Art. 1. Articolo unico.
L' articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 108 , e' sostituito dal seguente:
"La custodia della raccolta di monete italiane, di cui all'articolo precedente, e' affidata al Museo nazionale romano, con sede in Roma".
L' articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 108 , e' sostituito dal seguente:
"La custodia della raccolta di monete italiane, di cui all'articolo precedente, e' affidata al Museo nazionale romano, con sede in Roma".