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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/05/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 3287/2022 promosso da:
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Federico Pampaloni giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Chiamenti sito in Verona, corso
Porta Nuova n. 22;
p. iva: P.IVA_1
- attrice -
contro
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Mosetti e dall'avv. Giampaola Ministrini giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Frosinone, viale Mazzini n. 120 sc. D;
c.f.: CodiceFiscale_1
- convenuta - con la chiamata in causa di
1
CP_3
rappresentato e difeso dall'avv. Amalia Valentini e dall'avv. Sergio Malagù giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Ferrara, piazza T. Tasso n. 2;
c.f.: CodiceFiscale_2
- terzo chiamato -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, condannare la parte convenuta a rimborsare all'esponente, quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di € 20.200,00= ed interessi legali maturati e maturandi dal dì della notifica del presente atto al saldo.
In via gradata, nella non creduta ipotesi in cui il giudicante dovesse ritenere una responsabilità del terzo chiamato disgiunta
e/o comunque diversa da quella della allora si chiede che anche lo stesso sia condannato a rimborsare all'esponente, CP_2
quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo che verrà determinato dal Giudice oltre agli interessi legali maturati e maturandi dal dì della notifica del presente atto al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa dichiarazione di inammissibilità e/o, in subordine, rigetto delle avversarie domande ed eccezioni tutte come formulate negli atti di causa, accogliere le seguenti domande:
1) In via preliminare, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori tutti articolati in sede di 2^ memoria ex art. 183
VI° comma cpc e di 3^ memoria ex art. 183 VI° comma cpc che qui di seguito devono intendersi integralmente trascritti, compresa oltre la prova orale anche la richiesta di emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti della
[...]
; Controparte_4
2
2) Nel merito, in via preliminare, accertare la nullità della notificazione della raccomandata a/r del 20/09/2011 e, per
l'effetto, dichiarare prescritto il diritto di rivalsa vantato dalla società Controparte_1
3) Sempre nel merito, accertare l'illegittimità della liquidazione operata dalla compagnia assicurativa designata e, per
l'effetto, dichiarare non dovuta la somma di € 20.200,00 ex adverso richiesta, o nella diversa misura che risulterà di giustizia;
4) In subordine, in ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande ex adverso formulate, condannare il sig. CP_3
a manlevare e/o comunque tenere indenne la convenuta sig. da ogni e qualsiasi somma la
[...] Controparte_2
stessa sia condannata a corrispondere alla società attrice;
5) In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande/eccezioni formulate, stante la natura solidale dell'obbligazione oggetto di causa, accertare e dichiarare le rispettive quote di responsabilità tra i sigg.ri e , con ogni conseguenza di legge;
CP_3 Controparte_2
6) Con vittoria di spesi e compensi di causa.
Per parte terza chiamata: in via preliminare dichiarare prescritto il diritto di manleva e/o di rivalsa e/o qualsivoglia diritto nei confronti di
[...]
non risultando atti interruttivi della prescrizione né da parte di né da parte della CP_3 Parte_1
sig.ra e quindi estromettere il medesimo dal giudizio;
Controparte_2
in via principale respingere integralmente, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nella narrativa della memoria di costituzione, le domande proposte dalla signora e tutte le altre domande, da Controparte_2
chiunque proposte e/o azionate, sia in via principale sia in via subordinata sia in via di regresso, nei confronti del sig. nel contempo dichiarando che non sussiste l'obbligo da parte dello stesso di corrispondere somme a CP_3
qualsivoglia titolo, neppure in via solidale, in relazione ai fatti per cui è causa.
In via istruttoria, nel non creduto caso di mancato accoglimento delle suindicate conclusioni, si insiste per le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, VI°comma, cpc, n. 2 e 3, nelle opposizioni ed eccezioni di inammissibilità in relazione alle richieste di prove delle controparti.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.
3
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società (già Controparte_1 Parte_2
nella sua qualità di compagnia assicuratrice designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada) conveniva in giudizio la signora esercitando l'azione di rivalsa prevista dall'art. 292, primo comma, CP_2
D.Lgs. n. 209/2005 e chiedendo la condanna della stessa al pagamento della somma di € 20.200,00.
L'attrice esponeva di aver corrisposto tale importo a titolo risarcitorio ai signori e CP_5 CP_6
danneggiati nel corso di un sinistro stradale occorso il 4.8.2002 e (con)causato dal veicolo di proprietà della signora e condotto dal signor CP_2 CP_3
Il veicolo della convenuta risultava privo di copertura assicurativa, perciò interveniva il F.G.V.S. per ristorare il pregiudizio patito dalle vittime del sinistro.
La compagnia attrice vantava, a fronte del pagamento, il diritto di ottenere in rivalsa le somme versate dal responsabile del sinistro, ovvero nello specifico la signora nella sua qualità di proprietaria del CP_2
veicolo danneggiante.
Si costituiva in giudizio la signora eccependo innanzitutto la prescrizione del diritto fatto valere CP_2
e, in ogni caso, contestava il quantum delle pretese attoree, in quanto – a detta della stessa – quantificate senza tener conto della responsabilità prevalente o quantomeno del concorso di colpa del signor CP_6
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande di parte attrice poiché inammissibili o comunque infondate.
Dava però atto di non essere stata, all'epoca, a conoscenza della scopertura assicurativa del veicolo a lei intestato, che era in uso esclusivo al signor Per tale ragione, chiedeva di essere autorizzata a CP_3
chiamarlo in causa al fine di essere tenuta manlevata dallo stesso.
Formulava, infatti, domanda di regresso nei suoi confronti.
La richiesta veniva autorizzata dal G.I., con differimento della prima udienza di comparizione delle parti.
4
Si costituiva in giudizio il signor aderendo alle eccezioni di parte convenuta relative alla CP_3
prescrizione (peraltro, evidenziando come nei suoi confronti non fossero mai stati inviati atti interruttivi), eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della negoziazione assistita, contestando in radice l'utilizzo esclusivo del veicolo – che era invece nella piena disponibilità della signora
– ed affermando di essere stato all'oscuro della scopertura assicurativa dello stesso. Chiedeva in CP_2
ogni caso il rigetto delle domande attoree.
All'udienza di prima comparizione del 22.9.2022, previo rigetto dell'eccezione di improcedibilità sollevata dal terzo chiamato stante la natura della domanda formulata nei suoi confronti dalla convenuta, le parti chiedevano ed ottenevano la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
Nell'ordinanza istruttoria del 21.12.2023, il G.I. rigettava le prove testimoniali richieste dalle parti.
Ritenuta dunque la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Le parti precisavano le loro conclusioni all'udienza del 30.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ. Il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
1) Sull'eccezione di prescrizione
L'art. 292, comma primo, del D.Lgs. n. 209 del 2005 (che ha sostituito l'art. 29 L. n. 990 del 1969) prevede, testualmente, che il recupero dell'indennizzo erogato dall'Impresa designata alla gestione del F.G.V.S. possa avvenire mediante un'azione, denominata di regresso, esperibile nei confronti del responsabile del sinistro causato da veicoli non identificati (nell'eventualità che il responsabile sia stato successivamente identificato), privi di assicurazione o circolanti prohibente domino.
Alcune pronunce ricostruiscono il diritto di recupero come un diritto non derivante da quello del danneggiato al risarcimento dei danni, ma fondato su di un'azione autonoma e specifica prevista dalla legge (Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2007, n. 10827; Cass. civ., sez. III, 19 giugno 2013, n. 15303; Trib.
Firenze, sez. II, 27 gennaio 2015, n. 207; Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2017, n. 930).
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Altre negano che al testuale distinguo normativo corrisponda una sostanziale differenza tra le due azioni, sicché l'azione recuperatoria dell'indennizzo nei confronti del responsabile civile viene ricondotta da questa giurisprudenza all'ambito della surrogazione legale ex art. 1203, n. 5, cod. civ., sul presupposto che essa attribuisca all'impresa designata il medesimo diritto vantato dal danneggiato (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 1991, n. 12014; Cass. civ., sez. III, 13 ottobre 1997, n. 9956; Trib. Trieste, 15 dicembre 2011;
Cass. civ., sez. III, 6 ottobre 2016, n. 20026).
La qualificazione dell'azione come regresso o come surrogazione rileva sul piano della prescrizione. La giurisprudenza che qualifica l'azione ex art. 292, comma primo, D.Lgs. n. 209/2005 quale azione autonoma e indipendente dal diritto del danneggiato (regresso) ritiene che essa sia soggetta al termine di prescrizione decennale (Cass. civ., sez. III, 19 giugno 2013, n. 15303). Al contrario, la giurisprudenza che qualifica l'azione ex art. 292, primo comma, D.Lgs. n. 209/2005 quale fattispecie di surrogazione legale di cui all'art. 1203 n. 5 cod. civ. ritiene che il diritto dell'impresa sia soggetto alla prescrizione biennale, con decorrenza dall'esecuzione del pagamento al danneggiato (in quanto l'impresa designata subentra nella medesima posizione sostanziale e processuale del danneggiato).
Recentemente la Suprema Corte ha preso posizione sulla questione chiarendo definitivamente la natura dell'azione di rivalsa e le conseguenze che questa viene ad avere in alcuni ambiti, tra i quali la prescrizione del diritto. In particolare, l'azione in parola deve essere qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Trattasi, in particolare, di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile. Le caratteristiche di specialità dell'azione di cui al primo comma dell'art. 292 del codice delle assicurazioni private non consentono di parificare tout court la posizione dell'impresa designata e il diritto da questa esercitato verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questo vantato.
Trattandosi di azione speciale ed autonoma ex lege, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario
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decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato (Cass. civ. n. 21514/2022).
Nel caso di specie, il termine di prescrizione decennale decorre dal giorno del pagamento, avvenuto in data 19-21.4.2004.
Dunque, tale termine si sarebbe prescritto nell'aprile 2014, se non fossero state spedite e ricevute le lettere di messa in mora del 20.9.2011 e del 5.2.2019.
Se pacifica è la regolare ricezione della seconda comunicazione, quella del 2019, maggiori dubbi sorgono in merito alla prima messa in mora del settembre 2011.
L'attrice ha sostenuto che, essendo stata la raccomandata a.r. ricevuta materialmente dalla zia
[...]
(come si evince chiaramente dalla cartolina dimessa), essa non potrebbe ritenersi regolarmente Pt_3
notificata. La zia in questione, infatti, non era stretto familiare dell'odierna convenuta né tantomeno convivente.
E dunque, non essendovi prova di una regolare notifica del primo atto interruttivo, la pretesa di CP_1
dovrebbe ritenersi prescritta a far data dall'aprile 2014, a nulla rilevando la successiva comunicazione del
2019.
Orbene, tale prospettazione non è condivisibile e ciò in ragione di una distinzione dirimente: quella tra la notifica di un atto giudiziario (o un atto equiparato) e l'invio di una semplice raccomandata con avviso di ricevimento.
Senza dubbio, la lettera di messa in mora in questione rientra nella seconda categoria. Questo significa che il suo invio non è disciplinato dalle norme rigide previste per le notifiche giudiziarie, come quelle della L. 890/1982. Al contrario, è soggetta esclusivamente al regolamento postale.
Secondo tale regolamento, l'agente postale che effettua la consegna è un incaricato di pubblico servizio.
Gli invii raccomandati a firma possono essere consegnati al destinatario stesso, ma anche a una “altra persona individuata” o a un familiare, a patto che l'agente si rechi presso il luogo indicato per la consegna.
La consegna è ritenuta valida e regolare non appena il plico giunge all'indirizzo stabilito e viene consegnato a uno di questi soggetti autorizzati dalle norme postali.
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L'agente postale, in questi casi, non è tenuto a redigere una dettagliata relata di notifica né ad annotare specificamente sull'avviso di ricevimento chi ha ritirato il plico;
nessuna norma lo impone. La semplice apposizione di una firma sull'avviso di ricevimento è sufficiente a presumere che il plico sia stato effettivamente consegnato all'indirizzo corretto, nelle mani del destinatario o di un'altra persona incaricata.
Nel caso in esame, ha prodotto l'avviso di ricevimento relativo alla messa in mora del 2011. CP_1
Sebbene la convenuta sostenga sia stato ricevuto da una parente, ciò dimostra che questa persona si trovava presso l'abitazione della signora e, in virtù delle norme postali, era evidentemente CP_2
autorizzata a ritirare il plico. Inoltre, l'indirizzo a cui è stata inviata la messa in mora è lo stesso identico indirizzo in cui è stato successivamente notificato l'atto di citazione che ha permesso alla convenuta di costituirsi in giudizio, e ciò a conferma che si tratta dell'indirizzo di residenza o comunque luogo presso il quale la signora riceve la corrispondenza. CP_2
A tal proposito, giova richiamarsi anche la presunzione di conoscenza stabilita dall'art. 1335 cod. civ., secondo cui le dichiarazioni (come la messa in mora) dirette a una persona si considerano conosciute non appena giungono al suo indirizzo. Il mittente, per avvalersene, deve solo dimostrare che l'atto è arrivato a quell'indirizzo; non è necessario provare che il destinatario ne abbia avuto effettiva conoscenza. La possibilità di superare questa presunzione spetta al destinatario, il quale deve provare di essere stato impossibilitato a conoscere l'atto senza sua colpa.
Nel caso in esame, sia la cartolina della VI (che ha inviato la messa in mora per conto di sia CP_1
gli inviti alla negoziazione sono rientrati al mittente firmati, il che perfeziona il loro scopo e crea una vera e propria presunzione di conoscenza poiché la comunicazione è giunta al domicilio/residenza.
Quanto ai requisiti formali della messa in mora in sé, l'articolo 1219 cod. civ. richiede semplicemente che sia fatta per iscritto. Non sono prescritte formule sacramentali o particolari adempimenti, bensì è sufficiente che l'atto sia portato a conoscenza del destinatario e che il creditore manifesti chiaramente, in uno scritto diretto al debitore e giunto alla sua sfera di conoscibilità (come l'indirizzo), la volontà di far
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valere il proprio diritto e ottenere l'adempimento.
La lettera inviata da VI per conto di rispettava tutte queste caratteristiche, inclusa CP_1
l'indicazione chiara del titolare del diritto. La stessa azione intrapresa da dimostra poi la volontà CP_1
di avvalersi di quella messa in mora inviata dal suo incaricato.
In presenza di validi e tempestivi atti interruttivi, dunque, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla signora è infondata e va rigettata. CP_2
E, a tal riguardo, l'art. 1310 cod. civ. consente di estendere gli effetti interruttivi delle due comunicazioni sopra citate anche al condebitore solidale CP_3
Il proprietario del veicolo (la signora e il conducente (il signor devono, infatti, CP_2 CP_3
considerarsi condebitori solidali per il danno causato dall'incidente stradale. Questa solidarietà non deriva tanto da un rapporto contrattuale, ma direttamente dalla regola generale sull'imputabilità di un fatto dannoso a più persone, prevista dal codice civile.
L'art. 1310 cod. civ. permette, in questi casi, una sorta di scudo contro la prescrizione, dal momento che qualunque atto che interrompa la prescrizione nei confronti di uno dei debitori solidali, automaticamente esplica i suoi effetti interruttivi anche nei confronti di tutti gli altri coobbligati.
Le lettere di messa in mora e gli inviti alla negoziazione sono stati inviati e recapitati (con l'efficacia e la presunzione di conoscenza sopra descritte) alla signora e, sebbene questi atti fossero indirizzati CP_2
primariamente a lei, in virtù della solidarietà tra proprietaria e conducente e del disposto dell'art. 1310 cod. civ., tali atti hanno validamente interrotto il termine di prescrizione anche per il signor CP_3
Irrilevante è la precedente rinuncia agli atti di causa da parte di nei confronti del signor CP_1 CP_3
che certamente non ha intaccato il diritto sostanziale di ei confronti dell'odierno terzo chiamato CP_1
quale condebitore solidale, mantenendo intatta la possibilità di agire contro di lui, trattandosi di una libertà di scelta consentita proprio dalla natura solidale dell'obbligazione.
2) Sul diritto di rivalsa dell'attrice
In forza dell'art. 283, comma primo, lett. b) del D.Lgs. 209/2005, il Fondo di Garanzia per le vittime
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della strada risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, nel caso in cui il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione. In particolare lo stesso articolo, al comma secondo, stabilisce che il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo di € 500,00, per la parte eccedente tale ammontare.
L'assenza di copertura assicurativa del veicolo è stata chiaramente confermata e mai negata dai responsabili civili (se non tardivamente dal terzo chiamato, che solo in sede di memorie ex art. 190 cod. proc. civ. ha eccepito il difetto di prova della scopertura assicurativa, con ciò contraddicendo la tesi sostenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta circa la non consapevolezza, da parte sua, dell'assenza di assicurazione).
Nella presente sede, l'attrice ha agito in rivalsa ex art. 292, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2005 nei confronti del proprietario del mezzo che ha cagionato il sinistro per quanto corrisposto per indennizzo, interessi e spese, per la complessiva somma citata.
Tuttavia, a fronte della chiamata in causa richiesta ed ottenuta dalla signora ha esteso la propria CP_2
domanda al conducente del veicolo, il quale – come già ampiamente argomentato – è condebitore solidale
(seppur non litisconsorte necessario).
E' diritto del creditore agire nei confronti di anche solo uno dei condebitori, come originariamente aveva fatto CP_1
E' inoltre ammessa, nei termini previsti dal codice di rito, la possibilità per parte attrice di estendere le proprie domande nei confronti del terzo chiamato, come di fatto avvenuto.
Ciò premesso, la domanda attorea può trovare accoglimento, nei termini che seguono.
Parte convenuta e terza chiamata hanno negato il diritto di di agire in rivalsa nei loro confronti CP_1
in quanto, a loro dire, la responsabilità del sinistro de quo sarebbe da ascrivere integralmente al signor e ciò in ragione del fatto che esclusivamente nei suoi confronti è stata riscontrata – e sanzionata – CP_6
dagli Agenti accertatori una violazione del codice della strada.
