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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 8199/2023 tra: in Torino Parte_1
(c.f. ) P.IVA_1 in persona dell'Amministratore pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Micaela Stanziale del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Torino alla via Monfalcone n. 80 parte opponente
e
Controparte_1
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_2 in persona del rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Poso del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino alla via Montebello n. 15 parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; contratto di appalto;
lavori edili;
rifacimento manto di copertura;
corrispettivo; domanda di pagamento somme.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente Parte_1 in Torino
“Voglia il G.U. Ill.mo,
- Respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione;
Riservato il diritto di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare e indicare testi, e comunque impregiudicate le istanze istruttorie tutte ex art. 183 c.p.c., e comunque con ammissione delle istanze istruttorie tutte quali già dedotte e deducende in corso di causa
- Previe le più opportune declaratorie ed accertamenti del caso;
In via preliminare:
- Dato atto del provvedimento di rigetto dell'istanza avversaria di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
- Dato atto del provvedimento di rigetto dell'istanza avversaria ex art. 186 ter c.p.c. In via istruttoria:
- Dato atto della documentazione già agli atti di causa, senza inversione di oneri probatori e solo per quanto ritenuto necessario, previa ammissione di prova per interpello e testi su tutti i capi della narrativa in fatto dell'atto di citazione che si intendono qui riportati preceduti dal rituale prefisso "vero che", ed in successivi atti istruttori, nonché ammissione alla prova contraria sui capi eventualmente ex adverso dedotti per il denegato caso di ammissione;
- Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla in CP persona del suo legale rappresentante la produzione in giudizio di tutta la pratica amministrativa e progettuale, del capitolato tecnico e dei rapporti contrattuali e professionali, fatture per acquisti di materiali e relative bolle di accompagnamento relativamente ai lavori di risanamento copertura del tetto al fine di verificare la congruità economica di quanto richiesto
- Ammettere C.T.U. tecnica, ove ritenuta necessaria e/o opportuna dall'Ill.mo Tribunale adito, ad accertare la congruità dei prezzi e la correttezza del computo metrico di cui alla fattura 78/2022 della rispetto CP alle lavorazioni effettuate ed al prezziario vigente all'epoca dei fatti, nonché per determinare gli oneri finanziari legati alla cessione del credito non effettuata, compresi nei preventivi accettati dal Condominio Nel merito, in via riconvenzionale per le ragioni tutte quali e quante illustrate in atti e deducende in corso di causa
2 - con accertamento della esclusiva responsabilità della per la perdita della detrazione fiscale del CP 50% da parte del e conseguentemente Parte_2
- con la condanna della in persona del suo CP amministratore e legale rappresentante alla corresponsione dell'importo non inferiore ad € 37.103,45 o quello veriore accertando in corso di causa, corrispondente alla perdita della detrazione fiscale del 50% Nel merito, per le ragioni tutte quali e quante illustrate in atti Dichiarare nullo, annullare e comunque revocare il Decreto Ingiuntivo concesso al n° 1420/2023 dal Tribunale di Torino (R.G. n. 2292/2023) della cui opposizione si tratta;
- ritenuta la non debenza degli interessi moratori liquidati dal Tribunale di Torino nel procedimento ingiuntivo, revocare il decreto ingiuntivo n. 1420/2023 del Tribunale di Torino
- Mandando quindi integralmente assolto il da Parte_1 ogni istanza di pregiudizio avversaria, per le ragioni ed eccezioni quali e quante illustrate in atti
- Operando altresì giusta compensazione, - se del caso anche a titolo di danno - per il pregiudizio economico conseguente alla mancata possibilità da parte del di operare detrazione fiscale ai Parte_2 sensi della normativa sulle ristrutturazioni edilizie, in ragione della condotta burocratica ed operativa unilateralmente assunta ex adverso per i fatti per cui è lite;
- In via subordinata, nel denegato caso di accoglimento anche solo parziale delle istanze avversarie, tenuto conto dell'importo già bonificato dal Condominio Esponente, previa revoca del decreto concesso al n° 1420/2023 dal Tribunale di Torino, contenere l'eventuale condanna dell'Esponente di cui alla domanda avversaria nei limiti di quanto provato ex adverso ed effettivamente dovuto, anche in ragione delle contestazioni ed eccezioni dedotte, In ogni caso
- con il rigetto di ogni avversaria eccezione e comunque assolvendo Parte Attrice da ogni domanda ex adverso comunque proposta;
- con la condanna di Parti Convenute, in via solidale tra loro, alla rifusione integrale delle spese tutte di lite, legali e tecniche, d'Ufficio e di parte ed anche di mediazione oltre IVA e CPA sugli importi imponibili e con rimborso forfetario ex D.M. 55/2014 ed oltre successive occorrende”.
