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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6474 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 74558/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di iI grado iscritto al n. 74558/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione con ordinanza ex art 127-ter c.p.c. il 6/2/2025 e promosso da:
nato a [...] il 17712/1967, C.F. , residente Parte_1 C.F._1
in Albinea (RE) via Antonio Ligabue 1/8, elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni
Pierluigi da Palestrina n. 19, presso lo studio dell'Avv. Arturo Iannelli, (C.F.
, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato depositato C.F._2
telematicamente in allegato all'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
(C.F. e P.IVA ), con sede in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, quale CP_1 P.IVA_1
mandataria di (C.F. e P.IVA ), giusta mandato per atto Controparte_2 P.IVA_2
notaio di Roma, repertorio n. 28.180 del 24/4/2012, in persona dell'Avv. Persona_1
Alessandra Boccanera, procuratrice dell' in virtù di procura conferita per atto a CP_1
rogito notaio di Roma, repertorio n. 51.999 dell'16/11/2016, rappresentata e difesa Persona_1 dall'Avv. Daniel Rupeni, (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo CodiceFiscale_3
studio di quest'ultimo sito in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, come da delega depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
APPELLATA
OGGETTO: somministrazione – appello avverso la sentenza del giudice di pace di Roma n.
21384/2022
CONCLUSIONI:
1 per l'appellante: “Voglia il Tribunale adito, in funzione di Giudice di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa ed in totale riforma della sentenza n. 21384/2022 del Giudice di Pace di Roma depositata in cancelleria il 15.11.2022 pronunziata nel giudizio civile di primo grado iscritta al n. 15775 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, accogliere le conclusioni formulate nell'originario atto di citazione e, per l'effetto: Nel merito
- accertare e dichiarare che la società convenuta si è resa responsabile della violazione della deliberazione ARERA 738/2016/R/com Deliberazione 4 agosto 2016 463/2016/R/COM, artt.
2.1 e 16;
- per l'effetto, condannare la stessa a corrispondere all'appellante l'indennizzo dovuto, quantificato in € 1.126,00 ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta provata, equa e/o di giustizia, maggiorata degli interessi di mora dalle singole scadenze al saldo o in subordine, degli interessi legali fino al saldo. In ogni caso
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei consumi precedenti alla data del 7.4.2019 e, per l'effetto, annullare la fattura n. 10121001256688 del 07/04/2021 di € 706,01 e condannare la convenuta a restituire, totalmente o parzialmente, all'attore le somme da questi pagate benché non dovute.
- condannare, infine, la convenuta alla refusione delle spese sostenute così come documentalmente provate. In ogni caso
-con condanna agli interessi legali dal fatto al saldo e alla rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambe i gradi di giudizio”
per l'appellata: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto perchè del tutto infondato, e per l'effetto confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza, con integrale rigetto delle domande attrici. Con il favore di spese e compensi di lite del presente giudizio”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 20/12/2021 conveniva in giudizio Parte_1
avanti al giudice di pace di Roma l in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore dell'indennizzo di € 1.126,00 per violazione degli artt.
2.1 e 16 della deliberazione dell'ARERA del 4/8/2016
463/2016/R/COM, come risultante all'esito dell'integrazione con deliberazione 738/2016/R/com, nonché per accertare l'intervenuta prescrizione dei consumi antecedenti al 7/4/2019, con conseguente annullamento della fattura n. 10121001256688 del 7/4/2021 di € 706,01, pagata con riserva di ripetizione, con condanna della convenuta alla restituzione del relativo importo.
L'attore esponeva:
- di essere figlio ed erede di deceduta il 12/3/2021, intestataria del Persona_2
contratto di fornitura di energia elettrica relativo all'utenza n. 940275607 e di aver ricevuto, successivamente alla morte di quest'ultima, una bolletta “a conguaglio” per presunti consumi relativi al periodo 6/12/2018-31/3/2021 presso l'appartamento sito in Roma, Via Calpurnio
Fiamma n. 33;
2 - che era titolare del contratto di fornitura di energia elettrica di cui Persona_2
all'utenza n. 940275607 sin dal 1960 e non era mai risultata morosa, avendo conservato con la massima cura i beni della convenuta, sebbene il contatore relativo all'utenza fosse, da tempo, guasto in quanto illeggibile;
- che alla fine di febbraio 2021, presso l'indirizzo di fornitura, era pervenuta la fattura n.
