CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 328/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5959/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4684/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 4
e pubblicata il 25/03/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5747/2025 depositato il 03/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 5959/2024 Ricorrente_1 ha appellato, sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 4684/2024, con la quale è stato accolto il ricorso nei confronti della Regione Campania, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento n. 734326468461/2017 con il quale le veniva richiesto il pagamento di € 231,96 avente ad oggetto la tassa automobilistica regionale per il periodo maggio 2017/aprile 2018 per il veicolo con tg. Targa_1, lamentando la omessa notifica di atti presupposti.
Si era costituita la Regione sostenendo di avere interrotto i termini decadenziali.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado, G. U., ha accolto il ricorso rilevando la incompletezza della prova della notifica dell'atto interruttivo fornita dalla Regione, e compensando le spese in ragione del fatto che la carenza delal prova della notifica era dipesa dal comportamento del terzo, poste private, cui la notifica era stata affidata.
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado, nonché di quelle del grado di appello, con distrazione al difensore anticipatario. Tesi sostenute ulteriormente con succesiva memoria
Non si è costituita la Regione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risposta allo specifico motivo di appello richiede alcune considerazioni preliminari.
E' noto, infatti, che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per il quale: "poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui sia denunciata la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del Giudice delle leggi".
Pertanto la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'Il dicembre 2014), ma altresì allorchè sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ed è con riferimento a tali principi che il giudice del merito deve valutare tale possibilità.
Nel caso in esame non risultano sussistere quelle particolari condizioni che la ormai non più recente modifica legislativa pone a base della possibilità di compensazione delle spese e competenze fra le parti, né il giudice di primo grado ha fornito una idonea motivazione sul punto, gravando sulla Regione la responsabilità di una corretta notifica dei propri atti.
L'appello va pertanto accolto, con condanna della Regione al pagamento delle spese e competenze del doppio grado, liquidate complessivamente per le varie fasi processuali, in ragione del valore della controversia e del limitato impegno professionale, in Euro 470,00 per il I grado ed in Euro 370,00 per il II grado, oltre
15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della impugnata decisione, accoglie l'appello. Condanna la appellata Regione al pagamento delle spese e competenze del doppio grado, liquidate in Euro 470,00 per il I grado ed in Euro
370,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5959/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4684/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 4
e pubblicata il 25/03/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5747/2025 depositato il 03/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 5959/2024 Ricorrente_1 ha appellato, sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 4684/2024, con la quale è stato accolto il ricorso nei confronti della Regione Campania, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento n. 734326468461/2017 con il quale le veniva richiesto il pagamento di € 231,96 avente ad oggetto la tassa automobilistica regionale per il periodo maggio 2017/aprile 2018 per il veicolo con tg. Targa_1, lamentando la omessa notifica di atti presupposti.
Si era costituita la Regione sostenendo di avere interrotto i termini decadenziali.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado, G. U., ha accolto il ricorso rilevando la incompletezza della prova della notifica dell'atto interruttivo fornita dalla Regione, e compensando le spese in ragione del fatto che la carenza delal prova della notifica era dipesa dal comportamento del terzo, poste private, cui la notifica era stata affidata.
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado, nonché di quelle del grado di appello, con distrazione al difensore anticipatario. Tesi sostenute ulteriormente con succesiva memoria
Non si è costituita la Regione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risposta allo specifico motivo di appello richiede alcune considerazioni preliminari.
E' noto, infatti, che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per il quale: "poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui sia denunciata la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del Giudice delle leggi".
Pertanto la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'Il dicembre 2014), ma altresì allorchè sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ed è con riferimento a tali principi che il giudice del merito deve valutare tale possibilità.
Nel caso in esame non risultano sussistere quelle particolari condizioni che la ormai non più recente modifica legislativa pone a base della possibilità di compensazione delle spese e competenze fra le parti, né il giudice di primo grado ha fornito una idonea motivazione sul punto, gravando sulla Regione la responsabilità di una corretta notifica dei propri atti.
L'appello va pertanto accolto, con condanna della Regione al pagamento delle spese e competenze del doppio grado, liquidate complessivamente per le varie fasi processuali, in ragione del valore della controversia e del limitato impegno professionale, in Euro 470,00 per il I grado ed in Euro 370,00 per il II grado, oltre
15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della impugnata decisione, accoglie l'appello. Condanna la appellata Regione al pagamento delle spese e competenze del doppio grado, liquidate in Euro 470,00 per il I grado ed in Euro
370,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.