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Tuttavia, occorre segnalare che la suddetta sanzione è stata annullata a seguito di ricorso al Giudice di
Pace da parte del signor CP_6
Nel suddetto giudizio, la dinamica del sinistro è stata ricostruita in termini differenti rispetto a quanto riportato nel verbale di incidente stradale (che, lo si ricorda, fa piena prova fino a querela di falso dei soli fatti a cui i verbalizzanti abbiano assistito in prima persona o comunque dagli stessi appurati direttamente): i testi escussi hanno riferito di come l'Opel Vectra condotta dal signor sostasse CP_3
sul margine destro della via Maria al km 12.100 con l'indicatore di direzione destro lampeggiante e di come improvvisamente si sia reimmessa in carreggiata collidendo con il veicolo condotto dal signor
CP_6
In ogni caso, ha liquidato il danno subito dal signor su base concorsuale, applicando la CP_1 CP_6
presunzione di pari corresponsabilità dettata dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ.
Tale circostanza, mai espressamente contestata (se non in termini generici e meramente dubitativi) dalla convenuta e dal terzo chiamato, è desumibile dall'atto di quietanza relativo alla posizione della signora e dall'importo risarcitorio corrisposto al signor Parte_4 CP_6
A tal proposito, si evidenzia che il fiduciario della compagnia assicurativa, nella sua relazione, ha stimato il danno biologico permanente in misura pari al 7-8%, nonché riconosciuto allo stesso un periodo di inabilità temporanea assoluta di 60 giorni e parziale di ulteriori 30 giorni.
Pur nell'impossibilità di conoscere gli effettivi criteri risarcitori applicati da nel 2004, un CP_1
sommario calcolo dei danni patrimoniali e non patrimoniali sulla base dei criteri risarcitori all'epoca vigenti (orientati sull'equitatività ma anche sulle prime tabelle pretorie in circolazione) e sulla base della tabella per le micropermanenti del 2006 (dunque, di soli due anni successiva), portano a ritenere che la somma erogata al signor pari ad € 13.000,00 – comprensiva del compenso al suo difensore, per € CP_6
1.800,00) – fosse stata determinata applicando la riduzione di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ.
Pertanto, l'azione di rivalsa dell'odierna attrice potrà essere accolta integralmente.
Come si è già detto, parte attrice ha allegato copie delle quietanze attestanti l'intervenuto pagamento
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dell'importo complessivo di cui viene chiesto il rimborso.
La quietanza di pagamento è una dichiarazione la quale il soggetto attivo di un rapporto obbligatorio
(creditore) attesta di aver ricevuto la prestazione a lui dovuta, ponendo il debitore al riparo da ogni ulteriore pretesa.
L'art. 1199 cod. civ. non prevede alcun tipo di formalità; tuttavia, per assolvere alla funzione certificativa e al valore liberatorio, è necessario che la quietanza attesti il titolo o la causa del pagamento, indicando in modo adeguato l'obbligazione adempiuta.
La quietanza costituisce quindi, per espressa previsione legislativa, la prova del pagamento, non essendo necessario per il debitore fornire una prova ulteriore di aver adempiuto alla propria prestazione.
Nel caso di specie, peraltro, convenuta e terzo chiamato non hanno mai prospettato che il rilascio della quietanza da parte degli indennizzati fosse simulato (unica ipotesi in cui, ove raggiunta adeguata prova della simulazione, sarebbe possibile superare il contenuto inequivocabile della quietanza di pagamento).
Pertanto, la domanda attorea può essere accolta per la somma di € 20.200,00, oltre interessi dalla data della notificazione dell'atto di citazione al saldo, come da domanda.
3) Sulla condanna in solido della convenuta e del terzo chiamato e sulla domanda di manleva/regresso
I condebitori solidali devono essere dunque condannati in solido a restituire a le Controparte_1
somme che la stessa, quale Impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, ha corrisposto ai signori CP_6
La convenuta, tuttavia, ha formulato domanda di manleva (rectius: regresso) nei confronti del corresponsabile civile terzo chiamato.
Va premesso che, con riguardo alla specifica questione, entrambe le parti convenuta e terza chiamata hanno tentato di sostenere di essere all'oscuro dell'assenza di copertura assicurativa, imputandosi reciprocamente la responsabilità del mancato pagamento del premio.
La signora ha fondato esclusivamente su tale circostanza la sua domanda di manleva/regresso. CP_2
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Tuttavia, né la convenuta, né il terzo chiamato hanno fornito adeguata prova dell'assenza di consapevolezza circa la scopertura assicurativa.
Con riguardo, in particolare, alla posizione della signora (rilevante in questa sede ai fini della CP_2
valutazione di fondatezza della domanda di regresso nei confronti del signor , irrilevanti sono i CP_3
capitoli di prova formulati e funzionali a provare che l'auto fosse utilizzata esclusivamente dal signor
La signora infatti, era l'intestataria del veicolo e avrebbe dovuto appurare diligentemente CP_3 CP_2
la sussistenza di copertura assicurativa.
Tale onere non è eliso o attenuato dal fatto che il signor tilizzasse frequentemente, o finanche CP_3
quotidianamente, il veicolo.
La domanda di regresso – fondata, lo si ripete, esclusivamente sull'asserito utilizzo in via esclusiva dell'automobile da parte del terzo chiamato e del suo asserito impegno di occuparsi della r.c.a. – non può trovare accoglimento.
4) Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese di lite sostenute da parte attrice segue la soccombenza della convenuta e del terzo chiamato. Le spese processuali sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei valori medi dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
Nel rapporto processuale tra la convenuta e il terzo chiamato, in ragione della condanna in solido e degli esiti complessivi del giudizio, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le suddette parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta e dal terzo chiamato;
2) accoglie l'azione di regresso della e condanna e Controparte_1 Controparte_2 [...]
– in solido tra loro – al pagamento in favore della predetta società della somma di € 20.200,00, CP_3
oltre agli interessi legali dalla data della notificazione dell'atto di citazione al saldo;
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3) rigetta la domanda di regresso proposta da nei confronti di Controparte_2 CP_3
4) condanna e – in solido tra loro – alla rifusione, in favore di Controparte_2 CP_3
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 237,00 per anticipazioni ed € 5.077,00 Controparte_1
per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
5) nei rapporti tra convenuta e terzo chiamato, compensa integralmente tra le suddette parti le spese di lite.