10121000679040 del 10/02/2021 relativa al periodo di fatturazione dal 6/12/2018 al 31/1/2021, dell'importo complessivo di € 702,24, di cui l'attore aveva chiesto l'annullamento a mezzo pec agli indirizzi e ritenendola iniqua ed Email_1 Email_2
illegittima, ma il 24/3/2021 aveva ricevuto un diniego dall per asserita Controparte_2
mancanza di legittimazione del richiedente;
- che il 20/4/2021 l aveva accolto la reiterata richiesta di annullamento in Controparte_2
autotutela della fattura n. 10121000679040 del 10/02/2021, dell'importo di € 702,24, ed aveva contestualmente emesso la nuova fattura n. 10121001256688 del 7/4/2021 per fornitura di energia elettrica dal 6/12/2018 al 31/3/20216, dell'importo complessivo di € 706,01, pagato dal il 2/8/2021 con riserva di contestazione della relativa debenza;
Parte_1
- che la procedura di conciliazione presso l' non era andata a buon fine per la mancanza Pt_2
di volontà della controparte di addivenire ad un accordo.
Tanto premesso, invocava l'applicazione del combinato disposto degli artt. Parte_1
2.1, lett. a) e 16 della deliberazione dell'ARERA del 4/8/2016 n. 463/2016/R/com, come risultante all'esito dell'integrazione con deliberazione 738/2016/R/com, a causa del ritardo della convenuta di quarantacinque giorni nell'emissione della fattura n. 10121000679040, emessa a seguito del superamento del blocco della fatturazione (l'ultima fattura emessa prima del blocco era stata la n. 10118005099800 di € 44,41 del 7/12/2018), causato dall'errata indicazione del codice fiscale in anagrafica, che aveva causato, a seguito dell'introduzione della fatturazione
Con elettronica anche per i privati dall'1/1/2019, lo scarto da parte dello delle fatture emesse.
L'attore eccepiva, inoltre, la prescrizione del credito vantato dalla controparte di cui alla fattura contestata, invocando l'applicazione dell'articolo 1, commi 4-10 della L. n. 205/2017, censurando la condotta dell che non aveva posto l'utente in condizione di CP_1
procedere all'autolettura del contatore relativo alla sua utenza, poiché il display a cristalli liquidi era guasto, con conseguente violazione all'art. 5 della deliberazione dell'ARERA del 4/8/2016 n.
463/2016/R/com, integrata con deliberazione 738/2016/R/com.
3 2. All'udienza del 7/9/2022 si costituiva in giudizio con comparsa l' in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, quale mandataria dell chiedendo il Controparte_2
rigetto delle avverse domande, deducendo che, pur essendo consapevole del guasto del contatore elettronico relativo all'utenza del , la società fornitrice era comunque in grado di Parte_1
poter effettuare le teleletture da remoto.
3. All'esito del giudizio di primo grado il giudice di pace, con sentenza n. 21384/2022 depositata il 15/11/2022, rigettava le domande attoree, con compensazione delle spese di lite.
4. Con atto di citazione notificato il 14/12/2022 conveniva in giudizio avanti Parte_1
all'intestato Tribunale l rappresentata dalla mandataria in Controparte_2 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo appello avverso la citata sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
5. Con comparsa depositata l'8/5/2023 si costituiva in giudizio l in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, quale mandataria dell chiedendo il Controparte_2
rigetto del gravame, contestando ogni avversa difesa.
6. Esperiti gli incombenti preliminari, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 5/2/2025, sostituita dal deposito di note scritte e, con ordinanza del 6/2/2025 la causa era assunta in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
***
7. Con il primo motivo di appello censura l'interpretazione e l'applicazione Parte_1 degli artt. 4 e 16 dell'allegato A alla Delibera 738/2016/R/com da parte del giudice di Pt_2
prime cure, nella parte in cui è stato escluso il diritto dell'attore all'indennizzo per il ritardo nella fatturazione da parte dell Controparte_2
La censura è infondata.
Risulta dagli atti che l'odierno appellante, in qualità di figlio ed erede della defunta Persona_2
, intestataria del contratto di fornitura di energia elettrica di cui all'utenza n.
[...]
940275607, relativa all'appartamento sito in Roma, Via Calpurnio Fiamma n. 33, codice POD
IT002E1160501A, deceduta il 12/3/2021, aveva ricevuto la fattura n. 10121001256688 del
7/4/2021 per la fornitura di energia elettrica dal 6/12/2018 al 31/3/2021, dell'importo complessivo di € 706,01, per il consumo complessivo di 1.662,00 kWh, sostitutiva della fattura n. 10121000679040 del 10/02/2021 relativa al periodo di fatturazione dal 6/12/2018 al
31/1/2021, dell'importo complessivo di € 702,24, annullata su istanza dell'utente.
