Versione
26 febbraio 2000
26 febbraio 2000
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'articolo 2, valutato in lire 3.338.000.000 annue per il periodo dal 1999 al 2006, si provvede per gli anni 1999, 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Commentari • 2
- 1. La legge ''Salva casa'' tra dubbi e certezze: quali prospettive per le aree vincolate?Accesso limitatoBruno Molinaro · https://www.altalex.com/ · 26 ottobre 2024 · 1
Giurisprudenza • 157
- 1. TAR Napoli, sez. II, sentenza 07/11/2016, n. 5146Provvedimento: […] f) il suddetto diniego si pone anche in contrasto con l'art. 3 della legge regionale n. 15/2000, dal momento che sussisterebbero nella specie tutte le condizioni previste da tale disposizione per il recupero abitativo del sottotetto, quali, oltre la prescritta altezza media interna, […]Leggi di più...
- legge regionale 15/2000·
- recupero abitativo sottotetti·
- cambio di destinazione d'uso·
- legge regionale 1/2011·
- sospensione effetti ordinanza di demolizione·
- demolizione opere abusive·
- interesse pubblico·
- sanatoria edilizia·
- principio di legittimità degli atti amministrativi·
- accertamento di conformità·
- permesso di costruire·
- eccesso di potere·
- procedimento amministrativo·
- legge regionale 19/2009·
- normativa urbanistica-edilizia