3 Parte opposta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta, nel merito: in via principale:
- respingere integralmente l'opposizione avversaria, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo n. 1420 emesso inter partes dal Tribunale di Torino in data 23/02/2023 per tutti i motivi esposti in atti;
- respingere la domanda riconvenzionale di risarcimento danni, ex adverso quantificati in Euro 37.103,45, per tutti i motivi esposti in atti;
in via subordinata:
- dichiarare comunque tenuto e condannare il
[...] al pagamento, a favore di Parte_1 CP
, della somma di Euro 34.223,85, o veriore somma
[...] accertanda in corso di causa, oltre agli interessi ex art. 1284, I comma, c.c. dalla data di scadenza della fattura ed ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda al saldo, spese di procedura e successive occorrende, IVA, CPA e spese generali;
in via istruttoria:
- ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova: (…) Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
4 Ciò posto, con il decreto ingiuntivo n. 1420/2023
(R.G. n. 2292/2023) qui opposto, il Tribunale Ordinario di
Torino ha ingiunto all'opponente Parte_3 il pagamento della somma di €
[...]
34.223,85 oltre accessori e spese legali in favore della parte opposta Controparte_1
La parte opposta ha dedotto nel Controparte_1 ricorso per decreto ingiuntivo quanto segue:
1) con contratto di appalto sottoscritto in data 27 giugno 2022 essa opposta ha ricevuto dal Controparte_1 in Torino Parte_3
l'incarico di rifacimento del manto di copertura dell'immobile condominiale;
2) il prezzo complessivo dell'appalto era stato pattuito in € 74.206,91 con applicazione dello sconto in fattura per l'importo di € 37.103,45 (mediante cessione da parte dell'appaltatore del proprio credito alla sua banca)
e pagamento immediato, da parte del Condominio, dell'ulteriore importo pari ad € 37.103,45;
3) nel contratto le parti hanno anche stabilito che, qualora l'operazione di cessione del credito non fosse andata a buon fine per cause non imputabili all'appaltatore, il avrebbe comunque provveduto Parte_1 al pagamento dell'ulteriore importo di € 37.103,45 entro il termine di 60 giorni dalla fine dei lavori;
4) i lavori sono stati ultimati nel mese di luglio
2022 e la ha emesso la fattura n. 60/22 per CP
l'importo di € 37.103,45, pagata dal in data 4 Parte_1 agosto 2022, come da contabile di bonifico prodotta in atti;
5) nelle more l'operazione di cessione non è andata a buon fine;
6) come previsto dal contratto, la Controparte_1 ha provveduto quindi a stornare la fattura n. 60/22 emettendo la nota di credito n. 77/22 e ad emettere nuova
5 fattura (la n. 78/22) senza applicazione dello sconto in fattura;
7) dall'importo indicato nel contratto di appalto essa ricorrente ha decurtato gli oneri relativi alla pratica di cessione del credito, in quanto non sostenuti, pervenendo così ad un corrispettivo totale di € 71.327,30;
8) essa ricorrente è dunque Controparte_1 creditrice nei confronti del Parte_3 in Torino della residua somma di €
[...]
34.223,85 già decurtato l'acconto di € 37.103,45;
9) il debitore intimato nonostante i ripetuti solleciti non ha versato il dovuto.
2. I motivi di opposizione.
L'odierno opponente Parte_3 in Torino ha promosso la presente opposizione ex
[...] art. 645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
1) erroneità della deduzione circa l'impossibilità oggettiva di procedere con la cessione del credito (v. pagg. 5 e 6 dell'atto di citazione in opposizione);
2) danno patito dal conseguente Parte_1 all'impossibilità di accedere alla normale detrazione fiscale al 50% dei lavori di risanamento della copertura del tetto (v. pagg. 6 e 7 dell'atto di citazione in opposizione);
3) contestazione della fattura n. 78/2022 anche in considerazione dell'impossibilità di verifica sulla congruità dei prezzi applicati (v. pagg. 8 e 9 dell'atto di citazione in opposizione);
4) difetto di prova del credito azionato (v. pag. 9 dell'atto di citazione in opposizione);
5) errata ingiunzione di interessi ex D. Lgs. n.
231/2002 non essendo il (v. pag. 9 Parte_4 dell'atto di citazione in opposizione).
6
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
4. Sul merito della causa.
Le parti hanno stipulato in data 27 giugno 2022 un contratto di appalto avente ad oggetto “l'esecuzione dei lavori di rifacimento manto di copertura, completamento sostituzione manto di copertura e chiusura sottobalconi con edificio residenziale in Torino – via Gaspero Barbera n. 55
– 57 con la cessione del credito al 50% e come meglio descritto nei preventivi n° 2, n° 3 e nr 5 del 2022 allegati al presente contratto”.
E' pacifico (in quanto dedotto e ammesso da entrambe le parti e non contestato) che i lavori siano stati effettivamente eseguiti ed a regola d'arte, tenuto anche conto che il non ha avanzato alcuna denuncia di Parte_1 vizi o difformità.
Il contratto di appalto in data 27 giugno 2022 in punto di prezzo ha così stabilito:
7 La pattuizione contrattuale stipulata fra le parti stabilisce dunque che “nel caso in cui l'operazione di cessione del credito” non vada a buon fine “per cause non imputabili all'Appaltatore” l'onere di corrispondere la quota di prezzo originariamente pagata mediante sconto in fattura spetti comunque al Condominio il quale dovrà provvedere a versare il dovuto mediante gli ordinari mezzi di pagamento (con bonifico bancario) entro 60 giorni dal termine dei lavori.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, la mancata favorevole conclusione dell'operazione di cessione non è avvenuta in ragione di circostanze imputabili alla società opposta, bensì in considerazione di obiettive difficoltà contingenti dovute al frangente temporale di cui trattasi.
In particolare, dalle deduzioni delle parti e dalla documentazione depositata in atti emerge che la mancata favorevole conclusione dell'operazione di cessione è stata causata dalla difficoltà di trovare un istituto bancario disponibile a rendersi cessionario, in considerazione (fra l'altro) del superamento del c.d. plafond (nel caso della banca Carige), tenuto anche conto dell'entrata in vigore della legge n. 25/2022 di conversione del c.d. decreto sostegni ter (il D. L. n. 4/2022) volto a contrastare alcune cattive pratiche registrate nel settore, ciò che aveva obiettivamente ristretto il campo d'azione delle banche e delle imprese in tale ambito.
Non vi è dunque un comportamento imputabile alla società opposta che ha cagionato l'esito negativo della cessione, bensì un mero frangente temporale sfavorevole che ha ridotto le possibilità di cessione e, di fatto, impedito il buon esito.
8 Risulta invero indimostrata la deduzione della Difesa opponente secondo cui sarebbe stata la a CP rinunciare alla coltivazione della pratica di cessione del credito non accettando le diverse condizioni bancarie applicate in quel periodo dagli istituti di credito a seguito dell'entrata in vigore delle restrizioni normative successive alla legge n. 25/2022 di conversione del c.d. decreto sostegni ter (il D. L. n. 4/2022).
Peraltro, la documentazione prodotta in atti evidenzia come fu lo stesso Amministratore del Condominio a occuparsi in prima persona dei rapporti con gli istituti di credito e, segnatamente, con la Carige.
Si veda in tale proposito il seguente scambio di mail:
(v. il doc. n. 27 del fascicolo di parte opponente).
9 Da tanto risulta evidente come il buon esito della pratica non era oggetto di un'obbligazione di risultato sussistente in capo alla società opposta;
piuttosto vi è la prova che fu proprio l'Amministratore del Condominio ad adoperarsi e interessarsi di tale aspetto trattenendo i rapporti con l'istituto di credito (la Carige) individuato quale soggetto cessionario.
Tali considerazioni confermano viepiù l'assenza di imputabilità a carico della parte opposta del cattivo esito della pratica.
A fronte di ciò, il testo contrattuale intercorso fra le parti risulta chiaro nel prevedere per tale evenienza l'obbligo del Condominio committente di corrispondere anche la quota di prezzo originariamente coperta dal c.d. sconto in fattura.
La chiarezza testuale del disposto contrattuale – in omaggio al canone esegetico espresso dal brocardo latino
“in claris non fit interpretatio” – impone dunque al di provvedere ora al pagamento del prezzo Parte_1 pattuito nella sua interezza.
In ordine al quantum dovuto si evidenzia che il prezzo oggetto di domanda è stato accettato espressamente nei preventivi emessi nonché in contratto ove è stato esplicitamente previsto a corpo.
L'articolo 5 del contratto prevede invero la determinazione del prezzo in misura fissa e invariabile, senza far riferimento a misure o altri parametri, di modo che la sua determinazione deve qualificarsi come “a corpo”.
La parte opponente non ha dato poi prova di alcuna contestazione ante causam così come di vizi, difetti o difformità.
Il prezzo qui oggetto di domanda di pagamento risulta pertanto dovuto dal in quanto espressamente Parte_1 accettato e convenuto in contratto.
10 E invero sono tutte infondate le contestazioni svolte dal in allora, e poi riproposte nel presente Parte_1 giudizio.
Con la mail del 31 ottobre 2022 il Condominio ha invero lamentato quanto segue:
“Spett.le CP
Si trasmette la presente per contestare integralmente la fattura .78 del 13/10/2022 di € 64.843,00 oltre Iva di legge per i seguenti motivi. Detta fattura riporta impropriamente la somma complessiva di € 64.843,00 per diverse lavorazioni come riportato nella stessa fattura, impedendo di fatto la verifica della congruità dei prezzi applicati in ragione della lavorazione. Si chiede pertanto che la fattura riporti regolarmente la specifica voce di spesa per ogni singola lavorazione, preavvertendo che si contesta altresì l'applicazione degli importi di cui ai preventivi approvati in quanto non più corrispondenti al reale costo delle lavorazioni, in assenza della cessione del credito.
Nonostante la fattura renda noto che la stessa è stata emessa senza applicazione dello sconto, come previsto nei preventivi nr. 2,3 e 5 del 2022 e nel contratto d'appalto, decurtato gli oneri della pratica della cessione del credito in quanto non sostenuti, si evidenza che il prezziario applicato non è congruo rispetto a quello effettivamente corrispondente. Pertanto si richiede l'invio delle bolle di acquisto dei materiali utilizzati per le lavorazioni ed una specifica sui prezzi applicati.
Rilevo altresì che le lavorazioni da Voi effettuate presentano delle difettosità, così come lamentate dai condomini che mi riservo sin da ora di quantificare a seguito delle valutazioni tecniche che verranno effettuate.
Distinti saluti. L'amministratore
” Controparte_2
(v. il doc. n. 29 del fascicolo di parte opponente).
Si tratta di motivi e argomenti infondati in quanto:
a) non vi era necessità di verifica della congruità del conto e dei prezzi applicati così come dell'invio delle bolle di acquisto dei materiali, giacché, come sopra detto, deve ritenersi che le parti hanno pattuito il prezzo a corpo stabilendolo in misura fissa e invariabile in contratto all'articolo 5;
11 b) non vi è necessità di decurtare alcun onere per la pratica di cessione del credito, atteso che in contratto le parti hanno già previsto l'ipotesi di mancato esito positivo della cessione regolandola e disciplinandola nel seguente modo (con previsione dell'esatto prezzo dovuto):
peraltro, la parte opposta ha già decurtato spontaneamente detti oneri riducendo a monte la propria pretesa dalla somma totale di € 74.206,91 alla minor somma di € 71.327,30;
c) le asserite “diffettosità” non sono state minimamente allegate (indicate e descritte compiutamente) e provate, né in allora, né nel presente giudizio.
Quanto poi all'asserzione del opponente, Parte_1 secondo cui la società opposta con il suo comportamento non avrebbe consentito al medesimo di usufruire alla Parte_1 ordinaria detrazione fiscale del 50% (di cui all'articolo
16 bis del D.P.R: 917/1986), il Tribunale osserva come anche questa deduzione risulti infondata.
Secondo la Difesa del Condominio, la parte opposta, a fronte del cattivo esito della cessione del credito, avrebbe dovuto:
a) emettere la nota di credito a storno della fattura n. 60/2022;
b) restituire l'importo bonificato dal Condominio sulla base della fattura n. 60/2022;
c) emettere nuova fattura per l'importo determinando.
