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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/03/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1176 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv.ti PESENTI ANDREA, PIZZIGONI LUCA GIUSEPPE, STERLI
ANDREA
- RICORRENTE contro
Controparte_1
con l'avv. ORIZIO STEFANO
- RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.05.2024, conveniva in giudizio la società Parte_1 [...]
esponendo: 1) di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal Controparte_2
10.05.2022 al 15.01.2024 con contratto a tempo determinato successivamente trasformato a tempo indeterminato, con mansioni di muratore inquadrato come operaio di 2° livello CCNL Edili
Industria; b) di aver subito un infortunio sul lavoro in data 28.11.2023; c) di non aver ricevuto le retribuzioni relative ai mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre e tredicesima 2023, gennaio
2024, nonché le spettanze di fine rapporto e il TFR;
d) di aver presentato a gennaio 2024 le dimissioni per giusta causa;
e) di non aver ricevuto i cedolini relativi ai mesi non pagati e alla risoluzione del rapporto di lavoro;
f) di aver pertanto maturato un credito pari ad € 16.869,57 (di cui
3.589,83 a titolo di TFR) come da conteggio sindacale allegato;
g) di aver rivendicato la debenza del credito maturato in data 11.01.2024 per il tramite della CGIL di Bergamo, senza ottenere riscontri.
Chiedeva quindi la condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 16.869,57 (di cui 3.589,83 a titolo di TFR), oltre a interessi e rivalutazione, con vittoria di spese, diritti ed onorari,
e distrazione ex art. 93 cpc.
2. Si costituiva tardivamente la società convenuta già dichiarata contumace all'udienza del 23 gennaio 2025, producendo l'elenco delle buste paga emesse e consegnate al lavoratore per complessivi € 29.240,00 e l'elenco dei bonifici eseguiti in suo favore per complessivi € 34.478,00, dai quali si evinceva la sussistenza di un credito in suo favore pari ad € 5.236,00. Precisava di aver sempre regolarmente consegnato al ricorrente le buste paga emesse;
giustificava il ritardo nei pagamenti in ragione dell'irregolarità dei versamenti da parte dei clienti, assumendo inoltre che il ricorrente richiedeva spesso acconti sulle retribuzioni ancora non maturate sicché gli erano state corrisposte somme maggiori da quelle effettivamente dovute. Chiedeva quindi di rigettare integralmente le domande svolte dal lavoratore e, accertato quanto effettivamente dovuto, di dichiarare che il lavoratore era debitore si una somma pari ad € 5.236,00 (o altra da accertare in corso di causa) nei confronti della datrice, con vittoria di spese e distrazione ex art. 93 c.p.c.
3. All'udienza del 6 febbraio 2025 veniva revocata la dichiarazione di contumacia della società convenuta. Parte ricorrente eccepiva l'inammissibilità della documentazione prodotta stante la tardiva costituzione della convenuta.
2 4. Il ricorso è fondato e va accolto.
4.1. Ed invero, il ricorrente ha dimostrato l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro con la convenuta, oltre all'inquadramento come dedotto in ricorso (in tal senso buste paga e comunicazione di trasformazione, doc.1).
La convenuta, invece, si è costituita tardivamente dopo la celebrazione della prima udienza, sicché essa è incorsa nella decadenza di cui all'art. 416, co.2 c.p.c. di proporre domande riconvenzionali
(come sembrerebbe la domanda di accertare un credito in suo favore) e mezzi di prova (ovvero le buste paga e le distinte dei bonifici eseguiti nei confronti del ricorrente).
Ed infatti, come noto: Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'obbligo, sancito a pena di decadenza dall'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., di indicare specificamente nella comparsa di costituzione i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e, in particolare, i documenti che deve contestualmente depositare, dovendosi ritenere possibile una successiva produzione, anche in appello, solo se sia giustificata dal tempo della formazione dell'atto ovvero dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione.> Sentenza n. 6969 del 23/03/2009 (Rv. 607427 - 01).
4.2. Ciò posto, va, quindi, data applicazione al condivisibile principio affermato dalla Suprema
Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 13533 del 2001, secondo la quale il creditore che agisce per la risoluzione ovvero per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, prova che nel caso in esame la convenuta non ha fornito essendosi limitata contestare l'esistenza del credito di cui assume l'avvenuto pagamento producendo a sostegno documentazione che, come detto, non può essere ammessa agli atti del giudizio.