Così deciso in Treviso, 28 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 3287/2022 promosso da:
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Federico Pampaloni giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Chiamenti sito in Verona, corso
Porta Nuova n. 22;
p. iva: P.IVA_1
- attrice -
contro
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Mosetti e dall'avv. Giampaola Ministrini giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Frosinone, viale Mazzini n. 120 sc. D;
c.f.: CodiceFiscale_1
- convenuta - con la chiamata in causa di
1
CP_3
rappresentato e difeso dall'avv. Amalia Valentini e dall'avv. Sergio Malagù giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Ferrara, piazza T. Tasso n. 2;
c.f.: CodiceFiscale_2
- terzo chiamato -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, condannare la parte convenuta a rimborsare all'esponente, quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di € 20.200,00= ed interessi legali maturati e maturandi dal dì della notifica del presente atto al saldo.
In via gradata, nella non creduta ipotesi in cui il giudicante dovesse ritenere una responsabilità del terzo chiamato disgiunta
e/o comunque diversa da quella della allora si chiede che anche lo stesso sia condannato a rimborsare all'esponente, CP_2
quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo che verrà determinato dal Giudice oltre agli interessi legali maturati e maturandi dal dì della notifica del presente atto al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa dichiarazione di inammissibilità e/o, in subordine, rigetto delle avversarie domande ed eccezioni tutte come formulate negli atti di causa, accogliere le seguenti domande:
1) In via preliminare, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori tutti articolati in sede di 2^ memoria ex art. 183
VI° comma cpc e di 3^ memoria ex art. 183 VI° comma cpc che qui di seguito devono intendersi integralmente trascritti, compresa oltre la prova orale anche la richiesta di emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti della
[...]
; Controparte_4
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2) Nel merito, in via preliminare, accertare la nullità della notificazione della raccomandata a/r del 20/09/2011 e, per
l'effetto, dichiarare prescritto il diritto di rivalsa vantato dalla società Controparte_1
3) Sempre nel merito, accertare l'illegittimità della liquidazione operata dalla compagnia assicurativa designata e, per
l'effetto, dichiarare non dovuta la somma di € 20.200,00 ex adverso richiesta, o nella diversa misura che risulterà di giustizia;
4) In subordine, in ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande ex adverso formulate, condannare il sig. CP_3
a manlevare e/o comunque tenere indenne la convenuta sig. da ogni e qualsiasi somma la
[...] Controparte_2
stessa sia condannata a corrispondere alla società attrice;
5) In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande/eccezioni formulate, stante la natura solidale dell'obbligazione oggetto di causa, accertare e dichiarare le rispettive quote di responsabilità tra i sigg.ri e , con ogni conseguenza di legge;
CP_3 Controparte_2
6) Con vittoria di spesi e compensi di causa.
Per parte terza chiamata: in via preliminare dichiarare prescritto il diritto di manleva e/o di rivalsa e/o qualsivoglia diritto nei confronti di
[...]
non risultando atti interruttivi della prescrizione né da parte di né da parte della CP_3 Parte_1
sig.ra e quindi estromettere il medesimo dal giudizio;
Controparte_2
in via principale respingere integralmente, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nella narrativa della memoria di costituzione, le domande proposte dalla signora e tutte le altre domande, da Controparte_2
chiunque proposte e/o azionate, sia in via principale sia in via subordinata sia in via di regresso, nei confronti del sig. nel contempo dichiarando che non sussiste l'obbligo da parte dello stesso di corrispondere somme a CP_3
qualsivoglia titolo, neppure in via solidale, in relazione ai fatti per cui è causa.
In via istruttoria, nel non creduto caso di mancato accoglimento delle suindicate conclusioni, si insiste per le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, VI°comma, cpc, n. 2 e 3, nelle opposizioni ed eccezioni di inammissibilità in relazione alle richieste di prove delle controparti.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.
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* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società (già Controparte_1 Parte_2
nella sua qualità di compagnia assicuratrice designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada) conveniva in giudizio la signora esercitando l'azione di rivalsa prevista dall'art. 292, primo comma, CP_2
D.Lgs. n. 209/2005 e chiedendo la condanna della stessa al pagamento della somma di € 20.200,00.
L'attrice esponeva di aver corrisposto tale importo a titolo risarcitorio ai signori e CP_5 CP_6
danneggiati nel corso di un sinistro stradale occorso il 4.8.2002 e (con)causato dal veicolo di proprietà della signora e condotto dal signor CP_2 CP_3
Il veicolo della convenuta risultava privo di copertura assicurativa, perciò interveniva il F.G.V.S. per ristorare il pregiudizio patito dalle vittime del sinistro.
La compagnia attrice vantava, a fronte del pagamento, il diritto di ottenere in rivalsa le somme versate dal responsabile del sinistro, ovvero nello specifico la signora nella sua qualità di proprietaria del CP_2
veicolo danneggiante.
Si costituiva in giudizio la signora eccependo innanzitutto la prescrizione del diritto fatto valere CP_2
e, in ogni caso, contestava il quantum delle pretese attoree, in quanto – a detta della stessa – quantificate senza tener conto della responsabilità prevalente o quantomeno del concorso di colpa del signor CP_6
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande di parte attrice poiché inammissibili o comunque infondate.
Dava però atto di non essere stata, all'epoca, a conoscenza della scopertura assicurativa del veicolo a lei intestato, che era in uso esclusivo al signor Per tale ragione, chiedeva di essere autorizzata a CP_3
chiamarlo in causa al fine di essere tenuta manlevata dallo stesso.
Formulava, infatti, domanda di regresso nei suoi confronti.
La richiesta veniva autorizzata dal G.I., con differimento della prima udienza di comparizione delle parti.
4
Si costituiva in giudizio il signor aderendo alle eccezioni di parte convenuta relative alla CP_3
prescrizione (peraltro, evidenziando come nei suoi confronti non fossero mai stati inviati atti interruttivi), eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della negoziazione assistita, contestando in radice l'utilizzo esclusivo del veicolo – che era invece nella piena disponibilità della signora
– ed affermando di essere stato all'oscuro della scopertura assicurativa dello stesso. Chiedeva in CP_2
ogni caso il rigetto delle domande attoree.
