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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 4563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4563 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
RG. N. 890/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE composta da: dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente rel. dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. RG 890/2020, vertente Tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Caputo Parte_1 appellante e
rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Clemente Parte_2 appellata OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 14644/2019, il tribunale ha così statuito sui fatti di causa: “ Con atto di citazione ritualmente notificato la SI.ra conveniva in Parte_1 giudizio la dott.ssa chiedendone la condanna al Parte_2 risarcimento, ai sensi dell'art. 64 c.p.c., dei danni dalla stessa cagionati nell'espletamento dell'incarico peritale conferitole dal PM al fine di accertare l'idoneità del minore […], figlio dell'attrice, ad assumere l'ufficio di testimone in qualità di persona offesa, nel procedimento penale a carico del padre , allora coniuge dell'attrice, per i reati di cui Controparte_1 all'art. 609 quater c.p.. Particolarmente deduceva che l'odierna convenuta, nell'attribuire all'odierna attrice, nelle conclusioni del proprio elaborato, un disturbo psichiatrico avrebbe ecceduto l'oggetto dell'indagine peritale, volta ad accertare la capacità testimoniale del minore;
inoltre, allegava che nel diagnosticare l'esistenza del rapporto predetto la avrebbe fatto Parte_2 acritico riferimento al materiale clinico informalmente acquisto dal TU incaricato, in sede civile, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale tra i coniugi contemporaneamente pendente. Concludeva affermando la responsabilità ex art. 64 c.p.c. della giacché le Parte_2 risultanze dell'elaborato peritale da questa redatto, escludendo, in modo asseritamente erroneo, la capacità testimoniale del minore nel procedimento
Pagina 1 che lo interessava quale persona offesa, avrebbero determinato la richiesta di archiviazione da parte del PM e il suo successivo accoglimento da parte del GIP;
inoltre, asseriva di aver subito un ulteriore pregiudizio, sul piano del danno all'immagine, in seguito al deposito della relazione peritale in altre sedi giudiziarie nonché presso la segreteria della scuola frequentata dal minore. Si costituiva la convenuta eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 contestando il fondamento, in fatto e in diritto, della domanda attorea. Venivano acquisiti i documenti prodotti. … La domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata. Parte attrice ha invocato a fondamento dell'odierna azione la grave negligenza ed imperizia poste in essere dal consulente tecnico d'ufficio nell'espletamento dell'incarico peritale conferitole dall'Ufficio del Pubblico Ministero. La responsabilità civile del TU prevista dall'art. 64 c.p.c. si colloca nell'ambito della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. La proposta domanda risarcitoria presuppone, pertanto, l'accertamento degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, e quindi nel caso di specie, l'esistenza: a) di un danno ingiusto perché cagionato da una condotta illecita dell'AusiIiario convenuto, vale a dire, nell'ipotesi in questione, vertendosi in tema di attività professionale medica, tenuta in violazione dei parametri diligenziali di cui all'art. 1176, comma secondo, c.c.; b) del nesso di causalità tra gli allegati profili di negligenza ed imperizia e il danno lamentato. Venendo al caso concreto, si rileva come la non abbia provato i dedotti profili di inadempimento da Pt_1 parte dell'odierna convenuta, limitandosi piuttosto a mere allegazioni. In primo luogo, infatti, non ha pregio la censura secondo cui la convenuta, nel rilevare l'esistenza di un disturbo psichiatrico a carico dell'odierna convenuta, avrebbe ecceduto l'oggetto dell'indagine peritale, volta ad accertare l'attendibilità di un'eventuale testimonianza resa dal minore nel procedimento penale che lo interessava quale persona offesa. L'odierna convenuta, nell'elaborato peritale, si pronuncia sul disturbo psichico diagnosticato alla SI.ra solo in considerazione del rilevata Pt_1 dimensione relazionale dello stesso, tale da coinvolgere la sfera psichica ed emotiva del piccolo […]. La relazione, infatti, prende in considerazione la condizione psicologica della nell'analizzare il rapporto fusionale Pt_1 esistente tra madre e figlio e l'ostacolo che esso, secondo le valutazioni dell'Ausiliario, rappresenterebbe rispetto all'attendibilità del minore (cfr. pp. 8 e 12 relazione peritale di doc. n. 9 fasc. parte attrice). Parte_2
Inoltre, è privo di fondamento l'addebito secondo cui la convenuta, nel redigere l'elaborato peritale, avrebbe fatto proprie, in modo acritico, le valutazioni del TU incaricato nel procedimento di separazione giudiziale, informalmente acquisendo il materiale critico in possesso di quest'ultimo. Parte attrice, infatti, non fornisce alcuna prova dell'asserito condizionamento subito dalla da parte della collega Parte_2 parallelamente operante in sede civile. In particolare, non costituisce prova di un condizionamento tale da privare la della propria autonomia Parte_2
Pagina 2 di giudizio, secondo le allegazioni di parte attrice, la mera richiesta di autorizzazione a collaborare con il TU incaricato dal Tribunale civile, richiesta peraltro autorizzata dal PM. (cfr. fascicolo parte attrice doc. n. 8).In ogni caso, parte attrice non ha neppure prodotto nel presente giudizio l'elaborato peritale redatto dal TU incaricato in sede civile, così impedendo a questo Giudice di apprezzare, tramite il confronto, la possibilità che la abbia ricevuto un indebito condizionamento da Parte_2 parte del collega incaricato nel parallelo giudizio. L'elaborato peritale della
peraltro, non riflette le censure mosse da parte attrice. Si Parte_2 presenta, al contrario, chiaro nei passaggi logici, esaustivo e congruamente motivato, il che rende poco plausibili le allegazioni della — rimaste Pt_1 comunque non provate — circa un acritico rinvio da parte della TU alle valutazioni altrui. E appena il caso di considerare, ad ogni modo, che la concordanza nelle conclusioni cui pervengono i consulenti tecnici nei procedimenti civile e penale, peraltro solo in parte coincidenti quanto all'oggetto d'indagine peritale, lungi dal porre in dubbio la bontà delle risultanze dell'elaborato peritale da essi redatto, ne conforta piuttosto l'attendibilità. Per quanto riguarda il danno all'immagine, genericamente lamentato, derivante dalla produzione dell'elaborato peritale in altre sedi giudiziarie e presso la segreteria della scuola del bambino, si rileva come lo stesso — quand'anche astrattamente configurabile — non sia certamente ascrivibile all'odierna convenuta, cui non è affatto riferibile l'asserita produzione della relazione peritale in altri ambiti. Va, da ultimo, considerato come parte attrice non abbia in alcun modo provato la sussistenza del nesso di causalità tra l'operato dell'odierna convenuta in qualità di consulente del PM ed il prosieguo del procedimento penale, peraltro poi conclusosi con l'archiviazione. Deve infatti osservarsi, in particolare con riferimento a tale ultimo, decisivo profilo, che l'eventuale imperizia o negligenza del perito, ove anche dimostrata, non può ritenersi determinante nella causazione del proseguimento delle indagini ed, eventualmente, nell'esercizio dell'azione penale, né la relazione peritale fornisce elementi di valutazione ma la decisione in ordine allo svolgimento delle attività processuali, nella specie rimesse al pubblico ministero, è assunta unicamente dal giudice, il quale forma il proprio convincimento sulla base dei complessivi elementi acquisiti, analizzandoli e valutandoli in modo critico e sistematico e ben potendo assumere decisioni anche in contrasto con le nozioni scientifiche e con i criteri di giudizio forniti dal ctu. L'esito del procedimento penale pertanto non consente di ritenere provata la sussistenza del nesso di causalità e del danno lamentato. Si rappresenta, infine, come rimanga dubbia la stessa legittimazione dell'attrice a lamentarsi dell'esito del procedimento penale, in assenza, non solo di un provvedimento di ammissione alla costituzione di parte civile, ma anche di una richiesta in tal senso. La domanda risarcitoria azionata nel presente giudizio contro l'Ausiliario deve pertanto essere
Pagina 3 respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014” .
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello la parte attrice soccombente, deducendone la erroneità e chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda proposta e così concludendo: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: accertare e dichiarare la responsabilità della SI. in Parte_2 ordine alla sua incapacità strumentale, non oggettività e parzialità metodologica, erroneità della sua TU, determinata da imperizia superficialità e grave mancanza di responsabilità professionale nonché contraddittorietà, omissione e falso di contenuto rispetto a quanto in verità e documentato in allegati, nonché essendo venuta meno, correttamente ed esaustivamente all' obbligo di fornire motivazione e prova documentale di quanto asserito nella sua relazione, alfine di garantirne il controllo e la verifica dei dati, nel rispetto del diritto delle parti al confronto e alla replica, e, per l'effetto, condannarlo, in persona pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla grave negligenza e superficialità deontologica nonché alla erroneità delle diagnosi subiti dall' odierna attrice e, soprattutto, da suo figlio minorenne per complessivi 600.000, 00 Euro . previo accertamento della responsabilità in capo alla Dott.ssa. di quanto Parte_2 relazionato nella sua TU , condannare la stessa, in via del tutto simbolica, al pagamento della somma di euro 600.000, - comprensivi del danno psicologico, esistenziale, morale (come da quantificazione definita dalla Dott.ssa in allegato) nonché economico (come da accordo Persona_1 lavorativo assunto contestualmente alla perdita dell' affidamento del figlio e a cui, non è riuscita a far seguito, in allegato) derivante su minorenne e madre e ritenuto ancora non esaurito il danno quantificabile al presente e futuro — ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale”. La parte appellata si è costituita, contestando i motivi di appello e così concludendo: “In via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alla rifusione delle spese di giudizio.
2. In ogni caso, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, non sussistendone i presupposti.
3. In via principale, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto.
4. In via subordinata, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della sig.ra e, per l'effetto, rigettare la domanda rivolta al risarcimento Pt_1 dei danni al minore […], con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese di lite.
5. In via meramente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contenere i danni risarcibili in relazione al grado di colpa ed ai danni eziologicamente
Pagina 4 riconducibili all'attività professionale prestata della convenuta Dott.ssa
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. Parte_2
Respinta l'istanza di sospensiva, all'esito dell'udienza cartolare del 20 marzo 2025, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è infondato.
Deve essere preliminarmente dichiarata la inammissibilità, ai fini del merito della causa, della ulteriore documentazione prodotta telematicamente dall'appellante in questa sede di appello, in data 24 ottobre 2024 e 24 febbraio 2025 (salvo la documentazione ISEE e sullo sfratto per morosità prodotte ai fini della istanza di anticipazione di udienza) e contestata da parte appellata nelle note scritte quanto alla sua ammissibilità, in quanto tardivamente depositata ovvero anche relativa a valutazioni mediche ampiamente successive ai fatti di causa da giudicare (relazione medica del 2017) e quindi irrilevante ai fini del giudizio.
