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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/12/2025, n. 4146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4146 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1712/2025 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi ha pronunziato, ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al NRG 1712/2025; avente ad oggetto: “Lesione personale”;
TRA
(C.F. rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Francesco Argenziano (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 suo studio sito in Marcianise (CE) alla Via Novelli n. 65;
Attrice
E
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., con sede in Piazza Aldo Moro n. 3, AP (CE);
Convenuto contumace
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per chiedere l'accertamento della responsabilità del CP_1 nella causazione del sinistro descritto e, per l'effetto,
[...] condannare lo stesso al risarcimento dei danni.
Il benché regolarmente citato, non si Controparte_1 costituiva e con ordinanza del 02.09.2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 04.12.2025 la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
In fatto
L'attrice premette che in data 11.11.2023, alle 18:15 circa, nel mentre percorreva regolarmente a piedi Via Casa Fusco in
AP (CE), giunta all'altezza del civico n. 23, nell'attraversare, rovinava al suolo a causa di una insidiosa ed invisibile disconnessione della strada, non segnalata né transennata. Evidenzia che l'insidia non era ben visibile in quanto, al momento del fatto, era già buio, in quel tratto di strada l'illuminazione pubblica era scarsa e la visibilità era peggiorata dal manto stradale bagnato. Rappresenta che a seguito della caduta riportava lesioni tali da richiederne l'immediato trasporto presso il P.S. del P.O. di Marcianise, ove le veniva riscontrata la frattura dell'omero destro. Si sofferma su tutte le ulteriori fasi di carattere sanitario, richiamando la relazione del medico di parte, Dott. , che le Persona_1 riconosceva un danno biologico del 25%, ITT 30 giorni e ITP al
75% 6 mesi. Riferisce che per effetto dell'accaduto e delle gravi lesioni riportate ha subito anche un grave danno psicologico, rilevando di aver perso la sua autonomia anche nello
- 2 -
svolgimento delle funzioni semplici della vita quotidiana, con conseguente grave frustrazione ed angoscia ancora oggi presenti. Invoca, dunque, la responsabilità dell'Ente ex artt.
2043 e 2051 c.c.
In diritto
Preliminarmente occorre rilevare che per aversi responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. (ossia quella astrattamente applicabile nel caso di specie) è necessario che non vi sia stato un comportamento negligente del danneggiato che interrompa il nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso e che sussistano i presupposti di imprevedibilità e invisibilità.
Ebbene, esaminando le risultanze istruttorie in atti, deve ritenersi che proprio la ricorrenza di detti presupposti di imprevedibilità ed invisibilità non possa dirsi provata.
Si veda, a tal proposito, la deposizione della teste
[...]
che, escussa all'udienza del 10.11.2025, nel Tes_1 premettere che “ è la mia vicina di casa. Abitiamo Parte_1 nello stesso palazzo in via Casa Fusco n. 26” ha dichiarato che
“Sono a conoscenza del problema che ha riguardato la signora
Era novembre 2023. Non ricordo il giorno preciso. Era già Pt_1 buio. Mi pare che era intorno alle 18:00/18:15. Stavo rientrando
a casa e stavo parcheggiando la macchina. Ho visto, mentre stavo in macchina, una signora attraversare la strada da sinistra
a destra e, mentre attraversava, è inciampata. A quel punto io mi sono avvicinata per aiutarla e la signora accusava dolore alla spalla e al lato destro del corpo. All'inizio, quando stavo in macchina, non avevo riconosciuto la signora L'ho Pt_1 riconosciuta solo dopo, una volta che l'ho accorsa”, aggiungendo
- 3 -
che “Da quanto ricordo posso solo dire che la signora è inciampata. Ho visto che è inciampata su una buca che era lì. Il manto stradale non è buono ed era anche scivoloso perché aveva piovuto”, nonché che “Posso dire che l'illuminazione era scarsa e la buca non si vedeva. La buca aveva, approssimativamente, una quindicina di centimetri di diametro. La buca non era segnalata”
e che “Il fatto è avvenuto in via Casa Fusco. Il fatto è accaduto nelle immediate vicinanze di dove abito. Il manto stradale è danneggiato ma era una cosa recente. Posso dire che il manto stradale era in uno stato dissestato già da qualche mese” e, ancora, che “Ribadisco di aver visto bene che la Pt_1 inciampava nella buca” e, infine, che “La buca era piena
d'acqua”.
Orbene, dalle dichiarazioni rese dalla teste è emerso in maniera inequivoca che la buca, per le sue dimensioni e le sue caratteristiche, potesse agevolmente essere vista, finanche ad alcuni metri di distanza e all'interno di un'auto, come riferito proprio dalla teste.
Analogamente, sulla base delle dichiarazioni della stessa teste deve escludersi l'imprevedibilità dell'evento, abitando, l'attrice nella stessa strada ove si è verificato l'evento e, per tale ragione, verosimilmente perfettamente a conoscenza dello stato manutentivo del manto stradale, soprattutto tenuto conto del fatto che lo stesso – come riferito dalla teste – era in cattive condizioni già da qualche mese.
In virtù di quanto sopra, la domanda attorea dev'essere rigettata.
Sulle spese
- 4 -
Considerata la mancata costituzione del Controparte_1 nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Nulla sulle spese.