All'udienza di prima comparizione del 22.9.2022, previo rigetto dell'eccezione di improcedibilità sollevata dal terzo chiamato stante la natura della domanda formulata nei suoi confronti dalla convenuta, le parti chiedevano ed ottenevano la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
Nell'ordinanza istruttoria del 21.12.2023, il G.I. rigettava le prove testimoniali richieste dalle parti.
Ritenuta dunque la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Le parti precisavano le loro conclusioni all'udienza del 30.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ. Il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
1) Sull'eccezione di prescrizione
L'art. 292, comma primo, del D.Lgs. n. 209 del 2005 (che ha sostituito l'art. 29 L. n. 990 del 1969) prevede, testualmente, che il recupero dell'indennizzo erogato dall'Impresa designata alla gestione del F.G.V.S. possa avvenire mediante un'azione, denominata di regresso, esperibile nei confronti del responsabile del sinistro causato da veicoli non identificati (nell'eventualità che il responsabile sia stato successivamente identificato), privi di assicurazione o circolanti prohibente domino.
Alcune pronunce ricostruiscono il diritto di recupero come un diritto non derivante da quello del danneggiato al risarcimento dei danni, ma fondato su di un'azione autonoma e specifica prevista dalla legge (Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2007, n. 10827; Cass. civ., sez. III, 19 giugno 2013, n. 15303; Trib.
Firenze, sez. II, 27 gennaio 2015, n. 207; Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2017, n. 930).
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Altre negano che al testuale distinguo normativo corrisponda una sostanziale differenza tra le due azioni, sicché l'azione recuperatoria dell'indennizzo nei confronti del responsabile civile viene ricondotta da questa giurisprudenza all'ambito della surrogazione legale ex art. 1203, n. 5, cod. civ., sul presupposto che essa attribuisca all'impresa designata il medesimo diritto vantato dal danneggiato (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 1991, n. 12014; Cass. civ., sez. III, 13 ottobre 1997, n. 9956; Trib. Trieste, 15 dicembre 2011;
Cass. civ., sez. III, 6 ottobre 2016, n. 20026).
La qualificazione dell'azione come regresso o come surrogazione rileva sul piano della prescrizione. La giurisprudenza che qualifica l'azione ex art. 292, comma primo, D.Lgs. n. 209/2005 quale azione autonoma e indipendente dal diritto del danneggiato (regresso) ritiene che essa sia soggetta al termine di prescrizione decennale (Cass. civ., sez. III, 19 giugno 2013, n. 15303). Al contrario, la giurisprudenza che qualifica l'azione ex art. 292, primo comma, D.Lgs. n. 209/2005 quale fattispecie di surrogazione legale di cui all'art. 1203 n. 5 cod. civ. ritiene che il diritto dell'impresa sia soggetto alla prescrizione biennale, con decorrenza dall'esecuzione del pagamento al danneggiato (in quanto l'impresa designata subentra nella medesima posizione sostanziale e processuale del danneggiato).
Recentemente la Suprema Corte ha preso posizione sulla questione chiarendo definitivamente la natura dell'azione di rivalsa e le conseguenze che questa viene ad avere in alcuni ambiti, tra i quali la prescrizione del diritto. In particolare, l'azione in parola deve essere qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Trattasi, in particolare, di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile. Le caratteristiche di specialità dell'azione di cui al primo comma dell'art. 292 del codice delle assicurazioni private non consentono di parificare tout court la posizione dell'impresa designata e il diritto da questa esercitato verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questo vantato.
Trattandosi di azione speciale ed autonoma ex lege, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario
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decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato (Cass. civ. n. 21514/2022).
Nel caso di specie, il termine di prescrizione decennale decorre dal giorno del pagamento, avvenuto in data 19-21.4.2004.
Dunque, tale termine si sarebbe prescritto nell'aprile 2014, se non fossero state spedite e ricevute le lettere di messa in mora del 20.9.2011 e del 5.2.2019.
Se pacifica è la regolare ricezione della seconda comunicazione, quella del 2019, maggiori dubbi sorgono in merito alla prima messa in mora del settembre 2011.
L'attrice ha sostenuto che, essendo stata la raccomandata a.r. ricevuta materialmente dalla zia
[...]
(come si evince chiaramente dalla cartolina dimessa), essa non potrebbe ritenersi regolarmente Pt_3
notificata. La zia in questione, infatti, non era stretto familiare dell'odierna convenuta né tantomeno convivente.
E dunque, non essendovi prova di una regolare notifica del primo atto interruttivo, la pretesa di CP_1
dovrebbe ritenersi prescritta a far data dall'aprile 2014, a nulla rilevando la successiva comunicazione del
2019.
Orbene, tale prospettazione non è condivisibile e ciò in ragione di una distinzione dirimente: quella tra la notifica di un atto giudiziario (o un atto equiparato) e l'invio di una semplice raccomandata con avviso di ricevimento.
Senza dubbio, la lettera di messa in mora in questione rientra nella seconda categoria. Questo significa che il suo invio non è disciplinato dalle norme rigide previste per le notifiche giudiziarie, come quelle della L. 890/1982. Al contrario, è soggetta esclusivamente al regolamento postale.
Secondo tale regolamento, l'agente postale che effettua la consegna è un incaricato di pubblico servizio.
Gli invii raccomandati a firma possono essere consegnati al destinatario stesso, ma anche a una “altra persona individuata” o a un familiare, a patto che l'agente si rechi presso il luogo indicato per la consegna.
La consegna è ritenuta valida e regolare non appena il plico giunge all'indirizzo stabilito e viene consegnato a uno di questi soggetti autorizzati dalle norme postali.
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L'agente postale, in questi casi, non è tenuto a redigere una dettagliata relata di notifica né ad annotare specificamente sull'avviso di ricevimento chi ha ritirato il plico;
nessuna norma lo impone. La semplice apposizione di una firma sull'avviso di ricevimento è sufficiente a presumere che il plico sia stato effettivamente consegnato all'indirizzo corretto, nelle mani del destinatario o di un'altra persona incaricata.
