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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/04/2025, n. 2542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2542 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott. Ludovica Dotti Consigliere Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3418 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f.: ), in proprio quale cessionario della Parte_1 C.F._1 [...] onché nella qualità di successore della menzionata società, difeso dall' Avv. Controparte_1
Salvatore Rijli (c.f.: ), C.F._2
Appellante
E
Controparte_2
subentrata ex art. 460 della legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) a
[...] Controparte_3
(C.F. e P.Iva: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dagli
[...] P.IVA_1 avv. ti Filippo Pingue e Massimino Lo Conte;
Appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 20916/2019 del Tribunale di Roma 30/10/2019, emessa nella causa civile iscritta al R.g.n. 57732/2019.
1 FATTO E DIRITTO
§1. La , (ora in avanti, per brevità, con atto di Controparte_4 CP_1 citazione notificato il 30.06.2020, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma n. 20916/2019, con cui è stata rigettata l'opposizione all'ingiunzione di pagamento emessa, ai sensi dell'art. 2 del r.d.
n. 639 del 1910, dall' Controparte_2
(d'ora in avanti, ). P_
Con tale ingiunzione, notificata in data 18.08.2015, è stato intimato all'odierna appellante il pagamento della somma di € 69.839,42 a titolo di restituzione del credito per agevolazioni erogate ai sensi del d.lgs. n. 185 del 2000, titolo II, e di interessi maturati sul totale a fondo perduto erogato.
Nel giudizio di primo grado, la parte opponente ha eccepito la nullità dell'ingiunzione deducendo:
- la carenza di motivazione, in violazione dell'art. 3, co. 1 l. 241/90, dell'art. art. 18, co. 2, l.
689/1981, degli artt. 6 e 7, co.
1 -2 l. 121/2000 (Statuto del Contribuente), dell'art. 24 Cost., per mancata notifica del provvedimento presupposto ivi richiamato per relationem n. 68010/SPO-DEL del 17.11.2009 e conseguente violazione del diritto di difesa;
- il puntuale adempimento da parte della società beneficiaria di tutti gli obblighi previsti dal contratto di finanziamento agevolato prot. n. 2000494 avendo presentato la documentazione relativa alle fatture quietanzate;
- l'illegittimità della revoca per mancata presentazione delle quietanze;
- l'impossibilità di comprendere i criteri di calcolo degli interessi e, in ogni caso, l'eccessività degli stessi;
- l'intervenuta prescrizione decennale della parte del credito erogato a fondo perduto per mancanza di atti interruttivi dalla sua erogazione in data 12.04.2005 fino alla comunicazione dell'ingiunzione di pagamento (18.08.2015);
- la mancanza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato;
- la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per l'accoglimento dei motivi di opposizione con estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione e per l'infondatezza dell'opposta ingiunzione anche in ragione dell'illegittimità dell'avvenuta revoca del finanziamento.
, nel costituirsi in giudizio, ha contestato i motivi di opposizione e ne ha chiesto il Controparte_2 rigetto.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 20916/2019 del 30/10/2019, ha rigettato l'opposizione, dichiarando dovuto l'importo di € 69.839,42 di cui all'ingiunzione emessa da e condannato P_
l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di . P_
2 , ha proposto appello sulla base di due motivi, la nullità Controparte_4 dell'ingiunzione di pagamento per violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 c.c., ovvero l'estinzione del diritto di credito vantato con l'ingiunzione per intervenuta prescrizione decennale
(da calcolarsi a partire dal 12.06.2005) e, in via gradata, la riduzione degli interessi di mora e l'applicazione degli interessi legali a far data dall'erogazione.
, costituitasi, ha insistito per il rigetto del gravame proposto perché inammissibile ex art 342 P_
e 345 c.p.c. o, comunque, infondato.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza ex art. 127 ter cpc con concessione del termine di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriore termine per il deposito di repliche.
§2. L'appello è infondato.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi dell'art. 342 dalla difesa di parte appellata. La lettura degli atti introduttivi consente di enucleare con sufficiente chiarezza gli elementi indispensabili a consentire l'esame del merito, risultando desumibile quale parte della sentenza di primo grado s'intende censurare, quali siano le modifiche richieste,
l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Risultano quindi soddisfatte le condizioni richieste dalla disposizione citata, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità che, anche di recente, ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. n. 36481 del 2022, n. 13535 del 2018). Pertanto, non è condivisibile quanto argomentato dall'appellata in punto d'inammissibilità del gravame, sotto il profilo della mancanza dei requisiti di contenuto previsti dall'art. 342 cod. proc. civ.
Parimenti privi di pregio sono i rilievi di natura processuale ex art. 345 c.p.c. sollevati dalla difesa di con riferimento al primo motivo di appello. P_
Dalla documentazione in atti risulta che l'eccezione di prescrizione è stata proposta in tutti gli scritti difensivi ed è stata oggetto di osservazioni da parte della stessa (pag.3 memoria 183, VI c, P_
c.p.c.), circostanza evidenziata anche dal Tribunale nella sentenza impugnata.
3 Quanto al merito dei motivi di appello, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo, la deduce la prescrizione del credito azionato da , relativo CP_4 P_ alla restituzione delle agevolazioni per l'autoimpiego previste dal d.lgs. n. 185 del 2000.
Ad avviso di parte appellante, nel caso in esame sarebbe applicabile il termine decennale, decorrente della data in cui il creditore, in assenza della trasmissione delle fatture quietanzate, risultava esser legittimato alla riscossione del credito generato dall'inadempimento e non, come indicato dalla controparte, dall'ultima rata prevista nel piano di ammortamento.
Nel caso di specie si rileva che, secondo quanto emerge dal provvedimento di revoca agli atti, la era inadempiente anche alla restituzione di finanziamento e che, pertanto, attesa l'unitarietà CP_4 del rapporto di finanziamento, la decorrenza della prescrizione del credito restitutorio va identificata, come evidenziato anche dal tribunale nella sentenza impugnata, secondo i criteri propri di tale tipo di contratto.
Si richiamano al riguardo, infatti, le condivisibili argomentazioni formulate sul punto: «il termine di prescrizione dell'obbligazione di restituzione è quello decennale, ex art. 2946 c.c., non avendo il contratto di finanziamento natura di contratto periodico, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire, ossia la restituzione delle somme finanziate, è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo, e decorre dalla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento (cfr. Cass., Sez. III, sent. n. 17798 del 30.08.2011*1) a nulla rilevando che, a seguito della revoca delle agevolazioni e, dunque, anche della parte erogata in conto capitale a fondo perduto, la somma dovuta sia riferita solo a quest'ultima. Nella fattispecie, essendo stabilito, nel piano di ammortamento (cfr. all. 5, fascicolo opponente) quale scadenza dell'ultima rata di pagamento la data del 31.12.2012
è da tale data, che, stante la mancanza di prova della comunicazione di revoca n. 68010/SPO-DEL del
17.11.2009, decorre il termine di prescrizione che risulta, pertanto, utilmente interrotto dall'ingiunzione di pagamento notificata in data 18.08.2015”.
Sul punto, risulta che il pagamento dell'ultima rata del debito era convenzionalmente pattuito per la data del 31.12.2012 e considerato che l'ingiunzione è stata notificata il 18.08.2015, entro il termine decennale di prescrizione del credito ingiunto, l'eccezione è da ritenersi infondata.
Con il secondo motivo, la si duole della parziale illegittimità delle somme ingiunte a titolo di CP_4 interessi di mora in virtù dell'omessa comunicazione della revoca del finanziamento.
Tale motivo di appello non può essere accolto, non solo perché nessuna specifica eccezione è stata sollevata in primo grado in ordine alla riduzione degli interessi ma anche perché gli interessi di mora sono direttamente dovuti ex artt 13 e 19 del contratto. In conclusione, attesa l'interpretazione testuale del contratto di finanziamento agevolato sottoscritto in data 23.08.2004, la decisione del Tribunale va senz'altro confermata.
Nel concreto rapporto tra le parti in causa, trattandosi di contributi richiesti in base a disposizioni normative che condizionano l'erogazione del finanziamento al rispetto di determinate condizioni e adempimenti ad opera della parte beneficiata, la società appellante, in ossequio ai principi sull'onere della prova in tema di inadempimento delle obbligazioni, doveva intendersi onerata di dimostrare che la documentazione giustificativa, costituente precondizione per il conseguimento del beneficio, secondo quanto previsto dall'art.
8.5 del contratto, era stata effettivamente inviata ad (Cass., P_
Sez. Un., 13533/2001).
In difetto di tale presupposto, , sulla base delle specifiche clausole contrattuali (art. 19 lett P_
d), ha, pertanto, legittimamente revocato le agevolazioni concesse e provveduto al recupero degli importi erogati emettendo, in data 18/08/2015, un'ingiunzione di pagamento ex art. 3 r.d. n. 639 del
1910 per il complessivo importo di € 69.839,42.
Poiché anche la notificazione dell'ingiunzione di pagamento costituisce atto recettizio idoneo a manifestare al beneficiario del finanziamento la volontà di di avvalersi della clausola Controparte_2 risolutiva espressa (rendendo esigibile il credito avente ad oggetto la restituzione delle somme e i relativi interessi), l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) rigetta l'appello.
B) condanna , in proprio quale cessionario della Parte_1 Controparte_1
l pagamento delle spese legali in favore di
[...] Controparte_2
liquidate in € 7.000,00 a titolo di onorari, spese generali e
[...] rimborsi di legge ove dovuti. Sussistono i presupposti ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per l'impugnazione, ove dovuto.
Roma, 4.12.2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sez. 3, Sentenza n. 17798 del 30/08/2011: Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
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