Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 30/01/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00204/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00183/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 183 del 2024, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesca Petrosino, Matteo Sabetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Tellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto alla riliquidazione della propria indennità di buonuscita con riconoscimento dei sei scatti ex art. 6- bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 02.02.2024, depositato in data 05.02.2024, i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto all’applicazione dei benefici di cui all’art. 6- bis , del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, e all’art. 1911, comma 3, D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e, quindi, alla rideterminazione del trattamento di fine servizio (T.F.S.), esponendo preliminarmente che:
- il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- è nato a [...] il [...] ed ha prestato servizio nel Corpo della Guardia di Finanza dall’ 01.10.1982 da ultimo con il grado di Maresciallo Aiutante;
- è stato collocato in congedo, a domanda, il 28.02.2019, con 60 anni di età e 40 anni di servizio;
- è titolare della pensione privilegiata diretta n. 17704462, liquidata col sistema misto ed erogata dalla sede I.N.P.S. di SA;
- il Sig. -OMISSIS--OMISSIS- è nato a [...] il [...], ed ha prestato servizio nel Corpo della Guardia di Finanza dal 18.10.1983, da ultimo con il grado di Luogotenente C.S.,
- è stato collocato in congedo, a domanda, il 31.07.2019, con 58 anni di età e 39 anni di servizio utile;
Ciò posto, in sede di liquidazione della pensione, sono stati esclusi dall’applicazione del beneficio dei cd. sei scatti stipendiali.
Pertanto, in data 31.12.2023 e 23.01.2024, i deducenti hanno trasmesso apposite diffide all’Ente previdenziale (versate in atti), chiedendo il riconoscimento del beneficio in argomento.
Con note del 22.01.2024 e 23.01.2024 l’Ente ha riscontrato negativamente l’evidenziata richiesta.
2. Tanto premesso in fatto, col ricorso in trattazione gli esponenti hanno chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento nella base di calcolo del trattamento di fine servizio dei cd. “ sei scatti stipendiali ” e della conseguente rideterminazione del trattamento di fine servizio, con conseguente condanna dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S) a rideterminare il trattamento suddetto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
3. L’ente previdenziale si è costituito in giudizio in data 21.01.2025 eccependo preliminarmente l’intervenuta decadenza dal beneficio per non avere gli interessati presentato domanda entro e non oltre la data del 30 giugno dell’anno in cui sono maturati i due requisiti e sostenendo, poi, l’infondatezza del merito del ricorso sulla scorta della non condivisibilità della tesi estensiva per la quale l’art. 6- bis del D.L. 387/1987 sarebbe applicabile in favore di tutti i dipendenti del comparto sicurezza. Ha poi prospettato l’incostituzionalità della disciplina di cui si chiede applicazione per asserito contrasto con gli artt. 3 e 81 della Costituzione, concludendo, infine, per la reiezione del gravame.
4. All’udienza pubblica del 28 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia (cfr. T.A.R. Campania, sede di SA, Sez. III, 17 novembre 2023, n. 2633) che si colloca nel solco dei principi espressi dal Consiglio di Stato, secondo cui “ sul riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio agli appartenenti a tutte le c.d. Forze di polizia, sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare, si è pronunciato a più riprese il Consiglio di Stato (tra le tante, si v. Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2024, n. 3807, id., 23 marzo 2023, n. 2984 e 18 aprile 2023, n. 3913) dalle cui conclusioni il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi. 8.2. Per quanto di interesse in questa sede, la giurisprudenza richiamata (in particolare, Cons. Stato, sez. II, 23 marzo 2023, n. 2984, che ha proceduto a un’analitica ricostruzione dell’evoluzione normativa in materia) ha chiarito, in sintesi, che: i) l’art. 1, comma 15-bis, del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1987, n. 468, ha esteso il beneficio dei sei “scatti” «ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati», ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione dell’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda; ii) la norma tuttavia deve ritenersi ormai abrogata dall’art. 2268, comma 1, n. 872, del codice dell’ordinamento militare approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (che, nell’abrogare espressamente l’art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, che aveva novellato l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379 del 1987, non ha disposto la reviviscenza della precedente norma), sicché il richiamo alla stessa come disciplina speciale applicabile agli appartenenti alla Guardia di finanza operato dal primo non è in alcun modo conferente; iii) ritenuti abrogati l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379 del 1987 e l’art. 11 della legge n. 231 del 1990, ben si comprende perché l’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare tenga ferma, per tutte le Forze di polizia, l’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 che, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto sicurezza, ha esteso l’istituto dei sei scatti «al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate»; iv) quanto all’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di Forze di polizia, ivi richiamata, è stata intesa in senso ampio e si delinea anche in ragione dello scopo del medesimo decreto (come risulta dall’art. 1) di estendere i benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150 – di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato – all’Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le Forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121; v) quanto all’ambito oggettivo di applicazione, ai sensi dell’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387 del 1987, il beneficio in questione deve essere riconosciuto «al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile», sicché anche la cessazione del servizio a domanda fa sorgere il diritto al beneficio, in presenza del duplice presupposto rappresentato dall’anzianità anagrafica e retributiva. 8.3. A diverse conclusioni non conduce l’art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che, al comma 2, riconosce i sei scatti al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione, infatti, si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione («sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile [...]») e dal riferimento all’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che riguarda l’importo della pensione. L’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997 non modifica, pertanto, il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987. 8.4. Giova infine precisare che l’inosservanza del termine del 30 giugno, di cui al citato art. 6-bis, comma 2, per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, non comporta alcuna decadenza, poiché il rispetto di questo termine è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo ” (Consiglio di Stato, 28 ottobre 2024, n. 8594).
6. Tenuto conto delle tracciate coordinate giurisprudenziali, il beneficio dei cd. “ sei scatti stipendiali ” deve essere riconosciuto anche agli appartenenti alla Guardia di Finanza collocati in congedo, a domanda, in presenza dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva indicati dall’art 6- bis del D.L. n. 387/1987.
7. Nel caso di specie, alla stregua degli elementi fattuali sopra descritti nella parte in fatto, come trasfusi nella documentazione allegata, tali requisiti sono sussistenti, in quanto i ricorrenti sono stati collocato in congedo, a domanda, con più di 55 anni di età e 35 anni di servizio.
8. In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso proposto va accolto.
9. Ne consegue l’accertamento dell’obbligo dell’Ente previdenziale nei confronti dei ricorrenti all’applicazione dei sei scatti stipendiali al trattamento di fine servizio liquidato ed alla determinazione della differenza residua tra il trattamento di fine servizio finora versato e quello risultante, dovuto a seguito del giusto conteggio ai sensi e per gli effetti dell’art. 6- bis del decreto legge n. 387/1987 convertito in legge n. 472/1987, oltre agli interessi legali, con conseguente condanna dell’INPS al pagamento dell’importo dovuto a questo titolo.
9.1. Deve invece negarsi la spettanza del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria come ritenuto da Consiglio di Stato, II Sez., 27 marzo 2023, n. 3098 “ alla luce di quanto disposto dall’art. 16 comma 6 l. 412/1991 (non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria) ”.
10. Le spese di giudizio vanno interamente compensate in ragione dell’esistenza nella materia in questione di un contrasto giurisprudenziale, che è stato sopito soltanto con le recenti pronunce del Consiglio di Stato.
11. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei ad identificare i ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sede staccata di SA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta il diritto dei ricorrenti all’applicazione del beneficio richiesto nei sensi di cui in motivazione e condanna l’I.N.P.S. a provvedere alla rideterminazione del trattamento di fine servizio e, conseguentemente, a corrispondere il relativo importo (detratte le somme già liquidate e corrisposte sul medesimo trattamento), oltre agli interessi legali sino al soddisfo.
Spese compensate.
Contributo unificato a carico dell’I.N.P.S.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona Saracino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.