con le esigenze dei figli e a volte di malinteso risparmio economico (tema sul quale si tornerà tra breve); 2) le risultanze peritali risalgono ai primi mesi del 2020,
allorquando, anche a causa della mancata attivazione degli incontri protetti da parte dei servizi sociali, i minori non vedevano più il padre da mesi, il che aveva provocato in loro una comprensibile sofferenza. Da allora è passato del tempo e gli stessi ragazzi hanno avuto un'evoluzione nel loro rapporto con il padre, ben descritta da nelle s.i.t. del 10 febbraio 2024, nei termini che Persona_1
seguono: “Quando papà se ne è andato non lo abbiamo visto per almeno un anno
e quindi quando lo abbiamo rivisto eravamo contenti io e e siamo rimasti a Per_2
dormire da lui. Dopo però ha ricominciato a fare un po' il matto, non come quando
eravamo piccoli, e urlava soltanto e quindi non siamo rimasti a dormire più…”.
Ricorre dunque l'ipotesi di cui all'art. 337 quater, comma 1, c.c.: l'affidamento a entrambi i genitori sarebbe contrario agli interessi dei minori.
18 Di conseguenza, le decisioni di maggiore importanza relative alla cura,
all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori andranno prese in via esclusiva da Parte_1
I minori dovranno continuare a dimorare stabilmente con la madre, così come accaduto fino ad ora senza controindicazioni di sorta.
Ne consegue l'assegnazione all' della casa familiare, in comproprietà Pt_1
tra le parti.
Quanto alla frequentazione tra i minori e il padre, si osserva quanto segue.
Nelle predette s.i.t. i minori hanno manifestato la propria volontà di continuare a vedere e frequentare il padre, sottolineando che il predetto tuttora perde le staffe facilmente ma non alza più le mani verso di loro e “dopo un po' dice scusa. Dopo
un po' che si è calmato ci dice scusa e ci dà un abbraccio. Ha fatto un grosso
cambiamento” (così . Allo stesso tempo, i ragazzi hanno riferito Persona_2
nelle predette s.i.t. di non volere restare a dormire dal padre perché ancora impauriti, specie nelle ore notturne, dai ricordi delle violenze del recente passato e dagli attacchi di collera che, sia pure in maniera meno violenta, l' CP_1
tuttora ha.
In proposito, questo Collegio ritiene di non dover escludere del tutto le frequentazioni tra padre e figli, dato che un'eventuale recisione dei rapporti, non richiesta dai figli, sarebbe per questi ultimi deleteria e pregiudizievole: si tratterebbe di una mera punizione del padre a detrimento dei minori, che – sia
19 pure con i limiti che ora si indicheranno – vogliono continuare a vedere e frequentare il padre.
Tuttavia, è concreto il rischio che l' possa perpetuare le condotte CP_1
violente tenute nel passato, visto che il predetto non risulta avere preso coscienza delle condotte tenute e dei danni arrecati non solo alla moglie ma anche ai figli,
pure dopo la cessazione della convivenza matrimoniale.
Pertanto, è necessario che segua un percorso di sostegno CP_1
psicologico e/o di supporto alla genitorialità che gli faccia prendere consapevolezza della gravità dei comportamenti assunti in presenza dei minori.
Nelle more, potrà incontrare i figli solo in modalità protetta, per mezzo dei servizi sociali e in orari compatibili con le esigenze dei figli.
I servizi sociali individueranno poi quando l' dopo il percorso di cui CP_1
sopra, potrà iniziare una frequentazione libera con i figli, comunque senza pernottamenti. Più in dettaglio, quando i servizi sociali riterranno che gli incontri liberi tra e i figli potranno riprendere, essi si terrano per due pomeriggi CP_1
a settimana, il martedì e il venerdì, cena compresa;
dopo cena il padre accompagnerà i figli a casa. Parimenti, appare opportuno stabilire che la prima e la terza domenica del mese i ragazzi trascorreranno con il padre l'intera giornata,
dalle ore 11 fino a dopo cena. Nelle festività pasquali e natalizie i ragazzi trascorreranno con il padre, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dopo
Pasqua nonché il giorno della vigila di Natale o il giorno di Natale e la giornata del
1° gennaio o del 6 gennaio.
20 Appare poi opportuna la permanente vigilanza dei servizi sociali sui minori e sul loro rapporto con il padre. Pertanto, la presente sentenza sarà comunicata anche ai servizi sociali territorialmente competenti.
L'assegno di mantenimento in favore dei figli minori.
Con riferimento alle questioni economiche, appare anche qui opportuno ricostruire l'articolato iter dei provvedimenti provvisori emessi nel corso del giudizio.
Con l'ordinanza ex art. 708.3 c.p.c. era stato stabilito, a carico del resistente,
un contributo economico di euro 250,00 per ciascun figlio. Il resistente ha reclamato in Corte d'appello tale ordinanza e la Corte d'appello, con successiva ordinanza del 22 luglio 2020, ha ridotto a 350,00 euro mensili il contributo paterno,
ossia a 175,00 euro per ciascun figlio. A fondamento di tale decisione era stato ritenuto che: “l' settantenne e pensionato, percepisce un trattamento CP_1
previdenziale di circa 1600/1650 euro;
deve sostenere una rata mensile di 500
euro per il mutuo gravante sulla casa familiare assegnata alla coniuge;
deve
sostenere i costi per un'abitazione; l' percepisce un reddito da lavoro Pt_2
dipendente pari a circa 2000 euro e una rendita da locazione di circa 850 euro
mensili; anch'ella è onerata dalla rata del mutuo sulla casa familiare di comune
proprietà; … alla stregua degli elementi di cognizione anzi esposti e delle mutate
modalità di presenza dei figli con il padre, tenuto ad oneri di mantenimento diretto
nei giorni di permanenza dei minori presso i lui, la somma di 500 euro mensili
fissata quale contributo paterno al mantenimento ordinario dei figli, oltre al
concorso al 50% delle spese straordinarie, risulta eccessiva e non proporzionata
21 alle diverse risorse dei genitori, risultando più congruo il minore importo di 350,00
euro”.
Tale assetto patrimoniale è durato fino al 2 maggio 2024 allorquando, con successiva ordinanza, il giudice istruttore ha aumentato l'importo dell'assegno di mantenimento a 325,00 euro per ciascun figlio. A fondamento di tale decisione giudice istruttore le seguenti motivazioni: “rilevato che all'udienza dell'11/04/2024
il sig. ha confermato di non provvedere attualmente al pagamento del CP_1
mutuo: <io non sto pagando il mutuo, devo pagare l'affitto e le spese per i figli;
i
soldi che avevo da parte venivano da un'eredità di mia madre;
davo 500-600 al
mese per il mutuo, ho pagato sino a marzo del 2023; non ce la faccio più a pagare”
(…); considerato che con ordinanza del 22/07/2020 in sede di reclamo la Corte
d'Appello di Roma ha disposto la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a
carico del resistente proprio in ragione del fatto che lo stesso provvedeva al
versamento del mutuo relativo alla casa familiare: “dagli atti risulta (…) che: -
l' settantenne e pensionato, percepisce un trattamento previdenziale CP_1
di circa 1.600/1.650 euro;
deve sostenere una rata mensile di 500 euro per il
mutuo gravante sulla casa familiare assegnata alla coniuge;
deve sostenere i costi
per un'abitazione (…)”; rilevate altresì le consistenze (in liquidità e investimenti in
valori mobiliari) facenti capo al resistente, per come emergenti dalla
documentazione in atti, ed in specie: - un controvalore in titoli e fondi al 31/12/2020
presso TE AN pari ad euro 91.718,82, poi divenuti euro 93.153, 49 alla
data del 30/06/2021; - un saldo finale del c/c intestato al sig. presso CP_1
TE AN pari ad euro 66.917,53 alla data del 30/06/2019;
ritenuto che
tali
indici documentali si pongano in contrasto con il tenore delle dichiarazioni rese
22 dal sig. in merito alle sue (dedotte) difficoltà economiche (tali, peraltro, CP_1
a suo avviso, da giustificare scelte relative allo studio, allo sport e alle cure
mediche per i figli ispirate essenzialmente a criteri di economicità)…>>.