4 Con la suddetta fattura, l richiamava le rilevazioni dei consumi da remoto Controparte_2
effettuate dal distributore, che non aveva riscontrato anomalie e, con riferimento al guasto del display del contatore, invitava l'utente a rivolgersi all'Areti S.p.A., distributore di zona, trattandosi di guasto di natura tecnica.
La società fornitrice dell'energia elettrica negava l'indennizzo richiesto dall'utente, rilevando che la fattura n. 10121000679040 del 10/02/2021 era stata emessa entro il termine di quarantacinque giorni dall'ultimo giorno del periodo di consumo a cui si riferiva.
Ebbene, ai sensi dell'art. 16 del TIF (Testo integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale), “Nel caso di emissione della fattura di periodo oltre il termine di cui al comma 4.2 o al comma 4.3, lettera b), il venditore riconosce un indennizzo automatico al cliente finale, in occasione della prima fattura utile”. “Il valore dell'indennizzo di cui al comma 16.1 è pari a: a) 6 € nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine di cui al comma 4.2 o al comma 4.3, lettera b); b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 € ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 €, raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine di cui al comma 4.2 o al comma 4.3, lettera b)”.
Gli indennizzi di cui all'articolo 16 si applicano a tutte le fatture di periodo come definite all'articolo 1 del TIF e, con riferimento alla fattura afferente al consumo sia per il periodo pregresso che per quello di ciclo, se la sua emissione è avvenuta entro i quaranta giorni solari (o altro termine previsto nel contratto di mercato libero) dall'ultimo giorno fatturato, al cliente non spetta l'indennizzo di cui al citato art. 16.
Nella specie, in cui la fattura n. 10121000679040 del 10/02/2021, relativa sia al consumo pregresso che a quello di ciclo, è stata emessa entro il termine di quarantacinque giorni dall'ultimo giorno del periodo di consumo a cui si riferiva, non spetta al Parte_1
l'indennizzo per il ritardo nella fatturazione, come correttamente statuito dal giudice di pace.
Con il secondo motivo l'appellante reitera l'eccezione di prescrizione del credito della controparte, dolendosi dell'erronea applicazione, da parte del giudice di primo grado, dell'articolo 1, commi 4-10 della L. n. 205/2017.
La doglianza è priva di pregio.
Ai sensi dell'art. 1, comma 4 della L. n. 205/2017, “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o
5 le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo.
Nei contratti di cui al primo e al secondo periodo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti. E' in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al quarto periodo, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio”. Il successivo quinto comma dispone che “Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente”.
Venendo al caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di pace, ai sensi della deliberazione del 22/2/2018 n. 97/2018/R/COM di attuazione della L. n. 205/2017, la prescrizione biennale ivi prevista decorre dal termine entro cui l'esercente il servizio è obbligato a emettere il documento di fatturazione e il venditore ha l'obbligo di emettere il documento di fatturazione relativo a conguagli operati sulla base di rettifiche del dato di misura entro 45 giorni dal momento in cui la rettifica è resa disponibile nell'ambito del SII.
Con riferimento, dunque, alla fattura n. 10121001256688 del 7/4/2021 per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo dal 6/12/2018 al 31/3/2021, deve ritenersi prescritta la pretesa creditoria dell'appellata con riferimento al periodo dal 6/12/2018 al 7/4/2019. Ebbene, avendo
6 l scorporato dalla somma richiesta l'importo di € 49,82 e non avendo Controparte_2
l'attrice comprovato che il consumo di energia elettrica relativo al periodo prescritto sia maggiore di quello scomputato, l'eccezione di prescrizione è infondata.
Con l'ultimo motivo di gravame deduce che erroneamente il giudice di pace Parte_1
ha ritenuto irrilevante il guasto del display del contatore afferente all'utenza di cui è egli attualmente titolare.
La censura non coglie nel segno.
Ed invero, a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico disposta con D.Lgs. n. 79/1999, emanato in attuazione della Direttiva n. 96/92/CE, le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere, nel rispetto degli obblighi del servizio pubblico di cui al citato D.Lgs., con riserva a favore dello Stato delle attività di trasmissione (trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete ad alta tensione), dispacciamento (attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) e distribuzione (trasporto e trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione ai clienti finali), attività quest'ultima attribuita ad un unico concessionario per ambito geografico, avente l'obbligo di contrarre con tutti i richiedenti.