4.3. Il richiamo al livello contrattuale applicato rende chiaro e condivisibile il criterio logico e contabile utilizzato nella determinazione del credito e non oggetto di specifiche contestazioni da parte della società convenuta (doc.3 ricorso). L'importo in tal modo determinato deve essere maggiorato degli interessi legali maturati dalla domanda sulla somma via via rivalutata in base all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dalla maturazione delle singole voci al saldo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
PQM
3 Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_1
somma di euro 16.869,57 (di cui euro 3.589,83 a titolo di TFR), oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna la convenuta a rifondere in favore del ricorrente le Controparte_1
spese di lite, liquidate in euro 1.700,00 per compensi oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 19.03.2025
Il Giudice
Chiara Desenzani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv.ti PESENTI ANDREA, PIZZIGONI LUCA GIUSEPPE, STERLI
ANDREA
- RICORRENTE contro
Controparte_1
con l'avv. ORIZIO STEFANO
- RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.05.2024, conveniva in giudizio la società Parte_1 [...]
esponendo: 1) di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal Controparte_2
10.05.2022 al 15.01.2024 con contratto a tempo determinato successivamente trasformato a tempo indeterminato, con mansioni di muratore inquadrato come operaio di 2° livello CCNL Edili
Industria; b) di aver subito un infortunio sul lavoro in data 28.11.2023; c) di non aver ricevuto le retribuzioni relative ai mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre e tredicesima 2023, gennaio
2024, nonché le spettanze di fine rapporto e il TFR;
d) di aver presentato a gennaio 2024 le dimissioni per giusta causa;
e) di non aver ricevuto i cedolini relativi ai mesi non pagati e alla risoluzione del rapporto di lavoro;
f) di aver pertanto maturato un credito pari ad € 16.869,57 (di cui
3.589,83 a titolo di TFR) come da conteggio sindacale allegato;
g) di aver rivendicato la debenza del credito maturato in data 11.01.2024 per il tramite della CGIL di Bergamo, senza ottenere riscontri.
Chiedeva quindi la condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 16.869,57 (di cui 3.589,83 a titolo di TFR), oltre a interessi e rivalutazione, con vittoria di spese, diritti ed onorari,
e distrazione ex art. 93 cpc.
2. Si costituiva tardivamente la società convenuta già dichiarata contumace all'udienza del 23 gennaio 2025, producendo l'elenco delle buste paga emesse e consegnate al lavoratore per complessivi € 29.240,00 e l'elenco dei bonifici eseguiti in suo favore per complessivi € 34.478,00, dai quali si evinceva la sussistenza di un credito in suo favore pari ad € 5.236,00. Precisava di aver sempre regolarmente consegnato al ricorrente le buste paga emesse;
giustificava il ritardo nei pagamenti in ragione dell'irregolarità dei versamenti da parte dei clienti, assumendo inoltre che il ricorrente richiedeva spesso acconti sulle retribuzioni ancora non maturate sicché gli erano state corrisposte somme maggiori da quelle effettivamente dovute. Chiedeva quindi di rigettare integralmente le domande svolte dal lavoratore e, accertato quanto effettivamente dovuto, di dichiarare che il lavoratore era debitore si una somma pari ad € 5.236,00 (o altra da accertare in corso di causa) nei confronti della datrice, con vittoria di spese e distrazione ex art. 93 c.p.c.
3. All'udienza del 6 febbraio 2025 veniva revocata la dichiarazione di contumacia della società convenuta. Parte ricorrente eccepiva l'inammissibilità della documentazione prodotta stante la tardiva costituzione della convenuta.
2 4. Il ricorso è fondato e va accolto.
4.1. Ed invero, il ricorrente ha dimostrato l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro con la convenuta, oltre all'inquadramento come dedotto in ricorso (in tal senso buste paga e comunicazione di trasformazione, doc.1).
La convenuta, invece, si è costituita tardivamente dopo la celebrazione della prima udienza, sicché essa è incorsa nella decadenza di cui all'art. 416, co.2 c.p.c. di proporre domande riconvenzionali
(come sembrerebbe la domanda di accertare un credito in suo favore) e mezzi di prova (ovvero le buste paga e le distinte dei bonifici eseguiti nei confronti del ricorrente).
Ed infatti, come noto: Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'obbligo, sancito a pena di decadenza dall'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., di indicare specificamente nella comparsa di costituzione i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e, in particolare, i documenti che deve contestualmente depositare, dovendosi ritenere possibile una successiva produzione, anche in appello, solo se sia giustificata dal tempo della formazione dell'atto ovvero dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione.> Sentenza n. 6969 del 23/03/2009 (Rv. 607427 - 01).
4.2. Ciò posto, va, quindi, data applicazione al condivisibile principio affermato dalla Suprema
Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 13533 del 2001, secondo la quale il creditore che agisce per la risoluzione ovvero per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, prova che nel caso in esame la convenuta non ha fornito essendosi limitata contestare l'esistenza del credito di cui assume l'avvenuto pagamento producendo a sostegno documentazione che, come detto, non può essere ammessa agli atti del giudizio.
4.3. Il richiamo al livello contrattuale applicato rende chiaro e condivisibile il criterio logico e contabile utilizzato nella determinazione del credito e non oggetto di specifiche contestazioni da parte della società convenuta (doc.3 ricorso). L'importo in tal modo determinato deve essere maggiorato degli interessi legali maturati dalla domanda sulla somma via via rivalutata in base all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dalla maturazione delle singole voci al saldo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
PQM
3 Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_1
somma di euro 16.869,57 (di cui euro 3.589,83 a titolo di TFR), oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna la convenuta a rifondere in favore del ricorrente le Controparte_1
spese di lite, liquidate in euro 1.700,00 per compensi oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 19.03.2025
Il Giudice
Chiara Desenzani
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