Sentenza 3 novembre 2015
Massime • 1
In sede di giudizio abbreviato, il giudice può valutare le trascrizioni sommarie compiute dalla polizia giudiziaria sul contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, essendo utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti che sono stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero.
Commentari • 2
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
FATTO Con ricorso iscritto al n. 4236 del 2016, [omissis] propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, [omissis], con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall'attuale appellante contro l'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'annullamento, previa sospensiva, a) della delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, resa all'esito dell'Adunanza del [omissis], successivamente notificata, con la quale si è ritenuto che alcuni concorrenti - tra questi la ricorrente [omissis] - avrebbero posto in es[s]ere un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento …
Leggi di più… - 2. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 27 gennaio 2020
FATTO Con ricorso iscritto al n. 4236 del 2016, [omissis] propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, [omissis], con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall'attuale appellante contro l'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'annullamento, previa sospensiva, a) della delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, resa all'esito dell'Adunanza del [omissis], successivamente notificata, con la quale si è ritenuto che alcuni concorrenti - tra questi la ricorrente [omissis] - avrebbero posto in es[s]ere un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2015, n. 49462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49462 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2015 |
Testo completo
4 9 462/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Sesta Penale composta dai signori magistrati: N. sent. sez.1400 Giacomo Paoloni Presidente Domenico Carcano Consigliere UP 03/11/2015 Giorgio Fidelbo Consigliere N. R.G. 32501/2015 Consigliere relatore Orlando Villoni Angelo Capozzi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) SE OH, n. in Tunisia 24.7.1961 2) ZI HA alias Lofti, n. in Marocco 1.1.1973 3) OU AB, n. in Tunisia 21.3.1966 4) CI AN, n. Frosinone 24.11.1966 avverso la sentenza n. 7763/2014 Corte d'Appello di Napoli del 21/01/2015 esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., d.ssa F. Marinelli, che ha concluso per l'inammissibilità RITENUTO IN FATTO d.
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma di quella emessa dal GUP del locale Tribunale in data 09/05/2014, ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti da ZI HA e DI OH per mancata indicazione dei motivi mentre ha pro- ceduto alla rideterminazione delle pene inflitte in primo grado nei confronti di AN AN e AA AB in relazione ai reati loro ascritti (capo D, artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per AN e capi S, AH, AI e AI,1 artt. 81 cod. pen. e artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; 110, 453, 455, 624-bis cod. pen. per AA) nella misura rispettiva di quattro anni e sei mesi reclusione ed € 22.000,00 di multa nei confronti del AN e di cinque anni di reclusione ed € 33.000,00 di multa nei confronti del AA, oltre alle pene ed alle statui- zioni accessorie. La Corte territoriale ha premesso che gli appelli degli imputati ZI e DI si sono limitati alla mera enunciazione di voler impugnare la sentenza di primo grado, senza successivamente indicare i motivi a sostegno del gravame. Quanto al AN, i giudici d'appello hanno escluso la possibilità di ravvisare l'ipotesi del fatto di lieve entità a motivo dell'iterazione professionale delle condotte illecite e delle quantità trattate, pur accordando l'indicata riduzione di pena a suggello dell'ammissione degli addebiti venuta dall'imputato. Con riferimento, infine, al AA, la Corte territoriale ha rigettato le eccezioni di nullità della decisione di primo grado per mancanza di motivazione e d'inutilizzabilità delle intercet- tazioni telefoniche dovuta ad omessa trascrizione con le forme della perizia e mancata nomina di interpreti, ricordando da un lato il carattere della decisione impugnata allo stato degli atti (giudizio abbreviato) e dall'altro l'acclarata conoscenza della lingua italiana da parte dell'impu- tato;
ne ha poi respinto le doglianze riferite al merito dell'accusa, essendone la responsabilità emersa in modo inequivocabile dal contenuto e dal tenore delle numerose conversazioni tele- foniche intercettate, ma riconoscendogli una riduzione di pena a motivo del contesto di spic- cata tossicodipendenza in cui in fatti si erano svolti.
2. Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi gli imputati, deducendo:
2.1 ZI e DI, che l'omessa formulazione dei motivi d'appello è da ascrivere alla respon- sabilità del loro difensore, ancorché percettore dell'onorario richiesto.
2.2 AA, violazione di legge riguardo all'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. per difetto assoluto di motivazione, avendo la corte d'appello omesso di verificare che il giudice di primo grado si era limitato a riportare in sentenza le captazioni intercettate, senza indicare i principi di diritto applicati e senza spiegare le ragioni poste alla base del suo convincimento;
violazione di legge in relazione alla mancata nomina di un perito incaricato delle trascrizioni delle inter- cettazioni;
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc 2 d. pen. riguardo alla ritenuta responsabilità in ordine a tutti i reati contestati;
all'omesso rico- noscimento del fatto di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 rela- tivamente ai reati sub S e AI,1; al diniego delle attenuanti generiche.
2.3 AN, nullità della sentenza per omessa motivazione riguardo alla concessione delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutte le impugnazioni proposte risultano, anche se per diverse ragioni, manifestamente infondate e come tali vanno dichiarate inammissibili.
2. I ricorsi proposti dagli imputati ZI e DI sono manifestamente infondati, atteso che non è dato al giudice apprezzare le ragioni dell'omessa indicazione dei motivi a sostegno della impugnazione proposta, dovendo semplicemente rilevare il mancato rispetto del combinato di- sposto degli artt. 591 lett. c) e 581 lett. c) cod. proc. pen.
3. Anche il ricorso presentato dall'imputato AA è manifestamene infondato. Appare palesemente destituita di fondamento la censura di carenza assoluta di motivazione, considerato che la Corte territoriale, seppur con argomentazioni succinte, ha evidenziato come i complessivi risultati delle intercettazioni telefoniche eseguite in corso d'indagini fossero stati analizzati dal primo giudice, adeguatamente commentati e come ne fosse stata indicata la rilevanza ai fini della decisione. La Corte d'appello ha anche ricordato che il giudizio di primo grado era stato celebrato con le forme del rito abbreviato, circostanza che dimostra la palese infondatezza della doglianza con- cernente la mancata trascrizione delle intercettazioni eseguite, apparendo evidente che alle relative operazioni previste dall'art. 268, comma 7 cod. proc. pen. si deve procedere necessa- riamente solo in funzione della celebrazione del dibattimento e non già quando l'imputato chie- da di definire la propria posizione con giudizio allo stato degli atti, nel quale sono invece utiliz- zabili le trascrizioni sommarie compiute dalla polizia giudiziaria (cosiddetti "brogliacci") in quanto atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero (Sez. 6, ord. n. 16823 del 24/03/2010, Haj e altro, Rv. 247007; Sez. 2, sent. n. 5787 del 16/04/1993, Croci, Rv. 194052 Le residue doglianze attengono, invece, tutte al merito del giudizio. La prima non costituisce altro che una critica al complessivo impianto della decisione, solle- citando indebitamente questa Corte di legittimità ad esercitare competenze che non le appar- tengono mediante una revisione dell'esito del giudizio d'appello. La censura riferita all'omesso riconoscimento del fatto di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 è, invece, manifestamente infondata, avendo la Corte terri- toriale apprezzato in senso negativo la reiterazione degli episodi contestati, che in alcuni casi 3 d. riguardano transazioni illecite aventi ad oggetto entità ponderali di droghe cd. pesanti obietti- vamente incompatibili con l'invocata figura di reato (capo S n.306 gr.100 di eroina, n.308 gr 40 di eroina, n.309 gr. 20 di eroina). L'ultima doglianza si compendia, infine, di un motivo non consentito in sede di legittimità (art. 606, comma 3 cod. proc. pen.), evocando l'esercizio di una competenza propria del giu- dice di merito, quale la determinazione in concreto del trattamento sanzionatorio, che si eser- cita anche mediante il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche, dalla Corte terri- toriale congruamente argomentato mediante richiamo alla ostativa pluralità dei reati commessi dall'imputato.
4. Anche il ricorso proposto dal AN risulta, infine, manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale congruamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla base dei numerosi e specifici precedenti penali del ricorrente, ostativi ad un apprezzamento positivo in funzione di mitigazione del trattamento sanzionatorio.
5. Alla dichiarazione d'inammissibilità ed al rigetto dei ricorsi segue, come per legge, la con- danna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 1.000,00 (mille) cia- scuno.
P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna al pagamento delle spese processuali e della som- ma di € 1.000,00 (mille) ciascuno in favore della cassa delle ammende. Roma, 03/11/2015 Il consigliere estensore Il Presidente Orlando Villoni Giacomo Paoloni WQve DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 15 DIC 2015 IL MA DI CA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO S E R P CORTE SUR Piera Esposito E N O