Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 12/06/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
2702/2023 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio in epigrafe, pendente tra con sede in Parte_1
, via S. Lodovico n. 1, C.F./P.IVA , in persona del presidente e legale rappresentante Pt_1 P.IVA_1
nato a [...]. (AL) il 16.1.1986 C.F. ), residente in [...] C.F._1 Pt_1
Beata Vergine delle Grazie n. 13, rappresentata e difesa dall'avv.ti Antonio Borra (c.f. C.F._2 del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in 10128 Torino – via Claudio Luigi
Berthollet n. 19 e l'Avv. Corrado Buscemi ( ) con studio in Asti, Piazza Castigliano n° 2, C.F._3 giusta procura allegata
[...]
, (P.I. con sede legale in La Valletta (Malta) nella 20/01 Republic Controparte_2 C.F._4
Street 11111, nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore e Director SI.ra , Parte_2 nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Favata (codice fiscale:
, del Foro di Marsala ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Marsala, via C.F._5
San Rocco, n. 3,
OSSERVATO
Parte opponente propone citazione ex art. 645 cpc, nei termini che seguono:
“Premessa
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo datato 11.07.2023 chiedeva al Tribunale di Asti l'emissione di CP_2 ingiunzione di pagamento nei confronti della per il recupero di un asserito credito Parte_1 portato da 4 fatture emesse nel 2023 dall'odierna parte convenuta nei confronti della società di Pt_1
(doc. 1 ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Asti).
2. In data 17.07.2023 il Tribunale di Asti ingiungeva alla di pagare l'asserito credito Parte_1 vantato dalla ricorrente, assegnando contestualmente termine di giorni quaranta per lo svolgimento di eventuali opposizioni all'ingiunzione medesima.
3. Successivamente alla notifica, nel rispetto del disposto di cui agli artt. 645 e ss. c.p.c. e del provvedimento emesso, la , ut supra rappresentata e difesa, propone formale opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo di cui in narrativa e contesta l'asserito credito vantato da controparte, rassegnando in fatto ed in diritto le seguenti
OSSERVAZIONI
4. Prima di analizzare le ragioni giuridiche in forza delle quali la scrivente difesa richiede di respingere la richiesta di pagamento 3 avanzata daGCE con procedura monitoria, si ritiene necessario ricostruire i fatti sfociati nell'odierno contenzioso.
La collaborazione tra e Pt_1 CP_2
5. La è una società di Asti (AT) conosciuta soprattutto per la produzione e Parte_1 commercializzazione di vino
6. In data 15/07/2022 la firmava con l'allora presidente un affidamento di incarico al Pt_1 Persona_1 fine di partecipare al bando OCM vino (doc 1).
7. La regolarmente depositava presso la regione Piemonte il progetto predisposto e tale progetto Pt_1 veniva protocollato con il numero 0089854 del 13/12/2023 e in data 01/12/2022 la veniva Pt_1 ammessa da Agea come da comunicazione di che si allega. (doc 2) CP_2
8. La qui sopra menzionata comunicazione si riferiva all' ammissione al progetto avvenuta due mesi prima ovvero il 07/10/2022.
8. Il progetto e i rapporti con venivano seguiti per la cantina dalla dipendente . CP_2 Parte_3
9. Detta dipendente (con la quale pende procedimento presso Tribunale di Asti), in 06/04/2023, rassegnava le proprie dimissioni e successivamente a seguito di controlli svolti dalla emergeva che la stessa in Pt_1 data 25/10/2021 aveva costituito la società insieme alla legale rappresentante di con CP_3 CP_2 identico oggetto della (doc 3). Parte_1
10. In data 31/08/2022 la emetteva la fattura n° 630 dell'importo di Euro 57.630,00 ad oggi ancora Pt_1 impagata. (doc 4)
11. In data 24/11/2022 richiedeva tramite fattura il pagamento di Euro 60.000,00 con una semplice CP_2 dicitura in fattura (“ servizi”), detta fattura fu prontamente pagata dalla senza alcuna Pt_3 autorizzazione tramite bonifico. (doc 5)
12. Tanto precisato nei fatti, la scrivente difesa espone le seguenti argomentazioni
IN DIRITTO
Sulla infondatezza della pretesa attorea e la vessatorietà della clausola
Preliminarmente preme alla scrivente difesa evidenziare come la fattura relativa all'asserita penalità è senza dubbio priva di qualsivoglia fondamento.
Come anche ammesso da controparte nel decreto ingiuntivo la si impegnava a “corrispondere ad Pt_1
una percentuale pari al 15% del valore della proposta progettuale ideata e redatta Controparte_2 da ammessa a finanziamento, qualora la Cantina di CA SAC non dovesse far Controparte_2 eseguire le attività o formalizzare il contratto con Agea nei tempi e modalità richieste dall'Ente Finanziatore;
tale penalità dovrà essere corrisposta alla ad entro e non oltre Parte_1 Controparte_2
15 Gennaio 2023”.
La richiesta di è totalmente priva di fondamento. CP_2
Il progetto era, infatti, stato ammesso, come detto precedentemente al punto 7), ed a riprova vi è la documentazione allegata, ma circostanza ancor più importante è stessa a comunicarlo alla e CP_2 Pt_1
a porre in essere condotte attive nello svolgimento dello stesso (presunte attività promozionali). Quest'ultima, infatti, richiede oggi tramite le fatture prodotte il pagamento della presunta attività svolta con fini promozionali di cui però ad oggi non ha fornito alcuna prova sul reale svolgimento delle prestazioni indicate in fattura.
La non ha mai posto in essere la condotta lamentata da anzi, fu quest'ultima a risolvere tale Pt_1 CP_2 mandato con la richiesta del pagamento della fattura di penalità (prontamente contestata). (doc 6)
In ultimo, ma non meno importante si evidenzia come la clausola contenente la penalità debba senza ombra di dubbio ritenersi vessatoria.
