Articolo 3 della Legge 9 luglio 1908, n. 445
Articolo 2Articolo 4
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14 agosto 1908
Art. 3.

Le somme percette dallo Stato, dalla pubblicazione della legge 31 marzo 1901, n. 140 , per fitti e prezzi di cessione dei beni di cui all'art. 2, n. 2, della legge stessa, vorranno corrisposte, al netto delle spese d'amministrazione, alla Cassa provinciale di credito agrario, la quale sara', senz'altro, surrogata nei diritti, dello Stato verso i terzi.

Durante il tempo in cui i beni suddetti rimangono in possesso della cassa, lo Stato rimborsera' alla medesima, l'ammontare dell'imposta fondiaria erariale, elio questa avra' annualmente pagata per i beni da essa amministrati.

Entrata in vigore il 14 agosto 1908