Questo Collegio condivide in parte la decisione resa dal giudice istruttore con tale ordinanza.
Da un lato si deve considerare che: il 30 marzo 2018 l' ha venduto CP_1
un immobile sito in Roma, incassando l'importo di 220.000 euro (allegato n. 15 in atti di parte ricorrente); tale importo non è stato utilizzato per il pagamento della casa coniugale, che è stata acquistata dalle parti nel 2014; afferma CP_1
poi di avere “ricevuto un'eredità paterna dalla quale ha percepito € 68.000,00, che
si sono già in parti dissolti, avendo lo stesso corrisposto l'importo di € 62.000,00,
alla sig.ra per i lavori di ristrutturazione eseguiti nella casa coniugale, Pt_1
come comprovato dall'assegno che si deposita in atti” (così nella comparsa di costituzione e risposta); nella dichiarazione sostitutiva del 21 giugno 2019
aveva dichiarato di disporre di 68.000 euro sul conto corrente e di CP_1
91.000 euro in “titoli obbligazionari”, per un totale di 159.000 euro;
nella successiva dichiarazione sostitutiva del 21 ottobre 2024 ha invece CP_1
dichiarato invece di disporre di 660 euro sul conto corrente e di 26.239 euro in
“titoli obbligazionari”. Non si comprende come le liquidità dell possano CP_1
essersi assottigliate in maniera così consistente: pur volendo computare l'esborso di 10.000 euro in favore dell'Agenzia delle Entrate, attestato dalla documentazione allegata alla memoria del 16 giugno 2025, e pur volendo ritenere che fino ad aprile del 2023, quando ha smesso di pagare il mutuo, CP_1
23 aveva esborsi maggiori delle entrate, non si giustifica in alcun modo, sul piano contabile e logico, un depauperamento di 130.000 euro in cinque anni.
Si deve quindi ritenere che, almeno in assenza di prove circa ulteriori e diversi esborsi, l' disponga di ulteriori risorse, non dichiarate. Peraltro, per CP_1
mera completezza, va rilevato, come sottolineato dalla difesa di parte ricorrente nella rispettiva comparsa conclusionale, che ha omesso di dichiarare CP_1
in corso di causa l'esistenza di un suo ulteriore conto corrente personale
BancoPosta (n.1065691469); conto che riportava alla data del 30 settembre 2024
un saldo pari ad euro 4.485,80 ma le cui movimentazioni anno per anno non sono note.
Allo stesso tempo, si deve però considerare che classe Controparte_1
1949, non può fruire della casa familiare e deve pagare un canone locatizio mensile pari a 650 euro mensili (cfr. documento n. 10), disponendo di una pensione pari a circa 1700 euro mensili. La invece, è gravata dal Pt_1
pagamento per intero della rata di mutuo, dopo che ha smesso di CP_1
pagarla, ma dispone di un reddito leggermente superiore e, soprattutto, dispone di una rendita immobiliare, attuale o potenziale, rappresentata da un appartamento sito in Roma alla piazza Monte Gennaro oltre che da un'abitazione sita in Gioia dei Marsi e da terreni di poco valore in Abruzzo.
Si deve quindi ritenere, sulla base dei parametri di cui all'art. 337ter, comma 4,
c.c., che il contributo dovuto da per il mantenimento dei figli Controparte_1
debba fissarsi all'attualità nella misura di euro 250,00 per ciascun figlio;
inoltre,
ciascun genitore dovrà sostenere, nella misura del 50%, le spese straordinarie necessarie per la prole.
24 Tale importo di euro 250,00 per ciascun figlio dovrà essere ulteriormente rivalutato annualmente secondo indici Istat relativi al costo della vita.
Restando ferme le statuizioni assunte in corso di causa per i relativi periodi.
Si precisa, per completezza, che rientrano nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria,
mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Sono da considerarsi invece straordinarie tutte le spese sanitarie (ad eccezione dei farmaci da banco), le spese oggettivamente imprevedibili nell'an, o quelle che, anche quando relative ad attività prevedibili, sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
Si rimanda per il resto a quanto scritto sul punto alla penultima pagina dell'ordinanza presidenziale dell'11 luglio 2019.
Le domande di natura patrimoniale del resistente
Nella propria memoria ex art. 183.6 c.p.c., il resistente ha proposto le seguenti domande: “12) Alla luce delle mutate condizioni economiche, in corso di causa
del Sig. e delle diversità reddituali dei due coniugi accertate anche CP_1
dalla Corte D'Appello di Roma, porre a carico della Sig.ra il pagamento Pt_1
integrale della quota di mutuo, gravante sulla casa coniugale, della quale la stessa
25 dispone integralmente;
13) Con riserva di richiedere in separato giudizio il
risarcimento dei danni subiti dal Sig. qualora venga emessa la CP_1
sentenza di separazione, con addebito alla ricorrente;
14) Ordinare alla sig.ra
la restituzione dell'importo globale di € 31.000,00 quota parte di pertinenza Pt_1
del sig. quale somma ricevuta o ricevenda dalla ricorrente a titolo di CP_1
detrazione per i lavori di ristrutturazione effettuati pari ad un importo annuo di €
3.100,00 per dieci anni”.
Tali domande sono inammissibili sia perché proposte ex novo nella memoria ex art. 183.6, n. 1), c.p.c. sia perché è costante e condivisibile l'orientamento della
Corte di Cassazione nel ritenere inammissibili le domande diverse da quelle tipiche nel processo di famiglia, in ragione dell'impossibilità di trattare con lo speciale rito di famiglia questioni diverse: “l'art. 40 cod. proc. civ. nel testo
novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema
del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi,
prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di
connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di
connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta
delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31
cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia),
dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ.
(eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali),
disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite,
siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando
una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente
26 escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai
sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti
diversi” (ex multis, Cass. civ. sent. n. 20638 del 22 ottobre 2004, Cass. civ. sent.
n. 10356 del 17 maggio 2005 e Cass. civ. sent. n. 18870 dell'8.9.2014).
La regolazione delle spese della lite
In ragione dell'accoglimento della domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente, del rigetto della domanda di addebito proposta dal resistente e della prevalente soccombenza del resistente sulle questioni di natura patrimoniale, le spese della lite, anche del giudizio incidentale, devono essere poste a carico del resistente.
La quantificazione avverrà in dispositivo escludendo dalla nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c. di parte attrice le voci che appaiono insussistenti o eccessive
(in ragione dell'oggetto del giudizio, il parametro per le cause di valore indeterminabile deve qui essere quello tra euro 26.000 ed euro 52.000 e non quello maggiore indicato da parte ricorrente).
Alla luce del loro oggetto e del relativo esito, appare invece equa la compensazione per intero delle spese della c.t.u..
Per questi motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda separazione personale proposta da nei confronti Parte_1
di con ricorso iscritto a ruolo in Cancelleria il 17 aprile 2019, Controparte_1
nonché sulle altre domande ed eccezioni delle parti, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata il 12 Parte_1
dicembre 1962 a Gioia Marsi (L'Aquila), e nato il 15 Controparte_1
27 luglio 1949 a Monte San Giovanni Campano (Frosinone), i quali hanno celebrato matrimonio concordatario nel Comune di Roma in data 28
maggio 2006; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 00726, Parte 2, Serie A, Anno 2006;
- dichiara che la separazione deve essere addebitata a Controparte_1
- rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da
[...]
CP_1
- affida in via esclusiva i figli e alla madre Persona_1 Persona_2
Parte_1
- dispone che e dimorino stabilmente con Persona_1 Persona_2
la madre;
- assegna a la casa familiare sita in Roma alla via Parte_1
Moncenisio n. 27;
- dispone che possa allo stato vedere i figli solo in Controparte_1
modalità protetta, per mezzo dei servizi sociali e in orari compatibili con le esigenze dei figli;
- dispone che segua un percorso di sostegno psicologico Controparte_1
e/o di supporto alla genitorialità, e all'esito, sulla base di pertinente valutazione dei servizi sociali, potrà riprendere a frequentare liberamente i figli nei termini indicati in motivazione (pagina 20);
- dispone che con decorrenza dal mese di novembre del Controparte_1
2025, corrisponda l'importo di euro 250,00 per ciascun figlio (rivalutabili annualmente in base agli indici Istat) per il mantenimento dei figli
[...]
e entro e non oltre il 5 di ogni mese e con le Persona_1 Persona_2
28 modalità preferibilmente tracciabili comunicategli dalla con le Pt_1
specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014; restano ferme, fino al novembre del 2025, le statuizioni assunte in corso di causa;
- dispone che le spese straordinarie eventualmente necessarie per i minori siano poste in misura eguale tra le parti;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese della lite, liquidandole in complessivi euro 8.600,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. con aliquote legge e se dovute;
- compensa per intero tra le parti le spese della c.t.u..
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Si comunichi anche ai servizi sociali competenti per territorio.
Roma, 19 novembre 2025.
Il Giudice estensore
TE RI
Il Presidente
MA NZ
29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti Magistrati:
- MA NZ Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- TE RI Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 25148 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto SEPARAZIONE GIUDIZIALE e vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa, in virtù di procura alle liti in atti, dagli avvocati Francesco Storace e
AN LU Baroukh, presso il cui studio professionale, in Roma alla via
Crescenzio n. 50, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in Controparte_1
virtù di procura alle liti in atti, dall'avvocato Patrizia Beltrami, presso il cui studio professionale, in Roma al Viale dei Parioli n. 101/E, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
1 in qualità di curatrice speciale dei minori e Controparte_2 Persona_1
entrambi nati il 14 gennaio 2012, elettivamente domiciliata Persona_2
presso l'indirizzo p.e.c. di cui agli atti
INTERVENTORE
Pubblico ministero, sede
INTERVENTORE PER LEGGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 giugno 2025 le parti hanno così concluso: “il curatore speciale conclude riportandosi alle proprie richieste e
deduzioni in atti, sottolineando che i minori hanno risentito e risentono dell'elevata
conflittualità tra i genitori e che i rapporti tra loro e il padre sono problematici;
ritiene che un cambiamento del regime di affidamento attualmente esistente non
sarebbe vantaggioso per i minori;
sottolinea altresì che il mancato pagamento
delle rate di mutuo da parte dell' sta esponendo il nucleo familiare a CP_1
significative ripercussioni. Parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni
contenute nelle note di trattazione scritta del 25 settembre 2023 in vista
dell'udienza in trattazione scritta del 27 settembre. Parte resistente si riporta alle
proprie conclusioni contenute nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 27
settembre 2023.”.
Le conclusioni contenute nelle note di trattazione scritta del 25 settembre 2023
di parte ricorrente sono le seguenti: “
1. Pronunciare la separazione giudiziale dei
coniugi, con addebito di responsabilità in capo al sig. con ogni Controparte_1
consequenziale provvedimento.
2. Disporre che i figli minori ed (nati Per_2 Per_1
entrambi in data 14.01.2012) siano affidati in via esclusiva alla madre. Con
riferimento agli incontri con il padre stabilire che: − I minori trascorreranno con il
2 padre ogni quindici giorni il weekend dal venerdì all'uscita da scuola sino alla
domenica alle 19.30; ciascun genitore trascorrerà con i figli 15 giorni nel periodo
estivo, anche non continuativi, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
− Le festività natalizie e pasquali saranno divise come tempo di permanenza dei
figli a cadenza alternata tra i genitori (dal 23/12 al 30/12 o dal 30/12 al 06/01, e
dall'inizio delle vacanze pasquali alla sera della Pasqua o dalla sera della Pasqua
alla sera del giorno precedente il ritorno a scuola;
− Ciascun genitore avrà l'obbligo
di comunicare all'altro il luogo ove condurrà i figli minori per un periodo che va
oltre le 48 ore e favorire un loro quotidiano contatto telefonico con l'altro genitore,
preferibilmente tra le ore 20.00 e le ore 21.30 di ogni giorno.
3. Determinare in
almeno € 1.200,00 mensili il contributo da porre a carico dell a favore CP_1
della sig.ra per il mantenimento dei figli minori (€ 600,00 per ciascun figlio) Pt_1
con le precisazioni di cui al noto Protocollo d'intesa sottoscritto il 17.12.2014 con
riferimento sia alla contribuzione ordinaria che a quella straordinaria da porre a
carico per il 50% ciascuno tra le parti.
4. Assegnare alla ricorrente la casa familiare
sita in Roma, via Moncenisio n. 27 con quanto in essa contenuto.
5. Disporre che
ciascuno dei coniugi provveda autonomamente al proprio mantenimento. Con
vittoria di spese ed onorari del giudizio.”.
Queste invece le conclusioni della resistente, contenute nella memoria ex art. 183.6, n.1, c.p.c., a sua volta richiamata nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 27 settembre 2023: “Nel merito … 2) Pronunciare la separazione
giudiziale dei coniugi, con addebito di responsabilità in capo alla sig.ra Parte_1
per violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio, con ogni
[...]
consequenziale provvedimento;
3) Disporre l'affido condiviso dei figli minori Per_2
3 e ad entrambi i genitori;
4) In via subordinata disporre l'affidamento alternato Per_1
tra i due genitori, dei due figli minori, con collocazione degli stessi presso la casa
familiare, ed alternanza, presso la casa, dei due genitori;
5) In via subordinata
disporre il collocamento dei figli presso il padre con conseguente assegnazione
della casa coniugale;
6) In via subordinata gradata disporre il collocamento dei
figli presso la madre con conseguente assegnazione della casa coniugale;
7) In
caso di collocazione dei figli presso la madre, disporre che il padre possa vederli
e tenerli con sé, due pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore
20.00, nonché a weekend alternati, dal Venerdì all'uscita di scuola, sino a Lunedì
mattina, quando il padre li riaccompagnerà a scuola. Per le vacanze natalizie i figli
trascorreranno con il padre alternativamente il periodo dal 23 al 30 Dicembre o
dal 30 Dicembre al 6 Gennaio secondo le indicazioni del CTU, quanto agli orari,
nonché dall'inizio delle vacanze pasquali alla sera della Pasqua, o dalla sera della
Pasqua alla sera del giorno precedente il ritorno a scuola, secondo le indicazioni
del CTU quanto agli orari. Per il periodo estivo trascorreranno con il padre un
periodo di un mese anche non consecutivo, che dovrà essere comunicato all'altro
genitore entro il 31.05 di ogni anno;
8) Nell'ipotesi in cui venga disposto l'affido
alternato disporre che ciascuno dei coniugi, per il periodo di permanenza dei figli
presso di se, provvederà al mantenimento diretto;
9) In via subordinata, qualora
venga disposto il collocamento presso la madre, disporre che il sig. CP_1
corrisponderà, quale contributo per il mantenimento dei figli, l'importo mensile di
€ 250,00, oltre il 50 % delle spese straordinarie, previamente concordate e
documentate, così come da Protocollo di TE del Tribunale di Roma;
10)
Nell'ipotesi di non accoglimento delle domande di cui ai punti 4/5/8/9 delle
4 conclusioni, qui rassegnate, confermare integralmente il provvedimento reso dalla
Corte D'Appello di Roma in data 22.07.2020, e l'ordinanza del Giudice istruttore
del 26 / 27 maggio 2020; 11) Disporre che ciascuno dei coniugi provvederà
autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente
autosufficienti; 12) Alla luce delle mutate condizioni economiche, in corso di causa
del Sig. e delle diversità reddituali dei due coniugi accertate anche CP_1
dalla Corte D'Appello di Roma, porre a carico della Sig.ra il pagamento Pt_1
integrale della quota di mutuo, gravante sulla casa coniugale, della quale la stessa
dispone integralmente;
13) Con riserva di richiedere in separato giudizio il
risarcimento dei danni subiti dal Sig. qualora venga emessa la CP_1
sentenza di separazione, con addebito alla ricorrente;
14) Ordinare alla sig.ra
la restituzione dell'importo globale di € 31.000,00 quota parte di pertinenza Pt_1
del sig. quale somma ricevuta o ricevenda dalla ricorrente a titolo di CP_1
detrazione per i lavori di ristrutturazione effettuati pari ad un importo annuo di €
3.100,00 per dieci anni;
15) Con vittoria di spese competenze e onorari, oltre
accessori come per legge.”.
Le conclusioni della curatrice speciale sono state riportate in premessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va anzitutto rilevato che:
- e si sono sposati il 28 maggio 2006 a Parte_1 Controparte_1
Roma, con rito concordatario;
- dalla loro unione sono nati il 14 gennaio 2012 due figli, e Per_2 [...]
, entrambi tuttora minorenni. Persona_1
5 Nel presente giudizio si controverte non soltanto sulla pronuncia di separazione ma anche sui provvedimenti accessori rispetto alla predetta, ossia sulle seguenti questioni: addebito della separazione, richiesto da entrambi i coniugi;
esercizio della responsabilità genitoriale nei riguardi dei figli minori;
stabile dimora dei minori;
assegnazione della casa coniugale;
periodi di incontro dei minori con il genitore non stabilmente convivente;
assegno di mantenimento da corrispondere in favore del genitore stabilmente convivente;
domande di carattere patrimoniale proposte dal resistente.
La domanda di separazione.
La domanda di separazione personale proposta da alla quale Parte_1
la controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Del resto, le deduzioni delle parti, le dichiarazioni da loro rese alla prima udienza e tutte le circostanze che saranno di seguito analizzate, a cominciare dall'accoglimento della domanda di addebito della ricorrente, non possono che condurre a tale conclusione.
Conseguono gli adempimenti amministrativi di cui al d.P.R. n. 396/2000, nei termini di cui in dispositivo.
La domanda di addebito della separazione
Entrambe le parti hanno proposto domanda di addebito della separazione.
nella comparsa di costituzione e risposta della fase di Controparte_1
merito, ha dedotto che, dopo la nascita dei figli, la avrebbe assunto “un Pt_1
6 comportamento dispotico… in riferimento alle spese ed agli oneri economici
familiari”, un atteggiamento frequentemente aggressivo, delegando “al marito
l'integrale accudimento dei figli e della casa” e abbandonando il marito “quando lo
stesso non era più utile economicamente”, ossia dopo la ristrutturazione della casa effettuata con il danaro dell' Anche nella memoria ex art. 183.6, CP_1
n. 1), c.p.c., ha sottolineato di essere stato escluso “completamente” CP_1
dalla vita “lavorativa sociale e personale” della moglie, denunciandone “il
pervicace attaccamento al denaro”.
ha invece formulato domanda di addebito della separazione Parte_1
con la memoria integrativa ex art. 709.3 c.p.c. tempestivamente depositata il 5
settembre 2019. In tale memoria la ricorrente ha dedotto che “il fallimento
dell'unione coniugale è avvenuto esclusivamente a causa dei comportamenti,
anche violenti, posti in essere dall' nei confronti della sig.ra CP_1 Parte_1
e dei figli;
− va sottolineato che il sig. non si è mai occupato in
[...] CP_1
alcun modo dell'accudimento dei minori che sono sempre stati sostenuti, anche
psicologicamente, esclusivamente dalla madre;
il papà non è stato in grado e non
è in grado di collaborare fattivamente nell'educazione e nel sostegno ai figli minori;
Egli si è limitato a poche sporadiche incombenze quale quella di accompagnare
e riprendere con la macchina i bambini alla scuola.”. Le condotte violente dell erano state dettagliatamente riferite dall' alla prima udienza CP_1 Pt_1
dell'11 luglio 2019, come si scriverà in seguito.
Ciò posto, deve anzitutto affermarsi l'ammissibilità della domanda di addebito proposta dalla ricorrente con la memoria integrativa ex art. 709.3 c.p.c., nel testo
7 di tale norma applicabile ratione temporis. È infatti condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per la disciplina qui applicabile ratione temporis,
<in materia di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito della
separazione può essere introdotta per la prima volta con la memoria integrativa di
cui all'art. 709, comma 3, c.p.c., in ragione della natura bifasica del giudizio, per
cui alla finalità conciliativa propria della fase innanzi al presidente del tribunale
segue, nell'infruttuosità della prima, quella contenziosa dinanzi al giudice
istruttore, introdotta in applicazione di un sistema di norme processuali che mutua,
per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario di cognizione, il tutto
nell'ambito di una più ampia procedura segnata, nel passaggio tra la fase di
conciliazione dei coniugi e quella contenziosa, da una progressiva formazione
della "vocatio in ius">>.
Tanto premesso, appare anzitutto opportuno riportare le dichiarazioni rese da alla prima udienza dell'11 luglio 2019, sulle quali si è poi Parte_1
imperniata la richiesta di addebito della separazione per condotte violente addebitate all' “Mio marito è violento e ho paura a lasciare i figli con CP_1
lui. Lui ha un carattere violento, è sempre nervoso e picchia me, picchia i bambini.
Non ho mai fatto denunce formali temendo delle conseguenze. Nel maggio di
questo anno mio marito mi ha dato uno schiaffone sul viso procurandomi una
contusione mandibolare e sono andata al pronto soccorso. Anche ad agosto 2018
mio marito mi ha colpito in più parti procurandomi un trauma nasale e delle
ecchimosi su volto che sono quelle delle foto oggi depositate dal mio avvocato. A
causa della violenza nei miei confronti i figli hanno iniziato a regredire nel
linguaggio e facevano addosso i loro bisogni. Lui ha iniziato ad alzare le mani
8 anche sui figli quando i bambini si sporcavano. Ho convinto mio marito a venire
dalla psicologa della scuola, ma è venuto solo per due volte. Le violenze sono
state soprattutto nei confronti del figlio maschio. La psicologa ci ha suggerito di
fare tutti un percorso, ma non ha voluto. Vorrei che venisse limitata la presenza
del padre con i figli e che gli incontri fossero alla mia presenza e vorrei che lui
andasse via il più presto dalla casa familiare. La violenza di mio marito è
imprevedibile, lui è arrivato a picchiarmi alle 4 del mattino mentre stavo dormendo,
svegliando i figli spaventati e anche i vicini di casa che si sono svegliati;
in
particolare la signora che mi ha detto di avere sentito più Controparte_3
volte le nostre grida (anche in occasioni precedenti) e di avermi vista uscire di
casa con bende sul volto, e mi ha suggerito di chiamare la polizia per proteggere
me e i miei figli ... Nel giugno del 2016, mi stava dando uno schiaffo in faccia e mi
sono trovato le sue dita in bocca ed io ho chiuso la bocca così ferendolo”.
All'esito di tali dichiarazioni, il presidente f.f., con la consequenziale ordinanza emessa l'11 luglio 2019, ha trasmesso gli atti al pubblico ministero in sede. Ne è
scaturito il procedimento penale R.G. n. 38211/2019 nel quale Controparte_1
è stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 572 c.p. e per il reato di cui all'art. 582/585 c.p., contestati come commessi ai danni di e con Parte_1
l'aggravante di avere commesso i fatti in presenza di persone minorenni. Il
dibattimento è tuttora in corso davanti al Tribunale di Roma.
Ferma la presunzione di non colpevolezza operante in sede penale fino all'emissione della sentenza definitiva, si deve rilevare che quanto riferito dalla ricorrente nel presente giudizio ha ricevuto plurimi riscontri:
9 - la documentazione medica prodotta all'udienza dell'11 luglio 2019 e, in particolare, la certificazione del pronto soccorso dell'Ospedale Umberto I di Roma
del 13 maggio 2019 di “contusione mandibolare” e di “tumefazione lieve guancia
sinistra di aspetto edemigeno”; in quell'occasione la aveva dichiarato ai Pt_1
sanitari di avere ricevuto “uno schiaffo sul volto da parte di persona nota”;
- la documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente a quella stessa udienza, ossia fotografie del volto della ricorrente attestanti una vistosa ecchimosi nella zona dell'orbita oculare sinistra. Parte ricorrente ha indicato che tali fotografie “si riferiscono alla data del 13 agosto 2018”;
- le dichiarazioni rese all'udienza del 26 febbraio 2021 da CP_4
, vicina di casa delle odierne parti in causa, la quale ha detto che proprio
[...]
il 13 agosto 2018 aveva sentito i bambini urlare e piangere, udendo altresì “colpi
di botte”; un paio di giorni dopo aveva visto “che aveva una benda Parte_1
sotto l'occhio e l'altro occhio era nero. Portava gli occhiali e aveva la testa bassa”.
ha altresì riferito di avere “già sentito altre discussioni tra Controparte_4
loro e in particolare il sig. che insultava il bambino”; CP_1
- le dichiarazioni rese all'udienza del 12 marzo 2021 da e Controparte_5
da ha detto “di aver visto un giorno nell'estate Controparte_6 CP_5
2018 uscire dal portone del condominio la sig.ra con un paio di grossi Pt_1
occhiali da sole da cui comunque emergeva una tumefazione sotto tutti e due gli
occhi”. dopo aver visto in un giorno dell'estate del 2018 la con un CP_6 Pt_1
atteggiamento insolito, aveva chiesto alla che cosa fosse successo e la CP_3
gli disse che l' “aveva ripreso le botte”; CP_3 Pt_1
10 - le dichiarazioni rese in sede di s.i.t., nel suddetto procedimento penale n.
38211/2019, dai due figli della coppia, utilizzabili quanto meno come argomento di prova. Sia sia hanno infatti detto, in maniera puntuale e Per_1 Persona_2
circostanziata, che il padre molto spesso il padre perdeva le staffe e, soprattutto,
picchiava la madre, svegliandoli per le urla e per le botte anche in orari notturni, e facendole del male. È noto in proposito che condivisibile giurisprudenza,
valorizzando l'ampia formulazione dell'art. 116 c.p.c., afferma che: “il materiale
probatorio acquisito nel procedimento penale per l'accertamento della
commissione di un reato, ritualmente introdotto nel giudizio civile (…) può esser
posto a fondamento del convincimento del giudice del merito per la ricostruzione
dei medesimi fatti ai fini dell'accertamento della responsabilità civile nei confronti
dello stesso soggetto indiziato di reato (…) senza che perciò sia violato il diritto
alla difesa della parte” (Cass. civ. sent. n. 6502 del 10.5.2001; si vedano in proposito anche Cass. civ. sent. n. 17949 del 14.12.2002 e Cass. civ. sent. n.
16592 del 5.8.2005, Cass. sez. lav. sent. n. 2168 del 30.1.2013, Cass. civ. sent.
n. 2947 dell'1.2.2023). In proposito, preme porre in rilievo che l'audizione dei minori in sede investigativa è avvenuta con l'ausilio della psicologa dott.ssa nominata consulente del p.m.. Tes_1
È altresì da sottolineare che anche nel corso delle operazioni peritali svoltesi nel corso presente giudizio, i minori, alla presenza della c.t.u. dott.ssa Persona_3
hanno riferito, sia pure in termini più sfumati e generici, che il padre era
[...]
violento verso la madre (pag. 13); del resto, all'epoca i minori avevano sette anni ed erano molto segnati dalla lacerazione dell'unità familiare sicché è
comprensibile che in quella sede siano stati meno precisi e incisivi nel racconto.
11 Nelle proprie conclusioni la c.t.u. ha poi scritto che, in presenza della madre, i minori hanno espresso “affermazioni che si riconducono ad eventi di vita familiare
o personali nei quali il padre ha assunto comportamenti aggressivi o comunque
spiacevoli” (ivi, pag. 20).
Dinanzi a tali elementi di prova, tra loro convergenti e della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, appare altamente probabile che le lesioni riportate dall il 22 marzo 2016, ossia la “subamputazione falange distale 4° dito CP_1
mano sn”, con annessa frattura (cfr. certificazione dell'Ospedale Umberto I di
Roma), derivino sì da una colluttazione con la così come detto dallo stesso Pt_1
nell'immediatezza dei fatti, alla sorella e alla nipote CP_1 Controparte_7
ma nella quale la stessa si difendeva dalle percosse Persona_4 Pt_1
violente del marito. Depongono in questo senso le dichiarazioni della CP_4
e quelle dei figli della coppia, i quali hanno detto che i litigi nella coppia erano reciproci ma poi “papà alzava le mani” ( e la madre, a volte, Persona_1
cercava di difendersi come poteva, anche cercando di colpire fisicamente il marito.
I minori hanno poi detto che il padre spesso e volentieri picchiava pure loro.
Si tratta di condotte che sono senz'altro idonee a fondare la richiesta di addebito della separazione: “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un
coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal
matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione
personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma
anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro
accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla
12 comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del
coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro
estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. civ.
ord. n. 31351 del 24.10.2022).
Peraltro, per mera completezza, va detto che le circostanze dedotte dal resistente a fondamento della richiesta di addebito da lui proposta sono in parte generiche, e frutto di mere divergenze caratteriali, e in parte l'effetto delle condotte violente subite dalla la quale comprensibilmente aveva raffreddato il Pt_1
proprio rapporto con l' Quanto al disordine dell'abitazione familiare, CP_1
dimostrato dal resistente con le fotografie in atti, si tratta di una circostanza che,
quand'anche abituale, era logicamente imputabile a entrambi i coniugi e non certo alla sola ricorrente, tanto più che era già in pensione mentre CP_1 Pt_1
lavorava ancora.
Per tutto quanto scritto, la separazione va addebitata unicamente a
[...]
CP_1
Sul regime di affidamento, collocamento e frequentazioni.
Appare opportuno ripercorrere le decisioni assunte sul tema nel corso del giudizio.
Con l'ordinanza ex art. 708.3 c.p.c. il presidente f.f. aveva affidato i figli in via esclusiva alla madre, stabilendo che il padre avrebbe potuto vederli e frequentarli
“solo in uno spazio neutro e alla presenza di un operatore sociale”. A fondamento di tale decisione erano stati posti proprio i comportamenti violenti tenuti dall verso la anche alla presenza dei bambini. CP_1 Pt_1
13 Con successiva ordinanza del 26 maggio 2020 il giudice istruttore aveva poi affidato i minori in via congiunta a entrambi i genitori, prevedendo frequentazioni tra il padre e i minori presso il domicilio del primo e senza la presenza dei servizi sociali, i quali avrebbero però svolto un “costante monitoraggio sulle relazioni
familiari”. A fondamento di tale decisione vi è stata anzitutto la circostanza che i servizi sociali non avevano “mai intrapreso il programma di incontri indicato dal
Tribunale, con effetti gravemente limitativi del diritto di visita paterno”. Erano stati inoltre valorizzati gli esiti della c.t.u. svolta a mezzo della dott.ssa , Persona_3
nella quale era emersa “la piena capacità genitoriale del resistente e il desiderio
ripetutamente espresso dai minori di riprendere regolari rapporti con il padre, che
ora vedono solo in limitate occasioni…”.
Tuttavia, con successiva ordinanza del 23 aprile 2024, i figli sono stati nuovamente affidati in via esclusiva alla madre, precisandosi poi che le visite paterne ai figli sarebbero dovute avvenire secondo le modalità già stabilite, “in
ogni caso nel rispetto delle esigenze e richieste dei figli stessi”.
