Art. 6.
Al regolamento dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra il Ministero del tesoro e l'Ufficio italiano dei Cambi si provvedera' mediante convenzione da stipularsi dal Ministro per il tesoro con il menzionato Istituto finanziario italiano.
Al regolamento dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra il Ministero del tesoro e l'Ufficio italiano dei Cambi si provvedera' mediante convenzione da stipularsi dal Ministro per il tesoro con il menzionato Istituto finanziario italiano.