In tale ambito operano, quindi:
1) i produttori di energia elettrica in regime di libero mercato;
2) la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), esercente l'attività di riscossione e gestione economica delle componenti tariffarie dai fornitori di luce e gas, in particolare degli oneri generali di sistema, oltre a sovraintendere ad altre attività di ispezione e distribuzione del c.d. bonus sociale elettrico e per il gas;
3) la che gestisce la Rete di Trasmissione Controparte_4
Nazionale, società individuata dallo Stato costituita ai Controparte_5 sensi dell'art. 3, co. 4 del D.Lgs. 16/3/1999 n. 79 e dell'art. 1, co. 1, lett. a), b) e c) e 3 del
D.P.C.M. dell'11/5/2004, avente quale oggetto sociale l'attività di carattere regolamentare, di verifica e certificazione relativa al settore dell'energia elettrica di cui all'art. 3, co. 12 e 13 e di cui all'art. 11, co. 3 del D.Lgs. 16/3/1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché le attività correlate di cui al D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e successive modifiche e integrazioni, in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, comprese le attività di carattere regolamentare e le altre competenze,
7 diritti e poteri ad esse inerenti. Ai sensi dell'art. 3, co. 4 del D.Lgs. 16/3/1999, n. 79, i diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico, trattandosi di società sotto il controllo dello Stato;
4) distributori di energia elettrica operanti su concessione rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo
Economico in regime di monopolio geografico, essendo il territorio nazionale suddiviso per zone geografiche, al cui interno opera un solo ente distributore di energia elettrica;
5) venditori di energia elettrica (traders) ai clienti finali, operanti nel libero mercato.
[... Nel caso di specie, l'attività di distribuzione di energia elettrica era demandata alla che comunica all i valori di consumo ai fini della Controparte_6 Controparte_7
fatturazione, dovendosi dare atto che, con il contratto di somministrazione, il cliente conferisce al fornitore mandato senza rappresentanza a stipulare il contratto di trasporto di energia elettrica con il distributore, nella specie la e con la gestore della Controparte_6 CP_8
rete di trasmissione, il contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica presso i punti di prelievo, al fine di mantenere l'equilibrio tra domanda e offerta di energia elettrica.
Il prezzo finale dell'energia elettrica, come osservato dall'opposta, si compone dei seguenti elementi: tariffa per i servizi di distribuzione, trasmissione e misura;
oneri relativi al sistema elettrico;
corrispettivi per i prelievi giornalieri e per le imposte.
Ciò posto, avuto riguardo alla documentazione afferente alla fattura contestata, la fatturazione dei consumi è avvenuta, da parte dell' in conformità dell'art. 5.1 Controparte_2
dell'allegato A alla delibera 463/2016/R/com, c.d. T.I.F. - Testo integrato delle disposizione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale, secondo cui: “Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella fattura di periodo, il venditore è tenuto a utilizzare i dati di misura nel rispetto del seguente ordine: a) dati di misura effettivi messi a disposizione dall'impresa di distribuzione;
b) autoletture comunicate dal cliente finale ai sensi dei successivi
Articolo 7 e Articolo 8, validate dall'impresa di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 16 del TIVG e dall'Articolo 15 del TIME;
c) dati di misura stimati”.
Non vi è prova, infatti, che la determinazione da remoto dei consumi dell'utenza de qua da parte del distributore sia inattendibile o abbia subito delle interruzioni a causa del malfunzionamento del display del contatore.
8 Non è provata la sussistenza dei presupposti per il diritto dell'appellante al pagamento degli indennizzi automatici di cui all'art. 80 della deliberazione dell'AEEG del 19/12/2007, n. 333/07, né il ha allegato e provato i danni subiti a causa del guasto al display del contatore. Parte_1
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056
c.c., infatti, il creditore o il preteso danneggiato deve allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Nella specie difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese di lite del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussiste l'obbligo dell'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002, stante l'accoglimento del primo motivo di appello.
P.Q.M.
Visto l'art. 352 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 14/12/2022 da avverso l Parte_1 Controparte_2
rappresentata dalla mandataria in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
contrariis reiectis:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza del giudice di pace di Roma n.