Appare in questo caso opportuno riportare per esteso le motivazioni poste a fondamento di tale decisione: <rilevato che parte ricorrente chiede l'affido
esclusivo dei figli minori e , rappresentando al Tribunale un Per_1 Per_2
comportamento paterno teso a contrastare o quanto meno a ritardare in modo
sistematico interventi a tutela dei minori in ambito sanitario, didattico e sportivo,
con pregiudizio per gli stessi, oltre al fatto di orientare sovente le proprie scelte di
intervento a favore dei figli tenendo conto essenzialmente di motivazioni di
carattere economico, essendo prioritaria intenzione del sig. quella di CP_1
14 limitare al minimo le spese per i figli;
ritenuto che
tali allegazioni trovino ampio
supporto sia nella relazione dei Servizi sociali che nella documentazione allegata
e nelle stesse dichiarazioni rese dalle parti;
rilevato, in particolare, che dalla
circolare emessa dalla scuola del minore in data 20/02/2024 emerge la Per_1
pubblicazione di corsi di recupero per gli studenti che avevano riportato
insufficienze in matematica con la precisazione per i genitori di dover “giustificare”
eventuali assenze, e che la partecipazione del minore a tali corsi di recupero sia
stata impedita dal sig. secondo quanto dallo stesso riferito: “ADR: mio CP_1
figlio va a ripetizioni di matematica;
si stanca molto e il corso di recupero Per_1
proposto dalla scuola era solo di poche ore in orari scomodi”; ritenuto che la
possibilità di ripetizioni gratuite offerte dal padre al minore attraverso
l'associazione di volontari “ non possa di per sé avere la stessa valenza dei CP_8
corsi offerti dalla scuola, che sono finalizzati a garantire il superamento della
precedente votazione insufficiente attraverso piani didattici predisposti dalla
scuola e che tengono conto dei programmi svolti e del grado di lacune emerse nei
singoli studenti (oltre che costituire un metodo per rilevare l'effettiva adesione
dello studente ad un percorso finalizzato a superare in modo strutturato le criticità
rilevate dai docenti del plesso scolastico frequentato dallo studente); rilevato
inoltre che è pacifico il ritardo del sig. nel consentire ai figli di CP_1
intraprendere un percorso di sostegno psicologico per ragioni di natura
essenzialmente legate alla scelta di professionisti con tariffario calmierato, e che
è stato ammesso dallo stesso resistente il fatto che vi siano state sospensioni
delle visite a per contrasti con il figlio: “non vedo dal 13 marzo scorso Per_1 Per_1
per un diverbio legato al fatto di dover andare dallo psicologo;
abbiamo parlato
15 ieri, è venuto a prendere i vestiti per lo sport (….)”; rilevato, inoltre, che dalla Per_1
relazione dei SS. emerge un contegno sostanzialmente ostativo e dilatorio del
padre dei minori: “si sottolinea anche il fatto che il padre sistematicamente non
autorizza le iniziative scolastiche di supporto allo studio per le materie nelle quali
i ragazzi sono più carenti, ossia la matematica. è stato infatti inserito già due Per_1
volte in programmi pomeridiani obbligatori che non gli è stato possibile seguire in
quanto l'autorizzazione è stata firmata soltanto dalla madre, poiché il padre
asserisce che sia troppo stancante per rimanere a scuola un pomeriggio la Per_1
settimana per il recupero della materia e che non sarebbe funzionale per lui avere
spiegazioni differenti e derivanti da diverse figure della medesima materia in
quanto da gennaio ha richiesto l'intervento domiciliare di una signora per le
ripetizioni di matematica nel pomeriggio del venerdì, ovvero quello in cui
l'educatrice è in casa sua per l'intervento settimanale con i ragazzi. Anche per
quanto riguarda le iniziative scolastiche sportive il padre si mostra riluttante. Per_2
ha richiesto infatti recentemente all'educatrice di parlare con lui per convincerlo a
lasciarla partecipare ad un breve programma di incontri di hockey sul Prato
organizzato dalla scuola che avrebbe frequentato con alcuni suoi compagni di
classe. Ne è derivato un acceso confronto anche con l'educatrice, poiché il padre
ha espresso un no categorico, asserendo che a non serve provare questo Per_2
sport, del quale sicuramente non sa nulla, che non ci sarebbe futuro per lei in
questa disciplina sportiva e che contribuirebbe a farle venire problemi alla schiena.
In realtà il suo rifiuto sembrava più dettato dalla sua non volontà di accompagnarla
il mercoledì pomeriggio, per quattro settimane nella zona prevista per gli incontri
di hockey (…) Si segnala che ormai da mesi era stato consigliato per i ragazzi un
16 percorso psicoterapeutico e che solo recentemente questo percorso ha potuto
avere inizio. È stato infatti temporeggiato molto per la scelta dei professionisti che
avrebbero dovuto seguirli. La madre voleva affidarsi al centro crea, consigliato dal
curatore dei ragazzi. Mentre il padre voleva trovare qualcosa di più economico,
più vicino a casa, si è sciolto alla fine con scarsa approvazione della madre che
avrebbe preferito fare eseguire i ragazzi altrove. Uno studio non molto lontano da
casa e la tariffa minima all'interno della quale operano due professionisti (…)”;
rilevato che, viceversa, la madre dei minori è indicata dal Servizio come costante
“risorsa” e costante punto di riferimento per i ragazzi;
ritenuto, in relazione a ciò,
che il procrastinarsi di situazioni di stallo per i figli rischi di demotivarli e di far
percepire loro come complicato se non impossibile accedere a normali strumenti
di espressione della loro personalità (sport) o colmare lacune rilevate dai docenti
(corsi di recupero) o, ancora, essere sostenuti in un percorso psicoterapeutico
adeguato alle loro esigenze;
ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra svolte,
che debba accogliersi la domanda della ricorrente diretta all'affido esclusivo
rafforzato di entrambi i figli, e che le visite paterne ai minori debbano avvenire in
ogni caso nel rispetto delle esigenze e richieste dei figli>>.
Questo Collegio ritiene di dovere confermare tale decisione da ultimo assunta.
Risulta infatti evidente che l'atteggiamento oppositivo dell' non CP_1
permette di assumere anche con il suo consenso le migliori decisioni nell'interesse dei minori.
In proposito, non sono persuasive le deduzioni difensive di parte resistente.
17 Parte resistente ha inteso sottolineare come gli esiti dell'istruttoria e la decisione assunta dal giudice istruttore confliggano con le risultanze della c.t.u.
svolta nel corso del giudizio e dalle quali era emerso il desiderio dei bambini di frequentare il padre e il loro buon rapporto con lui. A tali deduzioni si deve replicare che: 1) qui non è in discussione la frequentazione dei minori con il padre – sulla quale si scriverà in seguito – bensì la capacità del padre di assumere le migliori decisioni nell'interesse dei figli. Capacità che è in più occasioni mancata, per ragioni a volte frutto di vuoto puntiglio, a volte di inadeguata sintonizzazione con le esigenze dei figli e a volte di malinteso risparmio economico (tema sul quale si tornerà tra breve); 2) le risultanze peritali risalgono ai primi mesi del 2020,
allorquando, anche a causa della mancata attivazione degli incontri protetti da parte dei servizi sociali, i minori non vedevano più il padre da mesi, il che aveva provocato in loro una comprensibile sofferenza. Da allora è passato del tempo e gli stessi ragazzi hanno avuto un'evoluzione nel loro rapporto con il padre, ben descritta da nelle s.i.t. del 10 febbraio 2024, nei termini che Persona_1
seguono: “Quando papà se ne è andato non lo abbiamo visto per almeno un anno
e quindi quando lo abbiamo rivisto eravamo contenti io e e siamo rimasti a Per_2
dormire da lui. Dopo però ha ricominciato a fare un po' il matto, non come quando
eravamo piccoli, e urlava soltanto e quindi non siamo rimasti a dormire più…”.
Ricorre dunque l'ipotesi di cui all'art. 337 quater, comma 1, c.c.: l'affidamento a entrambi i genitori sarebbe contrario agli interessi dei minori.
