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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/11/2025, n. 3523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3523 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5602/2016 R.G.
TRA
, (c. f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vecchione Parte_1 C.F._1
NI e AR, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio legale associato vecchione in Sarno
(SA) alla Via Matteotti n. 75 giusta procura in atti
-attore- contro
(c. f. , domiciliato in Sarno (SA) alla Via Pietro CP_1 C.F._2
Marmino n. 2 presso lo studio dell'Avv. Domenico Crescenzo, , dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
-Convenuto-
Nonché contro con sede alla Via Fiano n. 20, 84014 - Nocera Inferiore (SA) Controparte_2
(C.F. e P. Iva in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. NI Cremone e P.IVA_1 dall'Avv. Giuseppe Oricchio, unitamente ai quali elettivamente domicilia al Corso G. Mazzini n. 36,
84013 - Cava de' Tirreni (SA), giusta procura in atti
- Convenuta-
OGGETTO: Azione Negatoria VI (Art. 949 c.c.) e Domande Riconvenzionali
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI:
Per l'Attore : "Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione o deduzione: Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 949 c.c., l'inesistenza di qualsiasi servitù di passaggio a favore del fondo di proprietà del (P.lla 248) e CP_1
gravante sulla porzione di area libera antistante il fabbricato, riportata in catasto fabbricati di Sarno al fol. 36 P.lla 814 sub 3 (comune a , e;
Parte_1 Controparte_3 Controparte_2
Accertare e dichiarare che la porzione di terreno riportata in catasto al fol. 36, P.lla 380 è gravata da sola servitù di passaggio a piedi e con soma lungo il tracciato sud-orientale, a confine con la P.lla
243, fino a raggiungere il fondo dominante costituito dalla particella 248; Inibire al CP_1
qualsiasi esercizio di passaggio, in qualsiasi forma, sulla restante parte della P.lla 380 o su diverso tracciato rispetto a quello previsto nei titoli pubblici;
Rigettare le avverse domande riconvenzionali perché inammissibili ed infondate;
Condannare il convenuto al pagamento in favore CP_1 dell'attore della somma complessiva di Euro 5.000,00, o di quella somma maggiore o minore che sarà determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c., a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle turbative e molestie, dell'effettivo e perdurante esercizio abusivo del passaggio, nonché dei danni subiti in conseguenza dell'azione possessoria intrapresa;
Condannare al pagamento CP_1
di spese e competenze processuali (inclusi i compensi per il tentativo obbligatorio di mediazione esperito) e dichiarare compensate quelle nei confronti dei litisconsorti necessari."
Per il Convenuto : "Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In CP_1
Via Preliminare: dichiarare la domanda inammissibile e improcedibile per violazione dell'art. 705
c.p.c.; Dichiarare la domanda inammissibile e improcedibile per mancanza della procedura di mediazione ex D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e ss. In Via Principale: Accertare e dichiarare che il sig. ha il diritto di passaggio a piedi e con mezzi rotabili assimilabili agli animali da CP_1
soma per accedere al proprio terreno agricolo (P.lla 248), per mezzo di viottolo adeguato al passaggio
(anche in considerazione delle risultanze del CTU). In Subordine Principale: Accertare e dichiarare che il sig. deve esercitare il proprio diritto di passaggio a piedi e con mezzi rotabili CP_1
assimilabili agli animali da soma, così come modificatogli dopo la realizzazione del fabbricato per mezzo dei fondi serventi identificati nel NCF al foglio 36, particella n. 245, particella n. 814, sub 2-3-
9-5 e particella n. 380. In Riconvenzionale: Accertare e dichiarare che il sig. ha CP_1
usucapito (limitatamente al diverso tracciato) il diritto di passaggio a piedi e con mezzi rotabili assimilabili agli animali da soma, sui fondi serventi identificati nel NCT al fol. 36, particelle nn. 245,
814 e 380, rasentando le particelle nn. 244 e 243; Laddove venga accertato l'usucapione (punto III.), pagina 2 di 10 sia ordinata in riconvenzionale la demolizione dei muri perimetrali realizzati a confine con la particella 814, sub 2, 3, 5 e 10; Laddove il non abbia usucapito il diritto ma abbia CP_1
l'originario diritto di passaggio, sia ordinata in riconvenzionale la demolizione dei muri perimetrali realizzati a confine con la particella 814, sub 2, 3, 5, 10, 9, 8, 23 e a confine con parte della particella
n. 380; Condannare al risarcimento del danno e alla Controparte_4 Controparte_2 indennità per l'occorsa turbativa e molestia (anche in ragione della unilaterale modifica dell'originario tracciato), pari a € 5.000,00. Condannare il sig. per lite temeraria. Parte_1
Condanna dell'attore alle spese e competenze processuali."