21384 depositata il 15/11/2022;
9 CONDANNA a rifondere alla controparte le spese processuali, che liquida in Parte_1
€ 1.700,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Visto l'art. 13, co. 1-bis D.P.R. n. 115/2002;
DISPONE a carico dell'appellante l'obbligo di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
Così deciso in Roma, li 30/4/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
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REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di iI grado iscritto al n. 74558/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione con ordinanza ex art 127-ter c.p.c. il 6/2/2025 e promosso da:
nato a [...] il 17712/1967, C.F. , residente Parte_1 C.F._1
in Albinea (RE) via Antonio Ligabue 1/8, elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni
Pierluigi da Palestrina n. 19, presso lo studio dell'Avv. Arturo Iannelli, (C.F.
, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato depositato C.F._2
telematicamente in allegato all'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
(C.F. e P.IVA ), con sede in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, quale CP_1 P.IVA_1
mandataria di (C.F. e P.IVA ), giusta mandato per atto Controparte_2 P.IVA_2
notaio di Roma, repertorio n. 28.180 del 24/4/2012, in persona dell'Avv. Persona_1
Alessandra Boccanera, procuratrice dell' in virtù di procura conferita per atto a CP_1
rogito notaio di Roma, repertorio n. 51.999 dell'16/11/2016, rappresentata e difesa Persona_1 dall'Avv. Daniel Rupeni, (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo CodiceFiscale_3
studio di quest'ultimo sito in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, come da delega depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
APPELLATA
OGGETTO: somministrazione – appello avverso la sentenza del giudice di pace di Roma n.
21384/2022
CONCLUSIONI:
1 per l'appellante: “Voglia il Tribunale adito, in funzione di Giudice di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa ed in totale riforma della sentenza n. 21384/2022 del Giudice di Pace di Roma depositata in cancelleria il 15.11.2022 pronunziata nel giudizio civile di primo grado iscritta al n. 15775 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, accogliere le conclusioni formulate nell'originario atto di citazione e, per l'effetto: Nel merito
- accertare e dichiarare che la società convenuta si è resa responsabile della violazione della deliberazione ARERA 738/2016/R/com Deliberazione 4 agosto 2016 463/2016/R/COM, artt.
2.1 e 16;
- per l'effetto, condannare la stessa a corrispondere all'appellante l'indennizzo dovuto, quantificato in € 1.126,00 ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta provata, equa e/o di giustizia, maggiorata degli interessi di mora dalle singole scadenze al saldo o in subordine, degli interessi legali fino al saldo. In ogni caso
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei consumi precedenti alla data del 7.4.2019 e, per l'effetto, annullare la fattura n. 10121001256688 del 07/04/2021 di € 706,01 e condannare la convenuta a restituire, totalmente o parzialmente, all'attore le somme da questi pagate benché non dovute.
- condannare, infine, la convenuta alla refusione delle spese sostenute così come documentalmente provate. In ogni caso
-con condanna agli interessi legali dal fatto al saldo e alla rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambe i gradi di giudizio”
per l'appellata: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto perchè del tutto infondato, e per l'effetto confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza, con integrale rigetto delle domande attrici. Con il favore di spese e compensi di lite del presente giudizio”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 20/12/2021 conveniva in giudizio Parte_1
avanti al giudice di pace di Roma l in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore dell'indennizzo di € 1.126,00 per violazione degli artt.
2.1 e 16 della deliberazione dell'ARERA del 4/8/2016
463/2016/R/COM, come risultante all'esito dell'integrazione con deliberazione 738/2016/R/com, nonché per accertare l'intervenuta prescrizione dei consumi antecedenti al 7/4/2019, con conseguente annullamento della fattura n. 10121001256688 del 7/4/2021 di € 706,01, pagata con riserva di ripetizione, con condanna della convenuta alla restituzione del relativo importo.
L'attore esponeva:
- di essere figlio ed erede di deceduta il 12/3/2021, intestataria del Persona_2
contratto di fornitura di energia elettrica relativo all'utenza n. 940275607 e di aver ricevuto, successivamente alla morte di quest'ultima, una bolletta “a conguaglio” per presunti consumi relativi al periodo 6/12/2018-31/3/2021 presso l'appartamento sito in Roma, Via Calpurnio
Fiamma n. 33;
2 - che era titolare del contratto di fornitura di energia elettrica di cui Persona_2
all'utenza n. 940275607 sin dal 1960 e non era mai risultata morosa, avendo conservato con la massima cura i beni della convenuta, sebbene il contatore relativo all'utenza fosse, da tempo, guasto in quanto illeggibile;
- che alla fine di febbraio 2021, presso l'indirizzo di fornitura, era pervenuta la fattura n.
10121000679040 del 10/02/2021 relativa al periodo di fatturazione dal 6/12/2018 al 31/1/2021, dell'importo complessivo di € 702,24, di cui l'attore aveva chiesto l'annullamento a mezzo pec agli indirizzi e ritenendola iniqua ed Email_1 Email_2
illegittima, ma il 24/3/2021 aveva ricevuto un diniego dall per asserita Controparte_2
mancanza di legittimazione del richiedente;
- che il 20/4/2021 l aveva accolto la reiterata richiesta di annullamento in Controparte_2
autotutela della fattura n. 10121000679040 del 10/02/2021, dell'importo di € 702,24, ed aveva contestualmente emesso la nuova fattura n. 10121001256688 del 7/4/2021 per fornitura di energia elettrica dal 6/12/2018 al 31/3/20216, dell'importo complessivo di € 706,01, pagato dal il 2/8/2021 con riserva di contestazione della relativa debenza;
Parte_1
- che la procedura di conciliazione presso l' non era andata a buon fine per la mancanza Pt_2
di volontà della controparte di addivenire ad un accordo.
Tanto premesso, invocava l'applicazione del combinato disposto degli artt. Parte_1
2.1, lett. a) e 16 della deliberazione dell'ARERA del 4/8/2016 n. 463/2016/R/com, come risultante all'esito dell'integrazione con deliberazione 738/2016/R/com, a causa del ritardo della convenuta di quarantacinque giorni nell'emissione della fattura n. 10121000679040, emessa a seguito del superamento del blocco della fatturazione (l'ultima fattura emessa prima del blocco era stata la n. 10118005099800 di € 44,41 del 7/12/2018), causato dall'errata indicazione del codice fiscale in anagrafica, che aveva causato, a seguito dell'introduzione della fatturazione
Con elettronica anche per i privati dall'1/1/2019, lo scarto da parte dello delle fatture emesse.
L'attore eccepiva, inoltre, la prescrizione del credito vantato dalla controparte di cui alla fattura contestata, invocando l'applicazione dell'articolo 1, commi 4-10 della L. n. 205/2017, censurando la condotta dell che non aveva posto l'utente in condizione di CP_1
procedere all'autolettura del contatore relativo alla sua utenza, poiché il display a cristalli liquidi era guasto, con conseguente violazione all'art. 5 della deliberazione dell'ARERA del 4/8/2016 n.
463/2016/R/com, integrata con deliberazione 738/2016/R/com.
3 2. All'udienza del 7/9/2022 si costituiva in giudizio con comparsa l' in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, quale mandataria dell chiedendo il Controparte_2
rigetto delle avverse domande, deducendo che, pur essendo consapevole del guasto del contatore elettronico relativo all'utenza del , la società fornitrice era comunque in grado di Parte_1
poter effettuare le teleletture da remoto.
3. All'esito del giudizio di primo grado il giudice di pace, con sentenza n. 21384/2022 depositata il 15/11/2022, rigettava le domande attoree, con compensazione delle spese di lite.
4. Con atto di citazione notificato il 14/12/2022 conveniva in giudizio avanti Parte_1
all'intestato Tribunale l rappresentata dalla mandataria in Controparte_2 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo appello avverso la citata sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
5. Con comparsa depositata l'8/5/2023 si costituiva in giudizio l in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, quale mandataria dell chiedendo il Controparte_2
rigetto del gravame, contestando ogni avversa difesa.
6. Esperiti gli incombenti preliminari, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 5/2/2025, sostituita dal deposito di note scritte e, con ordinanza del 6/2/2025 la causa era assunta in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
***
7. Con il primo motivo di appello censura l'interpretazione e l'applicazione Parte_1 degli artt. 4 e 16 dell'allegato A alla Delibera 738/2016/R/com da parte del giudice di Pt_2
prime cure, nella parte in cui è stato escluso il diritto dell'attore all'indennizzo per il ritardo nella fatturazione da parte dell Controparte_2
La censura è infondata.
Risulta dagli atti che l'odierno appellante, in qualità di figlio ed erede della defunta Persona_2
, intestataria del contratto di fornitura di energia elettrica di cui all'utenza n.
[...]
940275607, relativa all'appartamento sito in Roma, Via Calpurnio Fiamma n. 33, codice POD
IT002E1160501A, deceduta il 12/3/2021, aveva ricevuto la fattura n. 10121001256688 del
7/4/2021 per la fornitura di energia elettrica dal 6/12/2018 al 31/3/2021, dell'importo complessivo di € 706,01, per il consumo complessivo di 1.662,00 kWh, sostitutiva della fattura n. 10121000679040 del 10/02/2021 relativa al periodo di fatturazione dal 6/12/2018 al
31/1/2021, dell'importo complessivo di € 702,24, annullata su istanza dell'utente.
4 Con la suddetta fattura, l richiamava le rilevazioni dei consumi da remoto Controparte_2
effettuate dal distributore, che non aveva riscontrato anomalie e, con riferimento al guasto del display del contatore, invitava l'utente a rivolgersi all'Areti S.p.A., distributore di zona, trattandosi di guasto di natura tecnica.
La società fornitrice dell'energia elettrica negava l'indennizzo richiesto dall'utente, rilevando che la fattura n. 10121000679040 del 10/02/2021 era stata emessa entro il termine di quarantacinque giorni dall'ultimo giorno del periodo di consumo a cui si riferiva.
Ebbene, ai sensi dell'art. 16 del TIF (Testo integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale), “Nel caso di emissione della fattura di periodo oltre il termine di cui al comma 4.2 o al comma 4.3, lettera b), il venditore riconosce un indennizzo automatico al cliente finale, in occasione della prima fattura utile”. “Il valore dell'indennizzo di cui al comma 16.1 è pari a: a) 6 € nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine di cui al comma 4.2 o al comma 4.3, lettera b); b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 € ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 €, raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine di cui al comma 4.2 o al comma 4.3, lettera b)”.
Gli indennizzi di cui all'articolo 16 si applicano a tutte le fatture di periodo come definite all'articolo 1 del TIF e, con riferimento alla fattura afferente al consumo sia per il periodo pregresso che per quello di ciclo, se la sua emissione è avvenuta entro i quaranta giorni solari (o altro termine previsto nel contratto di mercato libero) dall'ultimo giorno fatturato, al cliente non spetta l'indennizzo di cui al citato art. 16.
Nella specie, in cui la fattura n. 10121000679040 del 10/02/2021, relativa sia al consumo pregresso che a quello di ciclo, è stata emessa entro il termine di quarantacinque giorni dall'ultimo giorno del periodo di consumo a cui si riferiva, non spetta al Parte_1
l'indennizzo per il ritardo nella fatturazione, come correttamente statuito dal giudice di pace.
Con il secondo motivo l'appellante reitera l'eccezione di prescrizione del credito della controparte, dolendosi dell'erronea applicazione, da parte del giudice di primo grado, dell'articolo 1, commi 4-10 della L. n. 205/2017.
La doglianza è priva di pregio.
Ai sensi dell'art. 1, comma 4 della L. n. 205/2017, “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o
5 le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo.
Nei contratti di cui al primo e al secondo periodo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti. E' in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al quarto periodo, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio”. Il successivo quinto comma dispone che “Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente”.
Venendo al caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di pace, ai sensi della deliberazione del 22/2/2018 n. 97/2018/R/COM di attuazione della L. n. 205/2017, la prescrizione biennale ivi prevista decorre dal termine entro cui l'esercente il servizio è obbligato a emettere il documento di fatturazione e il venditore ha l'obbligo di emettere il documento di fatturazione relativo a conguagli operati sulla base di rettifiche del dato di misura entro 45 giorni dal momento in cui la rettifica è resa disponibile nell'ambito del SII.
Con riferimento, dunque, alla fattura n. 10121001256688 del 7/4/2021 per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo dal 6/12/2018 al 31/3/2021, deve ritenersi prescritta la pretesa creditoria dell'appellata con riferimento al periodo dal 6/12/2018 al 7/4/2019. Ebbene, avendo
6 l scorporato dalla somma richiesta l'importo di € 49,82 e non avendo Controparte_2
l'attrice comprovato che il consumo di energia elettrica relativo al periodo prescritto sia maggiore di quello scomputato, l'eccezione di prescrizione è infondata.
Con l'ultimo motivo di gravame deduce che erroneamente il giudice di pace Parte_1
ha ritenuto irrilevante il guasto del display del contatore afferente all'utenza di cui è egli attualmente titolare.
La censura non coglie nel segno.
Ed invero, a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico disposta con D.Lgs. n. 79/1999, emanato in attuazione della Direttiva n. 96/92/CE, le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere, nel rispetto degli obblighi del servizio pubblico di cui al citato D.Lgs., con riserva a favore dello Stato delle attività di trasmissione (trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete ad alta tensione), dispacciamento (attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) e distribuzione (trasporto e trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione ai clienti finali), attività quest'ultima attribuita ad un unico concessionario per ambito geografico, avente l'obbligo di contrarre con tutti i richiedenti.
In tale ambito operano, quindi:
1) i produttori di energia elettrica in regime di libero mercato;
2) la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), esercente l'attività di riscossione e gestione economica delle componenti tariffarie dai fornitori di luce e gas, in particolare degli oneri generali di sistema, oltre a sovraintendere ad altre attività di ispezione e distribuzione del c.d. bonus sociale elettrico e per il gas;
3) la che gestisce la Rete di Trasmissione Controparte_4
Nazionale, società individuata dallo Stato costituita ai Controparte_5 sensi dell'art. 3, co. 4 del D.Lgs. 16/3/1999 n. 79 e dell'art. 1, co. 1, lett. a), b) e c) e 3 del
D.P.C.M. dell'11/5/2004, avente quale oggetto sociale l'attività di carattere regolamentare, di verifica e certificazione relativa al settore dell'energia elettrica di cui all'art. 3, co. 12 e 13 e di cui all'art. 11, co. 3 del D.Lgs. 16/3/1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché le attività correlate di cui al D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e successive modifiche e integrazioni, in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, comprese le attività di carattere regolamentare e le altre competenze,
7 diritti e poteri ad esse inerenti. Ai sensi dell'art. 3, co. 4 del D.Lgs. 16/3/1999, n. 79, i diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico, trattandosi di società sotto il controllo dello Stato;
4) distributori di energia elettrica operanti su concessione rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo
Economico in regime di monopolio geografico, essendo il territorio nazionale suddiviso per zone geografiche, al cui interno opera un solo ente distributore di energia elettrica;
5) venditori di energia elettrica (traders) ai clienti finali, operanti nel libero mercato.
[... Nel caso di specie, l'attività di distribuzione di energia elettrica era demandata alla che comunica all i valori di consumo ai fini della Controparte_6 Controparte_7
fatturazione, dovendosi dare atto che, con il contratto di somministrazione, il cliente conferisce al fornitore mandato senza rappresentanza a stipulare il contratto di trasporto di energia elettrica con il distributore, nella specie la e con la gestore della Controparte_6 CP_8
rete di trasmissione, il contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica presso i punti di prelievo, al fine di mantenere l'equilibrio tra domanda e offerta di energia elettrica.
Il prezzo finale dell'energia elettrica, come osservato dall'opposta, si compone dei seguenti elementi: tariffa per i servizi di distribuzione, trasmissione e misura;
oneri relativi al sistema elettrico;
corrispettivi per i prelievi giornalieri e per le imposte.
Ciò posto, avuto riguardo alla documentazione afferente alla fattura contestata, la fatturazione dei consumi è avvenuta, da parte dell' in conformità dell'art. 5.1 Controparte_2
dell'allegato A alla delibera 463/2016/R/com, c.d. T.I.F. - Testo integrato delle disposizione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale, secondo cui: “Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella fattura di periodo, il venditore è tenuto a utilizzare i dati di misura nel rispetto del seguente ordine: a) dati di misura effettivi messi a disposizione dall'impresa di distribuzione;
b) autoletture comunicate dal cliente finale ai sensi dei successivi
Articolo 7 e Articolo 8, validate dall'impresa di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 16 del TIVG e dall'Articolo 15 del TIME;
c) dati di misura stimati”.
Non vi è prova, infatti, che la determinazione da remoto dei consumi dell'utenza de qua da parte del distributore sia inattendibile o abbia subito delle interruzioni a causa del malfunzionamento del display del contatore.
8 Non è provata la sussistenza dei presupposti per il diritto dell'appellante al pagamento degli indennizzi automatici di cui all'art. 80 della deliberazione dell'AEEG del 19/12/2007, n. 333/07, né il ha allegato e provato i danni subiti a causa del guasto al display del contatore. Parte_1
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056
c.c., infatti, il creditore o il preteso danneggiato deve allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Nella specie difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese di lite del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussiste l'obbligo dell'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002, stante l'accoglimento del primo motivo di appello.
P.Q.M.
Visto l'art. 352 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 14/12/2022 da avverso l Parte_1 Controparte_2
rappresentata dalla mandataria in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
contrariis reiectis:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza del giudice di pace di Roma n.
21384 depositata il 15/11/2022;
9 CONDANNA a rifondere alla controparte le spese processuali, che liquida in Parte_1
€ 1.700,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Visto l'art. 13, co. 1-bis D.P.R. n. 115/2002;
DISPONE a carico dell'appellante l'obbligo di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
Così deciso in Roma, li 30/4/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
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