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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
-dott. Nicola Saracino Presidente
-dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio Consigliere rel.est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al numero 7457 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione in data 10/3/2025 in seguito alla trattazione ex art. 127 ter cpc, vertente
TRA
- ( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Ferrazza e
Giuseppe Greco come da procura in atti;
RICORRENTE
E
- ( , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Eleonora Papi Rea, Marco Di
Giugno e Arianna Ciani come da procura in atti;
RESISTENTE
E
- ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Giuseppe Lo Pinto e Cristiana Spagnolo
come da procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione alla stima ex art. 54 D.P.R. n. 327/2001.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 CONCLUSIONI: parte ricorrente, “Preliminarmente, si chiede la rinnovazione dell'indagine peritale ex art. 196 c.p.c., in quanto le risposte fornite dall'ausiliare ai quesiti si rivelano insufficienti, contraddittorie ed illogiche, in relazione, sia ai rilievi svolti dal nostro c.t.p., che alla stessa relazione di stima della Commissione Provinciale Espropri di la quale ha stabilito in euro 259.951,20 l'indennità CP_2 definitiva di esproprio e di occupazione temporanea, da corrispondersi a
[...]
, perciò in misura addirittura superiore a quella determinata dal C.T.U. Pt_1 nella sua relazione del 30.10.2023 nella complessiva somma di euro 166.496,00. (…)” nel merito , “si insiste per l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente Contr condanna dell' e dell' al pagamento, in favore della Società ricorrente, CP_1 dell'indennità di espropriazione, nella misura di euro 4.281.440,00, come determinata dal nostro c.t.p. nelle sue Osservazioni del 30.10.2023, il quale ha già proceduto alla decurtazione del 30% sull'originario importo di essa, e, in mero subordine, nella misura di euro 315.241,99, come determinata e, perciò, Cont riconosciuta come dovuta da , o comunque, in quella che si riterrà di giustizia, Contr anche a seguito della rinnovanda C.T.U”; per la resistente “respingere l'opposizione proposta dalla ricorrente accertando Parte_1
e dichiarando che l'esatta stima dell'indennità di espropriazione è quella accertata nella relazione peritale del CTU emessa il 30.10.2023 e che, pertanto, spetta all'espropriata la somma complessiva di € 166.496,00, Parte_1 così ripartita: € 126.088,00 per esproprio, € 38.788,00 per soprasuolo e € 1.620,00 per occupazione temporanea per due anni, precisando altresì che tale somma è ricompresa nella maggior somma già depositata a titolo di indennità provvisoria. Resta inoltre dovuta alla ricorrente l'indennità per gli ulteriori periodi di occupazione temporanea a decorrere dal 15.1.2022. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, ha proposto Parte_1 opposizione avverso la stima dell'indennità di esproprio, determinata in via definitiva dalla Commissione provinciale (prot. 80/21 del 22/9/2021) in euro
215.655,20 -oltre ad euro 38.788,00 per il valore del soprassuolo e ad euro 5.508,00 per l'occupazione temporanea- in relazione ai terreni in Fiumicino di cui al decreto di esproprio n. 02-2019-D del 13.12.2019.
Secondo l'opponente, i vincoli preordinati all'esproprio sono stati introdotti dal
P.R.G. di Fiumicino approvato con D.G.R. n. 162/2006, di talché l'indennità va determinata -ex art. 37 DPR 327/2001- in base alla classificazione di cui al previgente strumento urbanistico e cioè il P.R.G. di del 1962 (che, all'epoca, CP_2
comprendeva anche il territorio comunale di Fiumicino); come da relazione tecnica in atti, l'indennità deve quindi essere quantificata in euro 19.170,00 per le aree r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 agricole, situate in zona H, ma in euro 6.897.320,00 per quelle edificabili, situate in zona L (“sottozona L1, Attività Industriali grandi e medie (edificazione subordinata a piani particolareggiati e altri strumenti attuativi ex art. 13. N.T.A. lotto minimo
2.000 mq per media industria e 15.000 mq per grande industria) parte con vincolo parziale di inedificabilità (rispetto aeroportuale)”).
La ricorrente, pertanto, ha chiesto di condannare l' Controparte_3
e la società al pagamento
[...] Controparte_2 dell'indennità di espropriazione nella misura complessiva di euro 6.916.490,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia.
Costituendosi in giudizio, sia che hanno chiesto il rigetto Controparte_2 CP_1 dell'opposizione e la conferma della stima definitiva, come determinata dalla
Commissione provinciale espropri.
Secondo ciascuna delle resistenti, infatti, i terreni per cui è causa risultano inedificabili: 1) essi ricadono nella zona F (sottostante F2L e F3C) già in base al
PRG del 2006, che deve ritenersi nella specie applicabile a fronte dell'apposizione del vincolo con il provvedimento 1774 del 12/5/2014; 2) in ogni caso, sono inedificabili anche in base al PRG del 1962 -dovendosi avere riguardo, secondo
Contr
alla destinazione quale verde di arredo stradale risultante dal PP23L e comunque- dovendosi considerare i vincoli di rispetto ivi esistenti (stradale,
ferroviario, aeroportuale e dei canali di bonifica).
All'esito dell'accertamento peritale, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti (come riportate in epigrafe).
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
I terreni oggetto di esproprio (per complessivi mq 31.714) sono ubicati in Fiumicino,
catastalmente individuati al foglio 733, particella 185 seminativo, di superfice mq
791, foglio 733, particella 110 seminativo, di superfice mq 487, foglio 734,
particella 1140, prato di superfice mq 1.338, foglio 734, particella 1141, prato di superfice mq 78 , foglio 734, particella 506, prato di superfice mq 120, foglio 734,
particella 514 seminativo, di superfice mq 2.400, foglio 734, particella 1144 seminativo, di superfice mq 139, foglio 734, particella 529 seminativo, di superfice mq 221, foglio 734, particella 1154 seminativo, di superfice mq 26.140 (cui si r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 aggiungono quelli per i quali è stata disposta l'occupazione temporanea per mq
4.860: foglio 733, particella 186 seminativo, di superfice mq 2.420, foglio 734, particella 1145 seminativo, di superfice mq 86f, foglio 734, particella 1155
seminativo, di superfice mq 2.354).
Secondo quanto è incontroverso, l'individuazione della qualità edificatoria dell'area va condotta in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'espropriazione, dovendosi evidentemente prescindere dall'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione.
Richiamando la prossimità al comprensorio Parco Leonardo ed all'aeroporto
Leonardo da Vinci dei terreni per cui è causa, delimitati a nord dall'autostrada A91 e a sud dalla ferrovia regionale FL1, la ricorrente si è limitata ad affermare (v. atto introduttivo) che il vincolo espropriativo è stato introdotto già con il PRG di
Fiumicino in ragione della riclassificazione in zona F.
In assenza di repliche di alle controparti, tuttavia, va considerato che il Pt_1
vincolo, funzionale alla realizzazione del raccordo autostradale cd Cargo city per l'interconnessione tra l'autostrada e l'area est dell'aeroporto, è stato apposto soltanto con il provvedimento n. 1774/512 del 12/5/2014 del MIT-Provveditorato
Interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, con Contr successiva adozione del decreto di esproprio di (quale delegata di in CP_1
data 13/12/2019.
La natura dell'area, quindi, appare suscettibile di valutazione in base al PRG del
, approvato con delibera della G.R. n° 162 del 31/03/2006: Controparte_4
“tutte le aree espropriate e soggette ad occupazione temporanea” -come verificato anche dal perito- “ricadono all'interno della zona F2L del Piano Regolatore approvato dal Comune di Fiumicino ed in vigore alla data del 12/05/2014”, del provvedimento n. 1774/512 del Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche.
Pur in assenza di dibattito (sull'eventuale natura non meramente conformativa del vincolo risultante dal PRG di Fiumicino), va in ogni caso considerato che la potenzialità edificatoria, secondo quanto verificato dal CTU, va esclusa anche in r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 base al PRG del 1962 (le cui successive varianti non hanno interessato i terreni per cui è causa).
Secondo il perito, infatti, “l'eventuale suscettibilità edificatoria afferente alla porzione di aree in esame (derivante dalle originarie previsioni di PRG del 1962) è stata definitivamente assorbita e sostituita dalle previsioni del PPA 23L, laddove le
stesse aree, sebbene esterne al perimetro del PPA 23L, hanno trovato la loro
definitiva destinazione in verde di rispetto assoluto della viabilità”; pertanto, “alla data del 2006, sulla base del PRG del Comune di e del Piano CP_2
Particolareggiato PP23L, approvato nel 1985, e poi anche realizzato”, l'area in esame aveva perduto “qualsiasi suscettibilità edificatoria, in quanto in detto
strumento attuativo la stessa è stata ridotta al rango di verde di rispetto assoluto della viabilità e di viabilità, allo scopo di rendere compatibili le finalità del PPA con le intervenute esigenze di viabilità dell'aeroporto”.