Per "Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria Controparte_2
eccezione: Accogliere la domanda di negatoria servitutis sulla particella 814 sub 3, 9 e 10.
Specificamente, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsiasi servitù di passaggio a favore del fondo
e gravante sulla P.lla 814 sub 3; Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della CP_1
in relazione a tutto ciò che interessa il giudizio sulle particelle 814 sub 5, 814 sub Controparte_2
9 e mappale 380, delle quali la società non è proprietaria;
Rigettare la domanda di allargamento della servitù e di demolizione. Rigettare la domanda riconvenzionale di sull'usucapione di servitù CP_1
carrabile sul nuovo percorso. Condannare il sig. al pagamento in favore della CP_1
delle spese e competenze di giudizio dell'azione possessoria pendente (R.G. Controparte_2
5523/2016), nonché al risarcimento dei danni subiti per le turbative o molestie del convenuto. Con vittoria di spese e compensi di causa."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del Giudizio e Conclusioni delle Parti
Va premesso che la lunga durata del giudizio rende opportuna, sebbene non più imposta dal disposto di cui all'art. 132 comma IV c.p.c., come novellato dalla L. n. 69/2009, una breve sintesi dello sviluppo processuale della controversia.
Con atto di citazione notificato in data 12 settembre 2016, (titolare inter alia delle Parte_1
P.lle 380, 814 sub 9 e comproprietario della P.lla 814 sub 3) ha proposto azione negatoria servitutis ex art. 949 c.c. nei confronti di (proprietario della P.lla 248, fondo dominante), CP_1
chiedendo l'accertamento: a) dell'inesistenza di qualsiasi servitù di passaggio sulla corte comune (P.lla
814 sub 3) e sul proprio posto auto (P.lla 814 sub 9); b) che la servitù esistente sulla P.lla 380 sia limitata al solo passaggio pedonale e con animali da soma, come da titoli.
pagina 3 di 10 Il convenuto si è costituito eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità CP_1
dell'azione petitoria per violazione dell'art. 705 c.p.c., stante la pendenza/incompleta esecuzione del giudizio possessorio. Nel merito, ha proposto domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione del diritto di passaggio carrabile e, in via subordinata, la condanna alla demolizione delle opere che ostacolano il passaggio.
La convenuta (comproprietaria della P.lla 814 sub 3) si è costituita Controparte_2
aderendo alle domande attoree.
Il giudizio, previa riserva sull'eccezione ex art. 705 c.p.c. assunta dal precedente G.I è stato istruito a mezzo prova per testi e CTU.
In particolare il precedente G.I, con ordinanza del 27 marzo 2019, aveva ammesso i capitoli di prova richiesti dalle parti. Tuttavia, all'udienza del 4 dicembre 2019, è stato escusso il solo teste di parte attrice, il Sig. Il convenuto non depositava gli atti di intimazione, Testimone_1 CP_1
asseritamente, inviati ai propri testi e, pertanto, con ordinanza del 03 maggio 2023 si è provveduto alla nomina di CTU.
Invero, a fronte della necessità di ricostruire con esattezza lo stato dei luoghi e l'effettiva estensione della servitù, è stato conferito incarico al CTU Ing. al quale sono stati posti i seguenti Persona_1
quesiti:
1. Individui catastalmente l'originario tracciato della servitù, tenuto conto dei frazionamenti intercorsi dal 1966 in poi (particelle 380, 695, 814) e della sua destinazione d'uso.