Nel caso in esame, ha prodotto l'avviso di ricevimento relativo alla messa in mora del 2011. CP_1
Sebbene la convenuta sostenga sia stato ricevuto da una parente, ciò dimostra che questa persona si trovava presso l'abitazione della signora e, in virtù delle norme postali, era evidentemente CP_2
autorizzata a ritirare il plico. Inoltre, l'indirizzo a cui è stata inviata la messa in mora è lo stesso identico indirizzo in cui è stato successivamente notificato l'atto di citazione che ha permesso alla convenuta di costituirsi in giudizio, e ciò a conferma che si tratta dell'indirizzo di residenza o comunque luogo presso il quale la signora riceve la corrispondenza. CP_2
A tal proposito, giova richiamarsi anche la presunzione di conoscenza stabilita dall'art. 1335 cod. civ., secondo cui le dichiarazioni (come la messa in mora) dirette a una persona si considerano conosciute non appena giungono al suo indirizzo. Il mittente, per avvalersene, deve solo dimostrare che l'atto è arrivato a quell'indirizzo; non è necessario provare che il destinatario ne abbia avuto effettiva conoscenza. La possibilità di superare questa presunzione spetta al destinatario, il quale deve provare di essere stato impossibilitato a conoscere l'atto senza sua colpa.
Nel caso in esame, sia la cartolina della VI (che ha inviato la messa in mora per conto di sia CP_1
gli inviti alla negoziazione sono rientrati al mittente firmati, il che perfeziona il loro scopo e crea una vera e propria presunzione di conoscenza poiché la comunicazione è giunta al domicilio/residenza.
Quanto ai requisiti formali della messa in mora in sé, l'articolo 1219 cod. civ. richiede semplicemente che sia fatta per iscritto. Non sono prescritte formule sacramentali o particolari adempimenti, bensì è sufficiente che l'atto sia portato a conoscenza del destinatario e che il creditore manifesti chiaramente, in uno scritto diretto al debitore e giunto alla sua sfera di conoscibilità (come l'indirizzo), la volontà di far
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valere il proprio diritto e ottenere l'adempimento.
La lettera inviata da VI per conto di rispettava tutte queste caratteristiche, inclusa CP_1
l'indicazione chiara del titolare del diritto. La stessa azione intrapresa da dimostra poi la volontà CP_1
di avvalersi di quella messa in mora inviata dal suo incaricato.
In presenza di validi e tempestivi atti interruttivi, dunque, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla signora è infondata e va rigettata. CP_2
E, a tal riguardo, l'art. 1310 cod. civ. consente di estendere gli effetti interruttivi delle due comunicazioni sopra citate anche al condebitore solidale CP_3
Il proprietario del veicolo (la signora e il conducente (il signor devono, infatti, CP_2 CP_3
considerarsi condebitori solidali per il danno causato dall'incidente stradale. Questa solidarietà non deriva tanto da un rapporto contrattuale, ma direttamente dalla regola generale sull'imputabilità di un fatto dannoso a più persone, prevista dal codice civile.
L'art. 1310 cod. civ. permette, in questi casi, una sorta di scudo contro la prescrizione, dal momento che qualunque atto che interrompa la prescrizione nei confronti di uno dei debitori solidali, automaticamente esplica i suoi effetti interruttivi anche nei confronti di tutti gli altri coobbligati.
Le lettere di messa in mora e gli inviti alla negoziazione sono stati inviati e recapitati (con l'efficacia e la presunzione di conoscenza sopra descritte) alla signora e, sebbene questi atti fossero indirizzati CP_2
primariamente a lei, in virtù della solidarietà tra proprietaria e conducente e del disposto dell'art. 1310 cod. civ., tali atti hanno validamente interrotto il termine di prescrizione anche per il signor CP_3
Irrilevante è la precedente rinuncia agli atti di causa da parte di nei confronti del signor CP_1 CP_3
che certamente non ha intaccato il diritto sostanziale di ei confronti dell'odierno terzo chiamato CP_1
quale condebitore solidale, mantenendo intatta la possibilità di agire contro di lui, trattandosi di una libertà di scelta consentita proprio dalla natura solidale dell'obbligazione.
2) Sul diritto di rivalsa dell'attrice
In forza dell'art. 283, comma primo, lett. b) del D.Lgs. 209/2005, il Fondo di Garanzia per le vittime
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della strada risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, nel caso in cui il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione. In particolare lo stesso articolo, al comma secondo, stabilisce che il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo di € 500,00, per la parte eccedente tale ammontare.
L'assenza di copertura assicurativa del veicolo è stata chiaramente confermata e mai negata dai responsabili civili (se non tardivamente dal terzo chiamato, che solo in sede di memorie ex art. 190 cod. proc. civ. ha eccepito il difetto di prova della scopertura assicurativa, con ciò contraddicendo la tesi sostenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta circa la non consapevolezza, da parte sua, dell'assenza di assicurazione).
Nella presente sede, l'attrice ha agito in rivalsa ex art. 292, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2005 nei confronti del proprietario del mezzo che ha cagionato il sinistro per quanto corrisposto per indennizzo, interessi e spese, per la complessiva somma citata.
Tuttavia, a fronte della chiamata in causa richiesta ed ottenuta dalla signora ha esteso la propria CP_2
domanda al conducente del veicolo, il quale – come già ampiamente argomentato – è condebitore solidale
(seppur non litisconsorte necessario).
E' diritto del creditore agire nei confronti di anche solo uno dei condebitori, come originariamente aveva fatto CP_1
E' inoltre ammessa, nei termini previsti dal codice di rito, la possibilità per parte attrice di estendere le proprie domande nei confronti del terzo chiamato, come di fatto avvenuto.
Ciò premesso, la domanda attorea può trovare accoglimento, nei termini che seguono.
Parte convenuta e terza chiamata hanno negato il diritto di di agire in rivalsa nei loro confronti CP_1
in quanto, a loro dire, la responsabilità del sinistro de quo sarebbe da ascrivere integralmente al signor e ciò in ragione del fatto che esclusivamente nei suoi confronti è stata riscontrata – e sanzionata – CP_6
dagli Agenti accertatori una violazione del codice della strada.
