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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/07/2025, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5608 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to Concetta Ferraro ed elettivamente C.F._1 domiciliata in San Paolo Bel Sito (NA) alla Via Papa Giovanni Paolo II 26 presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Rosaria Cugia ed elettivamente domiciliato in Portici (NA), alla Via Libertà 118, presso lo studio di questi;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come note ex art. 127 ter cpc pervenute per l'udienza del 26.06.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.10.2023 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il signor in data 25.06.2011 a Casalnuovo di Napoli (NA) Controparte_1
(atto n. 21 parte II serie A ufficio 2 anno 2011) dalla cui unione nascevano due figli: , nato Per_1 il 23.02.2012 a San Giuseppe Vesuviano (NA), e nata il [...] a [...], chiedeva Per_2 pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge, assegnazione della casa coniugale, regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori con il padre, un assegno di mantenimento sia per i minori che per sé; vinte le spese di lite.
Il resistente, costituitosi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione con addebito alla ricorrente e per la regolamentazione dei doveri genitoriali;
vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti all'udienza di comparizione del 18.03.2024, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, espletata la prova orale e la CTU, con ordinanza del 26.06.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr.
Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla resistente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Circa le domande di addebito della separazione formulate da entrambe le parti, giova rammentare che la dichiarazione di addebito deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, pertanto, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi.
L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi - i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni della famiglia» in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Da molti anni la giurisprudenza ha chiarito che, per l'ottenimento della pronuncia di addebito, il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012).
Ne derivano, da un lato, la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa – unica o comunque prevalente e determinante - della intollerabilità della convivenza (Cass. n. 5061/2006; Cass. n. 2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre
2014, n. 12147 in Redazione Giuffrè; Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n. 281 in Guida al diritto,
2013,24, 63; Trib. Cassino, 8 maggio 2014 in Guida al diritto, 2014, 38, 42).
Orbene, tornando al caso di specie, ritiene il Tribunale che la parte resistente abbia fornito prova idonea a sostegno del proprio assunto. Il signor deduce, a sostegno della domanda di CP_1 addebito, che la crisi coniugale sia da ricondurre alla relazione extraconiugale intrapresa dalla moglie con tale . Persona_3
Orbene, dal compendio istruttorio è emerso il sereno convincimento della riconducibilità della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi al comportamento inadempiente della ricorrente. Difatti, nel mese di dicembre dell'anno 2022, il resistente veniva a conoscenza che tra la moglie ed il signor era ripresa una relazione sentimentale dopo quella intercorsa già nell'anno Persona_3
2018 a cui fece seguito, nel medesimo anno, la riconciliazione tra il signor e la signora CP_1
Pt_1
Invero, entrambi i testi escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare tenuto conto delle dichiarazioni convergenti e univoche, hanno confermato l'esistenza della relazione extraconiugale intrapresa dalla ricorrente durante il matrimonio.
In particolare, il teste all'epoca dei fatti coniuge del signor , ha Testimone_1 Persona_3 riferito che la relazione tra questi e la ricorrente iniziò nel mese di maggio del 2018 e terminò nel settembre del medesimo anno. Al riguardo, rispondendo in merito al capo A) della comparsa di costituzione e risposta di parte resistente, il teste ha riferito: “nel maggio del 2018 la signora ha iniziato la relazione con e ad agosto dello stesso anno poi Parte_1 Persona_3 andarono a convivere ad Acerra alla Via Piana, in una villetta a schiera;
sono a conoscenza dei fatti in quanto io ero la moglie di . Dopo un mese e precisamente a settembre 2018, Persona_3 mio marito tornò a casa da me […]”. Il teste sul punto, invece, ha riferito Per_3 Testimone_2 che: “[…] io frequentavo i coniugi e;
sono a venuto a conoscenza della circostanza Pt_1 CP_1 circa 2/3 anni fa, negli anni 2021/2022, in quanto durante i nostri incontri, le nostre serate trascorse anche a casa mia, nel parlare, loro stessi raccontarono che aveva avuto una relazione con Pt_1
. Per_3
Tale circostanza, tra l'altro, non è stata nemmeno specificamente contestata dalla ricorrente.
In merito, invece, alla ripresa della predetta relazione extraconiugale della ricorrente con il signor
, scoperta dal resistente il 31 dicembre 2022, la teste in risposta in risposta al capo Per_3 Tes_1 al capo E) della predetta comparsa di costituzione e risposta, ha dichiarato:” si è vero;
sono stata io ad avvisare il signor che la moglie e mio marito avevano di nuovo una relazione;
CP_1 preciso che erano le 4 del mattino circa quando avvisai in quanto quella sera, mio CP_1 marito un po' brillo, lasciò il telefono sul tavolo e lessi i messaggi che gli arrivavano e capii che si trattava della si trattava di messaggi con su scritto: 'auguri amore mio;
ti amo'. Preciso che Pt_1 mio marito aveva memorizzato il numero della con il nome;
ma io capii che si Pt_1 Tes_3 trattava della dalla foto del mittente dei messaggi”. Il teste a conferma di quanto Pt_1 Tes_2 dichiarato dalla teste in risposta al capo E), ha riferito che: “[…] qualche giorno dopo il 31 Tes_1 dicembre, poi, mi riferì che il 31 dicembre aveva scoperto che la moglie continuava ad CP_1 avere una relazione con mi riferì che erano a festeggiare il 31 sera a casa dei genitori di Per_3
la quale durante una discussione la stessa ammise anche davanti ai suoi genitori Pt_1 Pt_1 della relazione con . Per_3 Dal compendio istruttorio, inoltre è emerso che lo si allontanò dalla casa coniugale il 1° CP_1 gennaio 2023 trasferendosi presso l'abitazione della propria famiglia di origine;
ciò è stato dichiarato sia dal resistente che dalla ricorrente all'udienza di comparizione delle parti. Quindi il giorno successivo alla scoperta del tradimento, scoperta avvenuta il 31.12.2022.
Di contro, la parte ricorrente ha assunto che la causa della separazione dei coniugi sarebbe da ricondursi al contegno del , gravemente irrispettoso e incompatibile con i doveri nascenti CP_1 dal matrimonio, manifestando l'indole di un uomo violento nei confronti della coniuge.
Orbene, tale prospettazione non è suffragata da alcun elemento probatorio atteso che sia dall'escussione dei testi che dall'audizione delle parti non è emerso in modo inequivoco alcuna profonda ed insanabile crisi coniugale preesistente né vi è prova della circostanza che il sig.
avesse tenuto un comportamento aggressivo e violento durante la convivenza. Inoltre, CP_1 il procedimento penale aperto a carico del resistente a seguito delle querele versate in atti dalla Pt_1
e riferite ad episodi risalenti agli anni 2018 e 2019 si è concluso con la sentenza n. 279/2021 (resa dal Tribunale di Nola, sezione penale, in composizione collegiale) di assoluzione “perché il fatto non sussiste”.
In conclusione, la domanda di addebito formulata dal sig. merita di essere Controparte_1 accolta mentre va rigettata quella proposta dalla ricorrente.
La separazione va, per tal via, addebitata alla signora Pt_1
Circa la regolamentazione dei doveri genitoriali, si evidenzia che dal complessivo compendio istruttorio non sono emerse carenze nell'idoneità alla cura della prole in capo ad entrambi i genitori.
Difatti, dalla espletata CTU, è emerso che entrambi i genitori, sebbene necessitino “di elaborare la confusione e l'intensità dei loro vissuti interni e la declinazione della loro capacità genitoriale, materna e paterna, che va aiutata e sostenuta affinché possa essere presente in modo adeguato ai bisogni dei propri figli”, hanno mostrato adeguate competenze genitoriali (Cfr. relazione della dott.ssa
). Persona_4
Non sono, altresì, emersi tratti psicopatologici di rilevanza clinica per entrambi i minori, nello sviluppo psico-emotivo; difatti, dall'elaborato peritale si evince che la relazione con la madre sembra essere connotata positivamente e caratterizzata da reciprocità; la relazione con il padre, non risulta caratterizzata da alcun disagio salvo quello legato a dinamiche che appartengono alla coppia. E' emerso, invece, il forte desiderio, mascherato per il figlio e per la figlia Per_1 CP_2 Per_2 di recuperare il rapporto con il padre, in termini di tempo e spazi da condividere maggiormente.
La ctu dott.ssa , infine, ha escluso rischi legati all'uso di sostanze e/o probabili Persona_4 dipendenze da abuso di alcool da parte del resistente evidenziando, invece, che “rispetto al ruolo genitoriale c'è un forte desiderio di stabilire una relazione di continuità con i figli e non appaiono elementi di criticità che potrebbero inficiare il ruolo paterno;
mostra altresì la consapevolezza dell'importanza di lavorare su contenuti non elaborati e criticità evidenziate”.
Pertanto, condividendo le conclusioni a cui è giunto il ctu e, in conformità a quanto richiesto dalle parti, questo tribunale ritiene di affidare i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre, presso la quale già vivono e dalla quale risultano adeguatamente accuditi.
La casa familiare sita in Casalnuovo di Napoli (NA) alla Via casa dell'acqua n. 5 int.7, resta assegnata alla madre.
Quanto ai tempi di permanenza dei minori con il padre, ritenuto che l'altalenante rapporto padre – figli sia da ricondurre alla conflittualità familiare cui dovrebbero porre rimedio i percorsi suggeriti di cui avanti, si prevede, salvo diverso accordo, che il padre tenga con sé i figli i fine settimana alternati dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.30 della domenica (22.30 nel periodo estivo); durante le settimane in cui i minori non trascorreranno il week-end con il padre, per due pomeriggi a settimana, il martedì e giovedì, dalle 18.30 fino alle ore 21,30; per le vacanze natalizie, un anno il 24 dicembre, il 31 dicembre e l'uno gennaio;
un altro anno il 25 e 26 dicembre e il 6 gennaio;
per le vacanze pasquali, Pasqua e Lunedì in Albis ad anni alterni;
per otto giorni, anche non consecutivi, nelle vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
il giorno della festa del papà, del suo compleanno e onomastico, mentre le corrispondenti feste che riguardano la madre saranno festeggiate con tale genitore (recuperando in altri giorni le visite); l'onomastico ed il compleanno dei minori preferibilmente con entrambi i genitori in luogo neutro.
Sulla scorta delle indicazioni del CTU, si ritiene di avviare le parti verso percorsi di valutazione e sostegno delle capacità genitoriali da svolgersi presso struttura pubblica o convenzionata da individuarsi a cura dei servizi sociali di Casalnuovo di Napoli (NA).
Si dispone, inoltre, che i predetti servizi sociali monitorino sull'andamento dei percorsi seguiti dai signori e . Parte_1 Controparte_1
Si ritiene, altresì, stante il monitoraggio affidato ai SS di Casalnuovo di Napoli, di disporre a cura della cancelleria la trasmissione di copia del presente provvedimento al GT ex art. 337 c.c..
Quanto alle questioni economiche, dal compendio istruttorio è emerso che: 1) la signora
[...] vive, unitamente ai figli, nell'abitazione familiare, di sua proprietà, le cui rate del mutuo Pt_1 acceso per l'acquisto gravano sul resistente;
saltuariamente svolge lavori come collaboratrice domestica, come riferito dalla stessa all'udienza di comparizione, con retribuzione mensile di circa €
400,00 ed è supportata dalla propria famiglia di origine;
2) il resistente, invece, vive presso l'abitazione della propria famiglia di origine e non è gravato da costi abitativi;
svolge l'attività di autista con retribuzione mensile di € 1.700,00; è gravato dal costo del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare pagando la rata mensile di € 490,00 oltre ad essere gravato da ulteriori finanziamenti per circa € 500,00 mensili.
Orbene, considerata la complessiva situazione economica e patrimoniale delle parti, tenuto conto dell'obbligo gravante su ciascun genitore, abile al lavoro, di contribuire in modo dignitoso al mantenimento dei figli, questo tribunale ritiene congruo porre l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei minori e versando alla signora Per_1 Per_2 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 300,00, a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione, somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021.
Va, invece, rigetta la domanda della ricorrente di ripetizione delle somme percepite dal resistente a titolo di assegno unico trattandosi di somme impiegate per esigenze alimentari.
Va, infine, rigettata la domanda di mantenimento proposta dalla per sé stante l'addebito della Pt_1 separazione alla signora Pt_1
Non resta, a questo punto, che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, stante l'accoglimento della domanda di addebito della parte resistente, vanno poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto della controversia di valore indeterminabile di bassa complessità, dell'assenza di questioni di fatto e diritto di speciale difficoltà, dei parametri medi di cui al DM 55/2014.
Le spese di CTU come liquidate con separato decreto saranno invece, stante l'esito della CTU poste a carico di entrambe le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) addebita la separazione dei coniugi alla signora Parte_1
d) affida i minori e ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
e) colloca i minori in via preferenziale presso la madre;
f) assegna la casa familiare sita in Casalnuovo di Napoli (NA) alla Via casa dell'acqua n. 5 int.7 alla signora Parte_1
g) disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
h) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1
e versando alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 Per_2 Parte_1
l'importo pari ad euro 300,00, somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
i) pone a carico delle parti le spese straordinarie per la prole come individuate in parte motiva nella misura del 50% ciascuna;
j) rigetta la domanda ripetizione avanzata dal sig. ; CP_1
k) rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
l) invita le parti ad intraprendere percorsi di valutazione e sostegno delle capacità genitoriali da svolgersi presso struttura pubblica o convenzionata da individuarsi a cura dei servizi sociali di Casalnuovo di Napoli (NA);
m) dispone che i predetti servizi sociali monitorino sull'andamento dei percorsi seguiti dai signori e;
Parte_1 Controparte_1
n) dispone a cura della cancelleria la trasmissione di copia del presente provvedimento e della
CTU al GT ex art. 337 c.c.;
o) pone a carico di entrambe le parti le spese per la CTU come liquidate con separato decreto;
p) condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese di lite che liquida in € 5.331,20 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA se dovuta e CPA.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 15.07.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5608 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to Concetta Ferraro ed elettivamente C.F._1 domiciliata in San Paolo Bel Sito (NA) alla Via Papa Giovanni Paolo II 26 presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Rosaria Cugia ed elettivamente domiciliato in Portici (NA), alla Via Libertà 118, presso lo studio di questi;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come note ex art. 127 ter cpc pervenute per l'udienza del 26.06.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.10.2023 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il signor in data 25.06.2011 a Casalnuovo di Napoli (NA) Controparte_1
(atto n. 21 parte II serie A ufficio 2 anno 2011) dalla cui unione nascevano due figli: , nato Per_1 il 23.02.2012 a San Giuseppe Vesuviano (NA), e nata il [...] a [...], chiedeva Per_2 pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge, assegnazione della casa coniugale, regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori con il padre, un assegno di mantenimento sia per i minori che per sé; vinte le spese di lite.
Il resistente, costituitosi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione con addebito alla ricorrente e per la regolamentazione dei doveri genitoriali;
vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti all'udienza di comparizione del 18.03.2024, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, espletata la prova orale e la CTU, con ordinanza del 26.06.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr.
Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla resistente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Circa le domande di addebito della separazione formulate da entrambe le parti, giova rammentare che la dichiarazione di addebito deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, pertanto, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi.
L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi - i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni della famiglia» in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Da molti anni la giurisprudenza ha chiarito che, per l'ottenimento della pronuncia di addebito, il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012).
Ne derivano, da un lato, la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa – unica o comunque prevalente e determinante - della intollerabilità della convivenza (Cass. n. 5061/2006; Cass. n. 2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre
2014, n. 12147 in Redazione Giuffrè; Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n. 281 in Guida al diritto,
2013,24, 63; Trib. Cassino, 8 maggio 2014 in Guida al diritto, 2014, 38, 42).
Orbene, tornando al caso di specie, ritiene il Tribunale che la parte resistente abbia fornito prova idonea a sostegno del proprio assunto. Il signor deduce, a sostegno della domanda di CP_1 addebito, che la crisi coniugale sia da ricondurre alla relazione extraconiugale intrapresa dalla moglie con tale . Persona_3
Orbene, dal compendio istruttorio è emerso il sereno convincimento della riconducibilità della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi al comportamento inadempiente della ricorrente. Difatti, nel mese di dicembre dell'anno 2022, il resistente veniva a conoscenza che tra la moglie ed il signor era ripresa una relazione sentimentale dopo quella intercorsa già nell'anno Persona_3
2018 a cui fece seguito, nel medesimo anno, la riconciliazione tra il signor e la signora CP_1
Pt_1
Invero, entrambi i testi escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare tenuto conto delle dichiarazioni convergenti e univoche, hanno confermato l'esistenza della relazione extraconiugale intrapresa dalla ricorrente durante il matrimonio.
In particolare, il teste all'epoca dei fatti coniuge del signor , ha Testimone_1 Persona_3 riferito che la relazione tra questi e la ricorrente iniziò nel mese di maggio del 2018 e terminò nel settembre del medesimo anno. Al riguardo, rispondendo in merito al capo A) della comparsa di costituzione e risposta di parte resistente, il teste ha riferito: “nel maggio del 2018 la signora ha iniziato la relazione con e ad agosto dello stesso anno poi Parte_1 Persona_3 andarono a convivere ad Acerra alla Via Piana, in una villetta a schiera;
sono a conoscenza dei fatti in quanto io ero la moglie di . Dopo un mese e precisamente a settembre 2018, Persona_3 mio marito tornò a casa da me […]”. Il teste sul punto, invece, ha riferito Per_3 Testimone_2 che: “[…] io frequentavo i coniugi e;
sono a venuto a conoscenza della circostanza Pt_1 CP_1 circa 2/3 anni fa, negli anni 2021/2022, in quanto durante i nostri incontri, le nostre serate trascorse anche a casa mia, nel parlare, loro stessi raccontarono che aveva avuto una relazione con Pt_1
. Per_3
Tale circostanza, tra l'altro, non è stata nemmeno specificamente contestata dalla ricorrente.
In merito, invece, alla ripresa della predetta relazione extraconiugale della ricorrente con il signor
, scoperta dal resistente il 31 dicembre 2022, la teste in risposta in risposta al capo Per_3 Tes_1 al capo E) della predetta comparsa di costituzione e risposta, ha dichiarato:” si è vero;
sono stata io ad avvisare il signor che la moglie e mio marito avevano di nuovo una relazione;
CP_1 preciso che erano le 4 del mattino circa quando avvisai in quanto quella sera, mio CP_1 marito un po' brillo, lasciò il telefono sul tavolo e lessi i messaggi che gli arrivavano e capii che si trattava della si trattava di messaggi con su scritto: 'auguri amore mio;
ti amo'. Preciso che Pt_1 mio marito aveva memorizzato il numero della con il nome;
ma io capii che si Pt_1 Tes_3 trattava della dalla foto del mittente dei messaggi”. Il teste a conferma di quanto Pt_1 Tes_2 dichiarato dalla teste in risposta al capo E), ha riferito che: “[…] qualche giorno dopo il 31 Tes_1 dicembre, poi, mi riferì che il 31 dicembre aveva scoperto che la moglie continuava ad CP_1 avere una relazione con mi riferì che erano a festeggiare il 31 sera a casa dei genitori di Per_3
la quale durante una discussione la stessa ammise anche davanti ai suoi genitori Pt_1 Pt_1 della relazione con . Per_3 Dal compendio istruttorio, inoltre è emerso che lo si allontanò dalla casa coniugale il 1° CP_1 gennaio 2023 trasferendosi presso l'abitazione della propria famiglia di origine;
ciò è stato dichiarato sia dal resistente che dalla ricorrente all'udienza di comparizione delle parti. Quindi il giorno successivo alla scoperta del tradimento, scoperta avvenuta il 31.12.2022.
Di contro, la parte ricorrente ha assunto che la causa della separazione dei coniugi sarebbe da ricondursi al contegno del , gravemente irrispettoso e incompatibile con i doveri nascenti CP_1 dal matrimonio, manifestando l'indole di un uomo violento nei confronti della coniuge.
Orbene, tale prospettazione non è suffragata da alcun elemento probatorio atteso che sia dall'escussione dei testi che dall'audizione delle parti non è emerso in modo inequivoco alcuna profonda ed insanabile crisi coniugale preesistente né vi è prova della circostanza che il sig.
avesse tenuto un comportamento aggressivo e violento durante la convivenza. Inoltre, CP_1 il procedimento penale aperto a carico del resistente a seguito delle querele versate in atti dalla Pt_1
e riferite ad episodi risalenti agli anni 2018 e 2019 si è concluso con la sentenza n. 279/2021 (resa dal Tribunale di Nola, sezione penale, in composizione collegiale) di assoluzione “perché il fatto non sussiste”.
In conclusione, la domanda di addebito formulata dal sig. merita di essere Controparte_1 accolta mentre va rigettata quella proposta dalla ricorrente.
La separazione va, per tal via, addebitata alla signora Pt_1
Circa la regolamentazione dei doveri genitoriali, si evidenzia che dal complessivo compendio istruttorio non sono emerse carenze nell'idoneità alla cura della prole in capo ad entrambi i genitori.
Difatti, dalla espletata CTU, è emerso che entrambi i genitori, sebbene necessitino “di elaborare la confusione e l'intensità dei loro vissuti interni e la declinazione della loro capacità genitoriale, materna e paterna, che va aiutata e sostenuta affinché possa essere presente in modo adeguato ai bisogni dei propri figli”, hanno mostrato adeguate competenze genitoriali (Cfr. relazione della dott.ssa
). Persona_4
Non sono, altresì, emersi tratti psicopatologici di rilevanza clinica per entrambi i minori, nello sviluppo psico-emotivo; difatti, dall'elaborato peritale si evince che la relazione con la madre sembra essere connotata positivamente e caratterizzata da reciprocità; la relazione con il padre, non risulta caratterizzata da alcun disagio salvo quello legato a dinamiche che appartengono alla coppia. E' emerso, invece, il forte desiderio, mascherato per il figlio e per la figlia Per_1 CP_2 Per_2 di recuperare il rapporto con il padre, in termini di tempo e spazi da condividere maggiormente.
La ctu dott.ssa , infine, ha escluso rischi legati all'uso di sostanze e/o probabili Persona_4 dipendenze da abuso di alcool da parte del resistente evidenziando, invece, che “rispetto al ruolo genitoriale c'è un forte desiderio di stabilire una relazione di continuità con i figli e non appaiono elementi di criticità che potrebbero inficiare il ruolo paterno;
mostra altresì la consapevolezza dell'importanza di lavorare su contenuti non elaborati e criticità evidenziate”.
Pertanto, condividendo le conclusioni a cui è giunto il ctu e, in conformità a quanto richiesto dalle parti, questo tribunale ritiene di affidare i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre, presso la quale già vivono e dalla quale risultano adeguatamente accuditi.
La casa familiare sita in Casalnuovo di Napoli (NA) alla Via casa dell'acqua n. 5 int.7, resta assegnata alla madre.
Quanto ai tempi di permanenza dei minori con il padre, ritenuto che l'altalenante rapporto padre – figli sia da ricondurre alla conflittualità familiare cui dovrebbero porre rimedio i percorsi suggeriti di cui avanti, si prevede, salvo diverso accordo, che il padre tenga con sé i figli i fine settimana alternati dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.30 della domenica (22.30 nel periodo estivo); durante le settimane in cui i minori non trascorreranno il week-end con il padre, per due pomeriggi a settimana, il martedì e giovedì, dalle 18.30 fino alle ore 21,30; per le vacanze natalizie, un anno il 24 dicembre, il 31 dicembre e l'uno gennaio;
un altro anno il 25 e 26 dicembre e il 6 gennaio;
per le vacanze pasquali, Pasqua e Lunedì in Albis ad anni alterni;
per otto giorni, anche non consecutivi, nelle vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
il giorno della festa del papà, del suo compleanno e onomastico, mentre le corrispondenti feste che riguardano la madre saranno festeggiate con tale genitore (recuperando in altri giorni le visite); l'onomastico ed il compleanno dei minori preferibilmente con entrambi i genitori in luogo neutro.
Sulla scorta delle indicazioni del CTU, si ritiene di avviare le parti verso percorsi di valutazione e sostegno delle capacità genitoriali da svolgersi presso struttura pubblica o convenzionata da individuarsi a cura dei servizi sociali di Casalnuovo di Napoli (NA).
Si dispone, inoltre, che i predetti servizi sociali monitorino sull'andamento dei percorsi seguiti dai signori e . Parte_1 Controparte_1
Si ritiene, altresì, stante il monitoraggio affidato ai SS di Casalnuovo di Napoli, di disporre a cura della cancelleria la trasmissione di copia del presente provvedimento al GT ex art. 337 c.c..
Quanto alle questioni economiche, dal compendio istruttorio è emerso che: 1) la signora
[...] vive, unitamente ai figli, nell'abitazione familiare, di sua proprietà, le cui rate del mutuo Pt_1 acceso per l'acquisto gravano sul resistente;
saltuariamente svolge lavori come collaboratrice domestica, come riferito dalla stessa all'udienza di comparizione, con retribuzione mensile di circa €
400,00 ed è supportata dalla propria famiglia di origine;
2) il resistente, invece, vive presso l'abitazione della propria famiglia di origine e non è gravato da costi abitativi;
svolge l'attività di autista con retribuzione mensile di € 1.700,00; è gravato dal costo del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare pagando la rata mensile di € 490,00 oltre ad essere gravato da ulteriori finanziamenti per circa € 500,00 mensili.
Orbene, considerata la complessiva situazione economica e patrimoniale delle parti, tenuto conto dell'obbligo gravante su ciascun genitore, abile al lavoro, di contribuire in modo dignitoso al mantenimento dei figli, questo tribunale ritiene congruo porre l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei minori e versando alla signora Per_1 Per_2 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 300,00, a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione, somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021.
Va, invece, rigetta la domanda della ricorrente di ripetizione delle somme percepite dal resistente a titolo di assegno unico trattandosi di somme impiegate per esigenze alimentari.
Va, infine, rigettata la domanda di mantenimento proposta dalla per sé stante l'addebito della Pt_1 separazione alla signora Pt_1
Non resta, a questo punto, che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, stante l'accoglimento della domanda di addebito della parte resistente, vanno poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto della controversia di valore indeterminabile di bassa complessità, dell'assenza di questioni di fatto e diritto di speciale difficoltà, dei parametri medi di cui al DM 55/2014.
Le spese di CTU come liquidate con separato decreto saranno invece, stante l'esito della CTU poste a carico di entrambe le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) addebita la separazione dei coniugi alla signora Parte_1
d) affida i minori e ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
e) colloca i minori in via preferenziale presso la madre;
f) assegna la casa familiare sita in Casalnuovo di Napoli (NA) alla Via casa dell'acqua n. 5 int.7 alla signora Parte_1
g) disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
h) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1
e versando alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 Per_2 Parte_1
l'importo pari ad euro 300,00, somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
i) pone a carico delle parti le spese straordinarie per la prole come individuate in parte motiva nella misura del 50% ciascuna;
j) rigetta la domanda ripetizione avanzata dal sig. ; CP_1
k) rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
l) invita le parti ad intraprendere percorsi di valutazione e sostegno delle capacità genitoriali da svolgersi presso struttura pubblica o convenzionata da individuarsi a cura dei servizi sociali di Casalnuovo di Napoli (NA);
m) dispone che i predetti servizi sociali monitorino sull'andamento dei percorsi seguiti dai signori e;
Parte_1 Controparte_1
n) dispone a cura della cancelleria la trasmissione di copia del presente provvedimento e della
CTU al GT ex art. 337 c.c.;
o) pone a carico di entrambe le parti le spese per la CTU come liquidate con separato decreto;
p) condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese di lite che liquida in € 5.331,20 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA se dovuta e CPA.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 15.07.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)