Si definisce vessatoria la clausola che “restringe l'ambito di responsabilità del soggetto che l'ha predisposta apportando limitazioni al dettato normativo oppure ai precetti generali di contratto” (Cass. sent. 22891/15), determinando una sproporzione sostanziale tra prestazione e controprestazione.
La disciplina delle clausole vessatorie è statuita sia nel codice civile sia in quello del consumo (d.lgs. 206/05)
e presupposto comune è la sussistenza di un effettiva squilibrio tra le parti, poiché quella “forte” potrà predisporre il contratto e imporlo al contraente “debole”.
Il codice civile, all'art. 1341 c. 2, stabilisce che le clausole c.d. vessatorie siano approvate con una sottoscrizione autonoma e distinta rispetto a quella apposta generalmente al contratto ed in mancanza di tale requisito saranno considerate inefficaci. Tale fattispecie normativa rileva nei c.d. contratti per adesione, ossia contratti che regolano una serie indefinita di rapporti, predisposti da un solo contraente;
la disciplina, quindi, si applica nei contratti conclusi tra parti aventi diverso potere negoziale.
La ratio sottesa alla norma è, dunque, quella di fare in modo che il contraente debole abbia effettivamente conosciuto tali clausole e le abbia quindi accettate in modo consapevole. La più recente giurisprudenza ha stabilito, in merito, che “l'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 c.c. non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto, solo alcune delle quali siano vessatorie, atteso che la norma richiede, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate” (Cass. sent. 20606/16)
La clausola in questione è senza dubbio vessatoria e andava sottoscritta espressamente e pertanto risulta essere nel caso di specie nulla.
Sul credito della Cantina
La fattura n° 630 del 31/08/2022, menzionata in fatto, dell'importo di Euro 57.630,00 ad oggi risulta impagata e pertanto con il presente atto si chiede che provveda immediatamente al saldo. CP_2
Oltretutto con la presente si chiede la restituzione della somma di Euro 60.000,00 in quanto indebitamente versato.
Considerando che la penalità non è dovuta per le ragioni sopra esposte e che le fatture dei presunti servizi non trovano giustificazione né è ad oggi stata data prova delle attività svolte da ad oggi il credito CP_2 della nei confronti dell'odierna attrice ammonta esattamente ad Euro 117.630,00. 7 Pt_1
DOMANDA RICONVENZIONALE
La di CA propone, pertanto, domanda riconvenzionale, nei confronti della per i motivi Pt_1 CP_2 sopra esposti per l'ammontare di Euro 117.630,00.”
Non si condividono le ragioni di opposizione, per come articolate tempestivamente in giudizio. Risulta versato in atti il contratto d'affidamento incarico (doc. 3 della opposta) ove è statuito che la parte opponente: “s'impegnava… a corrispondere ad una percentuale pari al 15% del valore della proposta CP_2 progettuale ideata e redatta da ammessa a finanziamento, quale penale, nel caso in cui la CP_2 Parte_1
non faceva eseguire le attività o formalizzare il contratto con Agea nei tempi e nelle modalità
[...] richieste dall'Ente Finanziatore, tale penalità doveva essere corrisposta dalla ad Parte_1 CP_2 entro e non oltre il 15 gennaio 2023”.
Emerge altresì per tabulas che il progetto, sopra richiamato, venisse ammesso al previsto finanziamento.
Si richiama sul punto il doc. 2 di parte opponente, rubricato:
“NUMERO IDENTIFICATIVO PROGETTO N PIEMONTE 01 2022/2023
BENEFICIARIO:
Cantina di CA S.a.c. , Via San Lodovico n. 1 14032 CA (AT),
, rappresentato da Email_1 Email_2 Controparte_1
Rappresentante Legale”
Ove Cantina di riconosce;
“Con la sottoscrizione del presente atto si dichiara di aver preso visione Pt_1 del contenuto della nota Agea prot. n. 0089854 del 13/12/2022 e dei relativi allegati e di accettarlo integralmente e senza condizioni.”
Risulta quindi infondata l'eccezione di parte opponente, tenuto conto che le condizioni negoziali, qui poste a fondamento della pretesa creditoria, sono sinanche riconosciute, nel loro avverarsi, dalla stessa opponente, negli scritti di causa.
Non paiono poi, in diritto,
condivisibili le eccezioni, afferenti alle penali, inter partes pattuite.
Non emergendo circostanze fattuali, che inducano ad una “correzione” della clausola concordata tra i contraenti (ciò che imporrebbe un giudizio di manifesta eccessività, in ordine al quale le allegazioni offerte non paiono tuttavia fornire elementi atti a giustificare l'intervento del giudice);
né dovendosi le dedotte penali sussumere sotto la previsione delle clausole cd vessatorie.
Tanto non è fattibile, né per gli effetti delle previsioni codicistiche (art. 1341 cc), non essendo la penale ivi ricompresa, tra le pattuizioni richiedenti la sottoscrizione “rafforzata”,
né tantomeno in riferimento alla disciplina di cui al Codice del Consumo, tenuto conto venire in rilievo, nella presente sede, rapporto giuridico tra due soggetti, agenti alla stregua di professionisti.
Le ragioni di opposizione, per come tempestivamente svolte, non sono dunque accoglibili, tanto assorbendo anche la domanda riconvenzionale svolta in atto introduttivo.
Spese secondo la soccombenza.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
Rigetta la opposizione;
Conferma il DI opposto, anche in punto spese;
Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite avversarie, per la fase ex art. 645 cpc, che liquida in € 10.560,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA per legge.
Si comunichi.
Asti, 4.6.2025
Il gi dott. Perfetti