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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/11/2024, n. 17095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17095 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 39082/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente
Francesco Frettoni Giudice Fabrizio Molinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 39082/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
B), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso
[...] dall'Avv. Fabrizio Petrarchini;
- ricorrente -
contro
, in persona del Questore p.t., Controparte_1 rappresentato ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
- resistente contumace –
OGGETTO: impugnazione del rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9 agosto 2023 Parte_1
cittadino egiziano, ha impugnato il provvedimento con il
[...] quale la Questura di Latina ha respinto l'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale. La resistente non si è costituita in giudizio. CP_1
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il ricorrente ha dimostrato di avere intrapreso sul territorio nazionale un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa. In particolare:
- ha una sistemazione alloggiativa stabile, dapprima nel Comune di
Terracina, alla Via Bologna Scala G, Interno 1, Piano 1, in virtù di comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario effettuata dalla Sig.ra in data 17.10.2022, regolarmente Persona_1 timbrata e, quindi, ricevuta dal competente Commissariato di P.S., prodotta dal difensore;
successivamente, sempre nel Comune di
Terracina, alla Via San Felice Circeo Km. 10,500, in virtù di comunicazione di avvio del procedimento datata 25.10.2022, in atti;
- ha frequentato il corso di lingua italiana presso il Centro Studi
Italiani – Polo Universitario Internazionale, come risulta dall'attestato di conoscenza della lingua italiana rilasciato in data 24.05.2023 e prodotto dal ricorrente, nel quale si attesta che il predetto ha superato la prova di lingua italiana, Livello A2 – Integrazione, con voto finale di 80/100;
- lavora stabilmente dal mese di giugno 2023 presso un autolavaggio di veicoli con contratto a tempo determinato - attualmente prorogato fino a settembre 2024 – come risulta dalle denunce , dalle Pt_2 buste paga e dalla Certificazione Unica 2024 depositate in atti.
Occorre a questo punto evidenziare che il D.L. n. 130/2020, convertito nella L. n. 173/2020, applicabile, ratione temporis, al caso di specie, ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che, valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8.
(Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-
2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la propria elaborazione giurisprudenziale, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di “vita privata” ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU.
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva” (TZ c. Germania, § 29; Pretty c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici
Pag. 2 di 3 aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Per_2
Regno Unito [GC]). ( e EL c. Italia [GC], § 159). CP_2
La nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n. 2) [GC], § 95; Persona_3
TZ c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le Per_4 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_5 BĂ c. Romania [GC], § 71; e c. Per_6 Per_7
, § 42) o commerciali ( e Per_8 Parte_3
ME Oy c. Finlandia GC).
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020.
Parte resistente soccombente deve essere condannata alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Dichiara il diritto di al rilascio del Parte_1 permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- Condanna parte resistente alla refusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che si liquidano nella misura di euro
2.200,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge, e ne dispone il pagamento in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Roma, 15/10/2024
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli
Pag. 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente
Francesco Frettoni Giudice Fabrizio Molinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 39082/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
B), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso
[...] dall'Avv. Fabrizio Petrarchini;
- ricorrente -
contro
, in persona del Questore p.t., Controparte_1 rappresentato ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
- resistente contumace –
OGGETTO: impugnazione del rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9 agosto 2023 Parte_1
cittadino egiziano, ha impugnato il provvedimento con il
[...] quale la Questura di Latina ha respinto l'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale. La resistente non si è costituita in giudizio. CP_1
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il ricorrente ha dimostrato di avere intrapreso sul territorio nazionale un positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa. In particolare:
- ha una sistemazione alloggiativa stabile, dapprima nel Comune di
Terracina, alla Via Bologna Scala G, Interno 1, Piano 1, in virtù di comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario effettuata dalla Sig.ra in data 17.10.2022, regolarmente Persona_1 timbrata e, quindi, ricevuta dal competente Commissariato di P.S., prodotta dal difensore;
successivamente, sempre nel Comune di
Terracina, alla Via San Felice Circeo Km. 10,500, in virtù di comunicazione di avvio del procedimento datata 25.10.2022, in atti;
- ha frequentato il corso di lingua italiana presso il Centro Studi
Italiani – Polo Universitario Internazionale, come risulta dall'attestato di conoscenza della lingua italiana rilasciato in data 24.05.2023 e prodotto dal ricorrente, nel quale si attesta che il predetto ha superato la prova di lingua italiana, Livello A2 – Integrazione, con voto finale di 80/100;
- lavora stabilmente dal mese di giugno 2023 presso un autolavaggio di veicoli con contratto a tempo determinato - attualmente prorogato fino a settembre 2024 – come risulta dalle denunce , dalle Pt_2 buste paga e dalla Certificazione Unica 2024 depositate in atti.
Occorre a questo punto evidenziare che il D.L. n. 130/2020, convertito nella L. n. 173/2020, applicabile, ratione temporis, al caso di specie, ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che, valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8.
(Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-
2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la propria elaborazione giurisprudenziale, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di “vita privata” ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU.
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva” (TZ c. Germania, § 29; Pretty c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici
Pag. 2 di 3 aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Per_2
Regno Unito [GC]). ( e EL c. Italia [GC], § 159). CP_2
La nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n. 2) [GC], § 95; Persona_3
TZ c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le Per_4 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_5 BĂ c. Romania [GC], § 71; e c. Per_6 Per_7
, § 42) o commerciali ( e Per_8 Parte_3
ME Oy c. Finlandia GC).
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020.
Parte resistente soccombente deve essere condannata alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Dichiara il diritto di al rilascio del Parte_1 permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- Condanna parte resistente alla refusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che si liquidano nella misura di euro
2.200,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge, e ne dispone il pagamento in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Roma, 15/10/2024
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli
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