Va rilevato ancora preliminarmente che l'oggetto della causa – e in particolare la causa petendi – è individuata e circoscritta dal contenuto dell'atto di citazione di primo grado, per cui ogni ulteriore e diversa deduzione in questa sede di appello deve ritenersi inammissibile. Oggetto di causa è quindi la assunta responsabilità della parte appellata in relazione all'incarico peritale svolto quale CT del PM nel procedimento penale promosso, a seguito di denuncia querela della odierna appellante, nei confronti dell'ex coniuge
, per il reato di cui all'art. 609 quater c.p.. Particolarmente deduceva che CP_1
l'odierna convenuta, nell'attribuire all'odierna attrice, nelle conclusioni del proprio elaborato, un disturbo psichico invece inesistente, avrebbe provocato la richiesta di archiviazione e il decreto di archiviazione , e tutte le ulteriori conseguenze indicate in atti, riportate come sopra nella sentenza impugnata.
Le critiche mosse all'operato della Dott.ssa alla luce dell'atto introduttivo Parte_2 del giudizio, si sostanziano , in particolare, nell'avere la TU : ampliato l'ambito dell'indagine peritale, mutuato supinamente il proprio giudizio sulla sig.ra dalla TU redatta dalla Pt_1
Dott.ssa nel giudizio civile;
Per_2 incontrato solo una volta l'allora marito dell'attrice sig. , a fronte di tre CP_1 incontri avuti con la sig.ra Pt_1
non aver depositato le relative videoregistrazioni assieme alla perizia,
avere concluso per un disturbo psicopatologico, in contrasto con la documentazione medico sanitaria proveniente da istituti pubblici e come tale attendibile, che non contengono alcun accertamento di tal genere quanto allo stato mentale della paziente. Secondo la prospettazione attorea, la TU redatta dalla Dott.ssa avrebbe Parte_2 quindi condotto alla richiesta di archiviazione da parte del PM e, nonostante l'opposizione formalizzata dalla sig.ra all'ordinanza di archiviazione del Pt_1
G.I.P.; tale consulenza, depositata nel giudizio civile di separazione dei coniugi – ove
Pagina 5 era già stata espletata la consulenza affidata alla dott.ssa - avrebbe poi Per_2 condizionato il giudice, determinatosi nell'attribuire il tempo di permanenza del minore presso il padre. Inoltre, la consulenza depositata nel giudizio d'appello promosso dal contro la sentenza penale di condanna resa in primo grado nei CP_1 suoi confronti per i reati di cui all'art. 594 e 582 c.p. (lesioni continuate ed ingiurie) avrebbe determinato il giudice del gravame ad assolvere l'imputato con formula piena . La sentenza d'appello, sostiene l'attrice, avrebbe poi del tutto illegittimamente affidato il bambino ai servizi sociali. Lamenta inoltre la sig.ra Pt_1 che la TU sarebbe stata utilizzata dal marito anche nell'opposizione al decreto ingiuntivo e che il non avrebbe mai assolto alle statuizioni in materia CP_1 economica del giudice civile. Riferisce ancora l'attrice che il figlio minore evidenzierebbe gravi danni psicologici e problematiche fisiche conseguenti alle decisioni assunte nella sentenza di separazione, al momento della notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. Ha quindi concluso che “la consulente – pertanto – può considerarsi Parte_2 inadempiente e, dunque, responsabile dei danni arrecati mediante la propria condotta, non solo perché ella non ha fatto uso, pur potendo, della diligenza prescritta, ma anche poiché ella ha svolto il proprio incarico nella consapevolezza della propria inadeguatezza di mezzi e della conseguente incapacità ad attingere alla diligenza specificamente richiesta dal caso”. Le censure risultano infondate. Si rileva in primo luogo che la TU in oggetto è stata affidata ed espletata da soggetto ampiamente qualificato, come deducibile dalle competenze e dai plurimi incarichi ricevuti e già espletati anche in complessi giudizi di rilevanza mediatica (v. pag. 10-11- comparsa di costituzione, non contestata).
La relazione peritale inoltre si presenta, come già rilevato dal primo giudice congruamente e logicamente motivata, e supportata dai colloqui ed esami tecnici ritenuti necessari, con la collaborazione della dott.ssa Maria Grazia Fusacchia (di nessun rilievo appare la circostanza che il padre sia stato sentito una sola volta, ai fini in oggetto, in cui si tratta di verificare la adeguatezza del minore a testimoniare, che è stata ritenuta inficiata dal “rapporto fusionale” con la madre, e quindi indipendentemente dalle problematiche del rapporto con il padre). E' opportuno rilevare che peraltro essa è stata già valutata come attendibile in sede penale, avendo il PM e il giudice fondato sulla stessa le rispettive conclusioni.
Va altresì rilevato che la TU appare condotta nei limiti dell'incarico ricevuto, avendo il PM richiesto tra l'altro (cfr. verbale di conferimento dell'incarico), sotto il profilo che interessa in questa sede, di accertare se il minore avesse disturbi tali da
“inficiare la capacità a testimoniare del medesimo e la sua idoneità a ricordare o ad esporre i fatti”, per cui l'indagine sul rapporto con la madre – ove incidente , come appunto ritenuto dal CT, sulla capacità del minore a testimoniare in maniera libera e affidabile per il giudicante – rientrava ampiamente nei limiti e nelle finalità dell'incarico.
Pagina 6 Il PM ha poi espressamente autorizzato il CT ad acquisire atti “presso Uffici pubblici e presso il tribunale di minori, e a sottoporre il minore a colloqui e ad avvalersi di collaboratori di fiducia : peraltro, il PM aveva espressamente autorizzato, su richiesta della stessa CT (all. 8), l'odierna appellata a collaborare con la dott.ssa , per Per_2 cui legittimamente avrebbe eventualmente scambiato con la stessa le necessarie attività: tuttavia, come emerge dalla lettura della relazione della odierna appellata, di fatto poi non vi è stata, per ragione di tempi, la condivisione del materiale clinico, il che fa venir meno la censura alla CT di essersi appiattita sul giudizio della TU
. Per_2
In ogni caso, anche in quella sede civile l'odierna appellante aveva rappresentato le proprie controdeduzione tecniche alla TU, e pertanto nessuna violazione di diritto di difesa o contraddittorio sussiste, anche laddove fosse stata valutata la TU della dott.ssa (il che comunque, per quanto detto, non risulta in atti). Per_2
La videoregistrazione è dichiarata come allegata alla relazione, e deve pertanto ritenersi esistente e valutata dal giudice.