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 24.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi ha pronunziato, ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al NRG 1712/2025; avente ad oggetto: “Lesione personale”;
TRA
(C.F. rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Francesco Argenziano (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 suo studio sito in Marcianise (CE) alla Via Novelli n. 65;
Attrice
E
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., con sede in Piazza Aldo Moro n. 3, AP (CE);
Convenuto contumace
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per chiedere l'accertamento della responsabilità del CP_1 nella causazione del sinistro descritto e, per l'effetto,
[...] condannare lo stesso al risarcimento dei danni.
Il benché regolarmente citato, non si Controparte_1 costituiva e con ordinanza del 02.09.2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 04.12.2025 la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
In fatto
L'attrice premette che in data 11.11.2023, alle 18:15 circa, nel mentre percorreva regolarmente a piedi Via Casa Fusco in
AP (CE), giunta all'altezza del civico n. 23, nell'attraversare, rovinava al suolo a causa di una insidiosa ed invisibile disconnessione della strada, non segnalata né transennata. Evidenzia che l'insidia non era ben visibile in quanto, al momento del fatto, era già buio, in quel tratto di strada l'illuminazione pubblica era scarsa e la visibilità era peggiorata dal manto stradale bagnato. Rappresenta che a seguito della caduta riportava lesioni tali da richiederne l'immediato trasporto presso il P.S. del P.O. di Marcianise, ove le veniva riscontrata la frattura dell'omero destro. Si sofferma su tutte le ulteriori fasi di carattere sanitario, richiamando la relazione del medico di parte, Dott. , che le Persona_1 riconosceva un danno biologico del 25%, ITT 30 giorni e ITP al
75% 6 mesi. Riferisce che per effetto dell'accaduto e delle gravi lesioni riportate ha subito anche un grave danno psicologico, rilevando di aver perso la sua autonomia anche nello
- 2 -
svolgimento delle funzioni semplici della vita quotidiana, con conseguente grave frustrazione ed angoscia ancora oggi presenti. Invoca, dunque, la responsabilità dell'Ente ex artt.
2043 e 2051 c.c.
In diritto
Preliminarmente occorre rilevare che per aversi responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. (ossia quella astrattamente applicabile nel caso di specie) è necessario che non vi sia stato un comportamento negligente del danneggiato che interrompa il nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso e che sussistano i presupposti di imprevedibilità e invisibilità.
Ebbene, esaminando le risultanze istruttorie in atti, deve ritenersi che proprio la ricorrenza di detti presupposti di imprevedibilità ed invisibilità non possa dirsi provata.
Si veda, a tal proposito, la deposizione della teste
[...]
che, escussa all'udienza del 10.11.2025, nel Tes_1 premettere che “ è la mia vicina di casa. Abitiamo Parte_1 nello stesso palazzo in via Casa Fusco n. 26” ha dichiarato che
“Sono a conoscenza del problema che ha riguardato la signora
Era novembre 2023. Non ricordo il giorno preciso. Era già Pt_1 buio. Mi pare che era intorno alle 18:00/18:15. Stavo rientrando
a casa e stavo parcheggiando la macchina. Ho visto, mentre stavo in macchina, una signora attraversare la strada da sinistra
a destra e, mentre attraversava, è inciampata. A quel punto io mi sono avvicinata per aiutarla e la signora accusava dolore alla spalla e al lato destro del corpo. All'inizio, quando stavo in macchina, non avevo riconosciuto la signora L'ho Pt_1 riconosciuta solo dopo, una volta che l'ho accorsa”, aggiungendo
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che “Da quanto ricordo posso solo dire che la signora è inciampata. Ho visto che è inciampata su una buca che era lì. Il manto stradale non è buono ed era anche scivoloso perché aveva piovuto”, nonché che “Posso dire che l'illuminazione era scarsa e la buca non si vedeva. La buca aveva, approssimativamente, una quindicina di centimetri di diametro. La buca non era segnalata”
e che “Il fatto è avvenuto in via Casa Fusco. Il fatto è accaduto nelle immediate vicinanze di dove abito. Il manto stradale è danneggiato ma era una cosa recente. Posso dire che il manto stradale era in uno stato dissestato già da qualche mese” e, ancora, che “Ribadisco di aver visto bene che la Pt_1 inciampava nella buca” e, infine, che “La buca era piena
d'acqua”.
Orbene, dalle dichiarazioni rese dalla teste è emerso in maniera inequivoca che la buca, per le sue dimensioni e le sue caratteristiche, potesse agevolmente essere vista, finanche ad alcuni metri di distanza e all'interno di un'auto, come riferito proprio dalla teste.
Analogamente, sulla base delle dichiarazioni della stessa teste deve escludersi l'imprevedibilità dell'evento, abitando, l'attrice nella stessa strada ove si è verificato l'evento e, per tale ragione, verosimilmente perfettamente a conoscenza dello stato manutentivo del manto stradale, soprattutto tenuto conto del fatto che lo stesso – come riferito dalla teste – era in cattive condizioni già da qualche mese.
In virtù di quanto sopra, la domanda attorea dev'essere rigettata.
Sulle spese
- 4 -
Considerata la mancata costituzione del Controparte_1 nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Nulla sulle spese.
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 24.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
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