2. Descriva in dettaglio l'attuale stato dei luoghi in riferimento alla particella 248 (fondo
dominante) e al fondo servente, in particolare sulle particelle 814 sub 3 e 9 (corte condominiale
e posto auto ). Parte_1
3. Accerti la larghezza e la lunghezza del percorso originario e del tracciato attualmente
utilizzato dal , nonché la sua idoneità al passaggio con mezzi rotabili assimilabili agli CP_1
animali da soma.
Part 4. Verifichi se le particelle 814 sub 3 e 9 siano gravate da servitù a favore della in forza di titolo, destinazione del padre di famiglia o usucapione.
5. Verifichi se l'originario tracciato della servitù sulla particella 380 sia tuttora percorribile e idoneo per il passaggio con soma, indicando la larghezza strettamente necessaria per tale scopo.
6. Descriva i muri perimetrali e le opere realizzate sulle particelle confinanti, indicando se tali opere ostacolino o impediscano il diritto di passaggio nei limiti del titolo originario.
pagina 4 di 10 7. Individui, in ipotesi di inidoneità del tracciato originario, il luogo per il più facile esercizio del diritto e l'eventuale indennità dovuta.
La relazione tecnica, depositata in data 13 luglio 2024, ha confermato che le particelle 814 sub 3
(corte condominiale) e 814 sub 9 (posto auto non sono gravate da servitù di passaggio a Parte_1
Part favore della particella in forza di titolo, destinazione o usucapione. Ha, invece, accertato l'esistenza della servitù sulle particelle 380 e 814 sub 5 nei limiti del titolo originario ("passaggio con soma"), quantificando la larghezza strettamente necessaria in 1,25 metri. Infine, ha rilevato che la particella 814 sub 5 non è di proprietà dell'attore , bensì di (soggetto terzo Parte_1 Controparte_5
e non parte del presente giudizio).
Pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 giugno 2025, successivamente sostituita dal deposito di note scritta ed assunta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sull'Eccezione Preliminare ex Art. 705 c.p.c.
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'azione negatoria, sollevata dal convenuto per violazione del divieto di cumulo tra giudizio petitorio e possessorio. CP_1
L'eccezione è infondata e va rigettata.
Il divieto di cui all'art. 705 c.p.c. (come interpretato dall'Art. 1168, comma 4, c.c., e dalla giurisprudenza costituzionale) mira a garantire il ripristino pieno del possesso turbato prima di discutere la proprietà. Tuttavia, tale divieto cessa di operare quando la decisione possessoria è stata eseguita.
Dunque, il divieto di cui all'art 705 c.p.c. configura un presupposto della domanda giudiziale (o requisito di procedibilità), necessario per la valida introduzione del petitorio (cfr. Cass. civ. n.
4728/2011), e non una condizione dell'azione. Questo presupposto è stato introdotto per assicurare stabilità ai provvedimenti possessori. Il divieto ha carattere soggettivo e si applica solo tra le persone tra le quali si è agitata la lite possessoria (cfr. Cass. n. 2106/2000; Cass. n. 8367/2001). Nel caso di specie, l'analisi deve concentrarsi sulla cessazione effettiva del divieto al momento della proposizione della domanda.
Il Tribunale ritiene che il divieto sia venuto meno con l'esecuzione dell'ordine possessorio, avvenuta prima dell'introduzione del petitorio. Invero, l'ordine di reintegra (R.G. 6698/2015) è stato adempiuto tramite la consegna formale delle chiavi il 06 settembre 2016, mentre l''azione negatoria è stata notificata il 12 settembre 2016.
pagina 5 di 10 La cessazione del divieto si verifica quando l'ordine di reintegrazione nel possesso sia stato adempiuto dal soccombente, anche se l'esecuzione non sia stata ritenuta integrale dalla controparte ( . CP_1
Pertanto, s parere di chi scrive, l'adempimento dell'ordine (consegna delle chiavi) ha reso ammissibile l'azione petitoria.
Neppure l'instaurazione, da parte della controparte, di un ulteriore giudizio possessorio è idonea a far rivivere il divieto, poiché l'azione petitoria era già stata validamente introdotta in un momento successivo all'esecuzione dell'ordine impartito nel primo procedimento possessorio
Per le ragioni esposte, l'azione petitoria promossa da è ammissibile e l'eccezione Parte_1
preliminare va integralmente rigettata.
Sull'azione negatoria
L'azione negatoria promossa dall'attore, , è fondata e merita accoglimento nei limiti di Parte_1
quanto accertato.
Inesistenza di servitù sul nuovo tracciato
La CTU ha confermato l'inesistenza di qualsiasi titolo (costitutivo o acquisitivo per destinazione del padre di famiglia/usucapione) gravante sulle particelle 814 sub 3 (corte comune) e 814 sub 9 (posto auto di ). Parte_1
Pertanto, va accolta l'azione negatoria in relazione a dette aree.
Modalità e larghezza della servitù (p.lle 380 e 814 sub 5)
La servitù è accertata solo in base ai titoli (atto divisionale 1966 e donazione 1988), che limitano il passaggio a piedi e con animali da soma. La CTU ha quantificato la larghezza massima necessaria in
1,25 metri.
La richiesta attorea di accertare la servitù solo nei limiti di tale modus è fondata, poiché il diritto di servitù non può estendersi oltre il titolo che lo costituisce (Art. 1065 c.c.).
Sulle domande riconvenzionali del convenuto CP_1
pagina 6 di 10 Le domande riconvenzionali sono infondate e vanno rigettate.
Sull'usucapione del passaggio carrabile
Il convenuto ha chiesto l'accertamento dell'usucapione del diritto di passaggio carrabile (larg. CP_1
2 metri) sia sul vecchio che sul nuovo tracciato.
Usucapione sul Nuovo Tracciato (814 sub 3/9): Il passaggio sul nuovo tracciato è pacificamente iniziato dopo il rilascio del permesso di costruire (2005) ed è stato interrotto con lo spoglio (2015).
È, dunque, di solare evidenza che non è decorso il termine ventennale (art. 1158 c.c.).
Usucapione sul Vecchio Tracciato (380/814 sub 5): Il pur affermando un uso ultra titolo CP_1
(carrabile) dal 1988, è decaduto dalla prova testimoniale sui capitoli diretti a dimostrare l'esercizio ventennale, continuo e non clandestino del passaggio con mezzi rotabili. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che chi agisce per l'accertamento di una servitù per usucapione ha l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi del possesso ventennale (Cass. sent. n. 25687/2011). In difetto di prova specifica, la domanda non può essere accolta.
Sulla Domanda di Demolizione dei Muri
Il convenuto ha chiesto in via riconvenzionale l'ordine di demolizione dei muri perimetrali CP_1
che ostacolano il passaggio, insistenti in parte sulla P.lla 814 sub 5.
Tale domanda riconvenzionale è infondata e inammissibile per difetto di legittimazione passiva in capo all'attore e alla convenuta Parte_1 Controparte_2
Invero, come accertato dal CTU la P.lla 814 sub 5 è di proprietà di , soggetto Controparte_5
terzo e non parte del presente giudizio. Ebbene, le azioni petitorie aventi ad oggetto l'eliminazione o la modificazione di opere (come la demolizione di un muro) in quanto azioni costitutive, modificative o estintive di diritti reali, devono essere proposte necessariamente contro il proprietario dell'immobile su cui le opere insistono.
Nel caso di specie l'attore, , non può essere condannato ad eseguire la demolizione di Parte_1
opere insistenti su un fondo di proprietà altrui.
Per tali ragioni, la domanda riconvenzionale di demolizione è rigettata. pagina 7 di 10 Sulla domanda di risarcimento danni ( ) Parte_1
L'Attore ha chiesto il risarcimento dei danni per le turbative e le molestie causate Parte_1
dall'esercizio abusivo del passaggio sulla corte comune e sul posto auto (P.lle 814 sub 3 e 9).
Il Tribunale osserva che il risarcimento per la perdita subita (il godimento della cosa) si fonda sui principi statuiti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 33645 del 15 novembre
2022).
In linea con tale autorevole indirizzo nomofilattico, si ritiene che, sebbene il danno da occupazione sine titulo non costituisca un danno "in re ipsa" (automatico) – dovendo essere sempre allegato il concreto pregiudizio subito (la perdita della concreta possibilità di godere del bene) – esso è oggetto di una presunzione iuris tantum (o danno presunto/normale) correlata alla normale fruttuosità del bene.
Nello specifico, la comprovata violazione del diritto di godimento da parte del (che integra la CP_1
molestia e la turbativa) è sufficiente a fondare l'esistenza di un danno risarcibile a titolo di perdita subita ex art. 1223 c.c. invero, l'esercizio non iure servitutis accertato, che ha gravato la proprietà attorea in modo indebito e continuativo dal 2005 al 2015, integra gli estremi della molestia e della turbativa ex art. 949 c.c. Il danno da occupazione abusiva di aree private, specie se comuni, è risarcibile.
In ragione dell'impossibilità di provare il danno nel suo esatto ammontare – stante la natura di corte comune/posto auto e la difficoltà di quantificare economicamente la mera turbativa – si rende applicabile il secondo principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite: «nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato».
Il Tribunale, pertanto, procede alla liquidazione del danno in via equitativa (ex Art. 1226 c.c.), tenendo conto del periodo di uso abusivo e dell'entità del disturbo arrecato alla corte antistante il fabbricato. La somma si quantifica in € 3.500,00.
Sulle spese di lite
pagina 8 di 10 Il convenuto risulta integralmente soccombente in relazione all'eccezione preliminare CP_1
e alle domande riconvenzionali, ed è soccombente rispetto all'oggetto principale del giudizio
(accertamento inesistenza servitù sulle P.lle 814 sub 3 e 9).
Le spese di lite seguono pertanto la soccombenza e sono poste a carico di in favore di CP_1
e con liquidazione secondo i parametri vigenti. Parte_1 Controparte_2
Le spese di CTU, anticipate dalle parti, si pongono definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 5602/2016, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata o assorbita:
1. RIGETTA l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'azione ex art. 705 c.p.c. sollevata dal convenuto CP_1
2. ACCOGLIE l'azione negatoria VI proposta dall'Attore e, per l'effetto, Parte_1
Part DICHIARA l'inesistenza di qualsiasi servitù di passaggio a favore della P.lla e gravante sulle particelle 814 sub 3 e 814 sub 9.
Part 3. ACCCERTA l'esistenza della servitù di passaggio a favore della P.lla e gravante sulle particelle 380 e 814 sub 5, limitatamente al passaggio a piedi e con animali da soma (o mezzi assimilabili) e con la larghezza massima di 1,25 metri.
4. RIGETTA le domande riconvenzionali di usucapione proposte dal convenuto CP_1
[...]
5. RIGETTA la domanda riconvenzionale di demolizione delle opere per difetto di legittimazione passiva in capo ai convenuti in riconvenzionale.
6. NA il convenuto a risarcire all'Attore il danno CP_1 Parte_1 per le turbative e le molestie, che si liquida in via equitativa in € 3.500,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
7. NA il convenuto alla rifusione delle spese processuali in favore di CP_1
che liquida complessivamente in € 3.809,00 per Controparte_4 Controparte_2
l'Attore (oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA) con attribuzione ai costituiti procuratori per dichiarato anticipo e in € 3.809,00 per (oltre rimborso Controparte_2
pagina 9 di 10 forfettario spese generali, IVA e CPA), con attribuzione ai costituiti procuratori per dichiarato anticipo.
8. PONE le spese di Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) liquidate in corso di causa, definitivamente a carico del convenuto CP_1
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 18.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
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