Articolo 9 della Legge 6 luglio 1912, n. 734
Articolo 8Articolo 10
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31 luglio 1912
Art. 9.

Il vincitore del concorso e' nominato in esperimento per due anni, dopo il qual termine, se avra' dato prova di idoneita', sara' confermato stabilmente su proposta del capo dell'Istituto.

Negli Istituti nei quali manchi l'economo-cassiere, un segretario, su proposta del capo Istituto, potra' essere incaricato anche delle funzioni di economo con una retribuzione dalle L. 200 alle L. 500 secondo l'importanza dell'ufficio.

Entrata in vigore il 31 luglio 1912