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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/12/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4812/2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'avv.to R.R. Lanzara, presso il cui studio - sito in Nocera Parte_1
Inferiore, alla via A. Barbarulo 62 - elett.te domicilia, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappr.to e difeso dall'Avvocatura interna, CP_1
giusta procura in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/10/2024, adiva questo giudice per Parte_1
ottenere il riconoscimento del diritto al trattamento di famiglia, in qualità di coniuge superstite titolare di pensione di reversibilità a decorrere dalla data invocata e la condanna dell' CP_1
alla corresponsione in suo favore dell'assegno al nucleo familiare come da diritto, oltre accessori e spese di lite.
Controparte si costituiva contestando la richiesta attorea e concludendo come da memoria in atti.
Disposta CTU, la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
La domanda non va accolta. E' stata disposta consulenza tecnica, all'esito della quale è stato accertato che il ricorrente
è inabile al proficuo lavoro a decorrere dal 1°/5/2023.
Questo giudice ritiene di dover accettare e far proprio il giudizio conclusivo del CTU, in quanto tali conclusioni traggono origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici nonché degli esami strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico – legali.
Ne consegue il rigetto della domanda.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Nulla per le spese di lite.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, sono a carico dell' . CP_1
PQM
a) rigetta la domanda;
b) nulla per le spese di lite;
d) pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico definitivo dell' CP_1
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'avv.to R.R. Lanzara, presso il cui studio - sito in Nocera Parte_1
Inferiore, alla via A. Barbarulo 62 - elett.te domicilia, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappr.to e difeso dall'Avvocatura interna, CP_1
giusta procura in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/10/2024, adiva questo giudice per Parte_1
ottenere il riconoscimento del diritto al trattamento di famiglia, in qualità di coniuge superstite titolare di pensione di reversibilità a decorrere dalla data invocata e la condanna dell' CP_1
alla corresponsione in suo favore dell'assegno al nucleo familiare come da diritto, oltre accessori e spese di lite.
Controparte si costituiva contestando la richiesta attorea e concludendo come da memoria in atti.
Disposta CTU, la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
La domanda non va accolta. E' stata disposta consulenza tecnica, all'esito della quale è stato accertato che il ricorrente
è inabile al proficuo lavoro a decorrere dal 1°/5/2023.
Questo giudice ritiene di dover accettare e far proprio il giudizio conclusivo del CTU, in quanto tali conclusioni traggono origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici nonché degli esami strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico – legali.
Ne consegue il rigetto della domanda.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Nulla per le spese di lite.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, sono a carico dell' . CP_1
PQM
a) rigetta la domanda;
b) nulla per le spese di lite;
d) pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico definitivo dell' CP_1
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo