Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00152/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00784/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 784 del 2025, proposto da
VA TU, rappresentato e difeso dall'avvocato Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio diniego serbato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione-, sull’istanza di accesso agli atti notificata tramite indirizzo di posta elettronica certificata, in data 19 luglio 2025, con la quale il ricorrente ha chiesto copia dei documenti riguardanti l’intimazione di pagamento n. 05720259004945624000 del 7 maggio 2025, con cui all’odierno ricorrente è stato intimato di corrispondere la somma di € 70.466,76, in relazione al mancato pagamento di undici cartelle esattoriali;
- per l’accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed ottenere copia della documentazione richiesta con la sopraindicata istanza di accesso agli atti, con conseguente ordine a consentire detto accesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa SA AT AU BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio notificato il 25 settembre 2025 e depositato in data 3 ottobre 2025 il ricorrente ha agito, ex art. 116 cod. proc. Amm., per ottenere l’ostensione degli atti relativi all’intimazione di pagamento meglio indicata in epigrafe, emessa nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate -Riscossione.
2. Con istanza del 19 luglio 2025 il ricorrente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate Riscossione di prendere visione ed estrarre copia dei documenti riguardanti l’intimazione di pagamento n. 05720259004945624000 del 07 maggio 2025, con la quale all’odierno ricorrente è stato intimato di corrispondere la somma di € 70.466,76, in relazione al mancato pagamento di undici cartelle esattoriali;
3. La richiesta è rimasta, tuttavia, priva di riscontro.
4. Avverso il diniego tacitamente formatosi su di essa l’istante è, quindi, insorto con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della l. n. 241 del 1990 nonché dei principi fondamentali di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa e rivendicando la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza della documentazione richiesta, essendo il soggetto passivo della pretesa creditoria azionata dal Concessionario e vantando, peraltro, anche un interesse difensivo, stante l’esigenza di valutare l’opportunità dell’esperimento dei rimedi giurisdizionali avverso l’intimazione di pagamento di cui è destinatario.
5. L’amministrazione intimata, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio
6. All’udienza camerale del 29 gennaio 2026, uditi gli avvocati come da verbale, il ricorso è stato assunto in decisione.
7. Nel merito, il ricorso va accolto, in quanto è fondato.
8. Dall’esame dell’istanza ostensiva è dato evincere la posizione legittimante del ricorrente, le finalità dell’accesso e il collegamento di queste ultime con la documentazione richiesta, in coerenza con l’orientamento della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 4/2021 qui pienamente applicabile.
Ciò in quanto l’accesso difensivo è rivolto proprio al rilascio di documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici e il cui contenuto è ignoto prima dell’ostensione.
Al proposito, il Collegio non ha invero motivo di discostarsi da princìpi ormai pacifici nell’elaborazione giurisprudenziale, secondo i quali, “ai sensi dell’art. 22, comma 1 lett. b) L. n. 241 del 1990, la legittimazione alla presentazione dell’istanza di accesso deve essere riconosciuta in capo ai "soggetti privati" titolari di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
Come precisato da questo Consiglio (cfr. Consiglio di Stato Sez. V, 02 ottobre 2019, n. 6603), tale interesse deve essere:
a) diretto, in quanto ascrivibile in capo alla sfera individuale e personale del soggetto richiedente, dovendosi, con ciò, escludere una legittimazione generale e indifferenziata;
b) concreto, in quanto specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di documenti suscettibili di produrre effetti giuridici nella sfera giuridica del richiedente, palesandosi immeritevole di tutela un’istanza finalizzata ad un "controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni" (cfr. art. 24, comma 3 L. n. 241 del 1990 cit.);
c) attuale, in quanto non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo alla attitudine della auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere, anche in termini di concreta potenzialità, sulle personali scelte esistenziali o relazionali e sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita;
d) strumentale, avuto riguardo sia, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali, sia, sul piano oggettivo, alla specifica connessione con il documento materialmente idoneo ad veicolare le informazioni: non essendo, con ciò, tutelate iniziative, per un verso, ispirate da mero intento emulativo e, per altro verso, finalizzate alla raccolta, elaborazione o trasformazione di dati conoscitivi destrutturati e non incorporati in "documenti" (cfr. ex multis Cons. St. n. 451/2021).