18 Di conseguenza, le decisioni di maggiore importanza relative alla cura,
all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori andranno prese in via esclusiva da Parte_1
I minori dovranno continuare a dimorare stabilmente con la madre, così come accaduto fino ad ora senza controindicazioni di sorta.
Ne consegue l'assegnazione all' della casa familiare, in comproprietà Pt_1
tra le parti.
Quanto alla frequentazione tra i minori e il padre, si osserva quanto segue.
Nelle predette s.i.t. i minori hanno manifestato la propria volontà di continuare a vedere e frequentare il padre, sottolineando che il predetto tuttora perde le staffe facilmente ma non alza più le mani verso di loro e “dopo un po' dice scusa. Dopo
un po' che si è calmato ci dice scusa e ci dà un abbraccio. Ha fatto un grosso
cambiamento” (così . Allo stesso tempo, i ragazzi hanno riferito Persona_2
nelle predette s.i.t. di non volere restare a dormire dal padre perché ancora impauriti, specie nelle ore notturne, dai ricordi delle violenze del recente passato e dagli attacchi di collera che, sia pure in maniera meno violenta, l' CP_1
tuttora ha.
In proposito, questo Collegio ritiene di non dover escludere del tutto le frequentazioni tra padre e figli, dato che un'eventuale recisione dei rapporti, non richiesta dai figli, sarebbe per questi ultimi deleteria e pregiudizievole: si tratterebbe di una mera punizione del padre a detrimento dei minori, che – sia
19 pure con i limiti che ora si indicheranno – vogliono continuare a vedere e frequentare il padre.
Tuttavia, è concreto il rischio che l' possa perpetuare le condotte CP_1
violente tenute nel passato, visto che il predetto non risulta avere preso coscienza delle condotte tenute e dei danni arrecati non solo alla moglie ma anche ai figli,
pure dopo la cessazione della convivenza matrimoniale.
Pertanto, è necessario che segua un percorso di sostegno CP_1
psicologico e/o di supporto alla genitorialità che gli faccia prendere consapevolezza della gravità dei comportamenti assunti in presenza dei minori.
Nelle more, potrà incontrare i figli solo in modalità protetta, per mezzo dei servizi sociali e in orari compatibili con le esigenze dei figli.
I servizi sociali individueranno poi quando l' dopo il percorso di cui CP_1
sopra, potrà iniziare una frequentazione libera con i figli, comunque senza pernottamenti. Più in dettaglio, quando i servizi sociali riterranno che gli incontri liberi tra e i figli potranno riprendere, essi si terrano per due pomeriggi CP_1
a settimana, il martedì e il venerdì, cena compresa;
dopo cena il padre accompagnerà i figli a casa. Parimenti, appare opportuno stabilire che la prima e la terza domenica del mese i ragazzi trascorreranno con il padre l'intera giornata,
dalle ore 11 fino a dopo cena. Nelle festività pasquali e natalizie i ragazzi trascorreranno con il padre, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dopo
Pasqua nonché il giorno della vigila di Natale o il giorno di Natale e la giornata del
1° gennaio o del 6 gennaio.
20 Appare poi opportuna la permanente vigilanza dei servizi sociali sui minori e sul loro rapporto con il padre. Pertanto, la presente sentenza sarà comunicata anche ai servizi sociali territorialmente competenti.
L'assegno di mantenimento in favore dei figli minori.
Con riferimento alle questioni economiche, appare anche qui opportuno ricostruire l'articolato iter dei provvedimenti provvisori emessi nel corso del giudizio.
Con l'ordinanza ex art. 708.3 c.p.c. era stato stabilito, a carico del resistente,
un contributo economico di euro 250,00 per ciascun figlio. Il resistente ha reclamato in Corte d'appello tale ordinanza e la Corte d'appello, con successiva ordinanza del 22 luglio 2020, ha ridotto a 350,00 euro mensili il contributo paterno,
ossia a 175,00 euro per ciascun figlio. A fondamento di tale decisione era stato ritenuto che: “l' settantenne e pensionato, percepisce un trattamento CP_1
previdenziale di circa 1600/1650 euro;
deve sostenere una rata mensile di 500
euro per il mutuo gravante sulla casa familiare assegnata alla coniuge;
deve
sostenere i costi per un'abitazione; l' percepisce un reddito da lavoro Pt_2
dipendente pari a circa 2000 euro e una rendita da locazione di circa 850 euro
mensili; anch'ella è onerata dalla rata del mutuo sulla casa familiare di comune
proprietà; … alla stregua degli elementi di cognizione anzi esposti e delle mutate
modalità di presenza dei figli con il padre, tenuto ad oneri di mantenimento diretto
nei giorni di permanenza dei minori presso i lui, la somma di 500 euro mensili
fissata quale contributo paterno al mantenimento ordinario dei figli, oltre al
concorso al 50% delle spese straordinarie, risulta eccessiva e non proporzionata
21 alle diverse risorse dei genitori, risultando più congruo il minore importo di 350,00
euro”.
Tale assetto patrimoniale è durato fino al 2 maggio 2024 allorquando, con successiva ordinanza, il giudice istruttore ha aumentato l'importo dell'assegno di mantenimento a 325,00 euro per ciascun figlio. A fondamento di tale decisione giudice istruttore le seguenti motivazioni: “rilevato che all'udienza dell'11/04/2024
il sig. ha confermato di non provvedere attualmente al pagamento del CP_1
mutuo: <io non sto pagando il mutuo, devo pagare l'affitto e le spese per i figli;
i
soldi che avevo da parte venivano da un'eredità di mia madre;
davo 500-600 al
mese per il mutuo, ho pagato sino a marzo del 2023; non ce la faccio più a pagare”
(…); considerato che con ordinanza del 22/07/2020 in sede di reclamo la Corte
d'Appello di Roma ha disposto la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a
carico del resistente proprio in ragione del fatto che lo stesso provvedeva al
versamento del mutuo relativo alla casa familiare: “dagli atti risulta (…) che: -
l' settantenne e pensionato, percepisce un trattamento previdenziale CP_1
di circa 1.600/1.650 euro;
deve sostenere una rata mensile di 500 euro per il
mutuo gravante sulla casa familiare assegnata alla coniuge;
deve sostenere i costi
per un'abitazione (…)”; rilevate altresì le consistenze (in liquidità e investimenti in
valori mobiliari) facenti capo al resistente, per come emergenti dalla
documentazione in atti, ed in specie: - un controvalore in titoli e fondi al 31/12/2020
presso TE AN pari ad euro 91.718,82, poi divenuti euro 93.153, 49 alla
data del 30/06/2021; - un saldo finale del c/c intestato al sig. presso CP_1
TE AN pari ad euro 66.917,53 alla data del 30/06/2019;
ritenuto che
tali
indici documentali si pongano in contrasto con il tenore delle dichiarazioni rese
22 dal sig. in merito alle sue (dedotte) difficoltà economiche (tali, peraltro, CP_1
a suo avviso, da giustificare scelte relative allo studio, allo sport e alle cure
mediche per i figli ispirate essenzialmente a criteri di economicità)…>>.
Questo Collegio condivide in parte la decisione resa dal giudice istruttore con tale ordinanza.
Da un lato si deve considerare che: il 30 marzo 2018 l' ha venduto CP_1
un immobile sito in Roma, incassando l'importo di 220.000 euro (allegato n. 15 in atti di parte ricorrente); tale importo non è stato utilizzato per il pagamento della casa coniugale, che è stata acquistata dalle parti nel 2014; afferma CP_1
poi di avere “ricevuto un'eredità paterna dalla quale ha percepito € 68.000,00, che
si sono già in parti dissolti, avendo lo stesso corrisposto l'importo di € 62.000,00,
alla sig.ra per i lavori di ristrutturazione eseguiti nella casa coniugale, Pt_1
come comprovato dall'assegno che si deposita in atti” (così nella comparsa di costituzione e risposta); nella dichiarazione sostitutiva del 21 giugno 2019
aveva dichiarato di disporre di 68.000 euro sul conto corrente e di CP_1
91.000 euro in “titoli obbligazionari”, per un totale di 159.000 euro;
nella successiva dichiarazione sostitutiva del 21 ottobre 2024 ha invece CP_1
dichiarato invece di disporre di 660 euro sul conto corrente e di 26.239 euro in
“titoli obbligazionari”. Non si comprende come le liquidità dell possano CP_1
essersi assottigliate in maniera così consistente: pur volendo computare l'esborso di 10.000 euro in favore dell'Agenzia delle Entrate, attestato dalla documentazione allegata alla memoria del 16 giugno 2025, e pur volendo ritenere che fino ad aprile del 2023, quando ha smesso di pagare il mutuo, CP_1
23 aveva esborsi maggiori delle entrate, non si giustifica in alcun modo, sul piano contabile e logico, un depauperamento di 130.000 euro in cinque anni.
