Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 26/03/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
rappresenta e difesa dall'Avv. Veronica Raimo.
e
, nato a [...] il [...]; CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Sarnacchioli.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
- i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
- le figlie minori sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di Per_1 Per_2 maggiore import ti cazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
- le figlie minori risiederanno in via prevalente presso l'abitazione della madre sita in Ladispoli (RM) via Settevene Palo Nord 32 mentre il padre potrà vederle concordando gli incontri di volta in volta con il genitore collocatario. In ogni caso il padre trascorrerà con almeno due pomeriggi a Per_1 Per_2 settimana, coincidenti con i turni di riposo dal lavoro;
in uno dei due pomeriggi, l'orario sarà dalle ore 15.30 alle ore 19.00, quando le minori verranno riportate presso l'abitazione della madre;
nell'altro
- durante le vacanze natalizie le figlie saranno con la madre nella giornata del 24 dicembre e con il padre nella giornata del 25 dicembre;
ad anni alterni, poi, saranno con il padre dal 26 dicembre al 2 gennaio e dal 2 al 6 gennaio l'anno successivo. Con riguardo alle festività natalizie dell'anno 2025 le minori saranno con il padre dal 2 gennaio al 6 gennaio 2026 oltre alle giornate festive sopra indicate;
- durante le festività pasquali, le minori saranno alternativamente con uno o con l'altro genitore, favorendo comunque l'incontro con il padre per almeno due giornate nel periodo di sospensione dalle attività scolastiche (dal giovedì al martedì successivo alla Pasqua). Fatti salvi accordi diversi;
- con riferimento al periodo estivo, il padre trascorrerà con le figlie un totale di venti giorni così suddivisi: 15 giorni consecutivi da concordare con la madre entro la fine di maggio di ciascun anno e da collocarsi nel mese di luglio;
quando ai restanti 5 giorni non consecutivi, verranno utilizzati nell'arco dei mesi estivi e saranno comprensivi di pernotto.
- la casa coniugale sita in Ladispoli, Via Settevene Palo Nord 32 di proprietà esclusiva della madre è lasciata in godimento alla medesima e l'altro coniuge se ne è già allontanato asportando i propri beni ed effetti personali;
- il padre corrisponderà a titolo di mantenimento delle figlie e un assegno mensile Per_1 Per_2 perequativo di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuna figlia) a i aprile2025, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario da eseguirsi in favore della sig.ra da rivalutarsi Pt_1 annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al con er le famiglie degli operai e degli impiegati;
- le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa – purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno;
- si pattuisce sin d'ora che nel momento in cui l'assegno di invalidità civile riconosciuto in favore della minore soggetto oncologico), attualmente percepito dalla sig.ra dovesse venire meno, Per_3 Pt_1 Cont il contr tenimento versato dal sig. subirà un aumento di € r ciascuna figlia.
- i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli delle figlie minori.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 26.03.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso