Ordinanza 25 ottobre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 25/10/2018, n. 48739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48739 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2018 |
Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile DI IE FF nato a [...] il [...] dalla parte civile CQ IC nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: AN ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/03/2017 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari confermava l'assoluzione di DR AN per il reato di minaccia aggravata.
2. Propongono ricorso per cassazione le parti civili Di SU RA e IL CK, deducendo vizi della motivazione del provvedimento impugnato.
3. I ricorsi sono inammissibili perché proposti personalmente dalle parti civili, nonché perchè contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Quanto poi ai denunziati travisamenti di alcune prove ovvero all'omessa considerazione di altre, i ricorsi si rivelano generici nella misura in cui tali prove vengono solo evocate dai ricorrenti e non riportate o allegate integralmente non consentendo a questa Corte di apprezzare il vizio denunziato.
4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 2.000,00.
Per questi motivi
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle