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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 09/12/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri Giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Valentina Prudente Giudice rel., est.
Dott. Ilario Ottobrino Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 5.12.25, sentita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 856 dell'anno 2025, pendente
TRA
Parte_1
: avv.ti DEL BENE CLAUDIA e MANCHINU ADA
[...]
- PARTE RICORRENTE –
CONTRO
Controparte_1 : Avv. GAGGI FRANCESCA
[...]
- PARTE RESISTENTE -
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
Con le conclusioni così precisate:
PER PARTE RICORRENTE
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Massa il 26.05.2019, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Massa dell'anno 2019 al n. 12, Co parte II, Serie A, tra la signora e, per l'effetto, autorizzare il ricorrente a procedere CP_1 alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
P a g . 1 | 6 - accertare e dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del minore in Persona_1 capo alla madre, SI.ra , ai sensi dell'art. 330 c.c. Controparte_1
- dichiarare che i SI.ri e vivranno liberi sotto ogni più ampio profilo, conlibertà di Pt_1 CP_1 fissare la propria residenza ove lo vorranno e riterranno più opportuno autorizzandosi sin d'ora al rilascio del passaporto;
- dichiarare il mantenimento del minore ad esclusivo carico del padre, SI. Persona_1 [...]
, anche per quanto attiene a tutte le spese straordinarie, nessuna esclusa, e con collocamento Pt_1 presso di lui al quale viene assegnata la casa familiare situata in Massa (MS), Nucleo Mirteto Alto, 29;
- disporre che la madre potrà vedere il minore nel corso di un incontro protetto ogni due settimane, della durata di un'ora, solo a seguito di apposita valutazione della capacità genitoriale da parte dei servizi sociale del Comune di Massa e solo nell'ipotesi in cui la madre richieda il riavvio di tali incontri.
- nulla per l'assegno di mantenimento dei coniugi, né per ogni altra forma di contribuzione patrimoniale, vista l'autosufficienza di entrambi, la durata di soli due anni di matrimonio e la totale presa in carico del minore da parte del padre SI. . Parte_1
- in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
PER PARTE RESISTENTE
“Voglia il TribunaleIll.mo contrariis reiectis, sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto:
-pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-affidare in via esclusiva al padre presso il quale verrà collocato con possibilità per la madre Per_1 di vederlo un giorno alla settimana con le modalità ritenute più opportune dal Tribunale
-porre a carico del ricorrente e a favore della convenuta l'assegno divorzile in misura non inferiore ad €.150,00”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e contraevano matrimonio concordatario in data 26.5.2019; dalla loro Parte_1 Controparte_1 unione nasceva il figlio (25.11.2018), affetto da disturbo dello spettro autistico. Per_1
Proponeva ricorso al fine di sentire accogliere le conclusioni come in epigrafe. Si Parte_1 costituiva tardivamente , rassegnando le conclusioni di cui sopra. Controparte_1
All'udienza del 5.12.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come precisate da verbale di udienza.
***
Ricorrono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio: sono agli atti la sentenza parziale di separazione personale n. 230/2023 del 3.4.2023, pronunciata nel giudizio R.G.N.1886/2021, e non vi è stata ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi nei dodici mesi antecedenti la proposizione della domanda.
Affidamento e regime delle frequentazioni:
Parte ricorrente chiede che venga dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre.
P a g . 2 | 6 espone di essere stato minacciato dalla in diverse occasioni, sostenendo che ella Pt_1 CP_1 abbia usato violenza anche contro il figlio (doc. 12: referto di pronto soccorso che accerta lieve trauma cranico non commotivo del minore in conseguenza di una caduta, dal quale risultano dichiarazioni della nonna paterna per cui la madre lo avrebbe “lasciato cadere”). Riferisce, altresì, che la
[...]
a partire dalla separazione, è figura totalmente assente per il bambino, con cui ha interrotto CP_1 gli incontri protetti. Questa circostanza è stata confermata dai SS, che riferiscono come la CP_1 si sia resa indisponibile a qualsiasi contatto per circa otto mesi (doc. 13).
La stessa non contesta quanto sopra, espone di avere contatti con solo attraverso CP_1 Per_1 videochiamate che, a quanto riferito da sarebbero sporadiche (“le videochiamate fatte dalla Pt_1 SI.ra siano state cinque da Novembre 2024 fino a Marzo 2025 e che a volte siano state CP_1 foriere di contrasto tra i due adulti”- pag. 1 doc. 13), pur dichiarandosi disponibile alla ripresa degli incontri protetti con il figlio.
A tal proposito rileva soffermarsi su quanto emerge dalla relazione dei SS del 14.4.2025 (doc. 14).
Se, in un primo momento, la ha manifestato la volontà di incontrare il bambino, tale
CP_1 volontà, poi, non ha avuto seguito, non essendosi presentata all'incontro fissato per il 1.4.2025. I SS sono stati contattati dalla solo in data 3.4.2025, apprendendo, in quella sede, che la donna,
CP_1 in seguito a una lite con i propri genitori, si era allontanata da casa, in concomitanza con la fine del rapporto con il nuovo compagno, che la aveva denunciato per violenze fisiche e
CP_1 psicologiche in suo danno. La aveva riferito, poi, di non assumere più la terapia
CP_1 psicofarmacologica, con l'avallo degli specialisti (circostanza, quest'ultima, che non emerge dalla documentazione in atti, ma che risulta più il frutto di una sua scelta personale).
I SS riportano un ulteriore episodio significativo: il 5.4.2025, la si era recata a un CP_1 appuntamento concordato con l'ex fidanzato, con il proposito di accoltellarlo, desistendo solo in seguito all'intervento delle Forze dell'Ordine. A seguito di tale segnalazione, i SS l'avevano contattata per vagliare l'opportunità di dare corso all'incontro con il minore, programmato per l'8.4.2025, ottenendo dalla stessa un secco rifiuto (affermava di non voler “avere niente a che fare con i servizi” e che intendeva “rinunciare agli incontri protetti”, poi effettivamente sospesi).
Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva e attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento all'elaborazione di un progetto di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237). Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, infatti, costituisce l'extrema ratio, adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814). Il provvedimento ablativo, infine, è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma è fondato sull'accertamento degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145).
Ora, se così è, posto che la condotta della appare gravemente carente (ma non violenta nei CP_1 confronti del figlio), nondimeno, è sufficiente a tutelare l'interesse di la conferma Per_1 dell'affidamento esclusivo rafforzato al padre. La resistente, infatti, pur non contestando la ricostruzione di parte avversa, quanto al disinteresse protratto per mesi nei confronti del figlio e alla
P a g . 3 | 6 sua completa inaffidabilità, d'altro canto, ha pur sempre espresso la volontà di mantenere con il bambino un qualche contatto, che, prima dell'episodio del 5.4.25, anche i SS ritenevano opportuno (doc. 13 ricorrente). Da quanto emerge dalla ricostruzione fornita dalle parti, peraltro, ha Per_1 vissuto con la madre solo per tre anni;
allo stato, tra i due non vi sono rapporti;
inoltre, anche durante il matrimonio, la è stata assente per il susseguirsi dei ricoveri in struttura. CP_1
Di quanto sopra deve tenersi conto nella modulazione degli incontri, che eventualmente, potranno essere riattivati, tenuto conto anche delle condizioni del minore, esclusivamente in modalità protetta, in ambiente neutro, per una volta a settimana, con facoltà di incrementarli – sempre in modalità protetta – rimessa alla discrezionalità tecnica dei SS, con le precisazioni ulteriori di cui in dispositivo.
Contributo economico al mantenimento
Situazione economica di Pt_1
è dipendente di , con stipendio medio di € 1.600,00. Parte_1 Parte_2
Dalle dichiarazioni dei redditi in atti emerge quanto segue:
- Anno 2022 redditi da lavoro dipendente: € 21.909,64
- Anno 2023 redditi da lavoro dipendente: € 8.980,77; 4.822,74 e 9.150,91
- Anno 2025 redditi da lavoro dipendente: € 25.026,31 Percepisce, altresì, la somma di € 300,00 a titolo di assegno unico ed € 498,66 mensili per indennità di accompagnamento (doc.8).
è proprietario di immobile sito nel Comune di Massa, via Mirteto Alto, 29/A, per il cui acquisto Pt_1 è acceso mutuo ipotecario, del veicolo Kia Sportage e del motociclo MBP SC 300 (doc. 9 visura catastale e pra), nonché titolare del conto corrente n. 000003591368 presso Credit Agricole, con saldo al 31.03.2025 di € 458,00, e titolare di carta PostePay n. 4645, con saldo al 31.03.2025 di € 14,68 (doc. 10).
Situazione economica della CP_1
Attualmente è disoccupata. Afferma di percepire reddito di inclusione di € 500,00 mensili che, a quanto riferito, verserebbe ai genitori – dai quali vive - per le spese domestiche, nonché pensione di invalidità di € 346,00, e € 100,00 a titolo di contributo economico al mantenimento corrispostile dal
Pt_1
La espone di essere totalmente inabile al lavoro e non di non avere stabilità abitativa, di CP_1 essere stata più volte ricoverata, in quanto affetta da disturbo bipolare in comorbidità con epilessia non specificata, aggravatosi con la nascita di . Per_1
La resistente non produce la documentazione di cui all'art. 473 bis.12, ma, unicamente, l'ISEE 2025 relativo al 2024, con indicatore situazione economica equivalente pari a € 2.133,35.
Sulla scorta di quanto sopra, e con la precisazione che, per accordo tra le parti in sede di separazione, l'intero mantenimento di è a carico del padre, non sussistono i presupposti per il Per_1 riconoscimento alla dell'assegno divorzile, domanda, peraltro, tardivamente avanzata. CP_1
In proposito, deve comunque evidenziarsi che, dalla relazione psichiatrica a firma dott. Per_2 (doc. 2 resistente), emerge come le condizioni di salute della nonostante il sufficiente ma CP_1 precario compenso attuale, risultino semplicemente tali da “comprometterne il funzionamento psico- affettivo e socio-lavorativo”. Nessuna specificazione sul punto è offerta, di talché non se ne desume affatto la totale inabilità al lavoro (anzi, risulta che la abbia, in precedenza, svolto non CP_1 meglio precisata attività lavorativa).
P a g . 4 | 6 Quanto all'assegno divorzile, come noto, esso ha sia funzione assistenziale e, in pari misura, compensativo – perequativa, tenuto conto “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”, laddove la parte richiedente non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive, con onere della prova a suo carico. Ne consegue che devono accertarsi “l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali- reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023).
La valutazione del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, poi, non si può concentrare solo sul periodo della separazione, ma deve prendere in esame l'intera storia del rapporto coniugale e l'attualità. La funzione assistenziale deve inoltre essere invocata solo nell'ipotesi di non autosufficienza economica del coniuge, tenendo, altresì, conto della formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due coniugi (in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto), delle potenzialità reddituali dei coniugi correlate alla loro qualificazione professionale e alle disponibilità immobiliari, della prognosi futura alla luce delle condizioni di salute, dell'età dell'avente diritto all'assegno, della durata del matrimonio e dell'accertamento dello squilibrio economico-patrimoniale al momento dello scioglimento del vincolo, senza tralasciare le ragioni di questo squilibrio, considerando i ruoli endofamiliari all'accrescimento del patrimonio familiare e dell'ex coniuge (Sez. 1 Ordinanza n. 16703 del 17.6.2024).
A tal proposito, posto che la domanda riconvenzionale è inammissibile, non solo risulta che la
[...]
– oggi trentaquattrenne e pertanto nel pieno dell'età lavorativa – abbia in precedenza già CP_1 lavorato (evidentemente quando si trovava in condizioni di salute ancor più instabili delle attuali, dal momento che la relazione psichiatrica in atti ne evidenzia un certo compenso), ma anche l'assenza di qualsivoglia particolare contributo nel corso della vita familiare (di brevissima durata), né la rinuncia, da parte sua, a opportunità lavorative o di studio.
Peraltro, in applicazione dei poteri officiosi di cui all'art. 473 bis.2, deve prevedersi che la stessa corrisponda al un contributo al mantenimento di , pari alla somma simbolica e Pt_1 Per_1 autoresponsabilizzante di € 150 mensili, soggetta a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese.
Spese
In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 856 dell'anno 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti celebrato in data 26 maggio 2019 a Massa (MS);
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Dispone che la residenza abituale del minore sia presso il padre;
Persona_1
P a g . 5 | 6 Affida il minore in modo esclusivo al padre;
Parte_1
Dispone che il genitore affidatario esclusivo possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale relativa al figlio e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni:
a) questioni mediche di ogni genere, compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche, alla pratica del culto religioso;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
Dispone conseguentemente che il genitore affidatario esclusivo possa firmare autonomamente, senza il concorso della madre, ogni documentazione relativa alle attività sopra indicate.
Dispone il monitoraggio del nucleo familiare ad opera dei Servizi Sociali di Massa, con l'attivazione dell'educativa territoriale, nonché la presa in carico del minore a opera dell' Persona_1 CP_2 competente;
invita la madre ad attivarsi per un percorso di sostegno alla Controparte_1 genitorialità, presso l' competente, nonché alla prosecuzione delle terapie psichiatriche già CP_3 intraprese;
la invita ad attivarsi per percorso di sostegno psicologico;
Dispone che i Servizi Sociali, di concerto con gli altri enti, provvedano ad organizzare ogni utile misura di supporto psicologico quanto alla prole, attivandosi allo scopo anche con l'educativa territoriale, gli incontri madre-figlio, esclusivamente in modalità protetta, in ambiente neutro, tenuto conto delle condizioni e della disponibilità del minore e della madre, inizialmente con previsione di un unico incontro settimanale, con facoltà di estensione, ma sempre in modalità protetta;
che gli enti di cui sopra provvedano ad articolare nel concreto le cadenze dei vari interventi di sostegno, sia alla madre, che al figlio;
Dispone che gli enti in questione provvedano a depositare relazione al GT ogni semestre;
in caso di verificatesi criticità gli enti si attiveranno per il deposito della relazione con la sollecitudine del caso;
Dispone che corrisponda a titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore Controparte_1 di € 150 mensili, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata Camera di consiglio.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 6 | 6