Quanto alla asserita inadeguatezza della perizia sotto un profilo tecnico, posto che non è stata prodotta – sull'aspetto specifico della “relazione fusionale” con la madre
- che ha costituito la ragione principale del parere negativo della CT del PM alla audizione del minore, ai fini della sua attendibilità - alcuna specifica e contraria relazione tecnica, essendo state prodotte sole le note critiche all'esame psicodiagnostico di (effettuato dalla dott.ssa nel giudizio di Persona_3 Per_2 separazione, e riguardante altro oggetto), l'appellante richiama a sostegno della infondatezza del giudizio reso dalla TU i certificati provenienti da pubblici servizi, nei quali sarebbe contraddetta la tesi sostenuta dalla dott.ssa Parte_2
Invero, tale documentazione si rivela del tutto inidonea a contraddire le conclusioni del CT, essendo costituita da: un certificato sul minore del 30.11.2011 di poche righe e successivo alla CT contestata in cui si rappresenta genericamente che “il minore ha un ottimo rapporto con la madre” e che “il rapporto con la madre appare equilibrato”, e non emerge in alcun modo se tanto sia stato accertato a seguito di un percorso comune di indagine e approfondimento, ovvero sulla base di una mera visita (in ogni caso, la circostanza che il certificato sia successivo ai fatti ne esclude la rilevanza ai fini di causa); un certificato del 31.11.2011, di poche righe, in cui si rappresenta, non si sa se al termine di un percorso diagnostico o di una visita, che “in riferimento alla relazione del bambino … posso certificare che la signora non presenta problematiche Parte_1 sul piano psicologico…”: valgano le considerazioni espresse per il certificato di cui sopra, tenuto anche conto che nessuno dei due indaga la affidabilità di una testimonianza in giudizio del minore;
una certificazione in data 16 dicembre 2010, proveniente dal servizio di psicologia clinica della Azienza ospedaliera S. Camillo Forlanini, in cui si richiede una valutazione psicologica della e in cui egualmente nulla risulta indagato e Pt_1 riferito quanto alla relazione della madre con il figlio, più sopra espresse, riferendosi
Pagina 7 invece alla relazione con il padre, e pertanto non è idonea a censurare la conclusione della relazione peritale in oggetto, sul “rapporto fusionale” ravvisato dalla CT tra la madre e il figlio;
una relazione su esami psicologici della presso il Policlinico Umberto I in data Pt_1
9.3.2011, successiva ai fatti e di nessun rilievo ai fini in oggetto, e dalla quale anzi si potrebbero trarre argomenti ulteriori a sostegno del peculiare ed esclusivo rapporto con il figlio indicato dalla CT odierna appellata, laddove detta relazione riferisce che
“l'unico elemento altro rispetto a sé sembra essere il suo coinvolgimento nel ruolo materno che vive come primario e prevalente su qualunque altra richiesta proveniente dal mondo sociale” , nel quale ella “sente la minaccia costituita dalla potenziale frustrazione dei suoi bisogni affettivi e dalla potenziale frustrazione del suo bisogno di riconoscimento da parte degli altri”, mentre i rapporti interpersonali sono rappresentati secondo la “disponibilità degli altri a mostrare protezione e rassicurazione nei suoi confronti”; una relazione clinica del 29.4.2013 ampiamente successiva ai fatti e irrilevante, in quanto non riferisce della idoneità del figlio minore a rendere una testimonianza né può essere utile ai fini a screditare un relazione medica di tre anni prima, quanto alla indagine dei rapporti con il figlio.
Quanto alle dichiarazioni delle figlie del e della loro madre, esse di nessun CP_1 rilievo appaiono in questa sede, non avendo ricevuto in alcun giudizio né in altra sede alcun accertamento di veridicità.
In definitiva, non sussistono elementi di riscontro alla tesi della infondatezza e palese erroneità delle conclusioni del CT quanto alla circostanza che la relazione con la madre del figlio minore potesse inficiare la testimonianza del bambino.
Va altresì rilevato, sotto diverso e autonomo profilo, che i danni lamentati non sono comunque ricollegabili all'espletamento della TU, atteso che la parte attrice avrebbe dovuto altresì provare che la testimonianza del figlio in sede penale avrebbe condotto ad un diverso risultato, circostanza invece né allegata né provata: e ciò sia in quanto non è dato prevederne il contenuto, sia in quanto il decreto di archiviazione motiva anche in relazione ad altri elementi (le risultanze delle indagini mediche sul minore).
Parimenti, nessun nesso causale sussisterebbe tra la condotta scritta alla CT e gli asseriti danni derivanti dalla utilizzazione della TU in altre sedi: è evidente infatti che essi non possono essere imputati alla CT, che si è limitata (non vi è prova del contrario) a depositare la consulenza nel procedimento penale. Ogni diversa utilizzazione della CT non è provato sia stata effettuata dalla odierna appellata.
Resta assorbita ogni altra questione, essendo i rilievi che precedono sufficienti ad escludere la asserita responsabilità della appellata.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in relazione al paramento del valore della causa di complessità bassa (“Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato
Pagina 8 anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa”: Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8388 del 31/03/2017 e altre).
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 6.946,00 oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002. Roma, 10 luglio 2025
Il Presidente est. dott.ssa Mariarosaria Budetta
Pagina 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE composta da: dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente rel. dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. RG 890/2020, vertente Tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Caputo Parte_1 appellante e
rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Clemente Parte_2 appellata OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 14644/2019, il tribunale ha così statuito sui fatti di causa: “ Con atto di citazione ritualmente notificato la SI.ra conveniva in Parte_1 giudizio la dott.ssa chiedendone la condanna al Parte_2 risarcimento, ai sensi dell'art. 64 c.p.c., dei danni dalla stessa cagionati nell'espletamento dell'incarico peritale conferitole dal PM al fine di accertare l'idoneità del minore […], figlio dell'attrice, ad assumere l'ufficio di testimone in qualità di persona offesa, nel procedimento penale a carico del padre , allora coniuge dell'attrice, per i reati di cui Controparte_1 all'art. 609 quater c.p.. Particolarmente deduceva che l'odierna convenuta, nell'attribuire all'odierna attrice, nelle conclusioni del proprio elaborato, un disturbo psichiatrico avrebbe ecceduto l'oggetto dell'indagine peritale, volta ad accertare la capacità testimoniale del minore;
inoltre, allegava che nel diagnosticare l'esistenza del rapporto predetto la avrebbe fatto Parte_2 acritico riferimento al materiale clinico informalmente acquisto dal TU incaricato, in sede civile, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale tra i coniugi contemporaneamente pendente. Concludeva affermando la responsabilità ex art. 64 c.p.c. della giacché le Parte_2 risultanze dell'elaborato peritale da questa redatto, escludendo, in modo asseritamente erroneo, la capacità testimoniale del minore nel procedimento
Pagina 1 che lo interessava quale persona offesa, avrebbero determinato la richiesta di archiviazione da parte del PM e il suo successivo accoglimento da parte del GIP;
inoltre, asseriva di aver subito un ulteriore pregiudizio, sul piano del danno all'immagine, in seguito al deposito della relazione peritale in altre sedi giudiziarie nonché presso la segreteria della scuola frequentata dal minore. Si costituiva la convenuta eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 contestando il fondamento, in fatto e in diritto, della domanda attorea. Venivano acquisiti i documenti prodotti. … La domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata. Parte attrice ha invocato a fondamento dell'odierna azione la grave negligenza ed imperizia poste in essere dal consulente tecnico d'ufficio nell'espletamento dell'incarico peritale conferitole dall'Ufficio del Pubblico Ministero. La responsabilità civile del TU prevista dall'art. 64 c.p.c. si colloca nell'ambito della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. La proposta domanda risarcitoria presuppone, pertanto, l'accertamento degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, e quindi nel caso di specie, l'esistenza: a) di un danno ingiusto perché cagionato da una condotta illecita dell'AusiIiario convenuto, vale a dire, nell'ipotesi in questione, vertendosi in tema di attività professionale medica, tenuta in violazione dei parametri diligenziali di cui all'art. 1176, comma secondo, c.c.; b) del nesso di causalità tra gli allegati profili di negligenza ed imperizia e il danno lamentato. Venendo al caso concreto, si rileva come la non abbia provato i dedotti profili di inadempimento da Pt_1 parte dell'odierna convenuta, limitandosi piuttosto a mere allegazioni. In primo luogo, infatti, non ha pregio la censura secondo cui la convenuta, nel rilevare l'esistenza di un disturbo psichiatrico a carico dell'odierna convenuta, avrebbe ecceduto l'oggetto dell'indagine peritale, volta ad accertare l'attendibilità di un'eventuale testimonianza resa dal minore nel procedimento penale che lo interessava quale persona offesa. L'odierna convenuta, nell'elaborato peritale, si pronuncia sul disturbo psichico diagnosticato alla SI.ra solo in considerazione del rilevata Pt_1 dimensione relazionale dello stesso, tale da coinvolgere la sfera psichica ed emotiva del piccolo […]. La relazione, infatti, prende in considerazione la condizione psicologica della nell'analizzare il rapporto fusionale Pt_1 esistente tra madre e figlio e l'ostacolo che esso, secondo le valutazioni dell'Ausiliario, rappresenterebbe rispetto all'attendibilità del minore (cfr. pp. 8 e 12 relazione peritale di doc. n. 9 fasc. parte attrice). Parte_2
Inoltre, è privo di fondamento l'addebito secondo cui la convenuta, nel redigere l'elaborato peritale, avrebbe fatto proprie, in modo acritico, le valutazioni del TU incaricato nel procedimento di separazione giudiziale, informalmente acquisendo il materiale critico in possesso di quest'ultimo. Parte attrice, infatti, non fornisce alcuna prova dell'asserito condizionamento subito dalla da parte della collega Parte_2 parallelamente operante in sede civile. In particolare, non costituisce prova di un condizionamento tale da privare la della propria autonomia Parte_2
Pagina 2 di giudizio, secondo le allegazioni di parte attrice, la mera richiesta di autorizzazione a collaborare con il TU incaricato dal Tribunale civile, richiesta peraltro autorizzata dal PM. (cfr. fascicolo parte attrice doc. n. 8).In ogni caso, parte attrice non ha neppure prodotto nel presente giudizio l'elaborato peritale redatto dal TU incaricato in sede civile, così impedendo a questo Giudice di apprezzare, tramite il confronto, la possibilità che la abbia ricevuto un indebito condizionamento da Parte_2 parte del collega incaricato nel parallelo giudizio. L'elaborato peritale della
peraltro, non riflette le censure mosse da parte attrice. Si Parte_2 presenta, al contrario, chiaro nei passaggi logici, esaustivo e congruamente motivato, il che rende poco plausibili le allegazioni della — rimaste Pt_1 comunque non provate — circa un acritico rinvio da parte della TU alle valutazioni altrui. E appena il caso di considerare, ad ogni modo, che la concordanza nelle conclusioni cui pervengono i consulenti tecnici nei procedimenti civile e penale, peraltro solo in parte coincidenti quanto all'oggetto d'indagine peritale, lungi dal porre in dubbio la bontà delle risultanze dell'elaborato peritale da essi redatto, ne conforta piuttosto l'attendibilità. Per quanto riguarda il danno all'immagine, genericamente lamentato, derivante dalla produzione dell'elaborato peritale in altre sedi giudiziarie e presso la segreteria della scuola del bambino, si rileva come lo stesso — quand'anche astrattamente configurabile — non sia certamente ascrivibile all'odierna convenuta, cui non è affatto riferibile l'asserita produzione della relazione peritale in altri ambiti. Va, da ultimo, considerato come parte attrice non abbia in alcun modo provato la sussistenza del nesso di causalità tra l'operato dell'odierna convenuta in qualità di consulente del PM ed il prosieguo del procedimento penale, peraltro poi conclusosi con l'archiviazione. Deve infatti osservarsi, in particolare con riferimento a tale ultimo, decisivo profilo, che l'eventuale imperizia o negligenza del perito, ove anche dimostrata, non può ritenersi determinante nella causazione del proseguimento delle indagini ed, eventualmente, nell'esercizio dell'azione penale, né la relazione peritale fornisce elementi di valutazione ma la decisione in ordine allo svolgimento delle attività processuali, nella specie rimesse al pubblico ministero, è assunta unicamente dal giudice, il quale forma il proprio convincimento sulla base dei complessivi elementi acquisiti, analizzandoli e valutandoli in modo critico e sistematico e ben potendo assumere decisioni anche in contrasto con le nozioni scientifiche e con i criteri di giudizio forniti dal ctu. L'esito del procedimento penale pertanto non consente di ritenere provata la sussistenza del nesso di causalità e del danno lamentato. Si rappresenta, infine, come rimanga dubbia la stessa legittimazione dell'attrice a lamentarsi dell'esito del procedimento penale, in assenza, non solo di un provvedimento di ammissione alla costituzione di parte civile, ma anche di una richiesta in tal senso. La domanda risarcitoria azionata nel presente giudizio contro l'Ausiliario deve pertanto essere
Pagina 3 respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014” .
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello la parte attrice soccombente, deducendone la erroneità e chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda proposta e così concludendo: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: accertare e dichiarare la responsabilità della SI. in Parte_2 ordine alla sua incapacità strumentale, non oggettività e parzialità metodologica, erroneità della sua TU, determinata da imperizia superficialità e grave mancanza di responsabilità professionale nonché contraddittorietà, omissione e falso di contenuto rispetto a quanto in verità e documentato in allegati, nonché essendo venuta meno, correttamente ed esaustivamente all' obbligo di fornire motivazione e prova documentale di quanto asserito nella sua relazione, alfine di garantirne il controllo e la verifica dei dati, nel rispetto del diritto delle parti al confronto e alla replica, e, per l'effetto, condannarlo, in persona pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla grave negligenza e superficialità deontologica nonché alla erroneità delle diagnosi subiti dall' odierna attrice e, soprattutto, da suo figlio minorenne per complessivi 600.000, 00 Euro . previo accertamento della responsabilità in capo alla Dott.ssa. di quanto Parte_2 relazionato nella sua TU , condannare la stessa, in via del tutto simbolica, al pagamento della somma di euro 600.000, - comprensivi del danno psicologico, esistenziale, morale (come da quantificazione definita dalla Dott.ssa in allegato) nonché economico (come da accordo Persona_1 lavorativo assunto contestualmente alla perdita dell' affidamento del figlio e a cui, non è riuscita a far seguito, in allegato) derivante su minorenne e madre e ritenuto ancora non esaurito il danno quantificabile al presente e futuro — ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale”. La parte appellata si è costituita, contestando i motivi di appello e così concludendo: “In via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alla rifusione delle spese di giudizio.
2. In ogni caso, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, non sussistendone i presupposti.
3. In via principale, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto.
4. In via subordinata, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della sig.ra e, per l'effetto, rigettare la domanda rivolta al risarcimento Pt_1 dei danni al minore […], con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese di lite.
5. In via meramente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contenere i danni risarcibili in relazione al grado di colpa ed ai danni eziologicamente
Pagina 4 riconducibili all'attività professionale prestata della convenuta Dott.ssa
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. Parte_2
Respinta l'istanza di sospensiva, all'esito dell'udienza cartolare del 20 marzo 2025, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è infondato.
Deve essere preliminarmente dichiarata la inammissibilità, ai fini del merito della causa, della ulteriore documentazione prodotta telematicamente dall'appellante in questa sede di appello, in data 24 ottobre 2024 e 24 febbraio 2025 (salvo la documentazione ISEE e sullo sfratto per morosità prodotte ai fini della istanza di anticipazione di udienza) e contestata da parte appellata nelle note scritte quanto alla sua ammissibilità, in quanto tardivamente depositata ovvero anche relativa a valutazioni mediche ampiamente successive ai fatti di causa da giudicare (relazione medica del 2017) e quindi irrilevante ai fini del giudizio.
Va rilevato ancora preliminarmente che l'oggetto della causa – e in particolare la causa petendi – è individuata e circoscritta dal contenuto dell'atto di citazione di primo grado, per cui ogni ulteriore e diversa deduzione in questa sede di appello deve ritenersi inammissibile. Oggetto di causa è quindi la assunta responsabilità della parte appellata in relazione all'incarico peritale svolto quale CT del PM nel procedimento penale promosso, a seguito di denuncia querela della odierna appellante, nei confronti dell'ex coniuge
, per il reato di cui all'art. 609 quater c.p.. Particolarmente deduceva che CP_1
l'odierna convenuta, nell'attribuire all'odierna attrice, nelle conclusioni del proprio elaborato, un disturbo psichico invece inesistente, avrebbe provocato la richiesta di archiviazione e il decreto di archiviazione , e tutte le ulteriori conseguenze indicate in atti, riportate come sopra nella sentenza impugnata.
Le critiche mosse all'operato della Dott.ssa alla luce dell'atto introduttivo Parte_2 del giudizio, si sostanziano , in particolare, nell'avere la TU : ampliato l'ambito dell'indagine peritale, mutuato supinamente il proprio giudizio sulla sig.ra dalla TU redatta dalla Pt_1
Dott.ssa nel giudizio civile;
Per_2 incontrato solo una volta l'allora marito dell'attrice sig. , a fronte di tre CP_1 incontri avuti con la sig.ra Pt_1
non aver depositato le relative videoregistrazioni assieme alla perizia,
avere concluso per un disturbo psicopatologico, in contrasto con la documentazione medico sanitaria proveniente da istituti pubblici e come tale attendibile, che non contengono alcun accertamento di tal genere quanto allo stato mentale della paziente. Secondo la prospettazione attorea, la TU redatta dalla Dott.ssa avrebbe Parte_2 quindi condotto alla richiesta di archiviazione da parte del PM e, nonostante l'opposizione formalizzata dalla sig.ra all'ordinanza di archiviazione del Pt_1
G.I.P.; tale consulenza, depositata nel giudizio civile di separazione dei coniugi – ove
Pagina 5 era già stata espletata la consulenza affidata alla dott.ssa - avrebbe poi Per_2 condizionato il giudice, determinatosi nell'attribuire il tempo di permanenza del minore presso il padre. Inoltre, la consulenza depositata nel giudizio d'appello promosso dal contro la sentenza penale di condanna resa in primo grado nei CP_1 suoi confronti per i reati di cui all'art. 594 e 582 c.p. (lesioni continuate ed ingiurie) avrebbe determinato il giudice del gravame ad assolvere l'imputato con formula piena . La sentenza d'appello, sostiene l'attrice, avrebbe poi del tutto illegittimamente affidato il bambino ai servizi sociali. Lamenta inoltre la sig.ra Pt_1 che la TU sarebbe stata utilizzata dal marito anche nell'opposizione al decreto ingiuntivo e che il non avrebbe mai assolto alle statuizioni in materia CP_1 economica del giudice civile. Riferisce ancora l'attrice che il figlio minore evidenzierebbe gravi danni psicologici e problematiche fisiche conseguenti alle decisioni assunte nella sentenza di separazione, al momento della notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. Ha quindi concluso che “la consulente – pertanto – può considerarsi Parte_2 inadempiente e, dunque, responsabile dei danni arrecati mediante la propria condotta, non solo perché ella non ha fatto uso, pur potendo, della diligenza prescritta, ma anche poiché ella ha svolto il proprio incarico nella consapevolezza della propria inadeguatezza di mezzi e della conseguente incapacità ad attingere alla diligenza specificamente richiesta dal caso”. Le censure risultano infondate. Si rileva in primo luogo che la TU in oggetto è stata affidata ed espletata da soggetto ampiamente qualificato, come deducibile dalle competenze e dai plurimi incarichi ricevuti e già espletati anche in complessi giudizi di rilevanza mediatica (v. pag. 10-11- comparsa di costituzione, non contestata).
La relazione peritale inoltre si presenta, come già rilevato dal primo giudice congruamente e logicamente motivata, e supportata dai colloqui ed esami tecnici ritenuti necessari, con la collaborazione della dott.ssa Maria Grazia Fusacchia (di nessun rilievo appare la circostanza che il padre sia stato sentito una sola volta, ai fini in oggetto, in cui si tratta di verificare la adeguatezza del minore a testimoniare, che è stata ritenuta inficiata dal “rapporto fusionale” con la madre, e quindi indipendentemente dalle problematiche del rapporto con il padre). E' opportuno rilevare che peraltro essa è stata già valutata come attendibile in sede penale, avendo il PM e il giudice fondato sulla stessa le rispettive conclusioni.
Va altresì rilevato che la TU appare condotta nei limiti dell'incarico ricevuto, avendo il PM richiesto tra l'altro (cfr. verbale di conferimento dell'incarico), sotto il profilo che interessa in questa sede, di accertare se il minore avesse disturbi tali da
“inficiare la capacità a testimoniare del medesimo e la sua idoneità a ricordare o ad esporre i fatti”, per cui l'indagine sul rapporto con la madre – ove incidente , come appunto ritenuto dal CT, sulla capacità del minore a testimoniare in maniera libera e affidabile per il giudicante – rientrava ampiamente nei limiti e nelle finalità dell'incarico.
Pagina 6 Il PM ha poi espressamente autorizzato il CT ad acquisire atti “presso Uffici pubblici e presso il tribunale di minori, e a sottoporre il minore a colloqui e ad avvalersi di collaboratori di fiducia : peraltro, il PM aveva espressamente autorizzato, su richiesta della stessa CT (all. 8), l'odierna appellata a collaborare con la dott.ssa , per Per_2 cui legittimamente avrebbe eventualmente scambiato con la stessa le necessarie attività: tuttavia, come emerge dalla lettura della relazione della odierna appellata, di fatto poi non vi è stata, per ragione di tempi, la condivisione del materiale clinico, il che fa venir meno la censura alla CT di essersi appiattita sul giudizio della TU
. Per_2
In ogni caso, anche in quella sede civile l'odierna appellante aveva rappresentato le proprie controdeduzione tecniche alla TU, e pertanto nessuna violazione di diritto di difesa o contraddittorio sussiste, anche laddove fosse stata valutata la TU della dott.ssa (il che comunque, per quanto detto, non risulta in atti). Per_2
La videoregistrazione è dichiarata come allegata alla relazione, e deve pertanto ritenersi esistente e valutata dal giudice.