12 Sul punto è sufficiente osservare quanto segue:
a) il contratto prevedeva chiaramente l'ipotesi di mancato esito della cessione di credito regolandola nel senso che in questo caso il avrebbe dovuto Parte_1 provvedere al saldo dei lavori (comprensivo della quota inizialmente coperta dallo sconto in fattura) mediante bonifico bancario, e, dunque, senza nessun obbligo di provvedere altrimenti;
b) non vi è in atti nessuna istanza o richiesta in allora avanzata dal nel senso ora indicato dalla Parte_1
Difesa opponente;
c) il comportamento preteso dalla società opposta e ritenuto doveroso dalla Difesa opponente non può essere qualificato come tale rispetto a quanto previsto in contratto (pagamento dopo 60 giorni dal termine dei lavori), e ciò in quanto era diritto della parte opposta esigere l'applicazione delle disposizioni contrattuali pattuite.
In altri termini essendo convenuto in contratto che, in caso di esito negativo dell'operazione di cessione, il avrebbe dovuto pagare entro 60 giorni dal Parte_1 termine dei lavori anche la quota inizialmente coperta dal c.d. sconto in fattura, non si può ora pretendere dalla società opposta un comportamento in allora non richiesto e contrario a quanto pattuito in contratto.
I motivi di opposizione sin qui delibati sono pertanto infondati e vanno disattesi.
Risulta fondato invece il rilievo di parte opponente circa l'inapplicabilità al caso di specie degli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002.
Il D. Lgs. n. 231/2002 si applica infatti in caso di
“transazioni commerciali" ovverosia in caso di “contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva
13 o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.
Nel caso in esame il Condominio non può in alcun modo qualificarsi come impresa, dovendo invece essere qualificato – ai fini dell'applicazione della normativa di derivazione europea (quale quella di cui al D. Lgs. n.
231/2002) - quale mero consumatore.
La Corte Suprema di Cassazione ha invero chiarito come al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale (v. Cass. Sez. 3, ord. n. 14410/2024).
Nel decreto ingiuntivo qui opposto gli interessi sono riconosciuti “come da domanda”.
Nel ricorso per decreto ingiuntivi è richiesta l'ingiunzione della sorte capitale di € 34.223,85 “oltre interessi dalla data di scadenza della fattura al momento dell'effettivo pagamento, nella misura pari al tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentuale ex art. 5 D. Lgs.
9.10.02 n. 231, spese di procedura e successive occorrende, I.V.A., C.P.A.
e rimborso forfettario spese generali”.
Il d.i. qui opposto va quindi revocato atteso che esso ha recepito tale erronea richiesta.
Sulla base di quanto sopra deve pertanto revocarsi il d.i. qui opposto.
La parte opponente Parte_3 in Torino va quindi condannata al pagamento, in
[...] favore della società opposta della somma Controparte_1 di € 34.223,85 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1
14 dalla scadenza della fattura azionata e sino alla domanda giudiziale nonché ex art. 1284 comma 4 del codice civile dalla domanda giudiziale e sino all'effettivo esborso.
Va invece rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte opponente.
5. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie, e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti in quanto non rilevanti al fine del decidere, tenuto anche conto che la documentazione versata in atti è risultata idonea a fornire un'esaustiva rappresentazione dei fatti di causa.
Deve peraltro essere rigettata l'istanza di c.t.u. avanzata dalla parte opponente giacché, oltre che non rilevante ai fini del decidere, del tutto esplorativa.
La consulenza tecnica d'ufficio non è infatti mezzo istruttorio a disposizione delle parti, avendo invece la precipua finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi già acquisiti al processo, o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze;
a ciò consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., ex multis,
Cass. 7097/2005, Cass. 3343/2001 e Cass. 10871/1999).
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o
15 argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento
(da € 26.000,01 a € 52.000,00), opportunamente diminuiti in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'esito del giudizio, così come dell'attività processuale concretamente svolta (non vi è stata assunzione di prova;
la causa è stata istruita e decisa in via meramente documentale), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.000,00
b) fase introduttiva → € 1.200,00
c) fase istruttoria → € 1.000,00
d) fase decisionale → € 1.460,00
- per un totale di € 4.660,00.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto qui opposto n. 1420/2023.
2) Condanna la parte opponente
[...] in Torino al pagamento, in favore Parte_3 della parte opposta della somma di € Controparte_1
34.223,85 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 dalla data di scadenza della fattura azionata e sino alla domanda giudiziale nonché ex art. 1284 comma 4 del codice civile dalla domanda giudiziale e sino all'effettivo esborso.
3) Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte opponente.
4) Condanna la parte opponente
[...] in Torino al pagamento, in favore Parte_3 della parte opposta delle spese di lite Controparte_1 che liquida € 4.660,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 27 maggio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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