Si deve quindi ritenere che, almeno in assenza di prove circa ulteriori e diversi esborsi, l' disponga di ulteriori risorse, non dichiarate. Peraltro, per CP_1
mera completezza, va rilevato, come sottolineato dalla difesa di parte ricorrente nella rispettiva comparsa conclusionale, che ha omesso di dichiarare CP_1
in corso di causa l'esistenza di un suo ulteriore conto corrente personale
BancoPosta (n.1065691469); conto che riportava alla data del 30 settembre 2024
un saldo pari ad euro 4.485,80 ma le cui movimentazioni anno per anno non sono note.
Allo stesso tempo, si deve però considerare che classe Controparte_1
1949, non può fruire della casa familiare e deve pagare un canone locatizio mensile pari a 650 euro mensili (cfr. documento n. 10), disponendo di una pensione pari a circa 1700 euro mensili. La invece, è gravata dal Pt_1
pagamento per intero della rata di mutuo, dopo che ha smesso di CP_1
pagarla, ma dispone di un reddito leggermente superiore e, soprattutto, dispone di una rendita immobiliare, attuale o potenziale, rappresentata da un appartamento sito in Roma alla piazza Monte Gennaro oltre che da un'abitazione sita in Gioia dei Marsi e da terreni di poco valore in Abruzzo.
Si deve quindi ritenere, sulla base dei parametri di cui all'art. 337ter, comma 4,
c.c., che il contributo dovuto da per il mantenimento dei figli Controparte_1
debba fissarsi all'attualità nella misura di euro 250,00 per ciascun figlio;
inoltre,
ciascun genitore dovrà sostenere, nella misura del 50%, le spese straordinarie necessarie per la prole.
24 Tale importo di euro 250,00 per ciascun figlio dovrà essere ulteriormente rivalutato annualmente secondo indici Istat relativi al costo della vita.
Restando ferme le statuizioni assunte in corso di causa per i relativi periodi.
Si precisa, per completezza, che rientrano nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria,
mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Sono da considerarsi invece straordinarie tutte le spese sanitarie (ad eccezione dei farmaci da banco), le spese oggettivamente imprevedibili nell'an, o quelle che, anche quando relative ad attività prevedibili, sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
Si rimanda per il resto a quanto scritto sul punto alla penultima pagina dell'ordinanza presidenziale dell'11 luglio 2019.
Le domande di natura patrimoniale del resistente
Nella propria memoria ex art. 183.6 c.p.c., il resistente ha proposto le seguenti domande: “12) Alla luce delle mutate condizioni economiche, in corso di causa
del Sig. e delle diversità reddituali dei due coniugi accertate anche CP_1
dalla Corte D'Appello di Roma, porre a carico della Sig.ra il pagamento Pt_1
integrale della quota di mutuo, gravante sulla casa coniugale, della quale la stessa
25 dispone integralmente;
13) Con riserva di richiedere in separato giudizio il
risarcimento dei danni subiti dal Sig. qualora venga emessa la CP_1
sentenza di separazione, con addebito alla ricorrente;
14) Ordinare alla sig.ra
la restituzione dell'importo globale di € 31.000,00 quota parte di pertinenza Pt_1
del sig. quale somma ricevuta o ricevenda dalla ricorrente a titolo di CP_1
detrazione per i lavori di ristrutturazione effettuati pari ad un importo annuo di €
3.100,00 per dieci anni”.
Tali domande sono inammissibili sia perché proposte ex novo nella memoria ex art. 183.6, n. 1), c.p.c. sia perché è costante e condivisibile l'orientamento della
Corte di Cassazione nel ritenere inammissibili le domande diverse da quelle tipiche nel processo di famiglia, in ragione dell'impossibilità di trattare con lo speciale rito di famiglia questioni diverse: “l'art. 40 cod. proc. civ. nel testo
novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema
del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi,
prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di
connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di
connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta
delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31
cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia),
dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ.
(eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali),
disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite,
siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando
una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente
26 escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai
sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti
diversi” (ex multis, Cass. civ. sent. n. 20638 del 22 ottobre 2004, Cass. civ. sent.
n. 10356 del 17 maggio 2005 e Cass. civ. sent. n. 18870 dell'8.9.2014).
La regolazione delle spese della lite
In ragione dell'accoglimento della domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente, del rigetto della domanda di addebito proposta dal resistente e della prevalente soccombenza del resistente sulle questioni di natura patrimoniale, le spese della lite, anche del giudizio incidentale, devono essere poste a carico del resistente.
La quantificazione avverrà in dispositivo escludendo dalla nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c. di parte attrice le voci che appaiono insussistenti o eccessive
(in ragione dell'oggetto del giudizio, il parametro per le cause di valore indeterminabile deve qui essere quello tra euro 26.000 ed euro 52.000 e non quello maggiore indicato da parte ricorrente).
Alla luce del loro oggetto e del relativo esito, appare invece equa la compensazione per intero delle spese della c.t.u..
Per questi motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda separazione personale proposta da nei confronti Parte_1
di con ricorso iscritto a ruolo in Cancelleria il 17 aprile 2019, Controparte_1
nonché sulle altre domande ed eccezioni delle parti, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata il 12 Parte_1
dicembre 1962 a Gioia Marsi (L'Aquila), e nato il 15 Controparte_1
27 luglio 1949 a Monte San Giovanni Campano (Frosinone), i quali hanno celebrato matrimonio concordatario nel Comune di Roma in data 28
maggio 2006; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 00726, Parte 2, Serie A, Anno 2006;
- dichiara che la separazione deve essere addebitata a Controparte_1
- rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da
[...]
CP_1
- affida in via esclusiva i figli e alla madre Persona_1 Persona_2
Parte_1
- dispone che e dimorino stabilmente con Persona_1 Persona_2
la madre;
- assegna a la casa familiare sita in Roma alla via Parte_1
Moncenisio n. 27;
- dispone che possa allo stato vedere i figli solo in Controparte_1
modalità protetta, per mezzo dei servizi sociali e in orari compatibili con le esigenze dei figli;
- dispone che segua un percorso di sostegno psicologico Controparte_1
e/o di supporto alla genitorialità, e all'esito, sulla base di pertinente valutazione dei servizi sociali, potrà riprendere a frequentare liberamente i figli nei termini indicati in motivazione (pagina 20);
- dispone che con decorrenza dal mese di novembre del Controparte_1
2025, corrisponda l'importo di euro 250,00 per ciascun figlio (rivalutabili annualmente in base agli indici Istat) per il mantenimento dei figli
[...]
e entro e non oltre il 5 di ogni mese e con le Persona_1 Persona_2
28 modalità preferibilmente tracciabili comunicategli dalla con le Pt_1
specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014; restano ferme, fino al novembre del 2025, le statuizioni assunte in corso di causa;
- dispone che le spese straordinarie eventualmente necessarie per i minori siano poste in misura eguale tra le parti;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese della lite, liquidandole in complessivi euro 8.600,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. con aliquote legge e se dovute;
- compensa per intero tra le parti le spese della c.t.u..
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Si comunichi anche ai servizi sociali competenti per territorio.
Roma, 19 novembre 2025.
Il Giudice estensore
TE RI
Il Presidente
MA NZ
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