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Tuttavia, occorre segnalare che la suddetta sanzione è stata annullata a seguito di ricorso al Giudice di
Pace da parte del signor CP_6
Nel suddetto giudizio, la dinamica del sinistro è stata ricostruita in termini differenti rispetto a quanto riportato nel verbale di incidente stradale (che, lo si ricorda, fa piena prova fino a querela di falso dei soli fatti a cui i verbalizzanti abbiano assistito in prima persona o comunque dagli stessi appurati direttamente): i testi escussi hanno riferito di come l'Opel Vectra condotta dal signor sostasse CP_3
sul margine destro della via Maria al km 12.100 con l'indicatore di direzione destro lampeggiante e di come improvvisamente si sia reimmessa in carreggiata collidendo con il veicolo condotto dal signor
CP_6
In ogni caso, ha liquidato il danno subito dal signor su base concorsuale, applicando la CP_1 CP_6
presunzione di pari corresponsabilità dettata dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ.
Tale circostanza, mai espressamente contestata (se non in termini generici e meramente dubitativi) dalla convenuta e dal terzo chiamato, è desumibile dall'atto di quietanza relativo alla posizione della signora e dall'importo risarcitorio corrisposto al signor Parte_4 CP_6
A tal proposito, si evidenzia che il fiduciario della compagnia assicurativa, nella sua relazione, ha stimato il danno biologico permanente in misura pari al 7-8%, nonché riconosciuto allo stesso un periodo di inabilità temporanea assoluta di 60 giorni e parziale di ulteriori 30 giorni.
Pur nell'impossibilità di conoscere gli effettivi criteri risarcitori applicati da nel 2004, un CP_1
sommario calcolo dei danni patrimoniali e non patrimoniali sulla base dei criteri risarcitori all'epoca vigenti (orientati sull'equitatività ma anche sulle prime tabelle pretorie in circolazione) e sulla base della tabella per le micropermanenti del 2006 (dunque, di soli due anni successiva), portano a ritenere che la somma erogata al signor pari ad € 13.000,00 – comprensiva del compenso al suo difensore, per € CP_6
1.800,00) – fosse stata determinata applicando la riduzione di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ.
Pertanto, l'azione di rivalsa dell'odierna attrice potrà essere accolta integralmente.
Come si è già detto, parte attrice ha allegato copie delle quietanze attestanti l'intervenuto pagamento
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dell'importo complessivo di cui viene chiesto il rimborso.
La quietanza di pagamento è una dichiarazione la quale il soggetto attivo di un rapporto obbligatorio
(creditore) attesta di aver ricevuto la prestazione a lui dovuta, ponendo il debitore al riparo da ogni ulteriore pretesa.
L'art. 1199 cod. civ. non prevede alcun tipo di formalità; tuttavia, per assolvere alla funzione certificativa e al valore liberatorio, è necessario che la quietanza attesti il titolo o la causa del pagamento, indicando in modo adeguato l'obbligazione adempiuta.
La quietanza costituisce quindi, per espressa previsione legislativa, la prova del pagamento, non essendo necessario per il debitore fornire una prova ulteriore di aver adempiuto alla propria prestazione.
Nel caso di specie, peraltro, convenuta e terzo chiamato non hanno mai prospettato che il rilascio della quietanza da parte degli indennizzati fosse simulato (unica ipotesi in cui, ove raggiunta adeguata prova della simulazione, sarebbe possibile superare il contenuto inequivocabile della quietanza di pagamento).
Pertanto, la domanda attorea può essere accolta per la somma di € 20.200,00, oltre interessi dalla data della notificazione dell'atto di citazione al saldo, come da domanda.
3) Sulla condanna in solido della convenuta e del terzo chiamato e sulla domanda di manleva/regresso
I condebitori solidali devono essere dunque condannati in solido a restituire a le Controparte_1
somme che la stessa, quale Impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, ha corrisposto ai signori CP_6
La convenuta, tuttavia, ha formulato domanda di manleva (rectius: regresso) nei confronti del corresponsabile civile terzo chiamato.
Va premesso che, con riguardo alla specifica questione, entrambe le parti convenuta e terza chiamata hanno tentato di sostenere di essere all'oscuro dell'assenza di copertura assicurativa, imputandosi reciprocamente la responsabilità del mancato pagamento del premio.
La signora ha fondato esclusivamente su tale circostanza la sua domanda di manleva/regresso. CP_2
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Tuttavia, né la convenuta, né il terzo chiamato hanno fornito adeguata prova dell'assenza di consapevolezza circa la scopertura assicurativa.
Con riguardo, in particolare, alla posizione della signora (rilevante in questa sede ai fini della CP_2
valutazione di fondatezza della domanda di regresso nei confronti del signor , irrilevanti sono i CP_3
capitoli di prova formulati e funzionali a provare che l'auto fosse utilizzata esclusivamente dal signor
La signora infatti, era l'intestataria del veicolo e avrebbe dovuto appurare diligentemente CP_3 CP_2
la sussistenza di copertura assicurativa.
Tale onere non è eliso o attenuato dal fatto che il signor tilizzasse frequentemente, o finanche CP_3
quotidianamente, il veicolo.
La domanda di regresso – fondata, lo si ripete, esclusivamente sull'asserito utilizzo in via esclusiva dell'automobile da parte del terzo chiamato e del suo asserito impegno di occuparsi della r.c.a. – non può trovare accoglimento.
4) Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese di lite sostenute da parte attrice segue la soccombenza della convenuta e del terzo chiamato. Le spese processuali sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei valori medi dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
Nel rapporto processuale tra la convenuta e il terzo chiamato, in ragione della condanna in solido e degli esiti complessivi del giudizio, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le suddette parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta e dal terzo chiamato;
2) accoglie l'azione di regresso della e condanna e Controparte_1 Controparte_2 [...]
– in solido tra loro – al pagamento in favore della predetta società della somma di € 20.200,00, CP_3
oltre agli interessi legali dalla data della notificazione dell'atto di citazione al saldo;
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3) rigetta la domanda di regresso proposta da nei confronti di Controparte_2 CP_3
4) condanna e – in solido tra loro – alla rifusione, in favore di Controparte_2 CP_3
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 237,00 per anticipazioni ed € 5.077,00 Controparte_1
per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
5) nei rapporti tra convenuta e terzo chiamato, compensa integralmente tra le suddette parti le spese di lite.
Così deciso in Treviso, 28 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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