In altri termini, “tale destinazione escludeva la possibilità di eseguire interventi edilizi privati sotto forma di edificazione residenziale o industriale/artigianale.
Trattandosi di un'area di rispetto stradale, l'unica attività che poteva svolgersi era di tipo agricolo” (v. relazione di CTU -ing. . CP_5
Tali conclusioni sono state ribadite dal CTU, mediante congrua e motivata replica alle osservazioni della ricorrente (la quale ritiene indebita l'esclusione della potenzialità edificatoria dei terreni, in quanto non espressamente ricompresi nel piano particolareggiato): “il PPA 23L è stato realizzato per intero, dando quindi completa attuazione (destinazione industriale delle aree) alle previsioni del PRG del
1962. L'area oggetto di esproprio rappresenta un relitto nell'ambito del PPA, che è stato escluso dal perimetro del PPA, proprio in ragione dell'ormai consolidata esigenza (già nel 1978) di dover destinare detta area a svincolo autostradale, per connettere l'area cargo dell'aeroporto all'autostrada Roma Fiumicino”, di talché
“la vocazione edificatoria attribuita all'intera area industriale dall'originario PRG del 1962 è stata quindi azzerata di fatto dall'integrale realizzazione del PPA 23L e dalle previsioni contenute nello stesso PPA per l'area oggetto di esproprio”.
Il CTU, pertanto, ha determinato l'indennità di esproprio in applicazione dell'art. 40
DPR 327/2001, precisando che il valore agricolo medio così indicato, rappresenta,
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 nella specie, il reale valore agricolo di mercato del bene espropriato (v. risposta alle osservazioni della resistente).
Dovendosi avere riguardo (secondo quanto è incontroverso) all'epoca dell'esproprio
(nel 2019), l'indennità risulta pari ad euro 126.088,00, cui va aggiunto il valore di euro 38.788,00 del soprassuolo (con riferimento alle alberature presenti) e l'importo di euro 1.620,00 per l'occupazione temporanea [(4.860 mq seminativo x €/mq
4,00/12) x 2 anni] dal 15/1/2020 al 14/1/2022 (restando dovuta, ulteriormente,
l'indennità per i periodi successivi, in quanto oggetto di proroga).
Tale ammontare è complessivamente inferiore a quello determinato nel decreto definitivo di esproprio (a sua volta inferiore all'importo totale di euro 315.241,99
Contr che, stabilito da in via provvisoria, è stato dalla medesima già depositato presso la Ragioneria territoriale dello Stato).
In proposito, va rammentato che “il principio per cui il giudizio di opposizione alla stima dell'indennità non si configura come un giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo ma introduce un ordinario giudizio sul rapporto, che non si
esaurisce nel mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa, ma è diretto a stabilire il quantum dell'indennità, effettivamente dovuto, nel quale il
giudice compie la valutazione in piena autonomia, va coordinato con quello della domanda, per cui, in presenza di stima definitiva, il giudizio di opposizione può
concludersi con una statuizione più favorevole all'opponente, ma non può determinare un importo minore, a meno che non vi sia domanda in tal senso da
parte dell'espropriante, il quale, ove convenuto nel giudizio, deve osservare le forme
e i termini della domanda riconvenzionale, in quanto aziona una contropretesa che va oltre il rigetto della domanda principale” (Cass. 4388/2006; Cass. 24355/2022;
Cass. 25707/2024).
Accertata la misura dell'indennità e tenuto conto dell'oggetto del presente giudizio
(in relazione alle domande formulate dalle parti), si provvede pertanto come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in base al DM 55/2014 (valore indeterminabile).
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
⎯ accerta che l'indennità spettante a è pari ad Parte_1
euro 166.496,00 (di cui euro 126.088,00 per esproprio, euro 38.788,00 per soprasuolo ed euro 1.620,00 per l'occupazione temporanea di due anni) e, per l'effetto, rigetta l'opposizione alla stima;
⎯ condanna alla refusione delle spese nei Parte_1
confronti di e di Controparte_2 Controparte_1
che liquida, per ciascuna, in euro 12.156,00 per compensi oltre spese
[...]
generali ed accessori di legge;
⎯ pone definitivamente a carico di le spese Parte_1
peritali come già liquidate in corso di causa.
Così deciso in Roma il giorno 17/03/2025
Il PRESIDENTE
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7