Dal tenore dell’art. 24, comma 7 della l. n. 241/1990 traspare che, ai fini del bilanciamento tra diritto di accesso difensivo (preordinato all’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale in senso lato) e tutela della riservatezza, secondo la previsione dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, trova applicazione il criterio generale della “necessità” ai fini della “cura” e della “difesa” di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza, a condizione del riscontro della sussistenza dei surrichiamati presupposti generali dell’accesso difensivo (cfr. Ad. Plen. n. 19/2020).
Tale parametro, che afferisce al legame fra gli atti oggetto di accesso e la possibilità di una tutela non necessariamente giurisdizionale della sfera giuridica dell’istante, va accertato sulla base di un giudizio prognostico ex ante, sulla base del tenore della richiesta ostensiva e degli elementi ivi addotti, valutando se i primi rappresentino effettivamente “mezzo utile” per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, senza giudizi sull’effettiva utilità rispetto alla tutela del bene della vita o valutazioni sul modo in cui l’istante intenda utilizzare la documentazione richiesta (cfr. ex multis, Cons. Stato, V, 3 agosto 2021, n. 5712; T.A.R. Lombardia, Milano, III, 20 marzo 2020, n. 533).
9. Calando le precedenti coordinate ricostruttive nella fattispecie all’esame, il Collegio ritiene che dal complessivo esame dell’istanza ostensiva alla luce della peculiare articolazione della vicenda, emerga con evidenza che:
- gli atti indicati nell’istanza di accesso del 19 luglio 2025 rientrano nella nozione legislativa di “documento amministrativo” di cui agli artt. 22, comma 1, lettera d), della l. n. 241/1990 e 1, comma 1, lettera a), d.P.R. n. 445/2000 e si trovano nell’attuale disponibilità del concessionario alla riscossione, che ha notificato l’atto di intimazione di pagamento;
- con l’istanza ostensiva del 19 luglio 2025, rimasta inevasa, il ricorrente ha chiesto di accedere ad atti sicuramente ostensibili, direttamente incidenti sulla sua sfera giuridica, la cui conoscenza è stata peraltro prospettata come strumentale anche ai fini dell’eventuale “difesa in giudizio” avverso l’atto di intimazione emesso dal concessionario della riscossione;
- sussiste in capo al ricorrente un interesse qualificato, concreto, diretto, attuale e strumentale ad accedere alla documentazione sottesa all’irrogazione della sanzione amministrativa da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), e dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990; e ciò tenuto conto: 1) del tenore delle allegazioni ricorsuali relative all’interesse ostensivo, essendo la conoscenza dei documenti richiesti necessaria ai fini della contestazione giudiziale della intimazione di pagamento ingiunta; 2) della sua qualità di legittimato a conoscere tutti i passaggi che hanno condotto all’adozione della sanzione amministrativa inflitta nei sui confronti e del sicuro influsso della documentazione richiesta nel procedimento che ha condotto all’ingiunzione di pagamento irrogata a carico del ricorrente;
- l’interesse all’accesso è poi concreto, siccome finalizzato all’acquisizione di documenti la cui disponibilità è suscettibile di rivestire sicura rilevanza nella sfera giuridica del ricorrente;
- sussiste, altresì, l’attualità dell’interesse ostensivo, in quanto l’acquisizione della documentazione richiesta è funzionale a consentire al ricorrente di curare la sua sfera giuridica in sede sia giurisdizionale sia stragiudiziale;
- l’interesse ostensivo è, infine, strumentale: e questo sia sul piano soggettivo, essendo evidente la sua correlazione con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali, sia sul piano oggettivo, stante la sua specifica connessione con documenti materialmente idonei a veicolare informazioni utili per l’istante.
11. In conclusione, il ricorso è fondato.
12. In accoglimento del ricorso, deve, dunque, essere dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione sull’istanza in esame, ordinandosi, per l’effetto, alla stessa Amministrazione di esitarla nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, garantendo l’accesso agli atti richiesti secondo le modalità consuete della consultazione e dell’estrazione di copia.
13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore anticipatario, il quale ne ha fatto rituale richiesta nel ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto ordina all’amministrazione intimata di consentire l’accesso come in parte motiva.
Condanna l’Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad accessori come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato già versato, spese tutte da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE IM MM NO, Presidente
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
SA AT AU BE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA AT AU BE | NE IM MM NO |
IL SEGRETARIO