Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/02/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 18 febbraio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7777/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
C.F.: nata ad [...] Parte_1 C.F._1
12/11/1946 Residente in TREMESTIERI ETNEO (CT) VIA NOVALUCE, 16, rappresentato e difeso dall'avv. Leandro Rivecchio, per procura in atti
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv.
Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti in Notar di Persona_1
Fiumicino (Roma) del 22/03/2024 Repertorio n.37875 Raccolta n.7313
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/08/2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento. Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l' CP_1 contestando il contenuto del ricorso.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 18 febbraio 2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
§§§§§
Il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetto il ricorrente (“Deficit statico dinamico in soggetto con poliartrosi, cardiopatia ipertensiva (FE 58%), insufficienza renale III stadio, carcinoma
1
Le sue condizioni di salute, dunque, non sono in atto in grado di soddisfare positivamente i requisiti richiesti dalla legge per la richiesta indennità di accompagnamento, né lo erano alla data della domanda amministrativa, così concordando con la valutazione del CTU della fase di ATP Dott. Persona_2 non ravvisandosi la necessità dell'aiuto permanente di un accompagnatore o di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla percentuale di invalidità riconosciuta.
Avuto riguardo alla natura delle parti e della controversia, le spese di lite (con riferimento alla fase di ATP e del presente giudizio di opposizione) vanno integralmente compensate.
Le spese delle consulenze tecniche del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico della parte ricorrente (nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti tra queste e il consulente).
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7777/2024 R.G.;
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, rigetta il ricorso e dichiara che è soggetto invalido al Parte_1
100%, senza necessità dell'aiuto permanente di un accompagnatore o di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita;
compensa le spese di lite integralmente tra le parti, con riferimento alla fase di ATP
e del presente giudizio di opposizione;
Pone le spese delle consulenze tecniche, espletate nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti definitivamente a carico della parte ricorrente (nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti tra queste e il consulente).
Catania, 18 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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