Quanto alla asserita inadeguatezza della perizia sotto un profilo tecnico, posto che non è stata prodotta – sull'aspetto specifico della “relazione fusionale” con la madre
- che ha costituito la ragione principale del parere negativo della CT del PM alla audizione del minore, ai fini della sua attendibilità - alcuna specifica e contraria relazione tecnica, essendo state prodotte sole le note critiche all'esame psicodiagnostico di (effettuato dalla dott.ssa nel giudizio di Persona_3 Per_2 separazione, e riguardante altro oggetto), l'appellante richiama a sostegno della infondatezza del giudizio reso dalla TU i certificati provenienti da pubblici servizi, nei quali sarebbe contraddetta la tesi sostenuta dalla dott.ssa Parte_2
Invero, tale documentazione si rivela del tutto inidonea a contraddire le conclusioni del CT, essendo costituita da: un certificato sul minore del 30.11.2011 di poche righe e successivo alla CT contestata in cui si rappresenta genericamente che “il minore ha un ottimo rapporto con la madre” e che “il rapporto con la madre appare equilibrato”, e non emerge in alcun modo se tanto sia stato accertato a seguito di un percorso comune di indagine e approfondimento, ovvero sulla base di una mera visita (in ogni caso, la circostanza che il certificato sia successivo ai fatti ne esclude la rilevanza ai fini di causa); un certificato del 31.11.2011, di poche righe, in cui si rappresenta, non si sa se al termine di un percorso diagnostico o di una visita, che “in riferimento alla relazione del bambino … posso certificare che la signora non presenta problematiche Parte_1 sul piano psicologico…”: valgano le considerazioni espresse per il certificato di cui sopra, tenuto anche conto che nessuno dei due indaga la affidabilità di una testimonianza in giudizio del minore;
una certificazione in data 16 dicembre 2010, proveniente dal servizio di psicologia clinica della Azienza ospedaliera S. Camillo Forlanini, in cui si richiede una valutazione psicologica della e in cui egualmente nulla risulta indagato e Pt_1 riferito quanto alla relazione della madre con il figlio, più sopra espresse, riferendosi
Pagina 7 invece alla relazione con il padre, e pertanto non è idonea a censurare la conclusione della relazione peritale in oggetto, sul “rapporto fusionale” ravvisato dalla CT tra la madre e il figlio;
una relazione su esami psicologici della presso il Policlinico Umberto I in data Pt_1
9.3.2011, successiva ai fatti e di nessun rilievo ai fini in oggetto, e dalla quale anzi si potrebbero trarre argomenti ulteriori a sostegno del peculiare ed esclusivo rapporto con il figlio indicato dalla CT odierna appellata, laddove detta relazione riferisce che
“l'unico elemento altro rispetto a sé sembra essere il suo coinvolgimento nel ruolo materno che vive come primario e prevalente su qualunque altra richiesta proveniente dal mondo sociale” , nel quale ella “sente la minaccia costituita dalla potenziale frustrazione dei suoi bisogni affettivi e dalla potenziale frustrazione del suo bisogno di riconoscimento da parte degli altri”, mentre i rapporti interpersonali sono rappresentati secondo la “disponibilità degli altri a mostrare protezione e rassicurazione nei suoi confronti”; una relazione clinica del 29.4.2013 ampiamente successiva ai fatti e irrilevante, in quanto non riferisce della idoneità del figlio minore a rendere una testimonianza né può essere utile ai fini a screditare un relazione medica di tre anni prima, quanto alla indagine dei rapporti con il figlio.
Quanto alle dichiarazioni delle figlie del e della loro madre, esse di nessun CP_1 rilievo appaiono in questa sede, non avendo ricevuto in alcun giudizio né in altra sede alcun accertamento di veridicità.
In definitiva, non sussistono elementi di riscontro alla tesi della infondatezza e palese erroneità delle conclusioni del CT quanto alla circostanza che la relazione con la madre del figlio minore potesse inficiare la testimonianza del bambino.
Va altresì rilevato, sotto diverso e autonomo profilo, che i danni lamentati non sono comunque ricollegabili all'espletamento della TU, atteso che la parte attrice avrebbe dovuto altresì provare che la testimonianza del figlio in sede penale avrebbe condotto ad un diverso risultato, circostanza invece né allegata né provata: e ciò sia in quanto non è dato prevederne il contenuto, sia in quanto il decreto di archiviazione motiva anche in relazione ad altri elementi (le risultanze delle indagini mediche sul minore).
Parimenti, nessun nesso causale sussisterebbe tra la condotta scritta alla CT e gli asseriti danni derivanti dalla utilizzazione della TU in altre sedi: è evidente infatti che essi non possono essere imputati alla CT, che si è limitata (non vi è prova del contrario) a depositare la consulenza nel procedimento penale. Ogni diversa utilizzazione della CT non è provato sia stata effettuata dalla odierna appellata.
Resta assorbita ogni altra questione, essendo i rilievi che precedono sufficienti ad escludere la asserita responsabilità della appellata.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in relazione al paramento del valore della causa di complessità bassa (“Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato
Pagina 8 anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa”: Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8388 del 31/03/2017 e altre).
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 6.946,00 oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002. Roma, 10 luglio 2025
Il Presidente est. dott.ssa Mariarosaria Budetta
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