Articolo 1 della Legge 31 ottobre 1966, n. 950
Articolo 2
Versione
1 dicembre 1966
Art. 1.
Il limite della spesa autorizzata per la ferrovia Circumflegrea con l' articolo 37 della legge 24 luglio 1959, n. 622 , e' elevato di lire 3.260 milioni per tener conto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, della necessita' di esecuzione di ulteriori lavori di costruzione di fabbricati e impianti fissi, delle variazioni di prezzi accertate in sede di aggiornamento o di revisione, nonche' della spesa relativa al materiale rotabile, compreso quello acquistato usato e trasformato ai fini dell'esercizio provvisorio del tronco Napoli-Pianura. Detto materiale, lasciato in uso gratuito alla Societa' anonima per l'esercizio di pubblici servizi (S.E.P.S.A.), restera' acquisito alla proprieta' dello Stato.
Resta fermo quant'altro disposto con gli articoli 36 , 37 e 38 della legge 24 luglio 1959, n. 622 .
Entrata in vigore il 1 dicembre 1966